Ordinanza cautelare 16 marzo 2017
Sentenza 6 novembre 2023
Decreto decisorio 25 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2025
Parere interlocutorio 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/11/2023, n. 16420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16420 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 16420/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Agrilinea Bussolari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Giuffré, Matilde Palmieri, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Giuffré in Roma, via dei Gracchi, 39;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D’Aloia, Maria Francesca Monterossi, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D’Aloia in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del GSE in data 1.12.2016, con il quale veniva comminata alla medesima ditta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del D.lgs. 29.12.2003 n. 387);
del DM 19.2.2007 “in parte qua”;
delle “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia” DTR del 1° maggio 2015;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento avvenuta con lettera del GSE in data 21.10.2014.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGRILINEA BUSSOLARI S.R.L. il 10/4/2017:
per l’annullamento del provvedimento del GSE in data 14.2.2017, prot. 0016022 con il quale a seguito della comminata decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 veniva intimata la restituzione degli incentivi percepiti per l’importo di € 227.787,11; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, di Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Agrilinea Bussolari s.r.l. ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento del 1° dicembre 2016, indicato in epigrafe, con cui il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha contestato la mancata tempestiva documentazione del presupposto della tempestiva fine dei lavori al 31 dicembre 2010, necessaria per legittimare l’ammissione alle tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto Energia), giusta proroga intervenuta con Legge n. 129 del 13 agosto 2010. La società impugna altresì il citato D.M. 19 febbraio 2007 “ in parte qua ” e le “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia” DTR del 1° maggio 2015; chiede, inoltre, in subordine, di rideterminare la tariffa incentivante o disporne la rideterminazione a carico del GSE e ordinare alla ricorrente unicamente la restituzione della differenza; in ulteriore subordine, di accertare la sussistenza in capo alla società dei requisiti per accedere al Conto Energia successivo.
2. Con il citato provvedimento di decadenza, il GSE ha dichiarato decaduta la ricorrente dalle tariffe richiamate, per violazione rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014, lettera a dell’allegato 1, ossia “ presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ”.
Il provvedimento è così motivato:
(i) all’esito del sopralluogo svolto il 28 ottobre 2014, non è stata data evidenza dell’invio tempestivo della comunicazione di fine lavori all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo e al gestore di rete, a fronte di data di protocollo di ricezione successiva al 31 dicembre 2010;
(ii) all’esito del sopralluogo, le targhe degli inverter recano, quale indicazione dell’anno di fabbricazione, il 2011, anno incompatibile con il termine perentorio per la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2010 e con la sopravvenuta produzione, in corso di procedimento di verifica, di nuove fotografie delle stesse targhe dei predetti inverter, inviate con data di fabbricazione del 2010;
(iii) all’esito del contraddittorio procedimentale con la ricorrente, è stata confermata la discordanza tra le date di targa degli inverter rilevate al sopralluogo e quelle emergenti dalle fotografie trasmesse dalla società. Inoltre, è stata appurata una discordanza anche quanto al documento di trasporto degli inverter, recante originariamente, nella versione trasmessa a seguito dell’avvio del sopralluogo, data del 12 gennaio 2011, e a seguito del sopralluogo, data del 24 dicembre 2010, nell’ambito, in questo secondo caso, di documento non firmato né contenente informazioni in merito alla data e all’ora del trasporto;
(iv) sempre a seguito del sopralluogo del 28 ottobre 2014, la società ha aggiunto lamiere, tra i moduli e la copertura dell’edificio, al fine di rendere conforme l’installazione dell’impianto ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente, con modifica da considerarsi inefficace, in quanto effettuata a seguito del controllo, e conferma sul punto dell’impossibilità di riconoscere l’incremento tariffario di cui all’art. 6, comma 4, lett. c del Secondo Conto, oltreché della presentazione di dati non veritieri.
