Sentenza 17 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2025REG.PROV.COLL.
N. 01867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1867 del 2024, proposto da
DE PO, NZ BA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Beaumont, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
NC LO, GI LI, SA OP, SA CO, RI AN, DA De NZ, AE Di LA, IA Di RD, IM TO, NZ RA, EP RR, CA FI, RI LL, AR IN, SE LI, IC SA, AR TI, LU OR, NZ DA, AN UL, LU RO, GE MU, IO NA, ON RA, IG RA, DA IE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 04361/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti partecipavano ad un primo corso-concorso della Regione Campania per il reclutamento di funzionari da assegnare a vari comuni della Regione stessa.
La procedura concorsuale si articolava in 4 fasi: a) prove preselettive; b) prove scritte; c) formazione e rafforzamento; d) prove orali.
I ricorrenti erano ritenuti idonei alle prime due prove ma non si collocavano in posizione utile per essere ammessi alla terza fase (formazione) e dunque anche alla quarta (orali).
Nel frattempo il corso concorso proseguiva e la giunta regionale della Campania decideva di avviare un secondo corso-concorso con delibera di giunta n. 428 del 3 agosto 2020.
A tal fine, la giunta stessa dava indirizzo alle strutture regionali competenti di avviare la preliminare procedura di ricognizione, presso le amministrazioni comunali campane, dei posti eventualmente da ricoprire.
2. Ebbene questo specifico atto regionale di indirizzo veniva impugnato, dinanzi al TAR Campania, per omessa previa applicazione dello scorrimento della precedente graduatoria come prescritto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (disposizione questa che stabilisce la validità biennale delle graduatorie concorsuali). Il giudice di primo grado, tuttavia:
2.1. Dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse, trattandosi di mero atto di indirizzo come tale non direttamente lesivo della posizione vantata dai ricorrenti. La delibera di giunta impugnata, più in particolare: “assolveva ad una funzione prodromica e meramente ricognitiva, adottata in vista soltanto della possibile determinazione finale circa l’indizione di una nuova procedura concorsuale, nei fatti mai bandita” ;
2.2. Riteneva comunque infondato il gravame, anche nel merito, in quanto il previo scorrimento della graduatoria sarebbe potuto avvenire solo in presenza di una posizione comunque ricoperta nella graduatoria finale. Graduatoria finale nella quale i ricorrenti tuttavia non risultavano comunque inseriti in quanto erano stati fermati alla seconda prova (superata, sì, ma in modo tale da non essere ammessi alla terza fase di “formazione e rafforzamento”).
3. La sentenza veniva appellata per i motivi di seguito indicati:
3.1. Erroneità nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di interesse a ricorrere in capo agli odierni appellanti;
3.2. Erroneità nella parte in cui la posizione comunque assunta dagli appellanti in senso alla graduatoria formatasi dopo gli esiti della seconda prova è stata ritenuta insufficiente onde avere titolo allo scorrimento successivo, e ciò in aperta violazione dell’art. 35, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Resisteva in giudizio l’appellata amministrazione regionale mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, in disparte la considerazione che il corso concorso – qualora inteso nel senso voluto dalla amministrazione regionale e dal giudice di primo grado – potrebbe costituire il mezzo per eludere l’obbligo di scorrimento delle graduatorie, resta comunque il fatto che la giunta regionale, con l’atto di indirizzo gravato in primo grado, ha soltanto avviato una procedura di ricognizione dei posti disponibili, dunque una mera rilevazione dei “fabbisogni del personale”, presso le diverse amministrazioni comunali della Regione Campania.
Procedura, questa, che di per sé potrebbe essere utile anche ai fini di un futuro scorrimento della prima graduatoria e comunque inidonea a costituire concreto avvio di una pubblica selezione (che infatti non è mai stata avviata anche dopo la ridetta ricognizione dei posti disponibili).
Manca in altre parole, ai fini del c.d. “interesse a ricorrere”: sia l’ effettività della lesione (ossia un concreto pregiudizio al ricorrente, visto che la sfera giuridica di quest’ultimo non potrebbe essere incisa in modo giuridicamente rilevante da un atto con cui si chiede, alle varie amministrazioni interessate, quali sarebbero le loro necessità assunzionali onde fissare il numero di posti disponibili “da mettere a concorso”); sia il vantaggio potenziale ossia la concreta utilità che potrebbe scaturire dall’accoglimento del ricorso (in altre parole, anche eliminando il provvedimento impugnato nel senso richiesto dai ricorrenti nessun risultato concreto ne deriverebbe per gli stessi, e ciò dal momento che impedire alla Regione di sapere quale sia il fabbisogno di personale presso le varie amministrazioni comunali non sortirebbe alcun effetto positivo sulla personale posizione giuridica degli appellanti stessi).
Del resto, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2024, n. 7205): “Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. Questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale” .
Ebbene, nel caso di specie: a) la delibera di giunta impugnata non costituisce “arresto procedimentale” ma, al più, atto propulsivo onde verificare il numero di posti disponibili o meglio il “fabbisogno di personale” da mettere eventualmente a concorso, qualora si decida di proseguire con la procedura del corso concorso; b) non riveste “natura vincolata” in quanto non impone, ex se , la necessaria indizione del corso concorso sulla cui fattibilità l’amministrazione dovrà effettuare ulteriori valutazioni e, tra queste, proprio quella relativa al numero di posti disponibili e dunque necessari, sì da operare un corretto bilanciamento tra costi (legati alla indizione di un concorso ed alle connesse attività formative) e benefici (numero di funzionari formati in modo altamente qualificato).
Molto correttamente il giudice di primo grado ha al riguardo fatto altresì riferimento ad ulteriori elementi quali i “limiti normativi alle assunzioni” nonché alle “disponibilità di bilancio”.
In altre parole, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante la procedura concorsuale non era ancora (e ancora non è, secondo quanto riportato dalla difesa dell’amministrazione regionale) stata effettivamente “indetta”. E ciò dal momento che la semplice ricognizione dei posti – giova ancora una volta ribadire – non costituisce vincolo procedimentale per dare avvio alla procedura concorsuale in senso stretto, limitandosi tale atto ad avere preliminare cognizione sui posti che “potrebbero” essere messi a concorso.
Come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, trattasi di “ un atto di indirizzo programmatico […] di attività meramente propedeutiche rispetto ad un’eventuale, futura ed incerta indizione di un “nuovo” e successivo concorso, rispetto a quello a cui hanno partecipato i ricorrenti […] pertanto insuscettibile ex se di produrre alcun danno attuale ed effettivo alla loro sfera economico-giuridica ”. Ed ancora: tale atto “ costituiva un mero atto di indirizzo all’avvio del complesso iter di individuazione del (potenziale) fabbisogno di personale da parte degli enti del territorio, fabbisogno che, qualora esistente e considerevole, si sarebbe dovuto tradurre in numero di posti e relativi profili professionali da inserire all’interno di eventuali bandi di concorso ”.
Alla luce di quanto appena riportato il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
Di qui la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la carenza di interesse a ricorrere in capo agli odierni appellanti.
Di qui ancora l’inutilità di entrare nel merito della vicenda (violazione art. 35, comma 5- ter , del decreto legislativo n. 165 del 2001, circa l’obbligo di previo scorrimento delle graduatorie ancora valide) e dunque di affrontare anche il secondo motivo di appello.
7. Alla luce di quanto sopra affermato il ricorso in appello deve essere rigettato per originario difetto di lesione e, pertanto, di interesse a ricorrere in capo agli odierni appellanti.
8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO