Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1201/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 in proprio
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 10 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. ha domandato la condanna di Parte_1 [...]
, quale socio accomandatario della società CP_1
Tribat di RE UG & C. s.a.s. (ora fallita), al pagamento della somma complessiva di euro 21.663,58, a titolo di spettanze professionali vantate in ragione dello svolgimento delle seguenti attività stragiudiziali e giudiziali civili:
- posizione per attività Controparte_2 giudiziale di difesa e domiciliazione in relazione al
1
- posizione per Controparte_3 attività stragiudiziale relativa al decreto ingiuntivo ottenuto dal per crediti di lavoro (Trib. Parte_2
Padova, R.G. 1830/12 del 16 luglio 2012), poi concluso con accordo stragiudiziale, per l'importo di euro
676,96;
- posizione Controparte_4 [...]
per attività giudiziale di Parte_3 difesa e domiciliazione in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Padova nell'ambito del procedimento R.G. 5172/2010, con transazione della controversia mediante scrittura privata dell'aprile 2011, per l'importo, al netto dell'acconto ricevuto, di euro 11.243,91;
- posizione per Controparte_5 attività di recupero crediti esercitata mediante notifica di precetto e successivo pignoramento presso terzi con esito negativo, poi archiviata senza ulteriori attività, per l'importo di euro 523.24;
- posizione Controparte_6 per attività giudiziale di difesa e domiciliazione in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova nel procedimento R.G. 3845/2009.
Il ricorrente ha altresì precisato che tali spettanze non erano state soddisfatte con l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare n. 108/2014, relativa alla Tribat di RE UG & C. s.a.s. e al socio accomandatario in proprio, procedura dichiarata chiusa per avvenuta ripartizione finale dell'attivo ex art. 118 co.1 n.3 L.F. con decreto del 6.10.2021.
Per parte resistente nessuno si è costituito.
Il Giudice ha dunque assegnato i termini per memorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e, alla successiva udienza, ha autorizzato la prova per interpello del resistente articolata da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.
2 All'udienza del 3 dicembre 2024, fissata per l'interpello, è comparso personalmente il sig.
UG, il quale ha risposto ai capitoli di prova articolati nella prima memoria di parte ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
1. Va in primo luogo evidenziato che, pur ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si è costituto, rimanendo contumace.
2. Nel merito va osservato che sulla base dei documenti versati in atti e delle risultanze di causa – in particolare delle risposte fornite dal resistente all'interpello tenutosi alla udienza del 3 dicembre 2024
- risulta provato l'espletamento delle seguenti attività in relazione alle quali l'avv. ha richiesto il Pt_1 pagamento dei compensi professionali:
- posizione è provata in Controparte_2 via documentale l'attività di studio, redazione e notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 25.05.2009 (Tribunale di
Padova, R.G. 7368/09, G.I. Dott, Amenduni), mentre non risulta provata - né in via documentale né attraverso le risposte fornite dal resistente in sede di interpello -
l'attività di partecipazione alle udienze e all'opera di conciliazione della controversia;
rispetto alla nota spese prodotta sub doc. 1 del ricorso possono pertanto riconoscersi all'avv. , sulla base del tariffario Pt_1 ratione temporis vigente istituito con d.m. 127/2004, euro 3.178,50 per onorari, mentre in relazione ai diritti va riconosciuto il minor importo (rispetto a quello indicato nella nota spese) di euro 614,00 - attesa l'assenza di prova in ordine alla voce «partecipazione udienza» (non essendo stati versati in atti i relativi verbali di causa) ed alle voci riferite all'attività di conciliazione della controversia - oltre alle spese esenti per euro 194,33; vanno dunque riconosciuti per diritti e onorari complessivi euro
3.792,50, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come dovuti per legge;
3 - posizione Controparte_3
l'attività stragiudiziale espletata dall'avv. Pt_1 può ritenersi provata in via documentale (doc. 12); prendendo a riferimento la nota spese prodotta sub doc. 2 del ricorso e applicando il tariffario ratione temporis vigente istituito con d.m. 127/2004, vanno riconosciute le spese esenti per euro 10,33 e ridotti gli onorari al minor importo di euro 361,00, in ragione dell'incongruità dell'importo di euro 123,00 richiesto per la voce «consultazioni orali» con il cliente - da liquidarsi invece ai più congrui minimi tabellari
(corrispondenti ad euro 15,00) mancando la prova che vi siano state molteplici consultazioni col cliente - oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come dovuti per legge;
- posizione Controparte_4 [...]