3. Il ricorso è basato sulle seguenti censure:
(i) “ Illegittimità “in parte qua” del D.M. 19 febbraio 2007, art. 11, per violazione e contrasto con art. 7 d.lgs. n. 387/2003 ”. Ad avviso della ricorrente, il d.lgs. 387/2003 non ha conferito alcun potere all’autorità amministrativa delegata a prevedere l’applicazione di sanzioni in caso di inosservanza, cosicché tale previsione, contenuta nell’art 11 del D.M. del 2007, richiamato anche dal provvedimento impugnato, non può che ritenersi illegittima e inapplicabile al caso di specie. Né la sanzione prevista dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011 potrebbe applicarsi retroattivamente;
(ii) “ Violazione e falsa applicazione art 1 septies della L. 129/2010, del DM 31.1.2014, dell’art 42 d.lgs. n. 28/2011, illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, errore nei presupposti, illogicità, perplessità ”. È da ritenere che l’invio della comunicazione di fine lavori al Comune di Ravarino e all’Enel sia avvenuto in data 30 dicembre 2020, nella stessa data in cui risulta ricevuta telematicamente dal GSE, per quanto il rispettivo protocollo di ricezione sia del 5 e 12 gennaio 2011, dovendosi comunque ritenere prevalente, per rilevanza, la comunicazione al GSE. Né il termine del 31 dicembre 2010 potrebbe, comunque, ritenersi perentorio;
(iii) “ Violazione e falsa applicazione art 23 co 3 e 42 d.lgs. n. 28/2011 e art. 21 co2 DM 5.5.2011, Violazione e falsa applicazione DM 31 gennaio 2014, Violazione e falsa applicazione difetto di motivazione irragionevolezza del DTR-Documento tecnico di riferimento “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, eccesso di potere per difetto e/o errore istruttorio, eccesso di potere per infondatezza ed erroneità dei motivi, insufficiente valutazione dei presupposti, violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti con il privato destinatario del provvedimento, omessa e insufficiente motivazione e manifesta irragionevolezza. Violazione del principio dell’affidamento ”. Con riferimento alla discrepanza nella date di targa degli inverter, espone la ricorrente che dalla comunicazione di fine lavori e dal momento dell’avvio dell’impianto, con conseguente attribuzione degli incentivi, furono eseguite modeste opere di sostituzione del predetto unico inverter originariamente installato, di potenza pari a 100Kwp, con tre inverter, due di potenza 30 Kwp (matricola U102023-U102024) e un inverter di potenza 40 Kwp (matricola U102268, giusta bolla di consegna del 12 gennaio 2011, doc. 15 della ricorrente) che non ebbe a comportare incrementi nella potenza nominale dell’impianto incentivata e contrattualizzata da GSE, nell’ambito di operazioni di sostituzione degli inverter, intercorse fra il gennaio e il marzo 2011, rispetto alle quali non era all’epoca necessaria alcuna comunicazione al GSE, comunicazione divenuta poi necessaria soltanto con le “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia”, emesse dal GSE in data 1° maggio 2015, trattandosi comunque di modifica non sostanziale e, quanto all’omessa comunicazione, di condotta che sarebbe comunque stata sottoposta a una sanzione indebitamente retroattiva;
(iv) “ Violazione e falsa applicazione art 2 del D.M. 19 febbraio 2007, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ”. Il GSE non avrebbe fornito motivazioni adeguate per far comprendere perché le condizioni architettoniche dell’edificio non siano, a suo dire, rispettate, con caratteristica che era stata riconosciuta come tale anche dal GSE se, sulla base della documentazione fotografica prodotta, lo stesso non aveva sollevato alcuna eccezione in proposito, e anzi aveva riconosciuto l’ulteriore incentivo. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, dovrebbe essere al più rideterminata la tariffa incentivante, potendosi pretendere solo la restituzione della differenza.
4. Si è costituito in giudizio il GSE, chiedendo con vari argomenti il rigetto del ricorso, e all’esito dell’udienza camerale del 15 marzo 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, allegata al ricorso, il TAR ha così rigettato la domanda cautelare: “ Considerato che il provvedimento impugnato appare assistito da profili motivazionali coerenti con le risultanze del sopralluogo e correttamente apprezzati dal GSE; Considerato peraltro che risulta per tabulas la circostanza, accertata dal GSE in sede di sopralluogo, relativa alla data di fabbricazione - risultante al gennaio 2011 - delle targhe degli inverter installati, ossia una data di fabbricazione incompatibile con il termine perentorio per la conclusione dei lavori del 31 dicembre 2010 ”.
5. La società ha poi gravato con motivi aggiunti il provvedimento del GSE del 14 febbraio 2017, prot. 0016022, che ha intimato la restituzione degli incentivi percepiti per l’importo di € 227.787,11, proponendo nuova domanda cautelare, poi rinunciata.
6. Quindi, fissata l’udienza di merito del 18 ottobre 2023, le parti hanno depositato quale documento aggiuntivo, una relazione di un consulente per conto della ricorrente, secondo la quale “ Sulla base dei riferimenti sopra esposti e da quanto risultante dalla consultazione dei documenti esibiti dalla società Agrilinea Bussolari srl, la tariffa a cui potenzialmente l’impianto di Agrilinea srl avrebbe diritto – in base al 4° Conto Energia – sarebbe di 0,388 €/kWh ”. Le parti hanno poi prodotto memorie e repliche, ex art. 73 c.p.a., e all’udienza di merito la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Può riferirsi preliminarmente del quadro normativo di riferimento.
