Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Per l'esercizio finanziario 1955-56 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .