TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 968/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 22.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vittorio Longo. ricorrente
contro
(CF: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giovambattista Vulcano. resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.5.2024 il sig. Parte_1
ha esposto: -di essere usufruttuario di un'unità immobiliare nel Comune di
[...]
Corigliano Rossano, a.u. Rossano, Via degli Alberghi n.12, (foglio n. 63, p.lla n. 111, sub. 3) confinante da lato ovest con la p.lla n. 1938 (Cat.F/1) di proprietà del sig. ; -che la sua particella è posta a una quota più bassa rispetto a quella CP_1 del resistente e a protezione del dislivello tra le due proprietà è presente un'opera muraria, libera superiormente, costituita in parte da un muro in pietrame a secco ed in parte da un muro in pietrame a calce con ai piedi una cunetta per la raccolta delle acque piovane;
-che al fine di risolvere le problematiche emerse a seguito della sopraelevazione del predetto muro eseguita nel 2015 dal resistente aveva introdotto una procedura di mediazione presso l'O.D.M. Reconcile e Learn S.r.l. che si era
conclusa con il verbale di mediazione con accordo del 5.12.2022, che aveva così sancito:
“1) Entrambe le parti concordano di riparare il muro oggetto di contestazione secondo le modalità che saranno concordate dai rispettivi tecnici di parte, Geom. e dott. Geom. Persona_1 [...]
, oggi presenti all'incontro; Per_2
2) Tutte le spese relative ai suddetti lavori, nonchè le spese per eventuali pratiche di permessi edilizi verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
3) Ogni parte provvederà a pagare i compensi professionali del proprio legale e del proprio tecnico;
4) il sig. provvederà a rimuovere il materiale collocato sulla scaletta a sua cura e CP_1 spese;
5) i sopracitati lavori dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 Luglio 2023;
6) il trasporto dei materiali e l'accesso per l'esecuzione dei lavori da parte degli adddetti agli stessi, verrà eseguito secondo le modalità concordate dai tecnici di parte, con esclusione di passaggio attraverso le rispettive abitazioni delle parti”. Ha quindi allegato che tale verbale di mediazione allo stato risulta essere del tutto inadempiuto da parte del sig. il quale continua a porre in atto vari CP_1 espedienti volti a procrastinare la realizzazione di quanto pattuito. Sulla base di tali premesse ha chiesto al Tribunale quanto segue:
“1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale condannare il sig. CP_1 all'esatto adempimento ex art. 1454 c.c. dell'intero accordo di mediazione inter partes stipulato in data 5.12.2022 a mezzo l'esecuzione dei punti, uno per uno, del prefato non adempiuti per esclusiva responsabilità del medesimo;
2) Sempre al fine di procedere all'esatto adempimento dell'obbligazione inter partes stipulata con accordo mediatizio del 5.12.22, predisporre tutte le necessarie opere atte a dare perfezionamento dei punti del detto accordo di mediazione, previa nomina di una CTU tecnica cui demandare quanto necessario alla rigosa osservanza di detto contratto;
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di lite - in particolar CP_1 modo del nominando CTU - per il presente giudizio”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. che in via preliminare ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda. In subordine, nel merito ha evidenziato la non pertinenza del richiamo operato da controparte alle norme relative all'inadempimento contrattuale, dovendosi piuttosto fare riferimento alla mancata determinazione dell'oggetto del contratto affidata a un terzo ex art. 1349 c.c. Ha quindi chiesto: “preliminarmente dichiararsi la inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex adverso proposto per i motivi sopra dedotti;
in subordine, accertarsi e determinarsi le opere più appropriate per il risanamento del muro, stabilendo anche le concrete modalità di esecuzione ed ogni accorgimento necessario per una corretta esecuzione dei lavori;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
***********************************
Pagina 2
3. La domanda di parte ricorrente è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.”. Di conseguenza il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, risultando ricompresi nell'ambito dei titoli esecutivi richiamati dall'art 474 n. 1 c.p.c., vale a dire degli “altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Il “verbale di mediazione con accordo” per cui è causa, visto che risulta essere stato sottoscritto dagli avvocati che hanno assistito le parti nel relativo procedimento, costituisce già un titolo esecutivo che l'odierno opponente è legittimato ad azionare a fronte del denunciato inadempimento di parte resistente. A nulla rileva la mancanza dell'attestazione e certificazione di “conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico”, dovendo convenirsi con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale difetto costituisce un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo in quanto il dato letterale del citato art. 12 conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e l'intervento degli avvocati assolve di per sé ad uno scopo certificatorio dell'eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico;
tale soluzione vale anche a prescindere dall'adozione di una formale attestazione di conformità, analogamente alla funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo del primo atto del giudizio (Tribunale di Bari, ordinanza
07.09.2016).
3.1. Ciò posto, è vero che secondo l'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli. Questa possibilità incontra, tuttavia, una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo. Tale principio non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, perché l'ulteriore titolo non viene a portare nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/09/2021, n. 24646). Ebbene, nel caso in disamina, l'ottenimento da parte del ricorrente di un ulteriore titolo –potenzialmente costituito dalla sentenza di accoglimento delle domande articolate in questa sede- non gli farebbe ottenere alcuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio che non siano già derivanti dal verbale di conciliazione.
Pagina 3
Ciò in quanto egli potrebbe già imporre coattivamente l'esatto adempimento dell'accordo all'odierno resistente avviando sulla base dell'accordo raggiunto in sede di mediazione l'esecuzione forzata “di obblighi di fare” prevista dagli artt. 612 ss. c.p.c. In secondo luogo il ricorrente potrebbe rivolgersi allo stesso giudice dell'esecuzione per chiedere che siano determinate le modalità di esecuzione dell'obbligazione, per come previsto dal comma 1 dell'art. 612 c.p.c.. Pertanto egli non ha interesse –nella prospettiva sopra illustrata- ad ottenere in questa sede una pronuncia con cui vengano predisposte “tutte le necessarie opere atte a dare perfezionamento dei punti del detto accordo di mediazione”, trattandosi di una tutela che il sig. è già nella condizioni di ottenere dal G.E. sulla scorta del Parte_1 solo verbale di conciliazione in oggetto. Ne consegue che in relazione alle domande proposte dal ricorrente vi è carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
4. La novità e la particolarità del caso, oltre che la controvertibilità delle questioni affrontate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 22/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Pagina 4