CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1381/2022
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
BO (AL), Frazione Torre Ratti, Vicolo Unico n. 3, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliata ai fini della presente causa in VI RE (AL), Viale A. Saffi
n. 11, presso l'Avv. Domenico Ghio (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2 difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via AS di PA CP_1
n. 15, c.f. , rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Sergio Delponte P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Via Lanza n. 23
APPELLATA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore, Avv. Controparte_2
FE LC, con studio in Alessandria, Piazza D'Annunzio n. 2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
APPELLATA CONTUMACE Controparte_4
IN CUI E' INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, appartenente al gruppo on sede legale in Roma, CP_6
Via Piemonte 38, avente partita IVA n. codice fiscale e numero iscrizione P.IVA_2
Pag. n. 1 di 29 presso il Registro delle Imprese di Roma , capitale sociale pari ad Euro P.IVA_3
10.000 i.v. iscritta al n. 35414.2 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione SPV tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno
2017 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, rappresentata, in forza di procura autenticata dal Notaio di Roma in data 11/11/2022 rep. 19255 racc. Persona_1
9391 dalla sua mandataria con rappresentanza FBS società per azioni CP_7 costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana con sede in Ravenna, Viale Sergio
Cavina n. 19 capitale sociale Euro 2.000.000,00 i. v. codice fiscale, p.iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna , numero REA RA - 220946 autorizzata P.IVA_4 dalla Questura di Ravenna allo svolgimento dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi ai sensi dell'art. 115 TULPS in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato Dott. , nato a [...] il [...] giusta procura autenticata a CP_8 rogito Notaio in Ravenna in data 8/04/2022 rep. 1299 racc. 976 Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Delponte presso il cui C.F._3 studio in Alessandria, Via Lanza 23 è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
Udienza collegiale dell' 8.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in riforma dell'appellata sentenza n. 871/2022, resa e depositata il 10.10.2022 dal
Tribunale di Alessandria - Sezione Civile – in composizione monocratica - Giudice Ill.ma
Dott.ssa Alice Ambrosio, nella causa n. R.G. 1198/2015, notificata il 13.10.2022, ribadendo espressamente di disconoscere, ex art. 23 D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, le produzioni analogiche effettuate da con nota del 14.04.2021 (Dichiarazione Controparte_1
13.04.2021 Avv. FE LC;
Relazione 29.09.2020 Avv. FE LC;
Messaggio di posta certificata “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” in data 28.09.2020 da
” a , privi di ricevute di Email_1 Email_2 accettazione e di consegna)
In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza n.
871/2022, resa e depositata il 10.10.2022 dal Tribunale di Alessandria.
- Ordinare, “ex officio”, la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del presente processo ex art. 307, 3° e 4° co., c.p.c. per i motivi indicati nelle note di trattazione scritta del 15.06.2020 e del 09.04.2021.
- Dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire nella presente causa in capo a
Pag. n. 2 di 29 ed a non essendo dimostrata l'asserita cessione del Controparte_5 Controparte_9 credito in loro favore da parte di Controparte_1
- Dichiarare il difetto e/o la carenza di rappresentanza in capo all'attrice, ai sensi dell'art.
163 n. 2) c.p.c.
Nel merito: respingere le domande di Controparte_1
, in quanto destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, ordinando alla
[...] competente Conservatoria dei RR.II la cancellazione della trascrizione delle stesse.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori di entrambi i gradi di giudizio, con la restituzione dell'importo di € 11.826,80 da parte dell'Avv. Sergio Delponte a
e con la revoca della sanzione pecuniaria di € 500,00 irrogata Parte_1 all'appellante”.
Per l'intervenuta
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia la Corte d'Appello di Torino,
In via preliminare di rito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile per le motivazioni di cui al punto A) l'appello proposto da per difetto di Parte_1 specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.ro 871/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 10/10/2022,
Giudice Relatore Dott.ssa Alice Ambrosio.
Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni di cui ai punti B) C) e D) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n.ro 871/2022 pubblicata in data 10/10/2022 del Tribunale di Alessandria.
Vinte le spese e gli onorari di lite anche relativi a questo grado di giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Delponte il quale si dichiara procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in data 2.03.2015 , ora Parte_2 [...]
, evocava in giudizio avanti il Controparte_1
Tribunale di Alessandria , al fine di sentir accertare Controparte_10
e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. e, conseguentemente, l'inopponibilità alla stessa dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott.ssa in VI RE rep. n. 2993 Persona_3 racc. 2402 stipulato in data 27/06/2014, con il quale aveva ceduto alla Controparte_2
sua convivente, la piena proprietà di una porzione di fabbricato in Borghetto di Parte_1
BO con quota del 50% di pertinente area urbana adibita a corte.
Si costituiva la convenuta , eccependo il difetto e/o la carenza di Parte_1 rappresentanza in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 163 n. 2 c.p.c. e, nel merito, chiedendo di respingere in toto le domande attoree in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto.
Pag. n. 3 di 29 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., nessuno si costituiva per conto di Controparte_2 che veniva, pertanto, dichiarato contumace, ed il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
All'udienza del 21.02.2017, il legale di parte convenuta dava atto dell'intervenuto decesso di , ed il Giudice dichiarava l'interruzione del processo. Controparte_2
Con ricorso datato 11.05.2017 Controparte_1
provvedeva alla riassunzione della causa e, con decreto del 25.05.2017, veniva
[...] fissata per il prosieguo del giudizio l'udienza del 21.11.2017, mandando l'istante per la notifica di rito entro il 03.07.2017 a coloro che dovevano costituirsi per proseguire il giudizio.
All'udienza del 21.11.2017, parte attrice dava atto di aver riassunto la causa nei confronti
(oltre che della convenuta nuovamente costituitasi con comparsa del Parte_1
24.10.2017) della moglie e della figlia di , e Controparte_2 Controparte_3
, e depositava rinuncia all'eredità morendo dismessa di queste ultime, Controparte_4 chiedendo termine per procedere alla nomina di curatore dell'eredità giacente.
A seguito di diversi rinvii richiesti da parte attrice per consentire la nomina del curatore dell'eredità giacente, la causa veniva chiamata all'udienza del 30.06.2020.
In quella sede, la convenuta chiedeva di ordinare la cancellazione della Parte_1 causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ex art. 307, 3° e 4° co., c.p.c., per avere l'attrice errato nel notificare, nel giugno 2017, il ricorso per la riassunzione del processo nei confronti di soggetti da essa ritenute eredi di Controparte_2 [...]
e ), che avendo rinunciato sin dal 15.01.2016 all'eredità CP_3 Controparte_4 morendo dismessa dal Sig. , non erano mai state eredi (avendo rivestito Controparte_2 la diversa qualifica di chiamate all'eredità sino alla rinuncia operata il 15.01.2016) e non erano legittimate passive (non potendo esse essere correttamente individuate come “coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio”), essendo invece legittimato, già da allora, il Curatore dell'eredità giacente.
Con ordinanza fuori udienza del 10.09.2020, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'eredità giacente morendo dismessa di , Controparte_2 mandando parte attrice a provvedervi entro il termine perentorio del 30.09.2020.
A tale udienza, non avendo istanze istruttorie, le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, tuttavia, dato atto che non era possibile verificare la regolarità della notifica via
PEC dell'atto di integrazione del contraddittorio al curatore dell'eredità giacente Avv.
LC FE, invitava parte attrice a depositare entro l'udienza la prova della notifica telematica, fissando successiva udienza al 04.03.2021.
Lo stesso avveniva alle udienze del 04.03.2021 e del 23.03.2021.
Pag. n. 4 di 29 All'udienza del 15.04.2021 la difesa di esponeva che un Controparte_1 malfunzionamento della casella pec aveva costretto l'Avv. Delponte a svuotare le singole cartelle, sicché non aveva la possibilità di depositare la busta della notifica ed i relativi allegati in formato telematico.
Produceva tuttavia attestazione del curatore dell'eredità giacente, Avv.to LC FE, unitamente a relazione dalla stessa presentata nella procedura di curatela al Presidente del
Tribunale di Alessandria, nella quale quest'ultima dava atto di aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della presente causa.
Il Tribunale riteneva così raggiunta la prova dell'avvenuta notifica, rigettando l'istanza della convenuta costituita di dichiarare l'estinzione del giudizio, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.10.2021, poi differita al 31.05.2022.
A tale udienza, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza n. 871/2022, pubblicata in data 10.10.2022, il Tribunale di
Alessandria:
- accertava e dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2
dell'atto di compravendita a rogito notaio Dott.ssa in VI RE (rep.
[...] Persona_3
n. 2993 racc. n. 2402) stipulato in data 27/06/2014 da e da Controparte_2 Parte_1
, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria, Sez.
[...]
Distaccata di VI RE, Reg. Gen. n. 2563 - Reg. Part. 2054, in data 3/07/2014, avente ad oggetto i beni immobili meglio ivi specificati;
- ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Alessandria (Agenzia delle Entrate
Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di Pubblicità Immobiliare di VI RE) di annotare la suddetta declaratoria di inefficacia in margine alla trascrizione del predetto atto di compravendita a rogito Notaio Dott.ssa , effettuata presso la Conservatoria Persona_3 dei Registri Immobiliari di Alessandria, Sez. Distaccata di VI RE, Reg. Gen. n. 2563
- Reg. Part. 2054, in data 3/07/2014;
- dichiarava tenute e condannava le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla controparte le spese processuali, con distrazione in favore dell'Avv. Delponte Sergio.
La sentenza veniva notificata in data 13.10.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove non ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo, per l'inosservanza del termine stabilito dal Giudice;
b) laddove ha respinto l'eccezione di difetto e/o carenza di rappresentanza in capo
Pag. n. 5 di 29 all'attrice;
c) laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Parte appellante ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, deducendo la sussistenza di gravi e fondati motivi.
4. Con comparsa depositata in data 9.3.2023, premesso che
- in data 6.12.17, aveva ceduto “in blocco”, in esito a più ampio Controparte_1 procedimento di cartolarizzazione ex art. 59 D.Lgs. 385/93, 1 e 4 della L. 130/99, a un portafoglio di crediti pecuniari, cessione debitamente pubblicata Controparte_5 nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.17, foglio delle inserzioni n. 148 e successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.152 del 28.12.17;
- in forza di procura autenticata dal Notaio di Roma in data 11/11/2022 Persona_1 rep. 19255 racc. 9391 ocietà per azioni costituita ai sensi delle leggi della CP_11
Repubblica Italiana con sede in Ravenna, Viale Sergio Cavina n. 19 capitale sociale Euro
2.000.000,00 i. v. codice fiscale, p.iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di
Ravenna è stata incaricata da di svolgere, in relazione P.IVA_4 Controparte_5 ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato affinchè provvedesse a compiere in nome e per conto della società, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare;
- tra i crediti oggetto della precitata cessione era incluso quello vantato nei confronti dell'eredità giacente di portato dal decreto ingiuntivo n. 781/2014 Controparte_2 emesso in data 6/05/2014 per il recupero del quale era stato instaurato avanti il Tribunale di Alessandria giudizio ex art. 2901 c.c. conclusosi con sentenza n. 871/2022 si costituiva a mezzo della sua mandataria eccependo Controparte_5 CP_11
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, chiedendone il rigetto, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con ordinanza pubblicata in data 5.4.2023 la Corte
- considerato che le parti appellate, cui l'atto di citazione era stato regolarmente notificato, non erano costituite, mentre era intervenuta in qualità di cessionaria Controparte_5 dei crediti di CP_1
- rilevato che con sentenza n. 871/2022 pubblicata il 10.10.2022 il Tribunale di Alessandria dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2 dell'atto di compravendita a rogito notaio Dott.ssa in VI RE (rep. n. 2993 Persona_3 racc. n. 2402) stipulato in data 27/06/2014 da e da , Controparte_2 Parte_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria, Sez. Distaccata di VI RE, Reg. Gen. n. 2563 - Reg. Part. 2054, in data 3/07/2014, avente ad oggetto
Pag. n. 6 di 29 beni immobili siti in Comune di Borghetto di BO (Al), località Torre Ratti;
condannava le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della sentenza e successive occorrende, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Delponte Sergio, difensore di parte attrice;
-rilevato che avverso tale sentenza proponeva appello la sig. Parte_1 chiedendone la riforma integrale e instando per la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza appellata allegando che il “periculum in mora”, consistente nell'ingiusta anticipata esecuzione della decisione appellata, era immanente alla pronuncia e che l'esecuzione forzata che la Banca avrebbe potuto intraprendere sulla base della sentenza di primo grado, costituiva senz'altro grave e fondato motivo ex artt. 283-351 c.p.c.;
- rilevato che parte intervenuta aveva chiesto il rigetto dell'appello e della sospensiva;
- ritenuto che l' istanza ex art. 283 c.p.c. era manifestamente infondata, posto che doveva ritenersi riferita esclusivamente alla condanna alle spese di lite, in ordine alla quale non era stato neppure allegato il profilo del periculum in mora dichiarava la contumacia delle parti appellate eredità giacente di CP_1 CP_2
, e respingeva l'istanza di
[...] Controparte_4 Controparte_3 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante, che condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 500,00#, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9 aprile 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., udienza successivamente differita all'8.10.2024.
6. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 18.10.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 6 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di rito sollevata da parte appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Pag. n. 7 di 29 Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
***
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni, con le note scritte depositate in data 13.3.2023 ha chiesto “dichiararsi il difetto di legittimazione ad intervenire nella presente causa in capo a Controparte_5 ed a non essendo dimostrata l'asserita cessione del credito in loro favore Controparte_9 da parte di . Controparte_1
In comparsa conclusionale, poi, parte appellante, nel contestare “le note di trattazione scritta in replica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. datate 07.10.2024 di e, per CP_5 essa, ed i relativi documenti allegati”, precisava che non veniva “in alcun CP_11 modo dimostrata la cessione del rapporto tra e da Controparte_2 Controparte_1 parte di quest'ultima all'intervenuta in appello”.
La chiedeva quindi la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Parte_1 CP_5
e, per essa, di o, in alternativa e subordine, l'estromissione
[...] CP_11 dell'interveniente o la declaratoria del difetto di legittimazione di quest'ultima.
La doglianza non coglie nel segno.
Come già evidenziato, l'intervento di a mezzo della mandataria Controparte_5 CP_11
[...
, è avvenuto con comparsa in data 9.3.2023, in cui si specificavano le caratteristiche del procedimento di cartolarizzazione e si precisava che tra i crediti oggetto della cessione era incluso quello vantato nei confronti dell'eredità giacente di portato Controparte_2 dal decreto ingiuntivo n. 781/2014.
Nelle note scritte depositate in data 13.3.2023 l'appellante “vista ed integralmente contestata la comparsa di costituzione e risposta in data 03.03.2023 di Controparte_5 rappresentata da , chiedeva che la stessa venisse “integralmente CP_11 disattesa, siccome totalmente infondata, anche con riferimento all'eccezione preliminare
Pag. n. 8 di 29 di inammissibilità dell'appello”: dunque nel primo atto difensivo successivo all'intervento la non ha avanzato nessuna contestazione in ordine alla legittimazione della Parte_1 cessionaria. si è costituita a mezzo della mandataria depositando in Controparte_5 CP_11 giudizio l'avviso in Gazzetta Ufficiale attestante la cessione da : la Controparte_1 CP_1
è rimasta contumace nel presente grado, denotando carenza di interesse e dunque avallando l'intervenuta cessione.
E' noto che la difesa con la quale la parte si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, costituisce una “mera difesa”: tale titolarità può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità
(cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 2951/2016).
Più nello specifico, per la fattispecie di cui è causa, vale la pena richiamare il principio secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798; Cass.
Civ. n. 4116/2016).
La mancata contestazione della legittimazione della cessionaria da parte dell'appellante, che nelle note scritte depositate in data 13.3.2023 si limitava a censurare nel merito la comparsa di costituzione siccome infondata, vale comunque quale riconoscimento implicito di tale legittimazione, dovendosi precisare che qui si fa questione circa la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, dunque viene sollevato un profilo di merito della causa, trattandosi di elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
In effetti una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: ciò che rileva, infatti, è la prospettazione (sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva cfr. Cass. Civ. n. 30207/2024;
Cass. Civ. n. 5478/2024).
La titolarità di cui sopra può essere provata in positivo, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale della controparte, qualora quest'ultima riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Pag. n. 9 di 29 ***
Detto questo, che già di per sè risulta dirimente, è comunque opportuno rilevare che la contestazione dell'appellante si riferisce alla mancata prova della cessione del rapporto per cui è causa, ovvero alla mancata prova dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione: in effetti non risulta una specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione, piuttosto essendosi soffermata l'appellante a censurare la mancanza di prova della cessione del rapporto per cui è causa.
Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023
(ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari (come nel caso di specie), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum).
Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
Pag. n. 10 di 29 trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (così, in motivazione, da ultimo
Cass. Civ. n. 15088/2025).
Dunque la giurisprudenza di legittimità ha aperto alla possibilità che, in concreto, la pubblicazione in Gazzetta possa assolvere in modo più pregnante l'onere probatorio richiesto al cessionario precisando che, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta, rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, e gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, detto contenuto può diventare in concreto idoneo secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito
(cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020; Cass. Civ. n. 17110/2019; Cass. Civ. n. 31188/2017).
La centralità della valutazione probatoria del caso concreto è espressa anche da Cass.
10200/21 e Cass. 2780/19: la questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito.
Sulla scorta di questi principi va esaminata la valenza probatoria della documentazione depositata da a mezzo della mandataria Controparte_5 CP_11
Si osserva in primo luogo che non risulta prodotto il contratto di cessione, ma l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ha nel caso di specie contenuto piuttosto specifico ed adeguato a delineare le caratteristiche dell'operazione e a permettere una individuazione sia pur per categorie dei crediti ceduti.
Si legge infatti nell'avviso che “in forza di un contratto di cessione di Controparte_5 crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 6 dicembre 2017, ha acquistato pro-soluto da [..] tutti i crediti (per capitale, interessi, Controparte_1 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_1 derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di
[...] apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura
e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet
Pag. n. 11 di 29 www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Sul sito internet e' disponibile apposíta lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Nel caso di specie la società intervenuta ha depositato, fin dalla sua costituzione in sede di appello, l'avviso di cessione ove risultavano riportati: a) il tipo di crediti ceduti (id est per capitale, interessi, accessori, spese etc.); b) l'istituto di credito cedente;
c) la fonte dei crediti (contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche); d) la data di formazione del credito (crediti sorti nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016) e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali rientrava certamente quello per cui è causa.
In effetti risulta prodotto in atti un telegramma datato 23.12.2013 (cfr. doc. 2 fasc. appellata) con cui la revocava gli affidamenti, ciò che conferma che il credito per CP_1 cui è causa rientrava nella categoria indicata nell'Avviso in Gazzetta Ufficiale, sia per tipologia sia per collocazione temporale.
Quindi, tenendo anche conto del fatto che la è rimasta contumace nel presente grado, CP_1 denotando quindi carenza di interesse, si può pervenire alla prova presuntiva della effettiva esistenza della dedotta cessione: la titolarità in capo a del credito azionato Controparte_5 risulta quindi assistita da ragionevole fumus di fondatezza.
Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove il
Tribunale non ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e la condanna alle spese dell'attrice, per essere questa incorsa nell'eccepita decadenza e per aver provocato l'estinzione processuale.
Precisa parte appellante che a fronte dell'ordine impartito dal Giudice Controparte_1 con il provvedimento del 10.09.2020 di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato passivamente, ossia il curatore dell'eredità giacente di
, non ha invece citato - e non ha provato di aver citato - quest'ultimo Controparte_2
(sebbene la curatela in questione fosse stata aperta con decreto in data 30.01.2020 del
Presidente del Tribunale di Alessandria) entro il termine perentorio del 30.09.2020 di cui all' ordinanza del Tribunale in data 10.09.2020.
Quanto sopra come espressamente dato atto a verbale dal Giudice all'udienza del
16.02.2021 ove, non essendo stato possibile verificare la regolarità della notifica via PEC dell'atto di integrazione del contraddittorio al curatore dell'eredità giacente Avv. LC
FE, veniva fissata successiva udienza al 04.03.2021, onerando Controparte_1 di depositare entro tale data la prova telematica della predetta notifica.
Pag. n. 12 di 29 Anche all'udienza del 04.03.2021 l'attrice non assolveva il disposto incombente ed il
Tribunale disponeva secondo rinvio al 23.03.2021 per il deposito degli atti relativi alla notifica della riassunzione, “visionabili telematicamente”, dando atto nel contempo che, in difetto, non si sarebbe ritenuto rispettato il termine perentorio di integrazione del contraddittorio.
