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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2025 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Minori, Persone e Famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio RE Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1718/2025 promossa in grado d'appello in data 11.06.2025 da:
, (cf. , nata in Romania, in [...] Parte_1 C.F._1
03/07/1982 e di fatto/residente in [...], Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via
Fontanele bl. CF 25 ap.13, elettivamente domiciliata in Como, Via Mentana n. 6 presso lo studio dell'Avv. Erika Muschetto (c.f. . APPELLANTE C.F._2 nei confronti di: elettivamente domiciliato in NN SE (VA), Corso della Vittoria Parte_2
n. 615, presso e nello studio dell'Avv. Armando Finizio (C.F.: ). CodiceFiscale_3
APPELLATO
e nei confronti di:
, nata a [...] il [...], CF Parte_3
e , nata a [...] il C.F._4 Parte_4
16.07.2018, CF , entrambe residenti in [...]
Cinque giornate n. 37, rappresentate e difesi dal Curatore Speciale, Avv. Chiara Mussi del foro di Busto Arsizio (C.F. ) giusta nomina del Tribunale di Busto C.F._6
Arsizio come da provvedimento del 02.02.24, presso il cui studio sito in Somma Lombardo
(VA) Via Giuseppe Mazzini 4 sono elettivamente domiciliate. APPELLATE
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 578/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. cronol.
1681/2025 del 09/05/2025, pubblicata il 09/05/2025, notificata il 12/05/2025.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… In via preliminare e/o nel merito: -Sospenda l'esecutività della sentenza impugnata - Ordini ai SS di revocare l'istanza di rientro in Italia nei confronti delle minori
ed . Pt_4 Parte_3
In via principale:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle figlie ed in favore Pt_4 Parte_3 della madre residente in [...], Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF
25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania;
In via subordinata solo con riferimento al precedente punto 1, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta principale, Disporre l'affido congiunto delle figlie con collocamento presso la madre residente in
Romania, Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania.
2 - Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
e per l'effetto 3. - Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
4 - Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per parte appellata: IN VIA PRELIMINARE, SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO: - respingere l'istanza dell'appellante, siccome infondata in fatto ed in diritto per le eccezioni ed argomentazioni svolte nella presente comparsa di costituzione e risposta. NEL MERITO DELL'APPELLO: In via principale: - respingere l'appello proposto dalla OR , siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per le eccezioni ed argomentazioni svolte nel presente atto, confermando in ogni sua parte
l'impugnata Sentenza n. 578/2025 emessa e pubblicata l'8-9 maggio 2025 dal Tribunale di Busto
Arsizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed IVA…”.
Per il curatore speciale delle minori: “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 578/2025 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio il giorno 09.05.2025, pubblicata il 09.05.2025, nel giudizio n. 3824/2023
RG con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio…”.
Per il procuratore generale: “…Osservato, in via preliminare, che la richiesta di parte appellante di revoca dell'istanza di rientro in Italia delle due figlie minori e è inammissibile posto Pt_3 Pt_4 che non è oggetto della sentenza impugnata e che non ricorrono i requisiti e i presupposti per la
2 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non essendo ravvisabile il pericolo di grave e irreparabile pregiudizio nei riguardi delle minori, come puntualmente evidenziato nella memoria del curatore speciale che si condivide integralmente.
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato e adeguato alla tutela delle minori in punto affido e collocamento. In particolare, valutata la situazione complessiva, l'affido delle minori al Comune di residenza e il collocamento di presso il padre, mentre per i Servizi Pt_4 Pt_3
Sociali dovranno individuare un collocamento consono stante le criticità del rapporto con il padre, appaiono le soluzioni maggiormente tutelanti, alla luce del comportamento manipolatorio e non collaborativo della madre, la quale non solo ha tentato di minare il rapporto padre-figlie, ma, da ultimo, ha anche disatteso le prescrizioni del Tribunale recandosi con le minori in Romania e non facendo più ritorno in Italia. CHIEDE che la Corte confermi la sentenza impugnata e rigetti il ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1) e uniti in matrimonio il 28 agosto 2015 in Parte_1 Parte_2
Romania, si sono separati – di seguito ad un accordo recepito in sentenza – in data 11-15 marzo 2021 (sentenza n. 408/2021 Tribunale di Busto Arsizio1); in data 11 giugno 2025 Pt_3 instaurava il giudizio di divorzio.
Dalla loro unione nascevano , in Sesto San Giovanni il 20.08.2011 e Parte_3 Pt_4
in NA IL (MI) il 16.07.2018.
[...]
2) In data 9 maggio 2025 veniva resa sentenza n. 578/2025 di scioglimento del matrimonio tra le parti da parte del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 09/05/2025 e notificata il 12/05/2025, qui impugnata, che così statuiva: “…Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Romania il 28/08/2015; 2) Conferma l'affidamento di e al Comune di residenza per Pt_3 Pt_4 le decisioni in materia scolastica, sanitaria, nonché relative al rilascio dei documenti validi per
1 il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da
contro
Parte_1 Parte_2 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo delle figlie alla madre con collocazione prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa coniugale,
2) manda ai servizi sociali di NN SE affinchè monitorino il nucleo familiare riferendo annualmente, salvo i casi d'urgenza che andranno immediatamente segnalati, sul percorso del nucleo familiare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
3) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti che provvederanno anche a regolare le visite tra padre e figlie -tenendo da conto le indicazioni fornite dal c.t.u. – e a verificare che le parti intraprendano i percorsi consigliati dal c.t.u.,
4) dispone il concorso paterno al mantenimento delle figlie per E275 per ogni figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il concorso paritario alle spese straordinarie della prole come stabilite dal protocollo della Corte d'Appello di Milano previamente concordate e comunque documentate;
5) prende atto che le parti hanno rinunciato o è inammissibile di ogni altra domanda;
6) compensa integralmente tra le parti spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u.