L’art. 1-septies del D.L. 105/2010, convertito in L. 129 del 13 agosto 2010, prevede che “ Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ”.
L’ammissione alle tariffe del Secondo Conto Energia è stata dunque prorogata, con Legge 129/2010, con possibile inclusione delle imprese titolari di impianto fotovoltaico che, alla richiesta di incentivazione, allegassero, fra l’altro, due prove: la prova della conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, al 31 dicembre 2010, e la prova della comunicazione della fine lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al GSE.
8. Secondo la “Procedura Operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici”, pubblicata dal GSE il 12 novembre 2010, affinché i lavori possano considerarsi conclusi nel termine anzidetto, devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione (art. 2, punto 2); la Procedura prevede, altresì, che nella fase di inserimento nel sistema dei dati necessari per la comunicazione di fine lavori, il soggetto responsabile deposita le “foto dell’impianto ultimato”, le quali “devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti, moduli inverter e trasformatori” (art. 3.1).
9. La giurisprudenza ha avuto modo di rendere alcuni chiarimenti sull’integrazione del requisito in parola, avente a oggetto la tempestiva ultimazione dell’impianto al 31 dicembre 2010. In particolare, si è precisato, in modo costante, che le riferite disposizioni consentono l’accesso ai più favorevoli incentivi previsti dal c.d. “secondo conto energia” in relazione a impianti che, per la loro data di entrata in esercizio, sarebbero stati invece ricompresi nella sfera di applicazione dei successivi d.m. 6 agosto 2010 e, poi, del d.m. 5 maggio 2011 (rispettivamente, cc.dd. “terzo conto energia” e “quarto conto energia”); in tale particolare contesto è, dunque, rimessa al GSE la puntuale verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime finalità, cosicché il rispetto dei termini ivi previsti costituisce un requisito indispensabile per l’accesso alla tariffa ivi richiamata” (così, tra le tante, TAR Lazio, Terza-ter, 3688 del 6 marzo 2023, nel richiamare TAR Lazio, Terza-ter, 1735 del 31 gennaio 2023, 11876 del 15 settembre 2022 e Cons. Stato, II, 2195 del 25 marzo 2022). Si rileva che il Consiglio di Stato, con recente decisione, ha poi osservato in materia che, avuto riguardo alle componenti essenziali dell’impianto, la valenza probatoria attribuita al corredo fotografico è superiore a quella di qualsivoglia affermazione teorica, ove quest’ultima sia riferita all’impianto nel suo complesso (Cons. Stato, II, 2146 del 1° marzo 2023).
10. Ciò premesso sotto il profilo normativo, si osserva che la decadenza impugnata è sorretta da diverse autonome ragioni e deve ricordarsi che il provvedimento plurimotivato, anche del GSE, deve essere specificamente ed efficacemente contestato quanto ad ogni profilo di autonoma motivazione, ciascuno dei quali di per sé idoneo a supportare la parte dispositiva del provvedimento, altrimenti è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento, nel suo complesso, resti indenne dalle censure articolate (giurisprudenza costante: da ultimo, Cons. Stato, II, 7979 del 25 agosto 2023).
11. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il GSE ha fatto corretta applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, base normativa del procedimento, che impone, all’esito di violazioni rilevanti emerse all’esito di attività di verifica e controllo come nella specie, di adottare il rigetto dell’istanza di incentivazione o la decadenza dall’ammissione al regime incentivante. Non si tratta di potere sanzionatorio ma accertativo e ricognitivo, per giurisprudenza consolidata, non venendo in questione un problema di irretroattività sfavorevole della norma (Cons. Stato Ad. Plen. 18/2020; tra le tante, Cons. Stato 640/2023; Cons. Stato 594/2021; TAR Lazio, 3S, 8695 del 22 maggio 2023).
12. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La comunicazione di fine lavori è stata ricevuta in data 5 gennaio 2011 dal Comune e 12 gennaio 2011 dall’Enel. Con decisioni su casi analoghi, questa Sezione ha osservato che “ la comunicazione in parola, sebbene rechi la data 30 dicembre 2011 - ciò che di per sé non prova la circostanza in questione - risulti acquisita al protocollo dell'Enel in data 4 gennaio 2011, dunque oltre il termine di legge; né sul punto possono spiegare rilevanza le allegazioni, sulle quali parte ricorrente ha insistito anche nell'ambito della discussione, secondo le quali la tempestività della comunicazione dovrebbe essere desunta dal fatto che tra la formazione del documento e la sua protocollazione sarebbe decorso "un brevissimo lasso di tempo" e che sarebbe "inverosimile" che la comunicazione sia stata spedita il 3 gennaio 2011, non essendo le stesse, siccome sfornite di supporto documentale, idonee all'assoluzione del rigoroso onere probatorio incombente sull'istante al fine di beneficiare di una più favorevole tariffa incentivante della quale, come detto, il legislatore ha stabilito la straordinaria ultrattività solo in presenza delle condizioni tassativamente prescritte. 6.2.3. In proposito neppure può ritenersi configurabile alcun dovere di soccorso istruttorio da parte del GSE, essendo per quanto sopra detto onere dell'istante provare la ricorrenza dei requisiti per l'applicazione della tariffa richiesta, posto che nella materia dell'incentivazione delle energie rinnovabili vige il principio generale di autoresponsabilità (tra le tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. III-ter, 21 settembre 2022 n. 12052 e la giurisprudenza ivi in proposito richiamata)" (Tar Lazio, Roma, sez. Terza stralcio, 3 ottobre 2022, n. 12490; in caso aderente a quello di specie, in termini, Tar Lazio, Roma, sez. Terza ter, 11 gennaio 2023, n. 424) ” (così, recentemente, TAR Lazio, III-ter, 9243 del 30 maggio 2023; in senso ulteriormente conforme, di recente cfr. Cons. Stato, II, 7417 del 31 luglio 2023, che rileva “ sotto altro concorrente profilo, anche questo decisivo ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati, che la comunicazione di fine lavori al gestore di rete è stata effettuata il 24 marzo 2011, in violazione del termine perentorio del 31 dicembre 2010, al cui rispetto era subordinato l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007 ”).
13. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Gestore ha tenuto conto in modo adeguato degli esiti del sopralluogo, del 28 ottobre 2014, da cui è emersa la prova di targhe degli inverter del 2011, successive al termine perentorio del 31 dicembre 2010, per gli inverter matricola U102023, U102024 e U110024: a fronte del rilievo per cui, nell’integrazione documentale fornita dopo il sopralluogo, le targhe dei medesimi inverter presentano ora informazioni discordanti, non rilevano in senso favorevole alla società i riferimenti ad attività di sostituzione degli inverter intervenute il 12 gennaio 2011, posto che la discrepanza attiene al confronto fra i dati documentati il 28 ottobre 2014, data del sopralluogo, e il 2 ottobre 2015, data delle integrazioni documentali.
L’istruttoria ha poi correttamente evidenziato la produzione di due diverse versioni del documento di trasporto n. 110032, di cui quella con data, firma del conducente e del destinatario, dà conto del trasporto in data 12 gennaio 2011, è questione che concorre, in aggiunta al rilievo della targa successiva al 31 dicembre 2010, a documentare che l’installazione di parti essenziali dell’impianto risalga a data successiva al predetto termine, senza che anche qui, in senso contrario, possa incidere il riferimento della ricorrente ad operazioni di sostituzione degli inverter tra il gennaio e il marzo 2011.
14. Il quarto motivo di ricorso, che deduce violazioni con riferimento al rilievo del difetto dell’integrazione architettonica, è infondato. In disparte l’accertata mancanza dell’integrazione architettonica alla data del sopralluogo, legittimamente determinante decadenza dalla relativa maggiorazione tariffaria (cfr. TAR Lazio, Terza-ter, 11447 dell’8 luglio 2023), è fondato l’argomento difensivo espresso in giudizio dal GSE, secondo cui la ricorrente, in sede di integrazioni documentali,
ha negato quanto accertato all’esito del sopralluogo, circa l’inesistenza dell’integrazione architettonica dell’impianto e ha fornito, successivamente, fotografie nelle quali ha mostrato l’aggiunta di lamiere tra moduli e copertura, al fine di rendere conforme l’installazione ai requisiti necessari per il riconoscimento della tariffa incentivante, con comportamento che concorre alla violazione rilevante di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014.
15. Le domande avanzate in via subordinata dalla ricorrente, aventi a oggetto, alternativamente, rideterminazione della tariffa incentivante o disposizione della rideterminazione a carico del GSE e disposizione della restituzione della differenza, in tesi dovuta tra l’ammissione a un Conto Energia e uno successivo o, in ulteriore subordine, accertamento della sussistenza in capo alla società dei requisiti per accedere al Conto Energia successivo, vanno rigettate, in ragione della contrarietà all’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
16. Da quanto precede, il ricorso e i pedissequi motivi aggiunti, proposti contro la richiesta di restituzione degli incentivi, sono infondati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione nei confronti dei Ministeri costituiti stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., liquidate in euro 3.500 (tremilacinquecento) oltre oneri di legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO