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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 196 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VASTA CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAGNO LUIGI, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di OR il 27/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 167, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 14/03/2015 e il Persona_1 Persona_2
14/03/2015;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento dei figli minori pariteticamente con durata di 15 giorni al mese da entrambi i genitori, presso l'abitazione degli stessi. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 14,15 alle ore 19,00, restando nella facoltà delle parti di modificare le giornate e/o gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni scolastici e le reciproche esigenze dei genitori, previa intesa anche telefonica o a mezzo whatsapp. 2) Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli minori, afferenti l'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni degli stessi. 3) Entrambi i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) I genitori terranno i figli con le seguenti modalità: la madre da giorno 1 al giorno 15 di ogni mese, il padre da giorno 15 pomeriggio al giorno 30/31 di ogni mese, prelevando quest'ultimo i figli dall'abitazione della madre dopo le ore 14,00 e riprendendoli la madre dalla casa del padre, alla fine di tale periodo dopo le ore 14,00, e così ogni mese. 5) Quanto alle feste natalizie, i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni, e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, il giorno della Vigilia di
Natale compreso il pernotto ed il Natale e così anche il giorno della Vigilia di Capodanno e il Capodanno;
il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno dalle ore 10,00 alle ore 20,00, anche se tali giorni ricadono nel periodo in cui i minori stanno con la madre e/o viceversa e di anno in anno alternativamente;
quanto alle festività pasquali, i genitori terranno i figli i giorni di Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e di anno in anno alternativamente tra loro e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre;
6) Quanto alle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza di giorni 10 a luglio e giorni 10 ad agosto, che sarà previamente comunicato e concordato tra loro, fornendosi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con i figli nonché l'itinerario quotidiano della vacanza. 7) Quanto alle giornate dei compleanni ed onomastico dei genitori, i figli trascorreranno con il genitore l'intera giornata compreso il pernotto, anche se tali giorni ricadono nel periodo in cui i minori stanno con la madre e/o viceversa;
il giorno del compleanno dei figli, i genitori trascorreranno ad anni alterni, e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, la cena ad eccezione del caso in cui al festeggiamento non partecipino entrambi i genitori;
lo stesso vale per le festività dei rispettivi nonni paterni e materni (qualora non dovessero ricadere nei giorni di rispettiva competenza). 8) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, dandone notizia all'altra parte in caso di eventuale variazione, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, prestandosi reciproco consenso per il rilascio di passaporto o di altro valido documento, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero. 9) La casa familiare, di proprietà di , sita in Gaggi (ME), via Principe n. 9, con arredi e suppellettili, resterà CP_2
assegnata alla stessa, che in essa continuerà a convivere con i figli minori e Per_1 Per_2
10) Il mantenimento sarà diretto nei confronti dei figli in quanto in collocamento paritetico mensile presso l'abitazione dei genitori. 11) Le parti provvederanno al reciproco rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie dagli stessi sostenute nell'interesse dei figli minori, dietro presentazione di documento fiscale comprovante la relativa spesa. 12) I genitori concorderanno previamente le attività ludiche e/o sportive dei figli e, se d'accordo, si impegneranno a sostenere in misura paritetica i costi delle stesse, secondo le linee guida del Tribunale di Messina, in ordine alle spese straordinarie. 13) I genitori sono obbligati a corrispondere i sopra citati contributi ed il mantenimento nell'interesse dei figli, fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti. 14) I coniugi dichiarano di avere redditi propri e di conseguenza rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento. 15) Il Sig.
[...]
trasferirà la propria residenza abituale all'indirizzo di Via Palermo n. 12, 98035, Parte_2
GI (ME). Ancora in relazione agli aspetti economici: - i coniugi non hanno conti correnti cointestati. I Sigg. e , edotti della possibilità, prevista CP_2 Parte_2
473 bis 51 c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito di note scritte, a tal fine dichiarano: - di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sopra esposte;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice designato alla fissanda udienza e di depositare, in sostituzione, note scritte. Spese e onorari da compensarsi tra le parti”.
