Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1182 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/01/24 nella causa n. 1182/2020 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to OLIVIERI PIERLUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to VACCA ELISABETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere stato assunto a seguito Parte_1 di concorso dalle Strade Ferrate Sarde dal 01/07/1988 come operatore di esercizio con mansioni prima di bigliettaio e poi di autista conducente;
che il rapporto di lavoro continuava dapprima con la Società Ferrovie della Sardegna e, dal 1998, con l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, ora sempre CP_1 come operatore di esercizio, mansioni di conducente liv. 1175; che, in seguito alla visita del Medico del Lavoro competente del 30/10/2015, è stato dichiarato non idoneo in via definitiva alla predetta mansione e l'azienda, dichiarando di non avere posti disponibili compatibili con le residue capacità lavorative ovvero rientranti nel nuovo livello di mansione 1000 attribuito, lo ha mantenuto a riposo;
che gli è stato riconosciuto assegno di invalidità dall' di € 1.109,00 CP_2 lordi mensili;
che, in seguito a visita del 13/6/17, il medico competente lo ha dichiarato idoneo alla mansione specifica, ma con limitazioni relative al sollevamento di pesi superiori ai 5 Kg e ai lavori in altezza e in fossa, indicando la revisione per ottobre 2017; che l'azienda ha comunicato nuovamente l'impossibilità di collocarlo in servizio e successivamente, nonostante i solleciti, non lo ha chiamato per la visita di revisione;
che ha riammesso in servizio colleghi con limitazioni analoghe;
che la condotta dell'azienda è discriminatoria e gli ha provocato un danno di € 39.457,82 a titolo di differenziale tra l'assegno di invalidità e la retribuzione cui avrebbe avuto accesso nel periodo da luglio
1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente doveva essere adibito dall' con sede in Cagliari, a mansioni di manovalanza CP_1 generica e in fossa presso officina ferroviaria con le limitazioni indicate dal medico del lavoro competente nel giugno 2017 o quanto meno con altra mansione compatibile al suo stato di salute sin dal luglio 2017 o a far data dall'assegnazione dei dipendenti alla mansione di verificatore del febbraio 2018; 3) di conseguenza dichiarare che l con sede in Cagliari, C.F. CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve P.IVA_1 provvedere al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali maturati dal mese di giugno 2017 o dalla data accertanda in corso di causa ad oggi o sino all'eventuale pensionamento di;
4) condannare altresì l' Parte_1 [...]
con sede in Cagliari, C.F. in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 39457,82** a titolo di risarcimento danni pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione lavorativa dal luglio 2017 ad oggi e quanto percepito dall' per assegno di invalidità provvisorio nello stesso periodo, oltre € CP_2
8023,61** per il mancato versamento presso il Fondo di Previdenza Complementare delle somme maturate per TFR. 5) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali 15%, oneri di legge”;
− parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare CP_1
l'improcedibiltà del ricorso per l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n.148 in ordine alla necessità di preventiva impugnazione gerarchica del provvedimento della resistente e, nel merito, l'infondatezza delle pretese nell'an e nel quantum;
in particolare, ha dedotto che il medico competente aveva ritenuto che il lavoratore potesse essere adibito allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica di Ausiliario ad esclusione delle mansioni di manovalanza generica lungo la linea ferroviaria, di quelle implicanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni in generale (doc. 13) e pertanto, con comunicazione del 19/01/2016 e decorrenza dal 22/01/2016, gli ha attribuito la qualifica di Ausiliario con parametro retributivo 110 ed assegno ad personam per mantenere il livello retributivo antecedente;
che la visita del 13/06/17 era volta alla verifica della possibilità di assegnazione alle mansioni proprie della nuova qualifica di Ausiliario presso l'officina ferroviaria di Sassari;
che il ricorrente è stato dichiarato “idoneo alla mansione specifica con limitazione: evitare MMC > 5 KG, sottoporsi a vaccinazione antitetanica, evitare lavori in altezza e in fossa” con prescrizione di successivo controllo dopo tre mesi (ottobre 2017), previa esecuzione degli specifici accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario (Doc.18), mai consegnati dal lavoratore all'azienda che pertanto non ha potuto convocarlo a visita;
di aver dovuto, non essendo disponibili in organico posti compatibili con le sue residue capacità lavorative, inoltrare all' , e per conoscenza anche allo stesso dipendente CP_2
(doc 4 e 6), richieste per sottoporre quest'ultimo a tutti gli accertamenti specialistici del caso al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti per
2 procedere alla sua messa in quiescenza per inidoneità alle mansioni della qualifica rivestita, come previsto dall'art. 24 dell'Allegato A al Regolamento del R.D. 8 gennaio 1931 n.148; ha contestato i conteggi in relazione al parametro contrattuale utilizzato;
ha chiesto: “In via principale - rigettare in toto le avverse pretese perché illegittime ed infondate nell'an e nel quantum, mandando assolta l'azienda convenuta da ogni avversa pretesa;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
− ritenuta non idonea a definire il giudizio l'eccezione preliminare di parte resistente, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova orale;
− parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva e, in seguito a discussione, la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'eccezione preliminare di improcedibilità ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n.148 deve essere rigettata in quanto, contrariamente a quanto ivi previsto, nel caso di specie non risulta impugnato alcun provvedimento aziendale;