3 l'espatrio ed al collocamento delle minori;
3) Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione2; 4) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
5) Dispone
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € 200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed Pt_4 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di
Milano; 7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione3; 8) Dispone sull'assegno Pt_3 unico come da motivazione4; 9) ON la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
10) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori nell'importo di
€ 4.200, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
11) ON la Pt_4 Pt_3 resistente al risarcimento subito dal ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 473-bis. 18 C.P.C. nella misura di € 2000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
12) ON la resistente a versare la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della Cassa delle
Ammende; 13) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NN SE
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 61, parte II, serie C, anno
2018; 14) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza su (nata il [...]) e Parte_3
(nata il [...]), assegnando ai Servizi Sociali del Comune di NN SE il Parte_4 compito di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/11/2025); 15)
Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_1
ed al Giudice Tutelare.…”
[...]
3) In data 11 giugno 2025 ha tempestivamente proposto appello, Parte_1 censurando la sentenza impugnata relativamente al: “…punto 2) Conferma l'affidamento di
e al Comune di residenza per le decisioni in materia scolastica, sanitaria, nonché Pt_3 Pt_4 relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed al collocamento delle minori e punto 3)
Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione;
e per l'effetto al punto 4) Assegna ai
Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
punto 6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € 200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua Pt_4
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di
4 Appello di Milano;
punto 7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione;
punto 8) Pt_3
Dispone sull'assegno unico come da motivazione;
punto 9) ON la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato
e gli accessori di legge. Secondo la prospettazione di parte appellante, di seguito sinteticamente riassunta, la sentenza dovrebbe essere riformata per i motivi che seguono…”.
--°--
Secondo la prospettazione fornita dall'odierna appellata il primo giudicante avrebbe erroneamente modificato le statuizioni previste nella precedente sentenza di separazione mancando di considerare elementi ritenuti rilevanti, quali: a) relazioni S.S. datate
27.03.2024, 20.06.2024 e 21.11.2024 e scambi di messaggistica tra i due genitori, circostanze dalle quali emergerebbe, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata, un ruolo collaborante della madre e aperto alla genitorialità del padre;
b) la CTU depositata nel procedimento penale aperto a carico del padre delle minore ove emergerebbe la non suggestionabilità di e il forte disagio della stessa nel rapporto Pt_3 con il padre;
c) le relazioni della psicologa terapeuta di – dott.ssa – che non Pt_3 Per_1 avrebbe rivestito alcun ruolo nel procedimento penale già menzionato.
Inoltre, secondo l'argomentazione dell'odierna appellante, il provvedimento di primo grado si porrebbe in contrasto con il superiore interesse delle minori, le quali verrebbero sradicate dal contesto di vita e crescita a cui sono abituate (contesto materno) e vivrebbero separate ( con il padre, in diverso contesto). Pt_4 Pt_3
Aggiunge, infine, che sarebbero sopravvenuti alla sentenza di primo grado (file audio e scambio di messaggistica tra i genitori) elementi significativi - depositati nel presente procedimento - indicativi sia di una possibile apertura materna al ruolo genitoriale del padre sia la possibilità di addivenire ad un accordo con il padre: figlie collocate presso la madre in Romania con nuove garanzie di un ampio diritto di visita paterno.
4) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame e chiesto la Parte_2 conferma della sentenza impugnata posto che, come emerso nel giudizio di primo grado, la madre è risultata inidonea al ruolo genitoriale, ostile alla figura paterna in ragione delle plurime condotte inappropriate poste in essere, come riportato dai S.S. specialistici.
L'avvenuta sottrazione delle minori, trattenute in Romania dalla madre al termine delle vacanze natalizie e durante il giudizio.
5) Il curatore speciale delle minori, costituendosi in giudizio ha ritenuto di condividere la cura apprestata dal tribunale all'interesse delle minori, e il loro inappropriato coinvolgimento nell'operato materno;
la madre, infatti, oltre ad averle trattenute in Romania impedendo l'esercizio della c.d. bigenitorialità, le ha allontanate anche dal contesto educativo sociale e relazionale nel quale sono cresciute (amici, scuola, sport).
5 Condivide dunque il provvedimento impugnato.
Quanto agli accadimenti sopravvenuti, come riferiti dalla madre, ne deduce l'inammissibilità e incomprensibilità.
6) In vista dell'odierna udienza, tenutasi nella forma scritta, le parti hanno depositato le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. ove hanno così concluso:
• parte appellante riferisce di alcuni fatti sopravvenuti: 1) sentenza n. 1082 del
06.08.2025, emessa dal Tribunale di Bucarest con la quale è stata respinta la richiesta di rientro in Italia delle minori, formulata dal padre delle minori con ricorso per sottrazione internazionale delle minori promosso in data 20.06.2025; 2) decisione del 18.09.2025 n.
2898/2025 con cui è stabilita la residenza delle minori in Romania con la madre sino alla definizione del procedimento ivi introdotto.
• Parte appellata si è riportata all'atto difensivo e alle conclusioni già estese.
• Il curatore, ha chiesto l'audizione della dott.ssa – Assistente Sociale del Servizio Tes_1 incaricato – e, in alternativa, trattenere la causa in decisione riportandosi, in tal caso, alle conclusioni già formulate.
7) In data 7.10.2025 si è tenuta la camera di consiglio e a scioglimento della riserva così viene deciso.
DIRITTO
Occorre anzitutto –prendere in esame quanto offerto in produzione da parte appellante con le note previste in sostituzione dell'udienza: i documenti ivi richiamati sono pronunce dell'autorità EN (tribunale di Bucarest) che, a quanto consta, dispongono il rigetto della richiesta di rientro delle minori in Italia formulata dal padre e la fissazione della residenza delle minori con la madre in Romania durante la pendenza del procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Questa corte osserva che sulle domande relative all'affidamento dei figli, nonché collocamento, regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore e contributo al loro mantenimento – proposte con il giudizio di separazione o divorzio – la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente al momento della domanda ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori).
La ratio della disposizione si fonda sul rapporto di prossimità del minore col territorio in cui viveva prima dell'allontanamento; il giudice più idoneo a decidere è quello che si trova più vicino al luogo di abituale dimora del minore che è pacifico essere l'Italia.
***
Venendo al merito, la Corte ritiene che il gravame vada integralmente respinto.
6 L'appellante conclude chiedendo il sostanziale affido delle minori in suo favore e lo stesso dicasi per il collocamento delle minori stesse;
le conclusioni già riportate in intestazione, si trascrivono anche qui in nota5.
Sostiene al proposito che nel corso del giudizio sarebbe emerso il suo comportamento sostanzialmente collaborante con il padre;
essa non avrebbe negato la genitorialità paterna e avrebbe più volte tentato un accordo con il padre intendendo comunque sempre soddisfare al meglio il superiore interesse delle figlie
Parte appellata ritiene prive di fondamento le domande avversarie ed in particolare il richiesto cambio di regime di affidamento delle figlie minori, col relativo collocamento delle stesse come richiesto dalla madre.
Ciò anzitutto in ragione della recente sottrazione internazionale delle figlie minori ad opera della madre – circostanza acclarata e pacifica – e più in generale sulla base degli atti di causa dai quali emerge con chiarezza – vedasi le relazioni dei Servizi Sociali - l'intento diffamatorio della madre nei confronti del padre e l'atteggiamento manipolativo della madre diretto ad alienare le figlie dalla figura genitoriale paterna. L'intento della madre è poi culminato nella sottrazione delle minori.
La Corte osserva al proposito che dagli atti di causa emerge incontestabilmente un chiaro ed univoco comportamento della madre contrario all'interesse delle minori declinato secondo il principio vigente in materia della perfetta bigenitorialità (art. 337 bis c.c.) .
Si osserva quanto segue:
Nel corso del procedimento di divorzio di primo grado, già con provvedimento in data 4 aprile 2024, il tribunale riteneva opportuno nominare un curatore speciale a favore delle minori, nonché disporre l'affidamento delle minori all'Ente6 atteso che dalle relazioni psicosociali depositate emergevano condotte inappropriate della madre, condotte dirette a ostacolare il percorso di riavvicinamento della figlia primogenita con il padre. Pt_3 5 In via principale:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle figlie ed in favore della madre residente in Romania, Contea di Satu Pt_4 Parte_3 Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania;
In via subordinata solo con riferimento al precedente punto 1, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta principale, Disporre l'affido congiunto delle figlie con collocamento presso la madre residente in Romania, Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania.
2 - Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
e per l'effetto 3. - Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
4 - Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
7 Ed infatti, nella relazione cui fa riferimento il tribunale (relazione depositata nel corso del primo grado in data 28.02.2024), e anche nella successiva sentenza qui impugnata, emerge
“…una narrazione della donna, fondamentalmente critica nei confronti dell'ex compagno, che la stessa aspiri a boicottare ogni intervento volto ad un riavvicinamento tra le comuni figli e il loro papà, implicitamente riproponendo per se stessa una visione appropriativa verso le stesse…”; sicché la rappresentazione oggi proposta dall'odierna appellata – anche con riferimento ad un suo più volte ventilato atteggiamento progressivamente più positivo e collaborativo coi
Servizi - è presto smentita.
Non appare in contrasto con la decisione in esame nemmeno la premessa svolta dai Servizi
– cui oggi la sig.ra fa rimando - secondo i quali entrambi i genitori si sono resi Pt_1 disponibili e collaboranti circa l'attivazione del supporto educativo domiciliare;
questa mera dichiarazione d'intenti è rimasta definitivamente smentita dagli opposti comportamenti assunti de facto dell'odierna appellante.
Segue, a poca distanza di tempo, una nuova relazione – anch'essa citata da parte appellante
– che reca data 20.06.2024 ove emerge una gradualità nell'avvicinamento della secondogenita ( ) con il padre, e difficoltà da superare per il riavvicinamento della Pt_4 primogenita con il padre. Pt_3
In questo contesto, il Servizio riferisce di condotte della madre tese di fatto a contrastare il percorso di riavvicinamento tra e il padre, con la conseguente necessità di Pt_3 mantenimento dell'affido all'Ente.
