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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelina Tartaglia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Casacalenda (CB), v.le Kennedy n. 28;
Attore contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata;
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.7.2021, , titolare dell'omonima azienda Parte_1 agricola, ha convenuto in giudizio la chiedendo: accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni arrecati alla parte attrice dall'incursione di fauna selvatica;
condannare la al CP_1 risarcimento del danno, quantificato nella somma di Euro 29.878,00, oltre interessi dal 26.6.2019, con vittoria di spese.
pagina 1 di 8 Ha premesso la parte attrice: di essere proprietaria di una pluralità di terreni siti in agro di Casacalenda e Provvidenti (CB), rispettivamente contrada Colle Amare e Colli
– San Barbato, coltivati in parte a grano duro, in parte a triticale e ad orzo;
di aver constatato di aver subito, in data 26.6.2019, numerosi danni alle predette aree, danni arrecati dal passaggio di fauna selvatica, che avrebbe nella sostanza devastato il raccolto;
di aver inoltrato alla regine domanda risarcitoria, acquisita al CP_1 protocollo regionale in data 26.6.2019; l'accertamento dei danni subiti, quantificati in euro 29.878,00 da parte del perito agronomo incaricato dall'
[...]
, come da verbale dell'8.7.2019. Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: la responsabilità aquiliana della responsabile per i danni arrecati a terzi dal comportamento della CP_1 fauna selvatica;
il carattere colposo di detta responsabilità, essendo la CP_1 tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare eventi dannosi del tipo di quelli in commento – cautele che, nel caso di specie, non avrebbe adottato;
la contestazione delle risultanze della CTU, posto che la differenza tra i terreni indicati in citazione e quelli di cui all'originaria richiesta amministrativa di risarcimento sarebbe frutto di un mero errore materiale;
l'erroneità dei calcoli eseguiti dal CTU per mancato utilizzo del prezziario regionale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda, ed CP_1 evidenziando: la mancata specificazione di una condotta illecita imputabile alla l'infondatezza nel merito della domanda;
il mancato assolvimento dell'onere CP_1 della prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.;
l'insussistenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla Pubblica
Amministrazione, non sussistendo la possibilità materiale di controllare gli spostamenti della fauna selvatica;
la carenza di prova del credito e del relativo quantum, avendo gli atti dei funzionari regionali mera valenza endoprocedimentale;
di aver effettuato un monitoraggio sulla presenza di cinghiali nel territorio regionale;
di aver approvato un piano di caccia selettiva e un programma di prelievi selettivi, che avrebbero già consentito una sensibile riduzione dei danni;
la prevedibilità dell'attraversamento dei fondi da parte della fauna selvatica, con conseguente onere di provvedere alla predisposizione di apposite misure di protezione dei fondi agricoli;
il ricorso al frazionamento del credito ad opera di parte attrice, avendo già in più
pagina 2 di 8 occasioni fatto ricorso al tribunale e al Giudice di pace per danni della medesima specie, con ingiustificato incremento delle spese legali.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante prova orale e CTU.
E' stata trattenuta in decisione all'udienza del 1^.7.2025, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre affermare la legittimazione passiva della parte convenuta CP_1 sul punto, si osserva che il criterio di imputazione della responsabilità, nel caso che occupa, è fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: cuius commoda eius et incommoda; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale) (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 7969 del
20/04/2020; Cass. Sez. 3, n. 8384 del 29/04/2020; Cass. Sez. 3, n. 8385 del
29/04/2020).
Nel merito, occorre qualificare la domanda come azione di condanna al risarcimento dei danni cagionati da animali ai sensi dell'art. 2052 c.c. per le ragioni di seguito esposte.
Fino all'entrata in vigore della legge n.968/1977 non era prevista alcuna tutela risarcitoria per i danni cagionati alle persone o alle cose dalla fauna selvatica, ritenuta res nullius. Dall'entrata in vigore della citata legge la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e le funzioni normative e amministrative sono state devolute alle Regioni nel rispetto dell'art. 117 Cost.
La successiva Legge n.157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha stabilito all'art. 9 co.1 che: “Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti
pagina 3 di 8 regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge”.
L'orientamento prevalente in dottrina riteneva, pertanto, applicabile il regime di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2052 c.c. anche agli eventi di danno cagionati dalla fauna selvatica in virtù del riconoscimento della proprietà pubblica della stessa.
La giurisprudenza di legittimità, diversamente, adottava il diverso criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla disciplina generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., giustificando la propria scelta sull'assunto che l'art. 2052
c.c. potesse trovare applicazione esclusivamente con riguardo ai danni arrecati dagli animali domestici e non anche da quelli selvatici, posto che il “dovere di custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne utilità avrebbe potuto estrinsecarsi soltanto sui primi e non anche sulla fauna selvatica che, per sua natura, vive in libertà.
La Suprema Corte ha di recente provveduto ad una rivisitazione del tradizionale orientamento in virtù della scarsa effettività della tutela giurisdizionale nei confronti dei soggetti privati danneggiati. Ed infatti, la Cassazione ha accolto l'orientamento prevalente diffuso in dottrina secondo il quale si ritiene che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica sia fondato non sul
“dovere di custodia” dell'animale ma sulla proprietà degli stessi o, comunque, sulla loro utilizzabilità, così come si evince dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., privo di alcuna distinzione tra animali domestici e animali selvatici. (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020, Trib.
L'Aquila n. 669/2022).
Ed infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo” ed ancora “Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell'animale
e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non
pagina 4 di 8 patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae beneficio
[...] con l'unica salvezza del caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n. 7969/2020).
Alla luce di quanto detto – e come anticipato – la domanda risarcitoria deve essere qualificate nei termini di cui all'art. 2052 c.c.
In tema di riparto dell'onere della prova, il regime previsto nelle ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. risulta attenuato per l'attore il quale dovrà dimostrare il fatto, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie tutelate dalla L. 157/92 o che, comunque, rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato:
“sull'attore che allega di aver subito un danno, cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio dello Stato, graverà
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato” (Cass.
Civ. n. 7969/2020).
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che la causa del danno sia al di fuori della propria sfera di controllo in quanto eccezionale e imprevedibile o, comunque, non evitabile: “La regione per liberarsi della responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico [...], dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta” (Cass. Civ.
7969/2020).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso che occupa la parte attrice ha allegato: l'originaria domanda di risarcimento avanzata alla (ricevuta con prot. 78819 del 26.6.2019); CP_1 il verbale di accertamento e stima dei danni dell'8.7.2019; il cd. fascicolo aziendale –
una serie di fatture relative all'acquisto di prodotti per l'attività agricola CP_3 esercitata (ad esempio, concimi, semi di grano di vario genere, gasolio); ha altresì chiesto l'espletamento della prova orale ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni eventualmente subiti.
Deve ritenersi, pertanto, che abbia fornito la prova su di lei gravante secondo il riparto nei termini sopra chiariti: attraverso il materiale probatorio ora passato in rassegna, ha dimostrato il fatto del passaggio della fauna selvatica nei terreni di proprietà (come confermato anche dalla prova orale: tutti i testi hanno affermato che i terreni per cui è causa, analogamente ai propri, sono continuamente attraversati da cinghiali che distruggono le colture e che la presenza degli ungulati deve essere confermata anche per l'annata 2018/2019), i danni prodotti da tale passaggio e il nesso causale tra il passaggio degli animali e la successiva causazione del danno.
D'altro canto, la convenuta non ha provato il caso fortuito quale evento CP_1 interruttivo del nesso causale, non essendo a ciò idonee le argomentazioni spiegate a sostegno della sua posizione.
L'entità del danno, tuttavia, si ritiene provata in misura inferiore rispetto a quella richiesta, alla luce delle seguenti considerazioni:
- si condividono le attente osservazioni del CTU in ordine alla differenza tra i terreni indicati in citazione e i terreni indicati nella richiesta risarcitoria avanzata in via amministrativa: in questa sede non può che rilevare l'indicazione delle singole particelle di terreno riportate in citazione, non potendo ascriversi a mero errore materiale il non aver riportato tutte le particelle inserite nella domanda amministrativa;
in altri termini, rientra nella cognizione del Tribunale solo ciò che al
Tribunale è stato richiesto;
- ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni del CTU con riferimento all'ipotesi sub B) che, appunto, considera le sole particelle di terreno oggetto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- analogamente si condividono le considerazioni del CTU in punto di scelta della metodologia di calcolo e stima dei danni, in quanto chiare, complete e perfettamente pagina 6 di 8 intelligibili, da intendersi in questa sede integralmente richiamate: sarà sufficiente, al riguardo, osservare che la stima è stata condotta operando la media tra una pluralità di parametri, al fine di giungere ad una valutazione attuale, in luogo dell'utilizzo del prezziario regionale (particolarmente vetusto, in quanto datato 2009
e, comunque, verosimilmente obbligatorio solo per la stima operata dai funzionari regionali, non anche dal CTU);
- possono essere condivise anche le ulteriori argomentazioni esposte dal CTU in ordine all'opportunità di detrarre dal danno come stimato le spese per la mancata trebbiatura dei prodotti agricoli danneggiati: se è vero che la parte attrice ha subito un danno per effetto del passaggio della fauna selvatica sui terreni coltivati, è anche vero che non avrà provveduto alla trebbiatura dei prodotti danneggiati, con conseguente risparmio di spesa che ragionevolmente può essere dedotto dall'originaria stima;
- alla luce di quanto esposto, il danno può ragionevolmente essere quantificato in euro 17.324,57 (ipotesi sub B pag. 18 dell'elaborato peritale).
Per tutto quanto sopra esposto, allora, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati in parte motiva: la deve essere condannata al pagamento, in favore CP_1 di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del passaggio della fauna selvatica sui terreni coltivati di proprietà, dell'importo complessivo di complessivi euro 17.324,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda,
pagina 7 di 8 - accerta e dichiara la responsabilità della nella causazione dei CP_1 danni cagionati alla parte attrice dal passaggio della fauna selvatica sui terreni di proprietà;
- per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore della parte CP_1 attrice, dal risarcimento del danno, che liquida in complessivi euro 17.324,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- spese di CTU integralmente a carico di parte convenuta;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la metà non compensata, condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelina Tartaglia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Casacalenda (CB), v.le Kennedy n. 28;
Attore contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliata;
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.7.2021, , titolare dell'omonima azienda Parte_1 agricola, ha convenuto in giudizio la chiedendo: accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni arrecati alla parte attrice dall'incursione di fauna selvatica;
condannare la al CP_1 risarcimento del danno, quantificato nella somma di Euro 29.878,00, oltre interessi dal 26.6.2019, con vittoria di spese.
pagina 1 di 8 Ha premesso la parte attrice: di essere proprietaria di una pluralità di terreni siti in agro di Casacalenda e Provvidenti (CB), rispettivamente contrada Colle Amare e Colli
– San Barbato, coltivati in parte a grano duro, in parte a triticale e ad orzo;
di aver constatato di aver subito, in data 26.6.2019, numerosi danni alle predette aree, danni arrecati dal passaggio di fauna selvatica, che avrebbe nella sostanza devastato il raccolto;
di aver inoltrato alla regine domanda risarcitoria, acquisita al CP_1 protocollo regionale in data 26.6.2019; l'accertamento dei danni subiti, quantificati in euro 29.878,00 da parte del perito agronomo incaricato dall'
[...]
, come da verbale dell'8.7.2019. Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto: la responsabilità aquiliana della responsabile per i danni arrecati a terzi dal comportamento della CP_1 fauna selvatica;
il carattere colposo di detta responsabilità, essendo la CP_1 tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare eventi dannosi del tipo di quelli in commento – cautele che, nel caso di specie, non avrebbe adottato;
la contestazione delle risultanze della CTU, posto che la differenza tra i terreni indicati in citazione e quelli di cui all'originaria richiesta amministrativa di risarcimento sarebbe frutto di un mero errore materiale;
l'erroneità dei calcoli eseguiti dal CTU per mancato utilizzo del prezziario regionale.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda, ed CP_1 evidenziando: la mancata specificazione di una condotta illecita imputabile alla l'infondatezza nel merito della domanda;
il mancato assolvimento dell'onere CP_1 della prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.;
l'insussistenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla Pubblica
Amministrazione, non sussistendo la possibilità materiale di controllare gli spostamenti della fauna selvatica;
la carenza di prova del credito e del relativo quantum, avendo gli atti dei funzionari regionali mera valenza endoprocedimentale;
di aver effettuato un monitoraggio sulla presenza di cinghiali nel territorio regionale;
di aver approvato un piano di caccia selettiva e un programma di prelievi selettivi, che avrebbero già consentito una sensibile riduzione dei danni;
la prevedibilità dell'attraversamento dei fondi da parte della fauna selvatica, con conseguente onere di provvedere alla predisposizione di apposite misure di protezione dei fondi agricoli;
il ricorso al frazionamento del credito ad opera di parte attrice, avendo già in più
pagina 2 di 8 occasioni fatto ricorso al tribunale e al Giudice di pace per danni della medesima specie, con ingiustificato incremento delle spese legali.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante prova orale e CTU.
