Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/06/2025, n. 12732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12732 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Giacomo, Paolo Ravaglioli , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (EC), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare-
- del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca n. 2576 dell’11/3/2025, notificato in data 14/3/2025, con cui è stata rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto consequenziale o connesso, ancorchè ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (EC);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nei confronti dell’attuale ricorrente, di nazionalità marocchina - beneficiario di Nulla Osta al lavoro nominativo del competente SUI e richiedente il necessario visto d’ingresso per lavoro stagionale della durata di nove mesi – il Consolato Generale d’Italia a Casablanca adottava il provvedimento n. 2576 dell’11/3/2025 – notificato al destinatario il 14/3/2025 -
- di diniego del visto, così motivato: “Il suo nominativo è presente nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen. Mancata conferma da parte del datore di lavoro”.
Con ricorso – ritualmente proposto il 9/5/2025 – l’interessato impugnava, previa tutela cautelare, il diniego dell’ 11/3/2025 .
Si costituiva in resistenza – in data 3/6/2025 – il EC , a mezzo della difesa erariale, depositando la relativa documentazione.
All’udienza camerale del 17/6/2025 – previo avviso ex art. 60 cpa – il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame è incentrato - in sintesi - sui seguenti motivi: Inosservanza del principio del contraddittorio endoprocedimentale, conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
Il resistente EC – nella memoria depositata il 12/6/2025 - eccepisce come il gravato diniego sia, sostanzialmente, un atto dovuto .
Le risultanze in atti confermano la violazione di quel principio del giusto procedimento che impone che la fase istruttoria si svolga, in contraddittorio tra l’Ufficio procedente e l’interessato.
L’omissione del necessario contraddittorio amministrativo – non solo ha indotto l’odierno ricorrente a chiedere il 23/4/2025 l’accesso alla relativa documentazione, peraltro senza ottenere riscontro alcuno – ma ha privato il richiedente della possibilità di esporre le proprie ragioni, replicando, sin dalla fase endoprocedimentale, ai rilievi della Sede Diplomatica di Casablanca, se del caso, integrando la documentazione utile con una espressa dichiarazione di conferma da parte del potenziale datore di lavoro.
Del resto, la competente Rappresentanza Diplomatica non ha ritenuto di convocare l’istante per la cd. intervista consolare, che riveste, ai fini dell’istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza ”.
L’ CI ha, invece, emesso inaudita altera parte l’impugnato diniego dell’11/3/2025.
Incorrendo, in tal modo, nel censurato deficit istruttorio e motivazionale.
Il ricorso, pertanto, va accolto e - per l’effetto - annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro stagionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del EC e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il gravame e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali - a carico del EC e a favore del ricorrente – in € 1.000 (Mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.