All'udienza del 23.03.2021 (trattata in forma scritta) il Tribunale, invece di dichiarare che parte attrice non aveva depositato alcunché entro il termine ripetutamente assegnato, prendeva atto erroneamente che non erano state depositate note scritte da alcuna delle parti e rinviava la causa ex art. 181, 309 c.p.c. all'udienza del 15.04.2021, ove l'attrice, ammettendolo, non produceva (nuovamente) quanto richiesto dal Tribunale ma depositava
- successivamente all'udienza - produzioni analogiche inidonee a soddisfare l'onere probatorio e comunque formalmente disconosciute ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 07.03.2005
n. 82.
Secondo parte appellante l'attrice per ben quattro volte non avrebbe osservato il termine a lei concesso, (ossia 16.02.2021; 04.03.,2021; 23.03.2021 e 15.04.2021), nonostante la proroga possa, al più, essere concessa una sola volta, ex art. 154 c.p.c.
Ai sensi degli artt. 153, 154 e 307, 3° e 4° comma, c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del processo per l'inattività di Controparte_1
non avendo quest'ultima provveduto alla produzione della
[...] notifica della riassunzione.
Il tutto con la cancellazione della causa dal ruolo e la condanna alle spese dell'attrice, per essere incorsa nell'eccepita decadenza e per aver provocato l'estinzione processuale.
A tale soluzione il Tribunale avrebbe dovuto pervenire considerando che la possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale, come prevede l'art. 9, comma 1 bis, L. 21.01.1994, n. 53.
Alla mancanza di prova della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti dell'
[...]
, stante il fatto che quest'ultima è rimasta contumace, non Controparte_12 potrebbero sopperire ragionamenti in ordine al raggiungimento dello scopo e si dovrebbe viceversa processualmente concludere nel senso della mancanza materiale della notificazione, per mancanza di prova di essa in giudizio.
Tale situazione, dal punto di vista processuale, dovrebbe equipararsi a quella di inesistenza della notificazione.
7.1.1 Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Deve essere poi rigettata la richiesta, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, 3° e 4° Parte_1
Pag. n. 13 di 29 comma, c.p.c. per mancata integrazione del contradditorio nei termini perentori fissati dal
Giudice con Ordinanza 10.09.2020.
Si ritiene, infatti, che parte attrice abbia fornito prova idonea della correttezza e tempestività della notifica del ricorso in riassunzione alla curatela dell'eredità giacente di
, in persona dell'Avv. LC FE. Controparte_2
All'udienza del 15.04.2021, l'Avv. Delponte, premettendo di aver subito un malfunzionamento della propria casella pec, ha dato atto di non avere la possibilità di depositare la busta della notifica del ricorso in riassunzione ed i relativi allegati in formato telematico, ma ha prodotto corrispondenza intercorsa con l'Avv. LC FE, quale curatore dell'eredità giacente dismessa del , dalla quale si evince come Controparte_2 la stessa abbia ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione.
L'Avv. Delponte ha inoltre depositato relazione da quest'ultima prodotta nel procedimento di curatela al Presidente del Tribunale di Alessandria, in cui si legge che la stessa dà atto di aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della presente causa.
Il Tribunale ritiene che tali documenti possano integrare, in uno con la scansione cartacea delle pec di consegna e accettazione della busta telematica, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione alla curatela dell'eredità giacente di e, Controparte_2 quindi, della corretta instaurazione del contradditorio nei confronti di quest'ultima entro il termine perentorio fissato con Ordinanza del 10.09.2020”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Rileva la Corte che un conto è l'accertamento del rispetto del termine perentorio fissato dal
Giudice per l'integrazione del contraddittorio ed un conto è il rispetto del termine per il deposito della prova della notifica nei termini.
Parte appellante sostanzialmente si duole che la non abbia provato di avere citato il CP_1 curatore dell'eredità giacente entro il termine perentorio del 30.09.2020 di cui alla ordinanza del Tribunale in data 10.09.2020: in tale provvedimento veniva assegnato a parte attrice il termine perentorio del 30.9.2020 per la notifica del ricorso in riassunzione e di copia della stessa ordinanza.
Occorreva quindi accertare se tale termine fosse stato rispettato.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che parte attrice avesse fornito prova idonea della correttezza e tempestività della notifica del ricorso in riassunzione alla curatela dell'eredità giacente di , in persona dell'Avv. LC FE, mediante la produzione Controparte_2 della corrispondenza intercorsa con l'Avv. LC FE, quale curatore dell'eredità giacente dismessa del , e della relazione da quest'ultima prodotta del Controparte_2 procedimento di curatela al Presidente del Tribunale di Alessandria.
Tali documenti integravano certamente, anche ad avviso della Corte, in uno con la scansione cartacea delle pec di consegna e accettazione della busta telematica, la prova
Pag. n. 14 di 29 dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione alla curatela dell'eredità giacente di e, quindi, della corretta instaurazione del contradditorio nei confronti di Controparte_2 quest'ultima entro il termine perentorio fissato con Ordinanza del 10.09.2020.
In effetti, nella Relazione datata 29.9.2020 resa al Presidente del Tribunale di Alessandria dall'avv. LC FE, quale curatore dell'eredità giacente morendo dismessa dal sig.
(procedura n. 460/2018 R.G. V.G.), prodotta dalla odierna appellata con Controparte_2 nota di deposito in data 14.4.2021, l'avv. LC dava atto di avere ricevuto in data
28.9.2020 “la notifica del ricorso in riassunzione della causa n. 1196/2015 RG pendente davanti il Tribunale Civile di Alessandria, Giudice dott.ssa Alice Ambrosio, relativa ad una actio revocatoria promossa da , nei confronti del de cuius e della Controparte_1 sig. ra . L'udienza si terrà il prossimo 16 febbraio 2021 alle ore Parte_1
10.00”.
Nella successiva dichiarazione datata 13.4.2021, pure prodotta da parte appellata con la nota di deposito in data 14.4.2021, l'avv. LC ribadiva di avere ricevuto la notifica a mezzo pec del 28 settembre 2020 del ricorso per la riassunzione della causa civile n.
1196/2015 RG, instaurata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
, unitamente all'ordinanza 10.9.2020 di fissazione dell'udienza Controparte_2
16.2.2021.
All'udienza del 15.4.2021 il difensore della aveva dato atto del malfunzionamento CP_1 della propria casella pec che non gli consentiva di depositare la busta della notifica ed i relativi allegati in formato telematico.
Parte appellante ha rilevato che tale situazione, dal punto di vista processuale, dovrebbe equipararsi a quella di inesistenza della notificazione.
La giurisprudenza di legittimità ha invece avuto modo di chiarire che “se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo,bensì la
sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3,
c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato” (cfr. Cass. Civ. n.
16189/2023).
La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, trova rispondenza nell'orientamento, oramai consolidato, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass.
Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n.
23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n.
Pag. n. 15 di 29 14916).
Nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - la notifica telematica concerna il ricorso per riassunzione e l'ordinanza di fissazione dell'udienza, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale.
Tuttavia il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario - nel senso che questi ne abbia avuto notizia - sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza.
La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando può risultare anche da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (cfr. Cass. 15/07/2021, n.
20214, cit.)
Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato ".eml" e ".msg", la ha prodotto documentazione (relazione del Curatore CP_1 dell'eredità giacente e sua dichiarazione) da cui risulta l'avvenuta notifica del ricorso per riassunzione entro il termine perentorio del 30.9.2020 fissato dal Tribunale: in presenza di affidabili elementi da cui evincere che la parte destinataria abbia effettivamente avuto la tempestiva consegna dell'atto di riassunzione, e quindi abbia avuto la possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora potersi affermare la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del ricorso per riassunzione nonostante la violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.
In altre parole, nel caso di specie la prova della tempestiva notifica è desumibile ed in concreto è desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, così che la nullità deve considerarsi sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 16189/2023, cit.).
7.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove il
Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto e/o carenza di rappresentanza in capo alla
Banca.
Deduce l'appellante che sia nell'atto di citazione di , sia nel Parte_2 ricorso per riassunzione ex art. 302, 303 c.p.c. di Controparte_1
non era indicato il nome della persona fisica che rappresentava
[...]
l'attrice stessa nel presente giudizio, in base ad una procura speciale notarile che per
[...]
è stata prodotta solamente con la memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c., mentre Parte_2 per non sarebbe stata mai versata in atti, in violazione dell'art. 163, Controparte_1
n. 2 cpc.
Pag. n. 16 di 29 7.2. La doglianza è inammissibile.
Il Tribunale ha rilevato (cfr. pagg.
5-6 sentenza impugnata) che i nomi dei soggetti che avevano la rappresentanza dell'ente al momento dell'instaurazione del giudizio e al momento della sua successiva riassunzione risultano chiaramente dalle procure alle liti rilasciate in entrambe le occasioni allo stesso difensore.
Nella prima procura rilasciata da in calce all'atto di citazione, il Parte_2 procuratore firmatario risulta chiaramente individuato nella persona del Dott. Per_4
autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio in
[...] Persona_5 in data 10/11/2014 rep. 77994 ord. 24833. CP_1
Con la memoria ex art. 183, comma 6° n. 1 c.p.c. la ha peraltro prodotto la procura CP_1 del Dott. in allora Presidente della Controparte_13 Parte_2 al Dirigente , sottoscrittore del mandato relativo al presente giudizio. Persona_4
Per quanto invece attiene alla seconda procura rilasciata da in calce al Controparte_1 ricorso in riassunzione del 11.05.2017, il procuratore firmatario risulta individuato nella persona del Dirigente Dott. autorizzato in forza di “Deliberazione del CP_14
Cda della Banca in data 22/12/2016”.
Il Giudice di prime cure ha quindi concluso che nel caso in esame, il nome del soggetto che aveva la rappresentanza dell'ente, pur non risultando dal corpo dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione, è sempre risultato chiaramente leggibile nelle procure alle liti allegate ai predetti atti, procure che devono considerarsi del tutto valide ed efficaci.
Rileva la Corte che l'appellante non ha censurato specificamente tali dettagliate argomentazioni, limitandosi a considerazioni generiche e prive di concreti riferimenti alle statuizioni del Tribunale.
Si tratta quindi di un motivo aspecifico, poiché le deduzioni difensive non contengono una censura, precisa e ragionata alla sentenza.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto la piena validità delle procure alle liti oggetto del motivo di gravame sulla scorta di ampia e dettagliata motivazione e nel motivo di gravame manca una critica specifica di tali argomentazioni.
Le doglianze svolte da parte appellante risultano estremamente generiche, e del tutto svincolate dal dictum della sentenza impugnata: ogni eventuale contestazione non può prescindere - pena l'inammissibilità - dalla circostanziata evidenza delle ragioni dirette a sostenere il motivo di censura.
In sostanza, il motivo di gravame, assolutamente generico ed indeterminato, non risulta idoneo a denotare l'errore che il Tribunale avrebbe compiuto: da qui la sua inammissibilità.
7.3 Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove il
Tribunale ha ritenuto la ricorrenza delle condizioni ex art. 2901 c.c. e, segnatamente, la sussistenza dell'elemento soggettivo (“scientia damni” e “partecipatio fraudis”).
Pag. n. 17 di 29 Deduce l'appellante che l'atto di compravendita a Rogito Notaio Rep. 2993 – Persona_3
Racc. 2402 in data 27.06.2014, lungi dal denotare la volontà dei soggetti contraenti di rendere verosimilmente impossibile la realizzazione del credito di Parte_2
costituisce una disposizione, a titolo oneroso, con la quale il venditore (come
[...] espressamente risulta all'art. 5 del rogito stesso), ha regolarmente e doverosamente rimborsato all' acquirente un prestito da essa ricevuto mediante bonifico bancario eseguito in data 15.02.2010 per € 19.800,00#, con addebito sul conto corrente intestato a Parte_1
presso la Banca Regionale Europea – Filiale di Borghetto BO, Iban
[...]
[...] ed accredito sul conto corrente intestato a CP_2
, Iban [...] (cfr. doc. 2 fasc. appellante).
[...]
Si consideri, ancora, che il saldo del prezzo complessivo di € 46.538,77 è avvenuto, come pure espressamente risulta dal rogito in questione, mediante delegazione ed accollo all'acquirente stessa dei residui € 26.738,77 quale residuo ammontare delle quote di mutuo ipotecario in favore della Banca Regionale Europea S.p.A. e gravante sull'unità immobiliare di cui al Mappale 416 Sub. 8 del Foglio 28 del Comune di Borghetto di
BO.
La Sig.ra poi (del tutto estranea alle pretese ragioni di credito, alle Parte_1 relazioni fiduciarie ed al decreto ingiuntivo dell'attrice nei confronti di Controparte_15 nonché dei IG , e ), non era Persona_6 Persona_7 Controparte_2 in alcun modo a conoscenza del pregiudizio ex adverso asserito, ignorando totalmente sia la situazione finanziaria in cui versava (non essendo in alcun modo Controparte_15 coinvolta in detta società né avendo prestato - e nemmeno essendo a conoscenza dell'esistenza- di alcuna garanzia in suo favore) sia l'emissione e le successive vicende del decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_2
Trattandosi di credito posteriore all'atto dispositivo a titolo oneroso, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare il “consilium fraudis”, ossia la consapevolezza da parte sia del debitore che del terzo, dell'asserito pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c.
La consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo non potrebbe desumersi dal rapporto di convivenza della con il , tra l'altro iniziato solamente in data Parte_1 CP_2
18.01.2014, come risulta dalla comunicazione in pari data del Comune di Borghetto di
BO, di avvio del procedimento di cambio abitazione: la circostanza della convivenza non instaura un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo e non è equiparata a tutti gli effetti al matrimonio.
Neppure sussiste l'elemento oggettivo rappresentato dall'impossibilità per l'attrice di recuperare il proprio credito, posto che è garantita da ben altri tre CP_1 Parte_2 soggetti in solido, ossia e . Controparte_15 Persona_6 Persona_7
Pag. n. 18 di 29 Inoltre, si deve considerare che il patrimonio del , per effetto dell'intervenuta CP_2 compravendita, ha beneficiato di un incremento formato sia dal bonifico effettuato in suo favore, sia dall'accollo da parte della del mutuo gravante sull'immobile. Parte_1
Mancherebbe inoltre la prova circa l'esistenza e la consapevolezza in capo ai convenuti, del pregiudizio patrimoniale asseritamente recato a l'immobile Parte_2 compravenduto è infatti gravato da ipoteca fino al maggio 2021 in favore della Banca AS di PA di RT, oggi Banca Regionale Europea.