è provata in via Parte_3 documentale l'attività di studio, redazione e notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 07.05.2010 (doc. 3) nonché di assistenza nella transazione della vertenza mediante scrittura privata sottoscritta nell'aprile del 2011 (doc. 10 e risposta al capitolo 12 dell'interpello); prendendo a riferimento la nota spese prodotta sub doc.
3 del ricorso e applicando il tariffario ratione temporis vigente istituito con d.m. 127/2004, vanno riconosciute le spese esenti per euro 276,91 e i diritti per euro 1.057,00; quanto agli onorari, va riconosciuto il minor importo di euro 5.966,20, dovendosi ritenere congrua la liquidazione ai minimi tabellari per la voce «consultazione cliente» per un numero di due volte (non essendovi prova che le consultazioni col cliente furono cinque, come indicato nella nota spese in esame), per un importo totale relativo a diritti ed onorari di euro
7.023,20, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come dovute per legge;
- posizione è Controparte_5 provata la redazione e la notifica di atto di precetto su assegno del 12.11.2010 e del successivo pignoramento presso terzi con esito negativo (doc. 4 e risposte ai capitoli 14,15,16 di interpello); prendendo a
4 riferimento la nota spese prodotta sub doc. 4 del ricorso e applicando il tariffario ratione temporis vigente istituito con d.m. 127/2004, vanno riconosciute le spese esenti per euro 38,81 nonché i diritti per euro 189,00 e gli onorari per euro 143,00, per un importo totale di euro 332,00 per diritti e onorari, oltre a spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge;
- posizione Controparte_6 sono provati lo studio della controversia, la redazione e la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 17.03.2009 (Tribunale di Padova, R.G. 3845/09, G.I. Dott. Amenduni, sentenza n. 2228/13 del 03.10.2013) nonché la redazione di memoria integrativa (doc. 13) e di comparsa conclusionale (doc. 14); prendendo a riferimento la nota spese prodotta sub doc. 5 del ricorso e applicando il tariffario ratione temporis vigente istituito con d.m.
127/2004, vanno riconosciute le spese esenti per euro
187,18, nonché i diritti per il minor importo di euro 1.515,00, stante l'assenza di prova per le voci
«corrispondenza informativa» e «collaborazione prestata per la conciliazione» (che non pare avere avuto luogo, visto il deposito di memoria conclusionale e successiva emissione della sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo); quanto invece agli onorari, va riconosciuto al ricorrente il minor importo di euro
1.575,00, non essendo giustificato l'addebito di euro 170,00 per la voce «opera prestata per la conciliazione», in assenza di prova dell'espletamento di tale attività; e così per un importo complessivo per diritti e onorari pari ad euro 3.090,00, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge.
3. I compensi per l'attività svolta come sopra provata risultano congrui nella misura accertata per ogni singola posizione e la loro liquidazione è stata eseguita sulla base del D.M. 127/2004, poiché l'attività difensiva si è conclusa prima dell'entrata in vigore del
D.M. 140/2012 e del successivo D.M. 55/2014.
4. Il resistente va quindi condannato al pagamento, in favore dell'avv. , dell'importo complessivo di Pt_1 euro 14.598,70, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA
5 come per legge e oltre a complessivi euro 707,56 per spese esenti.
Sull'importo che precede sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di messa in mora della società Tribat s.a.s., coincidente con la comunicazione di ciascuna parcella di cui ai documenti da 1 a 5 depositati dal ricorrente, al saldo (Cass.
8611/2022).
5. In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e seguenti modificazioni con riferimento ai valori medi per lo scaglione fino ad euro
26.000,00, così individuato sulla base del decisum per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione; vanno invece riconosciuti i compensi minimi per la fase decisionale, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
2. LIQUIDA le competenze dovute da Controparte_1 quale socio accomandatario della società Tribat
s.a.s., all'avv. nella somma di Parte_1 euro 14.598,70, per diritti e onorari relativi all'attività stragiudiziale e giudiziale civile da quest'ultimo prestata, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA, e nella somma complessiva di euro 707,56 a titolo di spese esenti.
3. CONDANNA il resistente al pagamento in favore dell'avv. degli importi di cui al punto 2 Pt_1 del presente dispositivo, oltre agli interessi al tasso legale dalla comunicazione di ciascuna parcella di cui ai documenti da 1 a 5 depositati
6 dal ricorrente al saldo.
4. CONDANNA il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 4.227,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 264,00 (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Così deciso in Padova, in data 15 aprile 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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