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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 865 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe D'Angelo e Alessandro Fundarò e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: RPD e carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per l'anno scolastico 2022/23, non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione;
- che, negli anni 2020/21 e 2021/22, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, Controparte_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto che questo ufficio voglia “accertare e dichiarare… il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, … per un Cont importo complessivo di € 500,00”, nonché condannare il al pagamento della indennità di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001 (retribuzione professionale docenti) per gli anni 2020/21 e 2021/22.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Sulla Carta del Docente: L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_3 sindacali rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70,
2 nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
3 I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023, ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In conclusione, la domanda va accolta.
Sulla Retribuzione Professionale Docenti: L'art. 7 del CCNL 2001, dispone: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
4 servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, ha affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Infatti, i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione. Non vi è quindi motivo di escludere l'applicazione dell'emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro inclusa nella base del calcolo del TFR dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico. In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente.
Anche la domanda in esame, quindi, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (inferiore a € 1.100) e
5 dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Va operata congrua decurtazione ex art. 4 DM 55/14 in ragione del carattere seriale del presente contenzioso.
PQM
- Condanna il ad accreditare al ricorrente, Controparte_1 mediante la c.d. “carta docente” la somma complessiva di € 500;
- Condanna il convenuto al pagamento dell'indennità di cui CP_1 all'art. 7 del CCNL 2001 (Retribuzione Professionale Docenti) maturata negli anni 2020/21 e 2021/22;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 05/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe D'Angelo e Alessandro Fundarò e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: RPD e carta docente
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per l'anno scolastico 2022/23, non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione;
- che, negli anni 2020/21 e 2021/22, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, Controparte_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto che questo ufficio voglia “accertare e dichiarare… il diritto del ricorrente ad ottenere la Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, … per un Cont importo complessivo di € 500,00”, nonché condannare il al pagamento della indennità di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001 (retribuzione professionale docenti) per gli anni 2020/21 e 2021/22.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Sulla Carta del Docente: L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_3 sindacali rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70,
2 nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
3 I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023, ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In conclusione, la domanda va accolta.
Sulla Retribuzione Professionale Docenti: L'art. 7 del CCNL 2001, dispone: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
4 servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, ha affermato il seguente (condivisibile) principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Infatti, i docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, come chiarito dalla Corte nel detto pronunciamento, rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione. Non vi è quindi motivo di escludere l'applicazione dell'emolumento per i docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie, ferma restando la necessità che la quantificazione della retribuzione professionale avvenga tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Con ordinanza n. 15371 del 6.6.2019 ed altre pronunce successive, la Corte Cassazione ha qualificato la Retribuzione professionale Docenti (che viene peraltro inclusa nella base del calcolo del TFR dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007) come una componente fissa e continuativa della retribuzione goduta da parte del personale scolastico. In assenza di specifiche contestazioni circa la quantificazione del credito così come operata in ricorso, e considerata, sia pure ad un esame sommario, la congruità della medesima, la domanda può essere accolta integralmente.
Anche la domanda in esame, quindi, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (inferiore a € 1.100) e
5 dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa. Va operata congrua decurtazione ex art. 4 DM 55/14 in ragione del carattere seriale del presente contenzioso.
PQM
- Condanna il ad accreditare al ricorrente, Controparte_1 mediante la c.d. “carta docente” la somma complessiva di € 500;
- Condanna il convenuto al pagamento dell'indennità di cui CP_1 all'art. 7 del CCNL 2001 (Retribuzione Professionale Docenti) maturata negli anni 2020/21 e 2021/22;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 05/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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