Decreto cautelare 12 maggio 2009
Ordinanza cautelare 28 maggio 2009
Ordinanza presidenziale 4 agosto 2014
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2021
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00474/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2008, proposto da IL Castagna, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco e Annamaria Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, M.M. Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede dell’avvocatura civica in Venezia, S. Marco, n. 4091;
nei confronti
NO SC, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2008.26535 e 2008/1808 del 18 gennaio 2008 del dirigente dell’Area Trasporti del Dipartimento Politiche territoriali del Comune di Venezia, avente ad oggetto “Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 12 licenze taxi da piazza limitate all’area centrale di Mestre, con esclusione pertanto degli stazionamenti a P. Roma, Lido ed Aeroporto (Delibera G.C. n. 717 del 20.11.2003) – ritiro della licenza n. 102”;
di ogni ulteriore atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Vista la nota depositata il 14 marzo 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2023, tenutasi da remoto in conformità alle vigenti disposizioni processuali, la dott.ssa Elena Garbari, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato:
- che la parte ricorrente, con atto depositato il 14 marzo 2023, ha dato conto delle vicende procedimentali e processuali susseguitesi dopo la proposizione del ricorso, in ragione delle quali ha dichiarato venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
- che in ossequio al principio dispositivo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che non può decidere la controversia nel merito ma solo pronunciare in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2023, n. 1990; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 14 febbraio 2023, n. 2554; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21 ottobre 2022, n 6520);
- che al Collegio non resta quindi che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all'assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, e pronunciare conformemente l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
- che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda controversa e della definizione in rito del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Fenicia, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Nicola Fenicia |
IL SEGRETARIO