L'ultima relazione cui fa riferimento l'odierna appellata (datata 27.11.2024) si focalizza sul percorso che stanno svolgendo le minori nel riavvicinamento paterno.
Da ciò può trarsi ulteriore argomento favorevole alla conferma della decisione del tribunale circa la assoluta necessità coinvolgimento dei Servizi e del curatore speciale.
In questo quadro fattuale si inserisce in modo significativo – se non anche dirimente -
l'arbitrario allontanamento della madre con le minori dalla residenza in Italia, senza farvi più rientro.
Ad esso ha fatto seguito l'intervento del tribunale che con il provvedimento del 20 gennaio
2025, ha ordinato alla sig.ra di fare immediato rientro con le minori in Italia Pt_1
(trattenute in Romania al termine delle concordate vacanze natalizie); per tale ragione è stata disposta l'estensione dell'affidamento all'Ente e ciò in particolare per le decisioni in punto di collocamento delle minori.
Detta situazione di illegale sottrazione delle minori si protrae fino ad oggi.
I Servizi territoriali - cui le minori sono affidate anche per le scelte relative al collocamento
– restano di fatto impediti a svolgere il loro incarico e a preservare la continuità delle relazioni parentali delle figlie con il padre, a tutela del diritto alla bigenitorialità, ad una
8 crescita ed educazione equilibrata e serena;
le minori sono state sradicate dal contesto socio- territoriale nel quale hanno sempre vissuto.
La corte osserva che il più volte citato principio di bigenitorialità può trovare deroga solo nei casi in cui venga accertato che esso non corrisponde all'interesse concreto dei figli minori di età.
In questo senso, cassazione civile , sez. I , 09/09/2025 , n. 24876 ha recentemente ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale : “L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall' art. 337-ter c.c. , che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo”.
La patente violazione del principio della bigenitorialità da parte dell'odierna appellante,
l'accertato intento di sottrarre le minori portandole, e poi trattenendole in Romania, senza fare più rientro in Italia , luogo di residenza delle famiglia, rendono manifesta la contrarietà all'interesse delle minori dell'agire dell'odierna appellante e l'assenza di attitudine genitoriale della stessa.
Le relazioni del Servizio di cui si è detto attestavano l'esistenza di un positivo rapporto di con il padre, la mancanza di un legame affettivo tra , rapporti Parte_4 Parte_3 entrambi bisognosi di iniziale sostegno e consolidamento, attività interrotte dall'illegittima sottrazione delle minori da parte della Pt_1
L'atteggiamento della madre, denigratorio nei confronti del padre e manipolativo delle figlie, palesano l'infondatezza – se non la mera strumentalità – della tesi difensiva proposta dall'appellante avanti a questa Corte, tesi difensiva che quindi integralmente respinta.
Resta invece comprovata l'autoreferenzialità della madre che non ha realmente inteso confrontarsi con il co-genitore, e nemmeno ha preso in alcuna considerazione l'attività di supporto svolta dai Servizi intervenuti in favore, e a tutela, delle minori.
Tali atteggiamenti evidenziano scarsa capacità genitoriale e sembrano indicare l'assenza di una reale prospettiva di tutela dell'integrità psicofisica, e affettiva, delle figlie da parte della madre.
Il complesso degli elementi fin qui esaminati ha trovato piena conferma nell'avvenuta sottrazione delle minori durante la pendenza del giudizio.
Deve pertanto essere integralmente confermato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio di appello, in ragione del principio di soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 578/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. cronol.
1681/2025 del 09/05/2025, pubblicata il 09/05/2025, notificata il 12/05/2025.
- condanna parte appellante a rifondere le spese di lite sostenute da parte appellata che sono liquidate in € 2.900,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
- condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore del Curatore Speciale delle Minori, in Patrocinio a spese dello Stato;
le spese sono liquidate con separato decreto.
Milano, 7 ottobre 2025.
Il presidente
F. RE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “…deve procedersi anche all'affidamento delle minori all'Ente anche sotto il profilo delle decisioni relative al collocamento delle figlie una volta che le stesse saranno ritornate in Italia, privilegiando il collocamento di presso Pt_4 il padre, atteso che i loro rapporti non mostrano criticità, mentre per i Servizi Sociali dovranno reperire Pt_3 un'idonea soluzione (in attesa dell'auspicata normalizzazione della sua relazione con la figura paterna), predisponendo, altresì, un idoneo intervento di supporto psicologico per la minore che la sostenga nella ripresa delle relazioni con il ricorrente e disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario…. 3 “…Entrambi i genitori dovranno poi provvedere in pari misura al mantenimento di versando un pari importo Pt_3 di € 200 al soggetto che verrà individuato come collocatario ed al pagamento delle spese straordinarie…” 4 “…Al ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico quanto meno di , stante la sua qualità di genitore Pt_4 collocatario, mentre quello della primogenita verrà suddiviso tra loro…” 6 “…per ogni decisione sulle questioni sanitarie, scolastiche, ludico-sportive, nonché attinenti al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio ed al collocamento della prole…”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Minori, Persone e Famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio RE Presidente dott.ssa Anna Ferrari Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1718/2025 promossa in grado d'appello in data 11.06.2025 da:
, (cf. , nata in Romania, in [...] Parte_1 C.F._1
03/07/1982 e di fatto/residente in [...], Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via
Fontanele bl. CF 25 ap.13, elettivamente domiciliata in Como, Via Mentana n. 6 presso lo studio dell'Avv. Erika Muschetto (c.f. . APPELLANTE C.F._2 nei confronti di: elettivamente domiciliato in NN SE (VA), Corso della Vittoria Parte_2
n. 615, presso e nello studio dell'Avv. Armando Finizio (C.F.: ). CodiceFiscale_3
APPELLATO
e nei confronti di:
, nata a [...] il [...], CF Parte_3
e , nata a [...] il C.F._4 Parte_4
16.07.2018, CF , entrambe residenti in [...]