L'eventuale azione esecutiva sull'immobile de quo non consentirebbe quindi il recupero del credito vantato da parte avversa.
Le circostanze che abbia prestato al la somma di € 19.800,00 Parte_1 CP_2 il 15.02.2010 e che si sia accollata il mutuo ipotecario acceso nel 2006, e residualmente gravante per € 26.738,77 sull'immobile acquistato, risultano provate documentalmente, oltre che incontestate e pacifiche.
Si consideri, ancora, la congruità, anche in questo caso non contestata e da ritenersi pertanto dimostrata, del prezzo complessivo di acquisto dell'immobile stesso, pari ad € 46.538,77.
7.3.1 Ritiene la Corte che le censure siano prive di pregio.
Il Tribunale, con motivazione congrua e priva di vizi logici e/o giuridici, ha fatto buon governo dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità che regolano la fattispecie.
Questa Corte si limiterà ad una serie di considerazioni al solo scopo di ribadire la correttezza delle argomentazioni spese dal primo Giudice per affermare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
****
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che:
- in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale;
- nel caso di specie il credito vantato da Controparte_1 nei confronti di deve ritenersi documentalmente
[...] Controparte_2 provato, quale garante fideiussore della per l'importo cristallizzato da Controparte_15 decreto ingiuntivo n. 781/2014 del Tribunale di Alessandria, non opposto;
- l'atto di compravendita per cui è causa, comportando una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (in considerazione della maggiore facilità di cessione e distrazione del denaro convenuto per il pagamento del prezzo), era idoneo ad arrecare già di per sé pregiudizio alle ragioni della Banca creditrice;
- con tale atto di compravendita si spogliò degli unici beni immobili allo Controparte_2 stesso intestati;
Pag. n. 19 di 29 - la circostanza che l'atto di compravendita sia stato stipulato dal al solo Controparte_2 fine di rimborsare all'acquirente un prestito dalla stessa ricevuto nel febbraio Parte_1
2010 era del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'eventus damni, non trattandosi di adempimento di un debito scaduto in senso tecnico:
- pure irrilevante è il fatto che parte del prezzo di vendita sia stato destinato (tramite accollo da parte dell'acquirente ) all'estinzione in capo alla parte venditrice Parte_1 del residuo mutuo ipotecario di Euro 26.738,77 gravante sui predetti immobili in favore di
AS di PA di RT (ora Banca Regionale Europea), poiché il presumibile valore di mercato dei beni immobili ceduti alla - anche a voler considerare Parte_1 congruo il prezzo di compravendita indicato dalle parti convenute nell'atto notarile - sarebbe stato di per sé satisfattivo, oltre che del residuale credito fondiario, della pressoché totalità del credito rivendicato da (pari ad Euro 34.158,48); Controparte_1
- quanto all'elemento soggettivo, nel caso di specie l'atto dispositivo era successivo al sorgere del credito, così che era sufficiente in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore;
- nel caso di specie, tale consapevolezza risulta evidente considerando che l'atto di cui si chiede la revoca è stato stipulato quando aveva da anni sottoscritto una Controparte_2 fideiussione a favore di per tutte le obbligazioni assunte dalla società Controparte_1 nei confronti della Banca sino alla concorrenza dell'importo di Euro 26.000,00 CP_15
e vi è una singolare vicinanza temporale tra la revoca degli affidamenti concessi a e la risoluzione dei rapporti bancari comunicata dalla CP_15 Controparte_1 anche ai fideiussori il 23.12.2013 (cfr. doc. 2 parte attrice) e il trasferimento degli unici immobili di proprietà del alla convivente;
Controparte_2 Parte_1
- trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ai fini della revoca dell'atto oneroso è necessario che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e la prova può essere data anche per presunzioni;
- nel caso di specie sussistevano elementi indiziari della consapevolezza anche da parte dell'acquirente della idoneità dell'atto dispositivo a recare Parte_1 pregiudizio alle ragioni della Banca creditrice.
****
Rileva la Corte che tra azione revocatoria e credito esiste una relazione di mezzo a fine, poiché la prima, tramite la ricostituzione della garanzia patrimoniale, serve ad accrescere l'aspettativa di soddisfacimento del secondo e non ha altro possibile risultato utile all'infuori della tutela del credito.
E' bene precisare che in questa sede non si controverte dell'effettiva e incontrovertibile esistenza della ragione di credito fatta valere, dovendosi verificare esclusivamente l'esistenza dei presupposti per la tutela della garanzia patrimoniale della prospettata
Pag. n. 20 di 29 creditrice, rappresentata ex art. 2740 c.c. dai beni della prospettata debitrice, in ipotesi lesa dall'atto dispositivo del 27.6.2014, tutela rispetto alla quale l'esistenza di una ragione di credito è solo uno dei presupposti, essendo sufficiente una ragione lata, anche eventuale, di credito, rilevando a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni purché non manifestamente implausibili.
Nel testo dell'art. 2901 c.c. è ravvisabile una “nozione lata di credito” comprensiva altresì della ragionevole aspettativa, purché non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.Civ. n. 11755/2018), con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori
(Cfr. Cass. Civ. n. 23208/2016; negli stessi termini cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 1593/2020;
Cass. Civ., n. 11121/2020).
Dunque, come evidenziato dal Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, anche un credito solo eventuale o litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9855/14, e Cass. civ., Sez.
III, n. 1893/2012).
Premessi questi principi generali, nel caso di specie è pacifica l'esistenza del credito vantato da nei confronti di Controparte_1
, quale garante fideiussore della per l'importo Controparte_2 Controparte_15 cristallizzato da decreto ingiuntivo n. 781/2014 del Tribunale di Alessandria, non opposto.
***
Quanto all'eventus damni, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. ord. n. 23913/2019; Cass. Civ., Ord. n. 16221 del 18/06/2019; Cass.
Civ., ord., 19/07/2018, n. 19207; Cass. Civ. n. 1902/2015; Cass. Civ. 6.5.1998, n. 4578).
Dunque per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il
Pag. n. 21 di 29 pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cfr. Cass.
Civ, 22 marzo 2013, n. 7250 secondo cui, ai fini dell'eventus damni è sufficiente il pericolo concreto, stante la maggior onerosità dell'eventuale recupero coattivo;
in senso conforme, cfr. Cass. Civ, 17 gennaio 2007, n. 966).
Il fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è, infatti, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che - con riguardo alla data dello stesso e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito
- renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. n. 16986 del 2007).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità, della futura esecuzione sui beni del debitore (Cfr. Cass. Civ. 9 marzo 2006, n. 5105).