E' stata trattenuta in decisione all'udienza del 1^.7.2025, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre affermare la legittimazione passiva della parte convenuta CP_1 sul punto, si osserva che il criterio di imputazione della responsabilità, nel caso che occupa, è fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: cuius commoda eius et incommoda; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale) (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 7969 del
20/04/2020; Cass. Sez. 3, n. 8384 del 29/04/2020; Cass. Sez. 3, n. 8385 del
29/04/2020).
Nel merito, occorre qualificare la domanda come azione di condanna al risarcimento dei danni cagionati da animali ai sensi dell'art. 2052 c.c. per le ragioni di seguito esposte.
Fino all'entrata in vigore della legge n.968/1977 non era prevista alcuna tutela risarcitoria per i danni cagionati alle persone o alle cose dalla fauna selvatica, ritenuta res nullius. Dall'entrata in vigore della citata legge la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e le funzioni normative e amministrative sono state devolute alle Regioni nel rispetto dell'art. 117 Cost.
La successiva Legge n.157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha stabilito all'art. 9 co.1 che: “Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti
pagina 3 di 8 regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge”.
L'orientamento prevalente in dottrina riteneva, pertanto, applicabile il regime di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2052 c.c. anche agli eventi di danno cagionati dalla fauna selvatica in virtù del riconoscimento della proprietà pubblica della stessa.
La giurisprudenza di legittimità, diversamente, adottava il diverso criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla disciplina generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., giustificando la propria scelta sull'assunto che l'art. 2052
c.c. potesse trovare applicazione esclusivamente con riguardo ai danni arrecati dagli animali domestici e non anche da quelli selvatici, posto che il “dovere di custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne utilità avrebbe potuto estrinsecarsi soltanto sui primi e non anche sulla fauna selvatica che, per sua natura, vive in libertà.
La Suprema Corte ha di recente provveduto ad una rivisitazione del tradizionale orientamento in virtù della scarsa effettività della tutela giurisdizionale nei confronti dei soggetti privati danneggiati. Ed infatti, la Cassazione ha accolto l'orientamento prevalente diffuso in dottrina secondo il quale si ritiene che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica sia fondato non sul
“dovere di custodia” dell'animale ma sulla proprietà degli stessi o, comunque, sulla loro utilizzabilità, così come si evince dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., privo di alcuna distinzione tra animali domestici e animali selvatici. (cfr. Cass. Civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020, Trib.
L'Aquila n. 669/2022).
Ed infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo” ed ancora “Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell'animale
e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non
pagina 4 di 8 patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae beneficio
[...] con l'unica salvezza del caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n. 7969/2020).
Alla luce di quanto detto – e come anticipato – la domanda risarcitoria deve essere qualificate nei termini di cui all'art. 2052 c.c.
In tema di riparto dell'onere della prova, il regime previsto nelle ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. risulta attenuato per l'attore il quale dovrà dimostrare il fatto, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie tutelate dalla L. 157/92 o che, comunque, rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato:
“sull'attore che allega di aver subito un danno, cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio dello Stato, graverà
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato” (Cass.
Civ. n. 7969/2020).
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che la causa del danno sia al di fuori della propria sfera di controllo in quanto eccezionale e imprevedibile o, comunque, non evitabile: “La regione per liberarsi della responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico [...], dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta” (Cass. Civ.
