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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 325/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
IA e GI RE, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “LA s.a.s. di TE P. & C.” nell'anno 2016 per n. 101 giornate, nell'anno 2018 per n. 35 giornate e nell'anno 2019 per n. 101 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il 31.07.2021 una missiva con la quale l' le aveva comunicato di aver CP_1 provveduto, a seguito di accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 12.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2018 e 2019, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2018 e 2019, con missiva del 31.07.2021, con la quale l' le ha CP_1 comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; avverso il citato provvedimento è stato proposto, per il tramite del procuratore di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, CISOA), in data 12.08.2021, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 12.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 19.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario). L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1 lavoratrice e la società agricola LA s.a.s. di TE P. & C. negli anni 2016, 2018 e 2019, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società LA;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante della "Società Agricola LA S.A.S. di TE NO
& C."
• Che la società LA si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020. • Che la società LA non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione - oltre alle presunte contraddittorietà emerse dal raffronto tra le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori - che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 26.04.2021 (a distanza di circa un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto di lavoro contestato), ha dichiarato: “Attualmente sono disoccupata, ho lavorato come bracciante agricola fino al 2019 sempre con il signor , titolare di varie società di azienda agricole cui sono Parte_3 stata impiegata. Negli ultimi 10 anni ho sempre fatto 101 giornate di lavoro, i periodi di assunzione sono sempre stati da fine agosto a fine dicembre. I terreni su cui ho lavorato si trovano in località
Papà di Pianopoli, sempre a Pianopoli e terreni siti ad AM. Io mi occupavo della pulizia Per_1 degli alberi che avveniva a settembre, da ottobre a dicembre mi occupavo della raccolta delle olive, che avveniva con delle reti, su cui si facevano cadere le olive con degli scuotitori. Sui terreni mi recavo insieme a mio marito ma questo solo nel 2016 e 2017. Ho percepito 8,50 CP_6 all'ora somme in contanti e che mi venivano dati dal signor . Nel 2019 ricordo che Parte_4 insieme a me hanno lavorato , una certa di AM e altri che non so i Parte_5 Per_2 nomi.”.
8. Gli assunti attorei hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa
(colleghi di lavoro della . Pt_1
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 19.09.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Sono dipendente della LA s.a.s. di TE NO & C. da gennaio 2017 come operaio stagionale. Svolgo le mansioni di trattorista. Confermo che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della LA s.a.s. negli anni 2018 e 2019, benché non lo ricordi con certezza. Posso affermare che nell'anno 2019 la è stata nella mia squadra Pt_1 per la raccolta delle olive. Non so dire per quante giornate lavorative la ricorrente era stata assunta.
Per quel che mi consta personalmente, la ricorrente si occupava della raccolta delle olive e della pulizia dei “polloni”, ovvero delle nuove gemme della pianta. Non effettuava trattamenti fitosanitari perché dei trattamenti mi occupavo io con il trattore. Le lavorazioni che ho sopra indicato si svolgono a partire da metà agosto/settembre. Dopo la pulitura inizia la raccolta;
la durata della raccolta dipende dal quantitativo di prodotto da raccogliere e si protrae fino a dicembre o anche i primi di gennaio. Di solito si lavorano 100 piante al giorno ma il numero delle piante lavorate dipende dal tempo e dalla conformazione dei terreni. Preciso che non ho lavorato con la ricorrente tutti i giorni in quanto mi capitava di lavorare anche su terreni diversi o di spostarmi nell'arco della giornata. Il datore di lavoro è presente sui terreni ma non in maniera fissa. Di solito sono i trattoristi, me compreso, ad impartire direttive di lavoro ai dipendenti per conto della ditta. Ad esempio, io mi interfacciavo con il datore di lavoro di sera per organizzare il lavoro del giorno successivo.