Con successivo atto del 06/05/2025 le parti precisavano le ragioni del collocamento paritetico dei figli minori e integravano l'accordo prevedendo che “Con riferimento all'obbligo del genitore non collocatario di contribuzione nell'interesse della prole, detto contributo viene fissato in complessivi € 200,00 mensili a carico di ciascun genitore, in virtù del collocamento paritario alternato di 15 giorni ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato con atto del 06/05/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con atto del 06/05/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 167, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 196 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VASTA CARMELA, come da C.F._1
procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAGNO LUIGI, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di OR il 27/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 167, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 14/03/2015 e il Persona_1 Persona_2
14/03/2015;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento dei figli minori pariteticamente con durata di 15 giorni al mese da entrambi i genitori, presso l'abitazione degli stessi. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 14,15 alle ore 19,00, restando nella facoltà delle parti di modificare le giornate e/o gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni scolastici e le reciproche esigenze dei genitori, previa intesa anche telefonica o a mezzo whatsapp. 2) Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli minori, afferenti l'educazione, la formazione scolastica e la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni degli stessi. 3) Entrambi i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) I genitori terranno i figli con le seguenti modalità: la madre da giorno 1 al giorno 15 di ogni mese, il padre da giorno 15 pomeriggio al giorno 30/31 di ogni mese, prelevando quest'ultimo i figli dall'abitazione della madre dopo le ore 14,00 e riprendendoli la madre dalla casa del padre, alla fine di tale periodo dopo le ore 14,00, e così ogni mese. 5) Quanto alle feste natalizie, i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni, e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, il giorno della Vigilia di
Natale compreso il pernotto ed il Natale e così anche il giorno della Vigilia di Capodanno e il Capodanno;
il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno dalle ore 10,00 alle ore 20,00, anche se tali giorni ricadono nel periodo in cui i minori stanno con la madre e/o viceversa e di anno in anno alternativamente;
quanto alle festività pasquali, i genitori terranno i figli i giorni di Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00 e di anno in anno alternativamente tra loro e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre;
6) Quanto alle vacanze estive, i genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza di giorni 10 a luglio e giorni 10 ad agosto, che sarà previamente comunicato e concordato tra loro, fornendosi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con i figli nonché l'itinerario quotidiano della vacanza. 7) Quanto alle giornate dei compleanni ed onomastico dei genitori, i figli trascorreranno con il genitore l'intera giornata compreso il pernotto, anche se tali giorni ricadono nel periodo in cui i minori stanno con la madre e/o viceversa;
il giorno del compleanno dei figli, i genitori trascorreranno ad anni alterni, e precisamente gli anni pari con la madre e quelli dispari con il padre, la cena ad eccezione del caso in cui al festeggiamento non partecipino entrambi i genitori;
lo stesso vale per le festività dei rispettivi nonni paterni e materni (qualora non dovessero ricadere nei giorni di rispettiva competenza). 8) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, dandone notizia all'altra parte in caso di eventuale variazione, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, prestandosi reciproco consenso per il rilascio di passaporto o di altro valido documento, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero. 9) La casa familiare, di proprietà di , sita in Gaggi (ME), via Principe n. 9, con arredi e suppellettili, resterà CP_2
assegnata alla stessa, che in essa continuerà a convivere con i figli minori e Per_1 Per_2
10) Il mantenimento sarà diretto nei confronti dei figli in quanto in collocamento paritetico mensile presso l'abitazione dei genitori. 11) Le parti provvederanno al reciproco rimborso nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie dagli stessi sostenute nell'interesse dei figli minori, dietro presentazione di documento fiscale comprovante la relativa spesa. 12) I genitori concorderanno previamente le attività ludiche e/o sportive dei figli e, se d'accordo, si impegneranno a sostenere in misura paritetica i costi delle stesse, secondo le linee guida del Tribunale di Messina, in ordine alle spese straordinarie. 13) I genitori sono obbligati a corrispondere i sopra citati contributi ed il mantenimento nell'interesse dei figli, fino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti. 14) I coniugi dichiarano di avere redditi propri e di conseguenza rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento. 15) Il Sig.
[...]
trasferirà la propria residenza abituale all'indirizzo di Via Palermo n. 12, 98035, Parte_2
GI (ME). Ancora in relazione agli aspetti economici: - i coniugi non hanno conti correnti cointestati. I Sigg. e , edotti della possibilità, prevista CP_2 Parte_2
473 bis 51 c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito di note scritte, a tal fine dichiarano: - di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sopra esposte;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice designato alla fissanda udienza e di depositare, in sostituzione, note scritte. Spese e onorari da compensarsi tra le parti”.
Con successivo atto del 06/05/2025 le parti precisavano le ragioni del collocamento paritetico dei figli minori e integravano l'accordo prevedendo che “Con riferimento all'obbligo del genitore non collocatario di contribuzione nell'interesse della prole, detto contributo viene fissato in complessivi € 200,00 mensili a carico di ciascun genitore, in virtù del collocamento paritario alternato di 15 giorni ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato con atto del 06/05/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con atto del 06/05/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di OR di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/10/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 167, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.