7969/2020).
pagina 5 di 8 Ebbene, nel caso che occupa la parte attrice ha allegato: l'originaria domanda di risarcimento avanzata alla (ricevuta con prot. 78819 del 26.6.2019); CP_1 il verbale di accertamento e stima dei danni dell'8.7.2019; il cd. fascicolo aziendale –
una serie di fatture relative all'acquisto di prodotti per l'attività agricola CP_3 esercitata (ad esempio, concimi, semi di grano di vario genere, gasolio); ha altresì chiesto l'espletamento della prova orale ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni eventualmente subiti.
Deve ritenersi, pertanto, che abbia fornito la prova su di lei gravante secondo il riparto nei termini sopra chiariti: attraverso il materiale probatorio ora passato in rassegna, ha dimostrato il fatto del passaggio della fauna selvatica nei terreni di proprietà (come confermato anche dalla prova orale: tutti i testi hanno affermato che i terreni per cui è causa, analogamente ai propri, sono continuamente attraversati da cinghiali che distruggono le colture e che la presenza degli ungulati deve essere confermata anche per l'annata 2018/2019), i danni prodotti da tale passaggio e il nesso causale tra il passaggio degli animali e la successiva causazione del danno.
D'altro canto, la convenuta non ha provato il caso fortuito quale evento CP_1 interruttivo del nesso causale, non essendo a ciò idonee le argomentazioni spiegate a sostegno della sua posizione.
L'entità del danno, tuttavia, si ritiene provata in misura inferiore rispetto a quella richiesta, alla luce delle seguenti considerazioni:
- si condividono le attente osservazioni del CTU in ordine alla differenza tra i terreni indicati in citazione e i terreni indicati nella richiesta risarcitoria avanzata in via amministrativa: in questa sede non può che rilevare l'indicazione delle singole particelle di terreno riportate in citazione, non potendo ascriversi a mero errore materiale il non aver riportato tutte le particelle inserite nella domanda amministrativa;
in altri termini, rientra nella cognizione del Tribunale solo ciò che al
Tribunale è stato richiesto;
- ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni del CTU con riferimento all'ipotesi sub B) che, appunto, considera le sole particelle di terreno oggetto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- analogamente si condividono le considerazioni del CTU in punto di scelta della metodologia di calcolo e stima dei danni, in quanto chiare, complete e perfettamente pagina 6 di 8 intelligibili, da intendersi in questa sede integralmente richiamate: sarà sufficiente, al riguardo, osservare che la stima è stata condotta operando la media tra una pluralità di parametri, al fine di giungere ad una valutazione attuale, in luogo dell'utilizzo del prezziario regionale (particolarmente vetusto, in quanto datato 2009
e, comunque, verosimilmente obbligatorio solo per la stima operata dai funzionari regionali, non anche dal CTU);
- possono essere condivise anche le ulteriori argomentazioni esposte dal CTU in ordine all'opportunità di detrarre dal danno come stimato le spese per la mancata trebbiatura dei prodotti agricoli danneggiati: se è vero che la parte attrice ha subito un danno per effetto del passaggio della fauna selvatica sui terreni coltivati, è anche vero che non avrà provveduto alla trebbiatura dei prodotti danneggiati, con conseguente risparmio di spesa che ragionevolmente può essere dedotto dall'originaria stima;
- alla luce di quanto esposto, il danno può ragionevolmente essere quantificato in euro 17.324,57 (ipotesi sub B pag. 18 dell'elaborato peritale).
Per tutto quanto sopra esposto, allora, la domanda deve essere accolta nei limiti indicati in parte motiva: la deve essere condannata al pagamento, in favore CP_1 di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del passaggio della fauna selvatica sui terreni coltivati di proprietà, dell'importo complessivo di complessivi euro 17.324,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto a quanto richiesto;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda,
pagina 7 di 8 - accerta e dichiara la responsabilità della nella causazione dei CP_1 danni cagionati alla parte attrice dal passaggio della fauna selvatica sui terreni di proprietà;
- per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore della parte CP_1 attrice, dal risarcimento del danno, che liquida in complessivi euro 17.324,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- spese di CTU integralmente a carico di parte convenuta;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la metà non compensata, condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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