Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.