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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10387 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 vertente tra:
, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno avvocato Parte_1
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._1
ST TT in virtù di procura in atti
Attore
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avvocato Paolo Baracchino in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: azione di rendiconto
Conclusioni (vd. udienza del 14/10/2025): la parte ricorrente ha concluso insistendo perché sia ammesso il giuramento, e nel merito ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di € Persona_1
111.000,00, come quantificato nella nota depositata il 6/6/2025; con vittoria di spese;
la parte convenuta si è riportata ai precedenti scritti, si è opposta alla richiesta di giuramento, ha contestato l'importo di € 111.000,00, rilevando che risulta semmai dovuta la minor somma di € 65.000,00.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.09.2024, ha agito in giudizio con Parte_2
l'assistenza del proprio amministratore di sostegno, avvocato al fine di CP_1 ottenere dal Tribunale l'ordine di deposito del rendiconto della gestione tutelare svolta da già amministratrice di sostegno del medesimo dal 19.07.2006 al Persona_1
14.05.2019. L'azione è stata promossa ai sensi dell'art. 263 c.p.c., in quanto, secondo quanto dedotto in ricorso, la resistente non avrebbe mai provveduto a rendere il conto della propria gestione, né annualmente né al termine dell'incarico, nonostante i ripetuti inviti del Giudice Tutelare.
La parte ricorrente, dopo avere dedotto che era invalido al 100% e Parte_2 affetto da gravi esiti di cerebropatia post-traumatica, ha evidenziato come, nel corso degli anni, sarebbero emerse gravi irregolarità nella gestione patrimoniale del beneficiario, tra cui il mancato pagamento delle rette dovute alla struttura di accoglienza Per_
LA A” (nella quale il era stato successivamente inserito) per un importo complessivo di € 21.477,95, nonché l'assenza di giustificativi per numerosi prelievi effettuati dal conto corrente intestato al beneficiario. A fronte di tali circostanze, ha quindi chiesto, in via principale, la condanna della resistente al deposito del rendiconto completo della gestione, corredato da tutta la documentazione giustificativa;
in via subordinata, ha domandato l'ammissione al giuramento ex art. 265 c.p.c. per la determinazione delle somme dovute;
e, in ogni caso, l'accertamento della responsabilità della resistente per le somme indebitamente prelevate e non documentate, con conseguente condanna alla restituzione. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione chiedendo, in via Persona_1 preliminare, un rinvio della causa per poter esaminare la documentazione depositata dalla controparte e recuperare i giustificativi della propria gestione. Ha, quindi, contestato integralmente le domande formulate dal ricorrente, allegando di aver agito sempre in buona fede e di aver accolto il fratello nella propria Parte_2 abitazione, sostenendo personalmente le spese di vitto, alloggio, trasporti, visite mediche, farmaci e attività sociali, senza mai ricevere contestazioni in merito alla qualità dell'assistenza prestata. Ha eccepito che molte delle spese sostenute
2 nell'interesse del beneficiario non sarebbero facilmente quantificabili né documentabili, trattandosi di costi quotidiani e personali. Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda per infondatezza, e, in via subordinata,
l'accoglimento nei limiti del giusto e del provato, e, in via istruttoria, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla della documentazione dei Controparte_3 pagamenti effettuati.
La causa, istruita con documenti, è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza del
14.10.2025, a seguito della quale il giudice l'ha trattenuta in decisione.
2. Occorre premettere che l'amministratore di sostegno, al termine dell'incarico, è tenuto a depositare il rendiconto della gestione in base agli artt. 405 e 411 c.c., che richiamano le norme sulla tutela (art. 380 c.c.). Tale obbligo, di natura inderogabile, costituisce presidio di trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio del beneficiario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presentazione di un rendiconto inidoneo, ossia privo dei requisiti minimi per consentire la ricostruzione dell'attività gestoria e del saldo finale, deve essere equiparato alla mancata presentazione del rendiconto. Il legislatore non prevede particolari oneri formali in relazione al contenuto del rendiconto, ma questo non significa assoluta libertà nella redazione del conto. Quest'ultimo, infatti, si richiede che sia completo e che sia redatto secondo la buona tecnica amministrativo-contabile. In particolare, occorre che siano indicati lo stato patrimoniale attivo e passivo al momento in cui la gestione è intrapresa, le variazioni intercorse durante l'amministrazione, lo stato patrimoniale attivo e passivo al termine dell'amministrazione.
3. Ciò premesso, occorre rilevare che la convenuta era tenuta a rendere il conto della gestione con riferimento al periodo in cui la stessa è stata del fratello CP_4 Parte_2
ovvero dal 19/07/2006 al 14/05/2019, data, quest'ultima, in cui è stata sostituita
[...] dall'Avv. Cinzia Matacchiera cui è successivamente subentrata l'Avv. CP_1
È altresì opportuno evidenziare fin da subito che nel periodo sopra indicato il beneficiario ha vissuto con la convenuta, finché non è stato inserito in una struttura nel marzo 2012.
Orbene, la resistente ha depositato il rendiconto redatto annualmente per il periodo luglio 2006-maggio 2019, unitamente ad una relazione di accompagnamento, la cui documentazione è stata contestata dal ricorrente con le osservazioni depositate in data 3 06.06.2025; in particolare, il ricorrente ha evidenziato che i rendiconti non presentano una struttura contabile idonea a contrapporre le voci di entrata e di uscita, né consentono un controllo effettivo mediante documentazione giustificativa;
ha rilevato, poi, l'assenza di estratti conto bancari, la mancata indicazione delle disponibilità iniziali, la duplicazione di voci, l'inserimento di spese non pertinenti o non riferibili al beneficiario, nonché la presenza di scontrini intestati alla resistente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla resistente non è in effetti idonea a rappresentare in termini contabili la gestione svolta, poiché non consente di individuare con precisione le entrate e le uscite né di determinare il saldo finale, risultando altresì priva una chiara correlazione tra i movimenti bancari e la documentazione giustificativa.
I rendiconti prodotti non rispettano dunque i criteri di buona tecnica amministrativo- contabile, secondo cui il conto deve essere completo, particolareggiato e strutturato in modo da contrapporre le voci di entrata a quelle di spesa, consentendo il controllo mediante il confronto con i documenti giustificativi. Nel caso di specie, tale impostazione è assente. I rendiconti si limitano a riportare dati frammentari, talvolta sotto forma di tabelle con importi mensili o schede contabili parziali, senza un prospetto riepilogativo che indichi il totale delle entrate e delle uscite e il saldo finale. Non vi è correlazione tra le somme percepite, come la pensione, e le spese sostenute, né è possibile verificare la destinazione delle risorse. Le schede contabili riportano solo registrazioni sintetiche con causali ed importi (es. “BANCA CRED.COOP.CAM”), ma non vi sono allegati che mostrino i movimenti effettivi del conto corrente, né un dettaglio delle operazioni bancarie. Tale omissione rende impossibile una verifica circa la corrispondenza tra le entrate e le uscite e impedisce di stabilire se le spese siano state effettuate nell'interesse esclusivo del beneficiario. Si riscontra la presenza di esborsi privi di idonea documentazione giustificativa, nonché duplicazioni di voci contabili e inserimento di giustificativi non riferibili al beneficiario, unitamente a pagamenti intestati a soggetti terzi.
In ogni caso, in linea generale si osserva che talune spese appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alle esigenze di vita del beneficiario, il quale per un periodo è stato stabilmente collocato in struttura residenziale. Si rilevano poi, tra gli altri, acquisti di abbigliamento femminile presso esercizi quali “Eva snc Abbigliamento Intimo” e
“Oltre”, nonché spese per articoli di pelletteria e tendaggi, difficilmente imputabili al 4 beneficiario. Ulteriori incongruenze emergono in relazione alle utenze domestiche: le ricevute di pagamento delle bollette ENEL e Telecom risultano intestate a Per_2
circostanza che esclude la riferibilità delle spese al beneficiario. Sono riscontrabili,
[...] inoltre, incongruenze nelle note di trascrizione relative a beni immobili, con attribuzioni incompatibili tra loro e assenza di chiarimenti circa le operazioni patrimoniali effettuate.
La resistente, poi, non ha fornito indicazioni sulla situazione patrimoniale iniziale né ha prodotto documentazione idonea a comprovare la regolarità dei pagamenti delle rette e delle spese personali del fratello.
