Versione
22 gennaio 1963
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14 gennaio 1967
14 gennaio 1967
Art. 14.
Le societa', i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le societa' fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un, quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11.
Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.
La comunicazione si considera omessa, quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali e' prescritta:
La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda e' raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.
Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.
Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso. ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Le societa', i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le societa' fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un, quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11.
Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.
La comunicazione si considera omessa, quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali e' prescritta:
La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda e' raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.
Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.
Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso. ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Commentari • 6
- 1. Circolare del 21/02/2003 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 21 febbraio 2003 · 0.9886943
INDICE 1 PREMESSA 2 Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 2.1 Contribuenti ammessi 2.1.1 Eredi 2.1.2 Liquidatori 2.1.3 Curatori fallimentari, Commissari liquidatori, Commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza 2.1.4 Curatori dell\'eredita\' giacente, Amministratori di eredita\' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti 2.1.5 Societa\' trasformate 2.1.6 Societa\' fuse 2.1.7 Societa\' scisse 2.1.8 Dichiarazione congiunta 2.1.9 Soci di societa\' di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l\'azienda in comunione 2.2 Periodi d\'imposta definibili …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2009, n. 9779Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Presidente - Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere - Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23500/2005 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro ASCO JOUCOMATIC SPA, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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