Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1955, n. 969
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 novembre 1955
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1955