D'altra parte, non può essere accolta la richiesta della convenuta di ordinare alla
(proprietaria della struttura Villa Valentina) la Controparte_3 documentazione relativa ai pagamenti effettuati, posto che non ha offerto Persona_1 prova di essere stata nella impossibilità di procurarsi detta documentazione in altro modo (documentando, ad es., la richiesta effettuata in precedenza alla . CP_3
In conclusione, i rendiconti esaminati non possono essere considerati idonei ai sensi dell'art. 380 c.c., poiché non consentono di ricostruire la gestione patrimoniale in modo chiaro, completo e verificabile. La mancanza di estratti conto, di un prospetto riepilogativo e di giustificativi sistematici, unitamente alle incongruenze rilevate, impone di qualificare tali rendiconti come tamquam non esset, con le conseguenze che ne derivano in termini di obblighi restitutori.
4. In ogni caso, esaminando più nello specifico il rendiconto depositato, si osserva che è pacifico che il beneficiario fosse percettore di pensione nella misura di Parte_2 circa € 1.300,00 mensili.
Si deve poi evidenziare che non è contestato che al termine della gestione della convenuta non fossero presenti somme liquide sul conto del beneficiario: dall'analisi degli estratti conto, dall'anno 2015 in poi, del rapporto n. 2316/206596 (Banco BPM), emerge che, nonostante il beneficiario percepisse una pensione mensile di circa €
1.300,00, il saldo del conto era costantemente prossimo allo zero.
Ciò premesso, considerato che il ricorrente non ha contestato gli importi della pensione indicati dalla convenuta anno per anno nei documenti depositati il 3/6/2025, occorre sommare gli importi delle pensioni come riconosciuti dalla convenuta (v. documenti depositati il 3/6/2025), ovvero € 8.163,00 + 15.172,00 + 15.252,00 + 15.763,00 +
14.352,00 + 14.381,00 + 16.415,00 + 16.784,00 + 16.953,00 + 17.016,90 + 17.062,99 + 5 17.100,07 + 17.199,79 + 5.784,41 (quest'ultima cifra si riferisce ai primi quattro mesi dell'anno 2019), ottenendosi dunque il complessivo importo di € 190.200,09, il cui utilizzo la convenuta era onerata di rendicontare.
Si deve dunque valutare quali spese dichiaratamente sostenute dalla convenuta siano supportate da documentazione giustificativa idonea, con la premessa che il giudice condivide la valutazione del ricorrente che ha ritenuto congrua – pur in assenza di documenti giustificativi – una spesa mensile forfettaria di € 500,00 per vitto e alloggio, da considerare proporzionata al costo della vita dell'epoca (a decorrere dall'anno 2006), relativamente al periodo precedente l'ingresso in struttura di avvenuto Parte_2 nel marzo 2012, allorché quest'ultimo è stato stabilmente collocato come ospite presso la R.S.D. Villa Valentina.
Orbene, considerando ogni singola annualità dal 2006 al 2019, si deve osservare che, a fronte delle condivisibili contestazioni formulate dal ricorrente nella nota depositata il
6/6/2025, la convenuta non ha dimostrato la riferibilità al beneficiario delle spese documentate oggetto di contestazione.
