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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2620/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2620/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROSO UGO e dall'avv. TROSO ANTONIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale osservando di essere titolare di pensione INVCIV n.
7153891 e di avere ricevuto provvedimento di riliquidazione di tale pensione con revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2011; ha poi dedotto che , con lettera del 6.11.2023, ha contestato l'indebita CP_1
percezione delle sopraddette maggiorazioni erogate per il periodo dal 1.1.2023 al
30.11.2023 per complessivi € 1.665,40, alla luce del possesso di redditi di
Pag. 1 di 4 importo superiore a quanto previsto dalla legge. Ha evidenziato che le prestazioni assistenziali sono tutelate dall'art. 38 Cost e che l'eventuale indebito è irripetibile se non con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale viene accertata la non spettanza delle somme;
ha quindi osservato che nel caso di specie non sono ripetibili le somme da lui percepite prima della lettera del 6.11.2023.
Si è ritualmente costituta in giudizio , che ha dedotto che l'indebito CP_1
assistenziale è irripetibile solo in assenza di dolo del percipiente;
ha evidenziato che nel caso di specie il ricorrente ha invece tenuto un comportamento evidentemente doloso, avendo occultato la reale consistenza dei propri redditi, accertati a seguito delle indagini svolte da attraverso i dati comunicati CP_1
all'Agenzia delle Entrate. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
16.1.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
È fuori di dubbio che il trattamento percepito dal ricorrente (pensione di inabilità civile poi convertita in assegno d'invalidità) rientri nell'ambito delle prestazioni assistenziali, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost. e art. 12 e art 13 legge 30 marzo 1971 n.
118).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha osservato che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psicofisica si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute;
uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola secondo cui l'ordinamento assistenziale è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c.. Difatti, deve osservarsi che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e
Pag. 2 di 4 dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993, n. 431)” (vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 28771 del
9.11.2018, anche in punto di motivazione). Ne consegue che, come esattamente osservato nella sentenza citata, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali
“inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire”, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali (vedasi, anche, Cass. Civ.
Sez, Lav. sent. 13916 del 20.5.2021); ciò, tuttavia, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In altri termini, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di legittimo affidamento, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 24617 del 10.8.2022).
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico (e nemmeno è stato contestato) che al ricorrente non spettino gli importi dovuti per la maggiorazione sociale e la maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001, essendo egli titolare di redditi superiori al limite previsto dalla legge. La reale consistenza dei redditi del ricorrente (e del coniuge) è stata scoperta a seguito di ulteriori accertamenti effettuati dall'Istituto
Pag. 3 di 4 grazie all'incrocio dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate (vedasi doc. 5 fascicolo resistente). L'istituto ha poi documentato nel corso del giudizio che, al momento della presentazione della domanda di invalidità, il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione (vedasi doc. 2 fascicolo resistente) in ordine ai redditi propri e del coniuge del tutto difforme rispetto a quelli effettivamente percepiti. Il fatto che il ricorrente abbia intenzionalmente omesso di dichiarare una parte dei redditi esclude un suo legittimo affidamento sulla percezione delle somme che l' gli ha indebitamente erogato basandosi su tale inesatta CP_1
dichiarazione reddituale;
del resto, il ricorrente non ha fornito prova né ha allegato alcun elemento dal quale possa desumersi che l'errata dichiarazione rilasciata in sede di domanda amministrativa sia stata il frutto di una condotta incolpevole o quantomeno non dolosa.
In definitiva, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, non sussistono le condizioni per poter ritenere irripetibile l'indebito assistenziale oggetto della presente controversia;
il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.
3.- Le spese di lite, nonostante la soccombenza del ricorrente, devono essere compensate tra le parti alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e prodotta unitamente all'atto introduttivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 16/01/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2620/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROSO UGO e dall'avv. TROSO ANTONIO ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale osservando di essere titolare di pensione INVCIV n.
7153891 e di avere ricevuto provvedimento di riliquidazione di tale pensione con revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2011; ha poi dedotto che , con lettera del 6.11.2023, ha contestato l'indebita CP_1
percezione delle sopraddette maggiorazioni erogate per il periodo dal 1.1.2023 al
30.11.2023 per complessivi € 1.665,40, alla luce del possesso di redditi di
Pag. 1 di 4 importo superiore a quanto previsto dalla legge. Ha evidenziato che le prestazioni assistenziali sono tutelate dall'art. 38 Cost e che l'eventuale indebito è irripetibile se non con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale viene accertata la non spettanza delle somme;
ha quindi osservato che nel caso di specie non sono ripetibili le somme da lui percepite prima della lettera del 6.11.2023.
Si è ritualmente costituta in giudizio , che ha dedotto che l'indebito CP_1
assistenziale è irripetibile solo in assenza di dolo del percipiente;
ha evidenziato che nel caso di specie il ricorrente ha invece tenuto un comportamento evidentemente doloso, avendo occultato la reale consistenza dei propri redditi, accertati a seguito delle indagini svolte da attraverso i dati comunicati CP_1
all'Agenzia delle Entrate. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
16.1.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
È fuori di dubbio che il trattamento percepito dal ricorrente (pensione di inabilità civile poi convertita in assegno d'invalidità) rientri nell'ambito delle prestazioni assistenziali, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost. e art. 12 e art 13 legge 30 marzo 1971 n.
118).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha osservato che la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psicofisica si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute;
uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola secondo cui l'ordinamento assistenziale è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c.. Difatti, deve osservarsi che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale “presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e
Pag. 2 di 4 dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993, n. 431)” (vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 28771 del
9.11.2018, anche in punto di motivazione). Ne consegue che, come esattamente osservato nella sentenza citata, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali
“inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire”, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali (vedasi, anche, Cass. Civ.
Sez, Lav. sent. 13916 del 20.5.2021); ciò, tuttavia, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens.
In altri termini, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di legittimo affidamento, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 24617 del 10.8.2022).
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico (e nemmeno è stato contestato) che al ricorrente non spettino gli importi dovuti per la maggiorazione sociale e la maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001, essendo egli titolare di redditi superiori al limite previsto dalla legge. La reale consistenza dei redditi del ricorrente (e del coniuge) è stata scoperta a seguito di ulteriori accertamenti effettuati dall'Istituto
Pag. 3 di 4 grazie all'incrocio dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate (vedasi doc. 5 fascicolo resistente). L'istituto ha poi documentato nel corso del giudizio che, al momento della presentazione della domanda di invalidità, il ricorrente ha rilasciato una dichiarazione (vedasi doc. 2 fascicolo resistente) in ordine ai redditi propri e del coniuge del tutto difforme rispetto a quelli effettivamente percepiti. Il fatto che il ricorrente abbia intenzionalmente omesso di dichiarare una parte dei redditi esclude un suo legittimo affidamento sulla percezione delle somme che l' gli ha indebitamente erogato basandosi su tale inesatta CP_1
dichiarazione reddituale;
del resto, il ricorrente non ha fornito prova né ha allegato alcun elemento dal quale possa desumersi che l'errata dichiarazione rilasciata in sede di domanda amministrativa sia stata il frutto di una condotta incolpevole o quantomeno non dolosa.
In definitiva, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, non sussistono le condizioni per poter ritenere irripetibile l'indebito assistenziale oggetto della presente controversia;
il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.
3.- Le spese di lite, nonostante la soccombenza del ricorrente, devono essere compensate tra le parti alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e prodotta unitamente all'atto introduttivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 16/01/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4