A questo proposito, la vendita degli immobili per cui è causa ha determinato certamente una mutazione qualitativa del patrimonio del debitore, peraltro nemmeno ristorato con contestuale equivalente monetario come si dirà, e comporta di per sè una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale di cui godevano gli altri creditori, per via della sottrazione di tutti i cespiti immobiliari del ad eventuali azioni esecutive che CP_2 questi ultimi avrebbero potuto intraprendere per soddisfare le loro ragioni di credito, ed a maggior ragione nel caso di specie in considerazione delle singolari modalità di pagamento del corrispettivo della compravendita.
Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni.
Tale onere non risulta essere stato assolto dalla che non ha provato che il Parte_1 patrimonio residuo del (al momento del compimento dell'atto, cfr. Cass. CP_2
23743/2011; Cass. 8345/2018; Cass. 3538/2019) fosse tale da soddisfare ampiamente il credito della Banca.
Ai fini della valutazione dell'eventus damni non vale perciò opporre che il prezzo sia stato pagato né che lo stesso sia stato congruo, posto che ad integrare il pregiudizio è sufficiente anche una modifica solo qualitativa del patrimonio.
Nel caso di specie l'eventus damni è tanto più evidente poiché non c'è stato nemmeno un contestuale trasferimento di denaro: nell'atto di compravendita stipulato in data 27.6.2014 si precisa che il prezzo (tralasciando ogni eventuale considerazione sulla esiguità dello
Pag. n. 22 di 29 stesso, addirittura inferiore a quello determinato sulla base dei coefficienti catastali, cfr. pag. 9 del rogito in atti) è stato pagato a mezzo accollo in capo all'acquirente del residuo del mutuo gravante sull'immobile (€ 26.738,76), e mediante bonifico bancario eseguito in data 15 febbraio 2010 numero 000990041791804 per € 19.800,00#, ovvero oltre quattro anni prima dell'atto.
Ai fini della ricorrenza dell'eventus damni risulta del tutto inconferente che la fosse CP_1 garantita da altri tre soggetti in solido, ossia e Controparte_15 Persona_6
(cfr. pag. 17 atto di appello), proprio in considerazione delle Persona_7 peculiarità dell'actio pauliana, come sopra illustrate.
Nessuna valenza può poi riferirsi all'accollo del mutuo da parte della posto che Parte_1 non si è trattato di accollo liberatorio (cfr. pag. 8 rogito di compravendita).
Pure infondata è l'affermazione di parte appellante (cfr. pag. 17 atto di appello) secondo cui l'atto oggetto della domanda di revoca non avrebbe inciso sulla possibilità di soddisfazione del credito attoreo, posto che parte del prezzo di vendita venne destinato
(tramite accollo da parte dell'acquirente ) all'estinzione in capo alla Parte_1 parte venditrice del residuo mutuo ipotecario di Euro 26.738,77 gravante sui predetti immobili in favore di AS di PA di RT (ora Regionale Europea). CP_1
Correttamente il Tribunale ha evidenziato, che pur volendo considerare congruo il prezzo di compravendita indicato dalle parti convenute nell'atto notarile, lo stesso era superiore all'importo residuo del mutuo, così che residuavano possibilità satisfattive di buona parte del credito rivendicato da (pari ad Euro 34.158,48). Controparte_1
Dunque l'esistenza sull'immobile compravenduto dell'ipoteca scadente nel maggio 2021 in favore della Banca AS di PA di RT, oggi Banca Regionale Europea, è del tutto inconferente ai fini del decidere.
Per completezza, rileva la Corte che in tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca,
l'idoneità dello stesso ad integrare l'”eventus damni” va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta.
Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca (cfr. Cass. Civ. ord. n. 30736/2019).
Nel primo caso, il pregiudizio va valutato, nella sua certezza ed effettività, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della
Pag. n. 23 di 29 garanzia reale del secondo.
Nel secondo, invece, posto che “una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro ... la sua esistenza va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, donde non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente, ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (Cass., sent. n. 11892/2016).
Nel caso in esame non risulta che sia stata promossa alcuna esecuzione immobiliare sui beni oggetto dell'atto dispositivo.
La circostanza che la garanzia ipotecaria non è stata fatta valere esclude quindi che possa essere invocata – in applicazione dei principi sopra richiamati – una valutazione specifica e concreta del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo, ovvero al momento dello stesso.
Al contrario, non conoscendosi se e quando la garanzia ipotecaria sarebbe stata azionata in futuro, né se la stessa sarebbe stata ridimensionata, s'impone un giudizio riferito non al momento del compimento dell'atto, ma in via prognostica verso il futuro.
Pertanto, “considerato che non solo il danno effettivo, ma anche il pericolo di danno integra i presupposti per agire ex art. 2901 c.c., deve riconoscersi che il pericolo di danno
è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, perciò il giudice, chiamato a verificarne la ricorrenza, deve tenere conto dell'incertezza esistente al momento dell'atto di disposizione sull'an e sul quantum in cui la garanzia ipotecaria potrà essere fatta valere e tanto rende potenzialmente danneggiata e, perciò, messa in pericolo, la garanzia patrimoniale di un creditore chirografario di fronte ad un'alienazione del bene;
vieppiù ove si ricordi che l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito” (Cass. 30736/2019 cit.; v. anche Cass., ord.
n. 5806/2019).
A escludere l'eventus damni non rileva quindi né la circostanza che gli immobili oggetto dell'atto dispositivo fossero stati in precedenza ipotecati in favore di un terzo, né che la consistenza dell'ipoteca fosse, in relazione al valore dei beni stessi, tale da eventualmente, ove fatta valere, potenzialmente assorbirlo, atteso che “la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo a integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale
e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o
Pag. n. 24 di 29 ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”
(Cass. Civ. n. 7405/2017; Cass. Civ. n. 11892/2016, cit.; v., nello stesso consolidato senso,
Cass., sent. n. 27718/2005; Cass., sent. n. 16793/2015).
Nella specie, quindi, la cessione di beni in precedenza ipotecati è idonea a determinare detto pericolo di danno, non conoscendosi se e quando la garanzia ipotecaria sarebbe stata azionata, né se la stessa avrebbe subito in seguito riduzioni o ridimensionamenti.
Non potendosi dunque escludere la possibilità, per il creditore in revocatoria, di soddisfare, anche solo in parte, il suo credito, sussiste certamente, in capo allo stesso creditore non ipotecario, l'interesse - ex art. 100 c.p.c.- ad agire, ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la conservazione della garanzia patrimoniale generica del suo credito.
***
Detto ciò, nel caso di specie nemmeno può parlarsi di adempimento di debito scaduto: pur volendo dare per ammessa la circostanza che nel 2010 la mutuò al Parte_1 CP_2
l'importo di € 19.880,00 (per quanto nell'atto notarile viene precisato che detta somma costituiva parte del prezzo e nessuna menzione si faceva di un preesistente mutuo), non risulta che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità necessaria occorrente all'adempimento di un debito.
Si tratta più propriamente, come evidenziato dal Tribunale, di un atto discrezionale, dunque non dovuto (cessione di un bene in luogo di adempimento, datio in solutum), ovvero di una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto": dunque il trasferimento immobiliare per cui è causa non può considerarsi adempimento di un debito scaduto in senso tecnico.
Il Giudice di prime cure ha esattamente rilevato - in conformità alla giurisprudenza di legittimità - che, a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante, si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass. n. 9820/2025; Cass. n. 13227/2024; Cass. n.
4244/2020; Cass. n. 26927/2017; Cass. n. 28981/2008).
Nella giurisprudenza di legittimità è quindi consolidato il principio, richiamato dal
Tribunale, in base al quale quando l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in
Pag. n. 25 di 29 solutum, è innegabile l'intervento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, intervento sufficiente ad escludere ogni carattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto.
Dunque nel caso di specie ricorre certamente il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) richiesto per il perfezionamento della fattispecie prevista dall'art. 2901 c.c.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata non appare meritevole di censura.
****
Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi pacificamente di atto di disposizione successivo al sorgere del credito (cfr. pag. 15 atto di appello), unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (vedi ASzione sez- 6-3 ord. n. 16221 del
18.06.2019).
L'onere di provare l'esistenza dell'elemento soggettivo richiamato incombe certamente sul creditore;
è pienamente legittimo peraltro l'utilizzo del ragionamento presuntivo che, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, permetta di accertare il fatto in partenza ignoto, e cioè la consapevolezza costituente la scientia damni in capo ai contraenti.
Gli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti sulla cui base il Tribunale ha ritenuto accertata l'esistenza della scientia damni sia in capo al che in capo alla CP_2 Parte_1 esistono in concreto e sono significativi.
Quanto al , fideiussore nei confronti della sin dal 7.12.2009, risulta decisiva CP_2 CP_1 la circostanza che si sia spogliato di tutti i suoi beni immobili (con atto in data 27.6.2014) solo pochi mesi dopo che la aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi CP_1 ad (telegramma in data 23.12.2013, indicativo della consapevolezza in capo Controparte_15 al della situazione debitoria della società garantita) e pochi giorni dopo la notifica CP_2 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 781/2014 ottenuto da nei confronti di CP_1
quale garante della società (notifica perfezionatasi in Controparte_2 Controparte_15 data 3.06.2014).
A ciò occorre aggiungere, per corroborare la corretta motivazione della sentenza impugnata, che venne ceduta la totalità dei beni immobili di proprietà del , così CP_2 che la prova della scientia damni può dirsi in re ipsa (cfr. Cass. Civ. n. 10025/2020).
Quanto alla conoscenza del pregiudizio da parte della il Tribunale, con Parte_1 motivazione condivisibile, ha richiamato il pacifico orientamento della S.C., secondo cui, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, la
Pag. n. 26 di 29 prova della participatio fraudis del terzo acquirente, consistente nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, può essere fornita tramite presunzioni semplici,
(ASzione Civile sentenza n. 27546 del 30.12.2014), massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento.
La prova della scientia damni da parte del terzo può essere infatti ricavata dalla sussistenza di un rapporto tra il debitore ed il terzo acquirente che renda estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante e tale prova può con maggior facilità essere desunta laddove il rapporto si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti.
Nel caso di specie il Tribunale (cfr. pagg. 14 sentenza impugnata) ha valorizzato precisi e puntuali elementi presuntivi dai quali era certamente ricavabile la certezza circa la sussistenza della consapevolezza, da parte della del pregiudizio arrecato alle Parte_1 ragioni creditorie (il rapporto di coabitazione a far data dal 18.1.2014 con CP_2
, il fatto che l'immobile acquistato dalla fosse lo stesso ove la coppia
[...] Parte_1 risiedeva ancora nel 2015, la tempistica della compravendita, come detto posta in essere pochi giorni dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, le singolari modalità di pagamento del prezzo di compravendita).
In particolare, il rapporto di coabitazione rendeva estremamente plausibile la presunzione che la non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che così si veniva Parte_1 ad arrecare alle ragioni creditorie atteso che, dato il rapporto di convivenza, l'odierna appellante non poteva non essere a conoscenza della situazione debitoria del , CP_2 quale fideiussore della e del motivo per cui quest'ultimo si vedeva costretto Controparte_15
a spogliarsi di tutti i suoi beni immobili.
Può certamente affermarsi che tra persone conviventi si condividano notizie, preoccupazioni, scopi e sentimenti e, perciò, secondo l'id quod plerumque accidit, ciò che
è conosciuto dall'una si presuppone noto anche all'altra e viceversa, soprattutto se si tratta di questioni rilevanti.
In particolare, nel caso di specie l'elemento della coabitazione, unitamente alle altre circostanze indiziarie, costituisce agevole presunzione di conoscenza della pretesa del creditore, e dunque della situazione patrimoniale del debitore che ha effettuato l'atto dispositivo pregiudizievole anche da parte della deve infatti ritenersi che, Parte_1 secondo l'id quod plerumque accidit, tra persone conviventi vi sia condivisione reciproca delle problematiche, che non può non comprendere una conoscenza almeno sommaria sullo stato dei reciproci patrimoni e sulle rispettive vicende sociali e familiari.
Tutte le riferite circostanze costituiscono presunzioni, gravi, precise e concordanti, che, se unitariamente considerate, conducono logicamente a ritenere raggiunta la prova della scientia damni della al momento del compimento dell'atto dispositivo: il fatto Parte_1
Pag. n. 27 di 29 che tra le parti non vi fosse rapporto di coniugio è del tutto irrilevante, così come sono irrilevanti le considerazioni circa la distinzione tra rapporto di coniugio e di semplice convivenza quanto agli effetti prodotti dalle due diverse situazioni (cfr. pag. 17 atto di appello).
****
Resta solo da dire che la giustificazione offerta dall'appellante circa la vendita dei beni, ovvero la prospettata finalità di estinguere un mutuo pregresso, non risulta convincente.
Innanzitutto in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso fra l'atto dispositivo
(27.6.2014) ed il prospettato mutuo (bonifico del febbraio 2010), e della stretta connessione temporale dell'atto dispositivo con la notifica del ricorso monitorio (perfezionatasi in data
3.6.2014).
Non sono state nemmeno allegate peculiari ragioni per cui proprio nel 2014 le esigenze del e della vrebbero richiesto l'estinzione del prospettato mutuo risalente CP_2 Parte_1 ad oltre quattro anni prima, proprio in quel particolare periodo (coevo, come visto, con la notifica del ricorso monitorio), con l'impiego degli unici beni immobili di proprietà del
. CP_2
8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a parte intervenuta delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 26.000,00 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00# e così in complessivi € 6.946,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione a favore del difensore avv. Sergio Delponte dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa
[...] la contumacia di quest'ultima.
Nulla in punto spese nel rapporto processuale tra e l'eredità giacente Parte_1
Pag. n. 28 di 29 di , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 871/2022 del Tribunale di Alessandria, pronunciata nella causa iscritta al n. 1196/2015
RG, pubblicata in data 10.10.2022;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_5 rappresentata in giudizio da le spese del giudizio di secondo grado CP_11 liquidate in € 6.946,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, con distrazione a favore dell'avv. Sergio Delponte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara irripetibili le spese di lite tra e Parte_1 [...]
attesa la contumacia di quest'ultima; Controparte_1
- nulla in punto spese nel rapporto processuale tra e l'eredità giacente Parte_1 di , e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 29 di 29