5. Pertanto, richiamate le contestazioni formulate dal ricorrente al rendiconto depositato, considerato che il ricorrente (valutando come giustificate alcune delle spese indicate dalla convenuta nonché una spesa mensile forfettaria di € 500,00 per vitto e alloggio, relativamente al periodo precedente l'ingresso in struttura di , ha Parte_2 limitato la domanda alla somma di € 111.000,00 (v. memoria depositata dal ricorrente in data 6/6/2025, pagg. 12 e ss.), è quest'ultimo l'importo che la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (deposito del ricorso) fino al saldo.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (con valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisionale, atteso il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico della convenuta secondo il principio di soccombenza, e liquidate in favore dell'Erario, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, 6 - condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Persona_1
111.000,00 (centoundicimila/00), oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condanna a rimborsare all'Erario le spese di lite del presente grado di Persona_1 giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 11.977,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, in data 13 novembre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in persona del giudice Dr.ssa Ilaria Benincasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10387 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 vertente tra:
, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno avvocato Parte_1
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._1
ST TT in virtù di procura in atti
Attore
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'avvocato Paolo Baracchino in virtù di procura in atti
Convenuta
Oggetto: azione di rendiconto
Conclusioni (vd. udienza del 14/10/2025): la parte ricorrente ha concluso insistendo perché sia ammesso il giuramento, e nel merito ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di € Persona_1
111.000,00, come quantificato nella nota depositata il 6/6/2025; con vittoria di spese;
la parte convenuta si è riportata ai precedenti scritti, si è opposta alla richiesta di giuramento, ha contestato l'importo di € 111.000,00, rilevando che risulta semmai dovuta la minor somma di € 65.000,00.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.09.2024, ha agito in giudizio con Parte_2
l'assistenza del proprio amministratore di sostegno, avvocato al fine di CP_1 ottenere dal Tribunale l'ordine di deposito del rendiconto della gestione tutelare svolta da già amministratrice di sostegno del medesimo dal 19.07.2006 al Persona_1
14.05.2019. L'azione è stata promossa ai sensi dell'art. 263 c.p.c., in quanto, secondo quanto dedotto in ricorso, la resistente non avrebbe mai provveduto a rendere il conto della propria gestione, né annualmente né al termine dell'incarico, nonostante i ripetuti inviti del Giudice Tutelare.
La parte ricorrente, dopo avere dedotto che era invalido al 100% e Parte_2 affetto da gravi esiti di cerebropatia post-traumatica, ha evidenziato come, nel corso degli anni, sarebbero emerse gravi irregolarità nella gestione patrimoniale del beneficiario, tra cui il mancato pagamento delle rette dovute alla struttura di accoglienza Per_
LA A” (nella quale il era stato successivamente inserito) per un importo complessivo di € 21.477,95, nonché l'assenza di giustificativi per numerosi prelievi effettuati dal conto corrente intestato al beneficiario. A fronte di tali circostanze, ha quindi chiesto, in via principale, la condanna della resistente al deposito del rendiconto completo della gestione, corredato da tutta la documentazione giustificativa;
in via subordinata, ha domandato l'ammissione al giuramento ex art. 265 c.p.c. per la determinazione delle somme dovute;
e, in ogni caso, l'accertamento della responsabilità della resistente per le somme indebitamente prelevate e non documentate, con conseguente condanna alla restituzione. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione chiedendo, in via Persona_1 preliminare, un rinvio della causa per poter esaminare la documentazione depositata dalla controparte e recuperare i giustificativi della propria gestione. Ha, quindi, contestato integralmente le domande formulate dal ricorrente, allegando di aver agito sempre in buona fede e di aver accolto il fratello nella propria Parte_2 abitazione, sostenendo personalmente le spese di vitto, alloggio, trasporti, visite mediche, farmaci e attività sociali, senza mai ricevere contestazioni in merito alla qualità dell'assistenza prestata. Ha eccepito che molte delle spese sostenute
2 nell'interesse del beneficiario non sarebbero facilmente quantificabili né documentabili, trattandosi di costi quotidiani e personali. Ha quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda per infondatezza, e, in via subordinata,
l'accoglimento nei limiti del giusto e del provato, e, in via istruttoria, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla della documentazione dei Controparte_3 pagamenti effettuati.
La causa, istruita con documenti, è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza del
14.10.2025, a seguito della quale il giudice l'ha trattenuta in decisione.
2. Occorre premettere che l'amministratore di sostegno, al termine dell'incarico, è tenuto a depositare il rendiconto della gestione in base agli artt. 405 e 411 c.c., che richiamano le norme sulla tutela (art. 380 c.c.). Tale obbligo, di natura inderogabile, costituisce presidio di trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio del beneficiario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presentazione di un rendiconto inidoneo, ossia privo dei requisiti minimi per consentire la ricostruzione dell'attività gestoria e del saldo finale, deve essere equiparato alla mancata presentazione del rendiconto. Il legislatore non prevede particolari oneri formali in relazione al contenuto del rendiconto, ma questo non significa assoluta libertà nella redazione del conto. Quest'ultimo, infatti, si richiede che sia completo e che sia redatto secondo la buona tecnica amministrativo-contabile. In particolare, occorre che siano indicati lo stato patrimoniale attivo e passivo al momento in cui la gestione è intrapresa, le variazioni intercorse durante l'amministrazione, lo stato patrimoniale attivo e passivo al termine dell'amministrazione.
