Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3807 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANGIAPANE DANIELA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
-resistente -
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D'AMICO IVANA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di, che liquida complessivamente in € 945,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_3 Controparte_4
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 296 2023
9002004639000 relativa all'avviso d'addebito n. 59620160009582950000 deducendo per essi l'illegittimità per intercorsa prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
L'avviso d'addebito contenuto nell'atto di intimazione impugnato risulta ritualmente consegnato a mezzo posta in data 18.1.2017 e non opposto.
Sul punto, in ordine alla contestazione circa la validità della notifica dell'atto impugnato, deve osservarsi che, avuto riguardo all'avviso d'addebito contestato, tale notifica deve ritenersi validamente compiuta, atteso che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento
2 della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ. (Cass. Civ.
15973 del 11.7.2014).
Infatti, trattandosi di un ordinaria comunicazione, e non di atto giudiziario, deve ritenersi applicabile la normativa inerente appunto le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c., e non quelle relative agli atti giudiziari
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass.
25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c. , occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la
3 rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato
(cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Ciò premesso, residua soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Il termine di prescrizione naturale di tale avviso sarebbe andato a decorrere in data 18.1.2022; a tale data – in ragione della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov 2, ((l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) - va posposto di 311 giorni, venendo a decorrere quindi in data 25.11.2022.
L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 14.2.2023, quindi oltre il termine di prescrizione.
Il ricorso va dunque accolto sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del solo agente della riscossione, in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4