Cinque giornate n. 37, rappresentate e difesi dal Curatore Speciale, Avv. Chiara Mussi del foro di Busto Arsizio (C.F. ) giusta nomina del Tribunale di Busto C.F._6
Arsizio come da provvedimento del 02.02.24, presso il cui studio sito in Somma Lombardo
(VA) Via Giuseppe Mazzini 4 sono elettivamente domiciliate. APPELLATE
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 578/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. cronol.
1681/2025 del 09/05/2025, pubblicata il 09/05/2025, notificata il 12/05/2025.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… In via preliminare e/o nel merito: -Sospenda l'esecutività della sentenza impugnata - Ordini ai SS di revocare l'istanza di rientro in Italia nei confronti delle minori
ed . Pt_4 Parte_3
In via principale:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle figlie ed in favore Pt_4 Parte_3 della madre residente in [...], Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF
25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania;
In via subordinata solo con riferimento al precedente punto 1, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta principale, Disporre l'affido congiunto delle figlie con collocamento presso la madre residente in
Romania, Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania.
2 - Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
e per l'effetto 3. - Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
4 - Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per parte appellata: IN VIA PRELIMINARE, SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO: - respingere l'istanza dell'appellante, siccome infondata in fatto ed in diritto per le eccezioni ed argomentazioni svolte nella presente comparsa di costituzione e risposta. NEL MERITO DELL'APPELLO: In via principale: - respingere l'appello proposto dalla OR , siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per le eccezioni ed argomentazioni svolte nel presente atto, confermando in ogni sua parte
l'impugnata Sentenza n. 578/2025 emessa e pubblicata l'8-9 maggio 2025 dal Tribunale di Busto
Arsizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed IVA…”.
Per il curatore speciale delle minori: “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 578/2025 resa dal
Tribunale di Busto Arsizio il giorno 09.05.2025, pubblicata il 09.05.2025, nel giudizio n. 3824/2023
RG con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio…”.
Per il procuratore generale: “…Osservato, in via preliminare, che la richiesta di parte appellante di revoca dell'istanza di rientro in Italia delle due figlie minori e è inammissibile posto Pt_3 Pt_4 che non è oggetto della sentenza impugnata e che non ricorrono i requisiti e i presupposti per la
2 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non essendo ravvisabile il pericolo di grave e irreparabile pregiudizio nei riguardi delle minori, come puntualmente evidenziato nella memoria del curatore speciale che si condivide integralmente.
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato e adeguato alla tutela delle minori in punto affido e collocamento. In particolare, valutata la situazione complessiva, l'affido delle minori al Comune di residenza e il collocamento di presso il padre, mentre per i Servizi Pt_4 Pt_3
Sociali dovranno individuare un collocamento consono stante le criticità del rapporto con il padre, appaiono le soluzioni maggiormente tutelanti, alla luce del comportamento manipolatorio e non collaborativo della madre, la quale non solo ha tentato di minare il rapporto padre-figlie, ma, da ultimo, ha anche disatteso le prescrizioni del Tribunale recandosi con le minori in Romania e non facendo più ritorno in Italia. CHIEDE che la Corte confermi la sentenza impugnata e rigetti il ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1) e uniti in matrimonio il 28 agosto 2015 in Parte_1 Parte_2
Romania, si sono separati – di seguito ad un accordo recepito in sentenza – in data 11-15 marzo 2021 (sentenza n. 408/2021 Tribunale di Busto Arsizio1); in data 11 giugno 2025 Pt_3 instaurava il giudizio di divorzio.
Dalla loro unione nascevano , in Sesto San Giovanni il 20.08.2011 e Parte_3 Pt_4
in NA IL (MI) il 16.07.2018.
[...]
2) In data 9 maggio 2025 veniva resa sentenza n. 578/2025 di scioglimento del matrimonio tra le parti da parte del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 09/05/2025 e notificata il 12/05/2025, qui impugnata, che così statuiva: “…Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Romania il 28/08/2015; 2) Conferma l'affidamento di e al Comune di residenza per Pt_3 Pt_4 le decisioni in materia scolastica, sanitaria, nonché relative al rilascio dei documenti validi per
1 il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da
contro
Parte_1 Parte_2 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo delle figlie alla madre con collocazione prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa coniugale,
2) manda ai servizi sociali di NN SE affinchè monitorino il nucleo familiare riferendo annualmente, salvo i casi d'urgenza che andranno immediatamente segnalati, sul percorso del nucleo familiare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
3) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti che provvederanno anche a regolare le visite tra padre e figlie -tenendo da conto le indicazioni fornite dal c.t.u. – e a verificare che le parti intraprendano i percorsi consigliati dal c.t.u.,
4) dispone il concorso paterno al mantenimento delle figlie per E275 per ogni figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il concorso paritario alle spese straordinarie della prole come stabilite dal protocollo della Corte d'Appello di Milano previamente concordate e comunque documentate;
5) prende atto che le parti hanno rinunciato o è inammissibile di ogni altra domanda;
6) compensa integralmente tra le parti spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u.