3. Ciò premesso, occorre rilevare che la convenuta era tenuta a rendere il conto della gestione con riferimento al periodo in cui la stessa è stata del fratello CP_4 Parte_2
ovvero dal 19/07/2006 al 14/05/2019, data, quest'ultima, in cui è stata sostituita
[...] dall'Avv. Cinzia Matacchiera cui è successivamente subentrata l'Avv. CP_1
È altresì opportuno evidenziare fin da subito che nel periodo sopra indicato il beneficiario ha vissuto con la convenuta, finché non è stato inserito in una struttura nel marzo 2012.
Orbene, la resistente ha depositato il rendiconto redatto annualmente per il periodo luglio 2006-maggio 2019, unitamente ad una relazione di accompagnamento, la cui documentazione è stata contestata dal ricorrente con le osservazioni depositate in data 3 06.06.2025; in particolare, il ricorrente ha evidenziato che i rendiconti non presentano una struttura contabile idonea a contrapporre le voci di entrata e di uscita, né consentono un controllo effettivo mediante documentazione giustificativa;
ha rilevato, poi, l'assenza di estratti conto bancari, la mancata indicazione delle disponibilità iniziali, la duplicazione di voci, l'inserimento di spese non pertinenti o non riferibili al beneficiario, nonché la presenza di scontrini intestati alla resistente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla resistente non è in effetti idonea a rappresentare in termini contabili la gestione svolta, poiché non consente di individuare con precisione le entrate e le uscite né di determinare il saldo finale, risultando altresì priva una chiara correlazione tra i movimenti bancari e la documentazione giustificativa.
I rendiconti prodotti non rispettano dunque i criteri di buona tecnica amministrativo- contabile, secondo cui il conto deve essere completo, particolareggiato e strutturato in modo da contrapporre le voci di entrata a quelle di spesa, consentendo il controllo mediante il confronto con i documenti giustificativi. Nel caso di specie, tale impostazione è assente. I rendiconti si limitano a riportare dati frammentari, talvolta sotto forma di tabelle con importi mensili o schede contabili parziali, senza un prospetto riepilogativo che indichi il totale delle entrate e delle uscite e il saldo finale. Non vi è correlazione tra le somme percepite, come la pensione, e le spese sostenute, né è possibile verificare la destinazione delle risorse. Le schede contabili riportano solo registrazioni sintetiche con causali ed importi (es. “BANCA CRED.COOP.CAM”), ma non vi sono allegati che mostrino i movimenti effettivi del conto corrente, né un dettaglio delle operazioni bancarie. Tale omissione rende impossibile una verifica circa la corrispondenza tra le entrate e le uscite e impedisce di stabilire se le spese siano state effettuate nell'interesse esclusivo del beneficiario. Si riscontra la presenza di esborsi privi di idonea documentazione giustificativa, nonché duplicazioni di voci contabili e inserimento di giustificativi non riferibili al beneficiario, unitamente a pagamenti intestati a soggetti terzi.
In ogni caso, in linea generale si osserva che talune spese appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alle esigenze di vita del beneficiario, il quale per un periodo è stato stabilmente collocato in struttura residenziale. Si rilevano poi, tra gli altri, acquisti di abbigliamento femminile presso esercizi quali “Eva snc Abbigliamento Intimo” e
“Oltre”, nonché spese per articoli di pelletteria e tendaggi, difficilmente imputabili al 4 beneficiario. Ulteriori incongruenze emergono in relazione alle utenze domestiche: le ricevute di pagamento delle bollette ENEL e Telecom risultano intestate a Per_2
circostanza che esclude la riferibilità delle spese al beneficiario. Sono riscontrabili,
[...] inoltre, incongruenze nelle note di trascrizione relative a beni immobili, con attribuzioni incompatibili tra loro e assenza di chiarimenti circa le operazioni patrimoniali effettuate.
La resistente, poi, non ha fornito indicazioni sulla situazione patrimoniale iniziale né ha prodotto documentazione idonea a comprovare la regolarità dei pagamenti delle rette e delle spese personali del fratello.