2. parte ricorrente chiede accertarsi che vi fosse la possibilità di assegnarla a mansioni idonee alle proprie residue capacità lavorative in esito alla visita del 13/06/17, come sarebbe peraltro avvenuto per altri lavoratori;
invoca la natura discriminatoria della condotta datoriale e ne chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive;
3. parte resistente allega la mancanza di posizioni adatte e la mancata collaborazione del lavoratore che non ha consegnato la documentazione propedeutica alla convocazione per la prescritta visita di revisione;
4. ebbene, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'invocata natura discriminatoria della condotta aziendale: l'allegazione risulta del tutto generica non essendo indicate neanche le ragioni sottese alla stessa;
non è pertanto possibile alcuna verifica in forza di tale parametro;
5. deve tuttavia ritenersi applicabile, stante l'analoga ratio sottesa, il medesimo riparto degli oneri probatori prescritto dalla legge per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, come noto, addossa al datore di lavoro la prova del fatto opposto alle ragioni del lavoratore e che verte sull'organizzazione aziendale;
la logica, infatti, è la medesima della prova dell'impossibilità di “repechage” del lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il cui onere probatorio grava pacificamente sul datore di lavoro;
6. nel caso di specie occorre rilevare che nella comparsa costitutiva la convenuta si limita ad allegare genericamente l'impossibilità di collocare il ricorrente in una posizione compatibile con le limitazioni attestate dopo la visita del 13/06/17, senza tuttavia compiutamente dettagliare la propria organizzazione produttiva, senza specificare le mansioni svolte dagli altri lavoratori presenti nell'organico aziendale ed in quale misura non sia possibile, nei limiti di ragionevolezza, adattare nel concreto l'attività alle limitazioni specifiche al lavoro del lavoratore;
3 7. inoltre, i testi di parte resistente responsabile della Sede Testimone_1
Automobilistica di Sassari dal dicembre 2011 e , responsabile Testimone_2 del servizio risorse umane e formazione da ottobre 1996, hanno affermato che a gennaio 2016 un posto per il ricorrente era stato individuato, smentendo così la prospettazione della convenuta;
8. d'altro lato però, gli stessi testi affermano che tale posto – di centralinista- era stato offerto al ricorrente il quale lo aveva rifiutato valutando un prepensionamento (cfr. teste “capo 5: si ricordo che è avvenuto questo, Tes_1 ricordo anche che io gli avevo proposto un posto, di concerto con la Direzione Generale, ricordo che a gennaio del 2016 avevo convocato il ricorrente e gli avevo proposto in attesa della definizione della procedura di cambio mansione, di andare a lavorare presso il centralino della sede, poi il dettaglio delle date, e delle decorrenze non lo ricordo;
adr giudice: lui non è andato a lavorare al centralino, non ha voluto firmare la lettera che avevo predisposto a tal fine, e mi spiegò che aveva già parlato col suo sindacato che gli stava seguendo la pratica per un possibile prepensionamento;
[…]capo 10: si, come ho detto prima, siccome c'era il problema che ancora non era stato definito l'accertamento circa l'idoneità del ricorrente alla manutenzione linee, su concerto con l'azienda io stesso gli ho offerto di continuare a lavorare al centralino, e lui ha rifiutato;
capo 11: c'era come ho già detto un posto al centralino, con contratto full-time, organizzato su turni non c'erano altre possibilità” e teste “capo 5) si è vero, il parametro 110 corrisponde a Tes_2 mansioni di manovalanza molto semplici tipo centralinista […] capo 10) si è vero ricordo che gli avevamo proposto un posto di centralinista verbalmente tramite il dott. ; capo 11) si è vero in un primo tempo non vi erano Tes_1 disponibilità compatibili con le sue capacità lavorativa”);
9. posto che nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di negare tale circostanza -della cui veridicità non emergono ragioni di dubitare trattandosi peraltro di mansione ugualmente offerta, in periodo anteriore, a molti dei dipendenti con limitazioni secondo quanto affermato anche dai testi di parte ricorrente ( , , ) e che non è contestato che le mansioni Tes_3 Tes_4 Tes_5 di centralinista fossero adatte alle condizioni di salute del ricorrente a gennaio 2016 e compatibili poi con le limitazioni assegnate in seguito alla visita di giugno 2017- deve concludersi che a gennaio 2016 il ricorrente abbia rifiutato l'assegnazione ad un posto idoneo al proprio stato di salute senza giustificazione;
10. in assenza di ulteriori specifiche allegazioni non è quindi possibile imputare all'azienda le conseguenze economiche della scelta del ricorrente, risultando irrilevante indagare le ragioni sottese alla pacifica mancata convocazione a visita nell'autunno 2017 (su cui peraltro cfr. teste , addetta al Testimone_6 servizio risorse umane e formazione che si occupa delle visite mediche, “ricordo che per quanto riguarda il medico gli aveva chiesto ulteriore Pt_1 documentazione che però lui non ha mai prodotto, e quindi nel suo caso non era stato emesso alcun certificato, non ricordo se gli abbiamo fatto al richiesta per iscritto per iscritto” e teste , segretaria del medico competente, Tes_7
4 “dopo una pima visita gli fissarono una seconda visita per portare ulteriore documentazione e anche lì non gli fu dato il certificato di idoneità”);
11. il ricorso non può quindi essere accolto;
12. le spese di lite possono essere compensate alla luce della natura interpretativa della decisione e delle condizioni di salute del ricorrente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite .
Così deciso in Sassari, il 16/01/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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