3 l'espatrio ed al collocamento delle minori;
3) Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione2; 4) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
5) Dispone
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € 200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed Pt_4 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di
Milano; 7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione3; 8) Dispone sull'assegno Pt_3 unico come da motivazione4; 9) ON la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
10) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori nell'importo di
€ 4.200, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
11) ON la Pt_4 Pt_3 resistente al risarcimento subito dal ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 473-bis. 18 C.P.C. nella misura di € 2000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
12) ON la resistente a versare la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della Cassa delle
Ammende; 13) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NN SE
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 61, parte II, serie C, anno
2018; 14) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza su (nata il [...]) e Parte_3
(nata il [...]), assegnando ai Servizi Sociali del Comune di NN SE il Parte_4 compito di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/11/2025); 15)
Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_1
ed al Giudice Tutelare.…”
[...]
3) In data 11 giugno 2025 ha tempestivamente proposto appello, Parte_1 censurando la sentenza impugnata relativamente al: “…punto 2) Conferma l'affidamento di
e al Comune di residenza per le decisioni in materia scolastica, sanitaria, nonché Pt_3 Pt_4 relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed al collocamento delle minori e punto 3)
Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione;
e per l'effetto al punto 4) Assegna ai
Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
punto 6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € 200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua Pt_4
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di
4 Appello di Milano;
punto 7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione;
punto 8) Pt_3
Dispone sull'assegno unico come da motivazione;
punto 9) ON la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato
e gli accessori di legge. Secondo la prospettazione di parte appellante, di seguito sinteticamente riassunta, la sentenza dovrebbe essere riformata per i motivi che seguono…”.
--°--
Secondo la prospettazione fornita dall'odierna appellata il primo giudicante avrebbe erroneamente modificato le statuizioni previste nella precedente sentenza di separazione mancando di considerare elementi ritenuti rilevanti, quali: a) relazioni S.S. datate
27.03.2024, 20.06.2024 e 21.11.2024 e scambi di messaggistica tra i due genitori, circostanze dalle quali emergerebbe, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata, un ruolo collaborante della madre e aperto alla genitorialità del padre;
b) la CTU depositata nel procedimento penale aperto a carico del padre delle minore ove emergerebbe la non suggestionabilità di e il forte disagio della stessa nel rapporto Pt_3 con il padre;
c) le relazioni della psicologa terapeuta di – dott.ssa – che non Pt_3 Per_1 avrebbe rivestito alcun ruolo nel procedimento penale già menzionato.
Inoltre, secondo l'argomentazione dell'odierna appellante, il provvedimento di primo grado si porrebbe in contrasto con il superiore interesse delle minori, le quali verrebbero sradicate dal contesto di vita e crescita a cui sono abituate (contesto materno) e vivrebbero separate ( con il padre, in diverso contesto). Pt_4 Pt_3
Aggiunge, infine, che sarebbero sopravvenuti alla sentenza di primo grado (file audio e scambio di messaggistica tra i genitori) elementi significativi - depositati nel presente procedimento - indicativi sia di una possibile apertura materna al ruolo genitoriale del padre sia la possibilità di addivenire ad un accordo con il padre: figlie collocate presso la madre in Romania con nuove garanzie di un ampio diritto di visita paterno.
4) costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame e chiesto la Parte_2 conferma della sentenza impugnata posto che, come emerso nel giudizio di primo grado, la madre è risultata inidonea al ruolo genitoriale, ostile alla figura paterna in ragione delle plurime condotte inappropriate poste in essere, come riportato dai S.S. specialistici.
L'avvenuta sottrazione delle minori, trattenute in Romania dalla madre al termine delle vacanze natalizie e durante il giudizio.
5) Il curatore speciale delle minori, costituendosi in giudizio ha ritenuto di condividere la cura apprestata dal tribunale all'interesse delle minori, e il loro inappropriato coinvolgimento nell'operato materno;
la madre, infatti, oltre ad averle trattenute in Romania impedendo l'esercizio della c.d. bigenitorialità, le ha allontanate anche dal contesto educativo sociale e relazionale nel quale sono cresciute (amici, scuola, sport).
5 Condivide dunque il provvedimento impugnato.
Quanto agli accadimenti sopravvenuti, come riferiti dalla madre, ne deduce l'inammissibilità e incomprensibilità.
6) In vista dell'odierna udienza, tenutasi nella forma scritta, le parti hanno depositato le note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. ove hanno così concluso:
• parte appellante riferisce di alcuni fatti sopravvenuti: 1) sentenza n. 1082 del
06.08.2025, emessa dal Tribunale di Bucarest con la quale è stata respinta la richiesta di rientro in Italia delle minori, formulata dal padre delle minori con ricorso per sottrazione internazionale delle minori promosso in data 20.06.2025; 2) decisione del 18.09.2025 n.
2898/2025 con cui è stabilita la residenza delle minori in Romania con la madre sino alla definizione del procedimento ivi introdotto.
• Parte appellata si è riportata all'atto difensivo e alle conclusioni già estese.
• Il curatore, ha chiesto l'audizione della dott.ssa – Assistente Sociale del Servizio Tes_1 incaricato – e, in alternativa, trattenere la causa in decisione riportandosi, in tal caso, alle conclusioni già formulate.
7) In data 7.10.2025 si è tenuta la camera di consiglio e a scioglimento della riserva così viene deciso.
DIRITTO
Occorre anzitutto –prendere in esame quanto offerto in produzione da parte appellante con le note previste in sostituzione dell'udienza: i documenti ivi richiamati sono pronunce dell'autorità EN (tribunale di Bucarest) che, a quanto consta, dispongono il rigetto della richiesta di rientro delle minori in Italia formulata dal padre e la fissazione della residenza delle minori con la madre in Romania durante la pendenza del procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Questa corte osserva che sulle domande relative all'affidamento dei figli, nonché collocamento, regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore e contributo al loro mantenimento – proposte con il giudizio di separazione o divorzio – la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente al momento della domanda ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori).
La ratio della disposizione si fonda sul rapporto di prossimità del minore col territorio in cui viveva prima dell'allontanamento; il giudice più idoneo a decidere è quello che si trova più vicino al luogo di abituale dimora del minore che è pacifico essere l'Italia.
***
Venendo al merito, la Corte ritiene che il gravame vada integralmente respinto.
6 L'appellante conclude chiedendo il sostanziale affido delle minori in suo favore e lo stesso dicasi per il collocamento delle minori stesse;
le conclusioni già riportate in intestazione, si trascrivono anche qui in nota5.
Sostiene al proposito che nel corso del giudizio sarebbe emerso il suo comportamento sostanzialmente collaborante con il padre;
essa non avrebbe negato la genitorialità paterna e avrebbe più volte tentato un accordo con il padre intendendo comunque sempre soddisfare al meglio il superiore interesse delle figlie
Parte appellata ritiene prive di fondamento le domande avversarie ed in particolare il richiesto cambio di regime di affidamento delle figlie minori, col relativo collocamento delle stesse come richiesto dalla madre.
Ciò anzitutto in ragione della recente sottrazione internazionale delle figlie minori ad opera della madre – circostanza acclarata e pacifica – e più in generale sulla base degli atti di causa dai quali emerge con chiarezza – vedasi le relazioni dei Servizi Sociali - l'intento diffamatorio della madre nei confronti del padre e l'atteggiamento manipolativo della madre diretto ad alienare le figlie dalla figura genitoriale paterna. L'intento della madre è poi culminato nella sottrazione delle minori.
La Corte osserva al proposito che dagli atti di causa emerge incontestabilmente un chiaro ed univoco comportamento della madre contrario all'interesse delle minori declinato secondo il principio vigente in materia della perfetta bigenitorialità (art. 337 bis c.c.) .
Si osserva quanto segue:
Nel corso del procedimento di divorzio di primo grado, già con provvedimento in data 4 aprile 2024, il tribunale riteneva opportuno nominare un curatore speciale a favore delle minori, nonché disporre l'affidamento delle minori all'Ente6 atteso che dalle relazioni psicosociali depositate emergevano condotte inappropriate della madre, condotte dirette a ostacolare il percorso di riavvicinamento della figlia primogenita con il padre. Pt_3 5 In via principale:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle figlie ed in favore della madre residente in Romania, Contea di Satu Pt_4 Parte_3 Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania;
In via subordinata solo con riferimento al precedente punto 1, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, nella denegata e non auspicata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta principale, Disporre l'affido congiunto delle figlie con collocamento presso la madre residente in Romania, Contea di Satu Mare, Località di Satu Mare, via Fontanele bl. CF 25 ap.13 per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la stessa, in Romania.
2 - Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
e per l'effetto 3. - Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
4 - Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
7 Ed infatti, nella relazione cui fa riferimento il tribunale (relazione depositata nel corso del primo grado in data 28.02.2024), e anche nella successiva sentenza qui impugnata, emerge
“…una narrazione della donna, fondamentalmente critica nei confronti dell'ex compagno, che la stessa aspiri a boicottare ogni intervento volto ad un riavvicinamento tra le comuni figli e il loro papà, implicitamente riproponendo per se stessa una visione appropriativa verso le stesse…”; sicché la rappresentazione oggi proposta dall'odierna appellata – anche con riferimento ad un suo più volte ventilato atteggiamento progressivamente più positivo e collaborativo coi
Servizi - è presto smentita.
Non appare in contrasto con la decisione in esame nemmeno la premessa svolta dai Servizi
– cui oggi la sig.ra fa rimando - secondo i quali entrambi i genitori si sono resi Pt_1 disponibili e collaboranti circa l'attivazione del supporto educativo domiciliare;
questa mera dichiarazione d'intenti è rimasta definitivamente smentita dagli opposti comportamenti assunti de facto dell'odierna appellante.
Segue, a poca distanza di tempo, una nuova relazione – anch'essa citata da parte appellante
– che reca data 20.06.2024 ove emerge una gradualità nell'avvicinamento della secondogenita ( ) con il padre, e difficoltà da superare per il riavvicinamento della Pt_4 primogenita con il padre. Pt_3
In questo contesto, il Servizio riferisce di condotte della madre tese di fatto a contrastare il percorso di riavvicinamento tra e il padre, con la conseguente necessità di Pt_3 mantenimento dell'affido all'Ente.