Nell'anno 2019 abbiamo lavorato in Contrada Papà nel comune di Pianopoli e Contrada Per_1
Abbiamo lavorato anche nel comune di AM. Si trattava di terreni in affitto;
ad esempio, quelli in
Contrada Papà erano di proprietà del giudice . So che la ricorrente ha lavorato per Per_3 Pt_3
per molti anni e non so dire se si sia occupata anche della coltivazione delle cipolle. Negli
[...] anni precedenti il aveva anche un'azienda che si occupava della coltivazione delle cipolle. Pt_3
La ricorrente non osservava un orario fisso in quanto l'orario dipendeva anche dalle condizioni metereologiche e del terreno. In genere l'orario era dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Si lavorava di solito da lunedì a venerdì e, quando possibile, anche di sabato per mezza giornata fino alle ore 11.30/12.00. Nell'anno 2019 i pagamenti venivano effettuati tramite bonifico. Nel periodo precedente venivo pagato a fine mese in contanti in base al numero delle giornate lavorate. La paga era oraria. Preciso che non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate. Confermo di essere stato sentito dagli ispettori dell' in merito al mio rapporto di lavoro con la LA.”. CP_1
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza dell'8.07.2024 ha dichiarato Controparte_3 quanto testualmente si riporta: “Ho conosciuto la ricorrente quando lavoravo alle Parte_1 dipendenze della LA s.a.s. di TE P. & C. Preciso che ho lavorato per la società sopraindicata fino all'anno 2017. Ho lavorato per l'intero anno 2016 e ricordo che in quell'anno ha lavorato anche la ricorrente nel periodo da agosto a dicembre. Ho lavorato per la ditta Pt_3
dal 1999 al 2017 a tempo determinato;
venivo assunto a gennaio e licenziato a dicembre.
[...]
Ho svolto mansioni di trattorista ma ero anche un operaio di fiducia dell'azienda. La ricorrente svolgeva le mansioni di bracciante agricola;
nel periodo da agosto a settembre la ricorrente si occupava della pulizia dei terreni;
nel periodo successivo la ricorrente era addetta alla raccolta delle olive, tirava le reti e scaricava le cassette. Non so dire se la ricorrente abbia lavorato per la
LA anche negli anni successivi al 2016 perché dopo il 2017 non ho più lavorato per l'azienda agricola . Non ho mai visto la ricorrente effettuare trattamenti fitosanitari. Di solito Pt_3 la ricorrente lavorava nella zona di Pianopoli, località e Piano di Papà. Anch'io lavoravo Per_1 sugli stessi terreni. Se c'erano olive ci spostavamo sui terreni siti nel Comune di AM. Si trattava di terreni presi in affitto dalla ditta . Le direttive venivano impartite da . Il Pt_3 Parte_3
mi diceva su quali terreni si doveva lavorare e cosa fare ed io lo comunicavo agli operai. Pt_3
Per circa due volte a settimana il veniva sui cantieri per controllare l'andamento dei lavori, Pt_3 per parlare con me o per pagare gli operai. Incontravo il TE anche di sera per comunicare eventuali problematiche. La lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.00 con un'ora di pausa Pt_1 intorno a mezzogiorno, da lunedì a venerdì. Si lavorava di sabato soltanto in caso di emergenza per recuperare l'eventuale mezza giornata non lavorata a causa del maltempo. Io osservavo lo stesso orario. A volte mi capitava di finire più tardi perché dovevo mettere a posto. Non vi era un furgone aziendale adoperato per il trasporto degli operai ma ognuno raggiungeva il luogo di lavoro autonomamente. Si lavorava per più giorni sugli stessi terreni perché erano molto estesi. Quando si concludeva la raccolta, ci si spostava sugli altri terreni. A volte il veniva sui terreni e pagava Pt_3 gli operai in contanti. Anch'io venivo pagato in contanti a fine mese. Nel 2016 venivamo retribuiti tutti in contanti. Non ho mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del 24.09.2024, ha reso le Testimone_2 seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente di tutte le imprese facenti capo a , Parte_3 ovvero la ditta individuale TE NO, la Agrimed s.a.s. e la LA s.a.s. Nell'anno 2018 ho lavorato alle dipendenze della LA e della ditta . Confermo che Parte_3 nell'anno 2018 anche la ricorrente ha lavorato per