D'altra parte, non può essere accolta la richiesta della convenuta di ordinare alla
(proprietaria della struttura Villa Valentina) la Controparte_3 documentazione relativa ai pagamenti effettuati, posto che non ha offerto Persona_1 prova di essere stata nella impossibilità di procurarsi detta documentazione in altro modo (documentando, ad es., la richiesta effettuata in precedenza alla . CP_3
In conclusione, i rendiconti esaminati non possono essere considerati idonei ai sensi dell'art. 380 c.c., poiché non consentono di ricostruire la gestione patrimoniale in modo chiaro, completo e verificabile. La mancanza di estratti conto, di un prospetto riepilogativo e di giustificativi sistematici, unitamente alle incongruenze rilevate, impone di qualificare tali rendiconti come tamquam non esset, con le conseguenze che ne derivano in termini di obblighi restitutori.
4. In ogni caso, esaminando più nello specifico il rendiconto depositato, si osserva che è pacifico che il beneficiario fosse percettore di pensione nella misura di Parte_2 circa € 1.300,00 mensili.
Si deve poi evidenziare che non è contestato che al termine della gestione della convenuta non fossero presenti somme liquide sul conto del beneficiario: dall'analisi degli estratti conto, dall'anno 2015 in poi, del rapporto n. 2316/206596 (Banco BPM), emerge che, nonostante il beneficiario percepisse una pensione mensile di circa €
1.300,00, il saldo del conto era costantemente prossimo allo zero.
Ciò premesso, considerato che il ricorrente non ha contestato gli importi della pensione indicati dalla convenuta anno per anno nei documenti depositati il 3/6/2025, occorre sommare gli importi delle pensioni come riconosciuti dalla convenuta (v. documenti depositati il 3/6/2025), ovvero € 8.163,00 + 15.172,00 + 15.252,00 + 15.763,00 +
14.352,00 + 14.381,00 + 16.415,00 + 16.784,00 + 16.953,00 + 17.016,90 + 17.062,99 + 5 17.100,07 + 17.199,79 + 5.784,41 (quest'ultima cifra si riferisce ai primi quattro mesi dell'anno 2019), ottenendosi dunque il complessivo importo di € 190.200,09, il cui utilizzo la convenuta era onerata di rendicontare.
Si deve dunque valutare quali spese dichiaratamente sostenute dalla convenuta siano supportate da documentazione giustificativa idonea, con la premessa che il giudice condivide la valutazione del ricorrente che ha ritenuto congrua – pur in assenza di documenti giustificativi – una spesa mensile forfettaria di € 500,00 per vitto e alloggio, da considerare proporzionata al costo della vita dell'epoca (a decorrere dall'anno 2006), relativamente al periodo precedente l'ingresso in struttura di avvenuto Parte_2 nel marzo 2012, allorché quest'ultimo è stato stabilmente collocato come ospite presso la R.S.D. Villa Valentina.
Orbene, considerando ogni singola annualità dal 2006 al 2019, si deve osservare che, a fronte delle condivisibili contestazioni formulate dal ricorrente nella nota depositata il
6/6/2025, la convenuta non ha dimostrato la riferibilità al beneficiario delle spese documentate oggetto di contestazione.
5. Pertanto, richiamate le contestazioni formulate dal ricorrente al rendiconto depositato, considerato che il ricorrente (valutando come giustificate alcune delle spese indicate dalla convenuta nonché una spesa mensile forfettaria di € 500,00 per vitto e alloggio, relativamente al periodo precedente l'ingresso in struttura di , ha Parte_2 limitato la domanda alla somma di € 111.000,00 (v. memoria depositata dal ricorrente in data 6/6/2025, pagg. 12 e ss.), è quest'ultimo l'importo che la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (deposito del ricorso) fino al saldo.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo il d.m.
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (con valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisionale, atteso il mancato deposito di atti conclusivi), devono essere poste a carico della convenuta secondo il principio di soccombenza, e liquidate in favore dell'Erario, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, 6 - condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Persona_1
111.000,00 (centoundicimila/00), oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condanna a rimborsare all'Erario le spese di lite del presente grado di Persona_1 giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 11.977,00 per compenso, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, in data 13 novembre 2025.
Il giudice
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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