Articolo 2 della Legge 26 luglio 1975, n. 433
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 settembre 1975
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 19 settembre 1975