L'ultima relazione cui fa riferimento l'odierna appellata (datata 27.11.2024) si focalizza sul percorso che stanno svolgendo le minori nel riavvicinamento paterno.
Da ciò può trarsi ulteriore argomento favorevole alla conferma della decisione del tribunale circa la assoluta necessità coinvolgimento dei Servizi e del curatore speciale.
In questo quadro fattuale si inserisce in modo significativo – se non anche dirimente -
l'arbitrario allontanamento della madre con le minori dalla residenza in Italia, senza farvi più rientro.
Ad esso ha fatto seguito l'intervento del tribunale che con il provvedimento del 20 gennaio
2025, ha ordinato alla sig.ra di fare immediato rientro con le minori in Italia Pt_1
(trattenute in Romania al termine delle concordate vacanze natalizie); per tale ragione è stata disposta l'estensione dell'affidamento all'Ente e ciò in particolare per le decisioni in punto di collocamento delle minori.
Detta situazione di illegale sottrazione delle minori si protrae fino ad oggi.
I Servizi territoriali - cui le minori sono affidate anche per le scelte relative al collocamento
– restano di fatto impediti a svolgere il loro incarico e a preservare la continuità delle relazioni parentali delle figlie con il padre, a tutela del diritto alla bigenitorialità, ad una
8 crescita ed educazione equilibrata e serena;
le minori sono state sradicate dal contesto socio- territoriale nel quale hanno sempre vissuto.
La corte osserva che il più volte citato principio di bigenitorialità può trovare deroga solo nei casi in cui venga accertato che esso non corrisponde all'interesse concreto dei figli minori di età.
In questo senso, cassazione civile , sez. I , 09/09/2025 , n. 24876 ha recentemente ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale : “L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall' art. 337-ter c.c. , che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo”.
La patente violazione del principio della bigenitorialità da parte dell'odierna appellante,
l'accertato intento di sottrarre le minori portandole, e poi trattenendole in Romania, senza fare più rientro in Italia , luogo di residenza delle famiglia, rendono manifesta la contrarietà all'interesse delle minori dell'agire dell'odierna appellante e l'assenza di attitudine genitoriale della stessa.
Le relazioni del Servizio di cui si è detto attestavano l'esistenza di un positivo rapporto di con il padre, la mancanza di un legame affettivo tra , rapporti Parte_4 Parte_3 entrambi bisognosi di iniziale sostegno e consolidamento, attività interrotte dall'illegittima sottrazione delle minori da parte della Pt_1
L'atteggiamento della madre, denigratorio nei confronti del padre e manipolativo delle figlie, palesano l'infondatezza – se non la mera strumentalità – della tesi difensiva proposta dall'appellante avanti a questa Corte, tesi difensiva che quindi integralmente respinta.
Resta invece comprovata l'autoreferenzialità della madre che non ha realmente inteso confrontarsi con il co-genitore, e nemmeno ha preso in alcuna considerazione l'attività di supporto svolta dai Servizi intervenuti in favore, e a tutela, delle minori.
Tali atteggiamenti evidenziano scarsa capacità genitoriale e sembrano indicare l'assenza di una reale prospettiva di tutela dell'integrità psicofisica, e affettiva, delle figlie da parte della madre.
Il complesso degli elementi fin qui esaminati ha trovato piena conferma nell'avvenuta sottrazione delle minori durante la pendenza del giudizio.
Deve pertanto essere integralmente confermato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio di appello, in ragione del principio di soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 578/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. cronol.
1681/2025 del 09/05/2025, pubblicata il 09/05/2025, notificata il 12/05/2025.
- condanna parte appellante a rifondere le spese di lite sostenute da parte appellata che sono liquidate in € 2.900,00 per competenze professionali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
- condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore del Curatore Speciale delle Minori, in Patrocinio a spese dello Stato;
le spese sono liquidate con separato decreto.
Milano, 7 ottobre 2025.
Il presidente
F. RE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “…deve procedersi anche all'affidamento delle minori all'Ente anche sotto il profilo delle decisioni relative al collocamento delle figlie una volta che le stesse saranno ritornate in Italia, privilegiando il collocamento di presso Pt_4 il padre, atteso che i loro rapporti non mostrano criticità, mentre per i Servizi Sociali dovranno reperire Pt_3 un'idonea soluzione (in attesa dell'auspicata normalizzazione della sua relazione con la figura paterna), predisponendo, altresì, un idoneo intervento di supporto psicologico per la minore che la sostenga nella ripresa delle relazioni con il ricorrente e disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario…. 3 “…Entrambi i genitori dovranno poi provvedere in pari misura al mantenimento di versando un pari importo Pt_3 di € 200 al soggetto che verrà individuato come collocatario ed al pagamento delle spese straordinarie…” 4 “…Al ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico quanto meno di , stante la sua qualità di genitore Pt_4 collocatario, mentre quello della primogenita verrà suddiviso tra loro…” 6 “…per ogni decisione sulle questioni sanitarie, scolastiche, ludico-sportive, nonché attinenti al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio ed al collocamento della prole…”.