la LA. Lo ricordo perché abbiamo lavorato sugli stessi terreni. Non sono in grado di riferire con precisione per quante giornate abbia lavorato la ricorrente nell'anno 2018. Posso confermare che la ricorrente ha lavorato insieme a me nel periodo della raccolta delle olive da novembre a dicembre 2018. Confermo che solitamente ci dedichiamo anche alla pulizia delle piante e dei terreni ma ribadisco che nell'anno 2018 ho lavorato insieme alla ricorrente soltanto per la raccolta delle olive, a fine anno. Le direttive di lavoro ci venivano impartite da di cui non ricordo il cognome. era un dipendente dell'azienda CP_2 CP_2 agricola con il ruolo di capo squadra. Di tanto in tanto anche si recava sui terreni. Parte_3
Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Quanto all'orario di lavoro, confermo che si lavorava dalle ore 7.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì; in caso di necessità, si lavorava anche di sabato. Poteva capitare di finire anche alle ore 15.30 soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche o della temperatura. Se riuscivamo ad ultimare il lavoro, potevamo andare via anche mezz'ora prima. Nell'anno 2018 abbiamo lavorato sui terreni di AM e di Pianopoli alla Contrada
Piano Papà. Confermo che la ricorrente è stata retribuita per il lavoro espletato nell'anno 2018.
Preciso di essere stata regolarmente pagata;
a volte, se avevo bisogno, mi venivano corrisposti anche degli acconti. All'epoca venivamo pagati in contanti. Non mi risulta di essere stata destinataria di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate nell'anno 2018.”. Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore ha dichiarato di avere partecipato Testimone_3 alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola LA s.a.s. di TE P. & C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ In merito alla dichiarazione resa dalla ricorrente, le discordanze rilevate riguardano i periodi lavorativi, le aziende per le quali ha lavorato, che la stessa non ha saputo indicare, e le modalità di corresponsione della retribuzione;
la ricorrente ha dichiarato di essere stata retribuita da tale , che non rientra tra le persone di fiducia di . […] Sulla base Parte_4 Parte_3 delle incongruenze riscontrate abbiamo proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto estranei alle parti e non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle CP_1
“deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2018 e 2019, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 101 giornate nell'anno
2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, per Pt_3
e per le varie società agricole che allo stesso facevano capo e, dall'altro lato, di essere stata
[...] retribuita in contanti, così come confermato dai testi escussi.
Quanto, infine, al ruolo di , dalla visura camerale allegata alle suddette note si evince Parte_4 che il predetto è stato socio accomandante sia della LA s.a.s., sia della Agrimed s.a.s; è, quindi, plausibile che lo stesso, nella qualità di socio accomandatario, sia stato incaricato di occuparsi della materiale consegna della retribuzione ai dipendenti.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della LA s.a.s. di TE P. & C. per n. 101 giornate nell'anno
2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019; - condanna l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 101 CP_1 giornate nell'anno 2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
IA e GI RE, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2022 premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della società agricola “LA s.a.s. di TE P. & C.” nell'anno 2016 per n. 101 giornate, nell'anno 2018 per n. 35 giornate e nell'anno 2019 per n. 101 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il 31.07.2021 una missiva con la quale l' le aveva comunicato di aver CP_1 provveduto, a seguito di accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 12.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2018 e 2019, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la CP_1 reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n.
2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello CP_1 dell'odierna parte ricorrente - erano stati disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio, a seguito di variazione tabellare, all'11.11.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2016, 2018 e 2019, con missiva del 31.07.2021, con la quale l' le ha CP_1 comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; avverso il citato provvedimento è stato proposto, per il tramite del procuratore di fiducia, ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora, CISOA), in data 12.08.2021, rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 12.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 19.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario). L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1 lavoratrice e la società agricola LA s.a.s. di TE P. & C. negli anni 2016, 2018 e 2019, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società LA;
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante della "Società Agricola LA S.A.S. di TE NO
& C."
• Che la società LA si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV,
• Che all'occorrenza utilizza in comodato;
tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della "Società
Agricola Agrimed S.A.S." attiva fino all'anno 2020. • Che la società LA non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle.
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che, dalla lettura del verbale, non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione - oltre alle presunte contraddittorietà emerse dal raffronto tra le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori - che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 26.04.2021 (a distanza di circa un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto di lavoro contestato), ha dichiarato: “Attualmente sono disoccupata, ho lavorato come bracciante agricola fino al 2019 sempre con il signor , titolare di varie società di azienda agricole cui sono Parte_3 stata impiegata. Negli ultimi 10 anni ho sempre fatto 101 giornate di lavoro, i periodi di assunzione sono sempre stati da fine agosto a fine dicembre. I terreni su cui ho lavorato si trovano in località
Papà di Pianopoli, sempre a Pianopoli e terreni siti ad AM. Io mi occupavo della pulizia Per_1 degli alberi che avveniva a settembre, da ottobre a dicembre mi occupavo della raccolta delle olive, che avveniva con delle reti, su cui si facevano cadere le olive con degli scuotitori. Sui terreni mi recavo insieme a mio marito ma questo solo nel 2016 e 2017. Ho percepito 8,50 CP_6 all'ora somme in contanti e che mi venivano dati dal signor . Nel 2019 ricordo che Parte_4 insieme a me hanno lavorato , una certa di AM e altri che non so i Parte_5 Per_2 nomi.”.
8. Gli assunti attorei hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa
(colleghi di lavoro della . Pt_1
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 19.09.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Sono dipendente della LA s.a.s. di TE NO & C. da gennaio 2017 come operaio stagionale. Svolgo le mansioni di trattorista. Confermo che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della LA s.a.s. negli anni 2018 e 2019, benché non lo ricordi con certezza. Posso affermare che nell'anno 2019 la è stata nella mia squadra Pt_1 per la raccolta delle olive. Non so dire per quante giornate lavorative la ricorrente era stata assunta.
Per quel che mi consta personalmente, la ricorrente si occupava della raccolta delle olive e della pulizia dei “polloni”, ovvero delle nuove gemme della pianta. Non effettuava trattamenti fitosanitari perché dei trattamenti mi occupavo io con il trattore. Le lavorazioni che ho sopra indicato si svolgono a partire da metà agosto/settembre. Dopo la pulitura inizia la raccolta;
la durata della raccolta dipende dal quantitativo di prodotto da raccogliere e si protrae fino a dicembre o anche i primi di gennaio. Di solito si lavorano 100 piante al giorno ma il numero delle piante lavorate dipende dal tempo e dalla conformazione dei terreni. Preciso che non ho lavorato con la ricorrente tutti i giorni in quanto mi capitava di lavorare anche su terreni diversi o di spostarmi nell'arco della giornata. Il datore di lavoro è presente sui terreni ma non in maniera fissa. Di solito sono i trattoristi, me compreso, ad impartire direttive di lavoro ai dipendenti per conto della ditta. Ad esempio, io mi interfacciavo con il datore di lavoro di sera per organizzare il lavoro del giorno successivo.
Nell'anno 2019 abbiamo lavorato in Contrada Papà nel comune di Pianopoli e Contrada Per_1
Abbiamo lavorato anche nel comune di AM. Si trattava di terreni in affitto;
ad esempio, quelli in
Contrada Papà erano di proprietà del giudice . So che la ricorrente ha lavorato per Per_3 Pt_3
per molti anni e non so dire se si sia occupata anche della coltivazione delle cipolle. Negli
[...] anni precedenti il aveva anche un'azienda che si occupava della coltivazione delle cipolle. Pt_3
La ricorrente non osservava un orario fisso in quanto l'orario dipendeva anche dalle condizioni metereologiche e del terreno. In genere l'orario era dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Si lavorava di solito da lunedì a venerdì e, quando possibile, anche di sabato per mezza giornata fino alle ore 11.30/12.00. Nell'anno 2019 i pagamenti venivano effettuati tramite bonifico. Nel periodo precedente venivo pagato a fine mese in contanti in base al numero delle giornate lavorate. La paga era oraria. Preciso che non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorate. Confermo di essere stato sentito dagli ispettori dell' in merito al mio rapporto di lavoro con la LA.”. CP_1
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza dell'8.07.2024 ha dichiarato Controparte_3 quanto testualmente si riporta: “Ho conosciuto la ricorrente quando lavoravo alle Parte_1 dipendenze della LA s.a.s. di TE P. & C. Preciso che ho lavorato per la società sopraindicata fino all'anno 2017. Ho lavorato per l'intero anno 2016 e ricordo che in quell'anno ha lavorato anche la ricorrente nel periodo da agosto a dicembre. Ho lavorato per la ditta Pt_3
dal 1999 al 2017 a tempo determinato;
venivo assunto a gennaio e licenziato a dicembre.
[...]
Ho svolto mansioni di trattorista ma ero anche un operaio di fiducia dell'azienda. La ricorrente svolgeva le mansioni di bracciante agricola;
nel periodo da agosto a settembre la ricorrente si occupava della pulizia dei terreni;
nel periodo successivo la ricorrente era addetta alla raccolta delle olive, tirava le reti e scaricava le cassette. Non so dire se la ricorrente abbia lavorato per la
LA anche negli anni successivi al 2016 perché dopo il 2017 non ho più lavorato per l'azienda agricola . Non ho mai visto la ricorrente effettuare trattamenti fitosanitari. Di solito Pt_3 la ricorrente lavorava nella zona di Pianopoli, località e Piano di Papà. Anch'io lavoravo Per_1 sugli stessi terreni. Se c'erano olive ci spostavamo sui terreni siti nel Comune di AM. Si trattava di terreni presi in affitto dalla ditta . Le direttive venivano impartite da . Il Pt_3 Parte_3
mi diceva su quali terreni si doveva lavorare e cosa fare ed io lo comunicavo agli operai. Pt_3
Per circa due volte a settimana il veniva sui cantieri per controllare l'andamento dei lavori, Pt_3 per parlare con me o per pagare gli operai. Incontravo il TE anche di sera per comunicare eventuali problematiche. La lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.00 con un'ora di pausa Pt_1 intorno a mezzogiorno, da lunedì a venerdì. Si lavorava di sabato soltanto in caso di emergenza per recuperare l'eventuale mezza giornata non lavorata a causa del maltempo. Io osservavo lo stesso orario. A volte mi capitava di finire più tardi perché dovevo mettere a posto. Non vi era un furgone aziendale adoperato per il trasporto degli operai ma ognuno raggiungeva il luogo di lavoro autonomamente. Si lavorava per più giorni sugli stessi terreni perché erano molto estesi. Quando si concludeva la raccolta, ci si spostava sugli altri terreni. A volte il veniva sui terreni e pagava Pt_3 gli operai in contanti. Anch'io venivo pagato in contanti a fine mese. Nel 2016 venivamo retribuiti tutti in contanti. Non ho mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”.
Infine, l'altra teste di parte ricorrente, , escussa all'udienza del 24.09.2024, ha reso le Testimone_2 seguenti dichiarazioni: “ Sono stata dipendente di tutte le imprese facenti capo a , Parte_3 ovvero la ditta individuale TE NO, la Agrimed s.a.s. e la LA s.a.s. Nell'anno 2018 ho lavorato alle dipendenze della LA e della ditta . Confermo che Parte_3 nell'anno 2018 anche la ricorrente ha lavorato per la LA. Lo ricordo perché abbiamo lavorato sugli stessi terreni. Non sono in grado di riferire con precisione per quante giornate abbia lavorato la ricorrente nell'anno 2018. Posso confermare che la ricorrente ha lavorato insieme a me nel periodo della raccolta delle olive da novembre a dicembre 2018. Confermo che solitamente ci dedichiamo anche alla pulizia delle piante e dei terreni ma ribadisco che nell'anno 2018 ho lavorato insieme alla ricorrente soltanto per la raccolta delle olive, a fine anno. Le direttive di lavoro ci venivano impartite da di cui non ricordo il cognome. era un dipendente dell'azienda CP_2 CP_2 agricola con il ruolo di capo squadra. Di tanto in tanto anche si recava sui terreni. Parte_3
Gli strumenti di lavoro ci venivano forniti dall'azienda. Quanto all'orario di lavoro, confermo che si lavorava dalle ore 7.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì; in caso di necessità, si lavorava anche di sabato. Poteva capitare di finire anche alle ore 15.30 soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche o della temperatura. Se riuscivamo ad ultimare il lavoro, potevamo andare via anche mezz'ora prima. Nell'anno 2018 abbiamo lavorato sui terreni di AM e di Pianopoli alla Contrada
Piano Papà. Confermo che la ricorrente è stata retribuita per il lavoro espletato nell'anno 2018.
Preciso di essere stata regolarmente pagata;
a volte, se avevo bisogno, mi venivano corrisposti anche degli acconti. All'epoca venivamo pagati in contanti. Non mi risulta di essere stata destinataria di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate dichiarate nell'anno 2018.”. Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore ha dichiarato di avere partecipato Testimone_3 alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola LA s.a.s. di TE P. & C., confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando, altresì, che: “ In merito alla dichiarazione resa dalla ricorrente, le discordanze rilevate riguardano i periodi lavorativi, le aziende per le quali ha lavorato, che la stessa non ha saputo indicare, e le modalità di corresponsione della retribuzione;
la ricorrente ha dichiarato di essere stata retribuita da tale , che non rientra tra le persone di fiducia di . […] Sulla base Parte_4 Parte_3 delle incongruenze riscontrate abbiamo proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro.”.
9. Ciò posto, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013), attese la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da considerarsi attendibili in quanto estranei alle parti e non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché la mancanza assoluta da parte dell' di alcuna prova a riscontro alle CP_1
“deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, deve ritenersi provata la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2018 e 2019, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 101 giornate nell'anno
2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019.
A ciò si aggiunga che nelle note conclusive depositate il 31.10.2025 la ricorrente ha preso posizione sulle singole circostanze che avrebbero indotto gli ispettori al disconoscimento dei rapporti di lavoro per cui è causa, evidenziando, da un lato, di aver lavorato, negli anni in contestazione, per Pt_3
e per le varie società agricole che allo stesso facevano capo e, dall'altro lato, di essere stata
[...] retribuita in contanti, così come confermato dai testi escussi.
Quanto, infine, al ruolo di , dalla visura camerale allegata alle suddette note si evince Parte_4 che il predetto è stato socio accomandante sia della LA s.a.s., sia della Agrimed s.a.s; è, quindi, plausibile che lo stesso, nella qualità di socio accomandatario, sia stato incaricato di occuparsi della materiale consegna della retribuzione ai dipendenti.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della LA s.a.s. di TE P. & C. per n. 101 giornate nell'anno
2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019; - condanna l' alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 101 CP_1 giornate nell'anno 2016, n. 35 giornate nell'anno 2018 e n. 101 giornate nell'anno 2019, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE NO