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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 63/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente rel.
- Dott. Enrico Schiavon Consigliere
- Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Di Dio e dall'avv. Ennio També, con domicilio eletto presso il loro studio, in
Conegliano, viale Veneto n. 13, come da procura allegata al ricorso in appello;
-appellante- contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 in giudizio dall'avv. Narciso Ghirardi, con domicilio eletto presso il suo studio, in
[...]
via Roma, 11, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in CP_1
appello;
-appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1037/2023 emessa il 07/06/2023 dal Tribunale di Treviso (Giudice Onorario: avv. Veronica Marchiori).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“che la Corte di Appello adita, ritenute le ragioni addotte Voglia previa sospensione dei verbali della ordinanza-ingiunzione impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata Sentenza (dispositivo n.1037/2023) emessa dal Tribunale di Treviso in data 07.06.2023 e depositata (pubblicata) in data 14.06.2023, nel procedimento civile recante R.G. n.4542/2022, revocare, annullare o, comunque, con qualsiasi statuizione ritenere nullo e/o annullare, anche per i motivi di cui al ricorso di primo grado da intendersi qui interamente riportati e trascritti, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n.39 e n.34 emesse dal in data 09.06.2022 e notificata il 09.06.2022 per le Controparte_1 violazioni accertate dai Carabinieri di Conegliano in data 14.02.2018 nonché l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, n.35 e n.36 emesse dal in data Controparte_1
09.06.2022 e notificata il 09.06.2022 per le violazioni accertate dai NAS di Treviso in data
11.07.2018. Si chiede ai sensi dell'art. 5, la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, perché concorrono gravi motivi. Le gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni sono da imputare alla entità della somma richiesta e al tempo intercorso dai fatti.
In via istruttoria
Si chiede di ammettere la produzione documentale assolutamente necessarie ai fini del decidere e precisamente la ricevuta dell'ufficio postale datata 08.07.2022 nonché le Pec inoltrate all'avvocato in data 14.06.2023 per comunicare il deposito (pubblicazione) della sentenza e per comunicare la lettura dispositivo. Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
Per parte appellata:
Il procuratore del nel riportarsi alle argomentazioni di cui alla Controparte_1
memoria difensiva in appello, precisa quanto segue:
1)insiste, in via preliminare di rito, per la dichiarazione d'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 348 bis e 436 c.p.c.; nel merito in principalità, per il rigetto dell'appello, essendo infondati i motivi di impugnazione, e per la conferma della sentenza del Tribunale di Treviso;
in subordine, per la riproposizione delle eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado e ritrascritte nella memoria difensiva in appello depositata in data 24.4.2024; in via istruttoria principale, per il rigetto della richiesta avversaria di produzione documentale, in quanto inammissibile ed irrilevante;
in via istruttoria subordinata, per la riproposizione di tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado e ritrascritte nella memoria difensiva in appello depositata in data 24.4.2024;
2) sul rigetto della richiesta avversaria di “sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato”;
3) sulla strumentalità dell'appello, per avere controparte sollevato (e abusato di) eccezioni defatiganti.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18.07.2022, quale titolare della Parte_1 ditta individuale 'Bar Sofia', esercizio di somministrazione di cibo e bevande sito in
[...]
si rivolgeva al Tribunale di Treviso proponendo opposizione avverso le CP_1
ordinanze-ingiunzione n. 34-35-36 e 39 notificate il 9.6.2022, con cui il Controparte_1
le comminava determinate sanzioni pecuniarie, sulla base delle violazioni
[...]
accertate i) dai Carabinieri di Conegliano in data 14/2/2018 alle disposizioni di cui al comma
1 dell'art. 30 della L. Regionale n. 29/2007 e alla lett. g) del comma 2 dell'art. 5 del
Regolamento CE n. 852/2004 (ordinanze-ingiunzione 34 e 39); ii) dai NAS di Treviso in data 11/7/2018 alle disposizioni di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 6 del D. Lgs n. 193/2007, attuativo della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare
(ordinanze-ingiunzione 35 e 36).
Si costituiva l'Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per deposito tardivo del ricorso.
Con n. 1037/2023 emessa in data 07.06.2023 e pubblicata il successivo 14.06.2023, il
Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione riconoscendo fondata l'eccezione di decadenza per intervenuta decadenza del termine. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso depositato in data Parte_1
15/01/2024, mentre il regolarmente costituito con memoria depositata in data CP_1
24/04/2024, resisteva al gravame.
All'udienza del 4/2/25, fissata per la discussione orale della causa, a seguito del deposito di note conclusionali, le parti si riportavano alle conclusioni già precisate e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da ex art. 22 L. 689/1981 in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. Parte_1
6, comma sesto, D.Lvo 150/2011, applicabile nel caso di specie. ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della decisione in Parte_1
relazione ai seguenti aspetti:
- omessa considerazione del momento in cui il ricorso era stato presentato all'Ufficio postale;
- nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del giudice e del cancelliere nonché dell'attestazione del deposito in cancelleria della sentenza.
***
Considerato che, con il secondo motivo di appello, sembra adombrare profili Parte_1
di nullità della sentenza impugnata, la relativa doglianza deve essere esaminata prioritariamente. In particolare, sostiene che i) la decisione presenti una Parte_1 motivazione “errata e insufficiente”; ii) che manchi della sottoscrizione del giudice nonché della sottoscrizione del cancelliere;
iii) che manchi l'attestazione del deposito in cancelleria e iv) che le comunicazioni conseguenti siano illegittime.
Il motivo, nelle sue plurime e confuse articolazioni, non ha pregio giuridico.
- circa la pretesa erroneità ed insufficienza della motivazione. Nell'illustrare il contenuto della doglianza, l'appellante fa riferimento al fatto che il giudice non possa limitarsi ad enunciare il giudizio in cui consiste la sua valutazione, ma deve descrivere il processo cognitivo attraverso cui è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costitutiva del giudizio. Ebbene, nel caso di specie, il primo giudice ha esaurientemente motivato la propria decisione, precisando la norma applicata per la individuazione del termine di decadenza (30 giorni dalla notifica del provvedimento, ex art. 6, comma 6, D.Lvo 150/2011) e, dato atto della data di deposito del ricorso (18.07.2022), ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. Diversa questione è la verifica della tempestività del deposito, oggetto dell'altro motivo di appello a cui si rimanda (v. infra);
- circa la mancanza della sottoscrizione del giudice. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe priva della sottoscrizione del giudice e del cancelliere. Il rilievo è contraddetto dalla documentazione riscontrabile dal fascicolo telematico e dalla stessa produzione della sentenza ad opera dell'appellante, da cui si evince la firma digitale del giudice;
- circa l'illegittimità delle comunicazioni. L'appellante non sviluppa i plurimi e confusi rilievi, tanto da ritenere inammissibile la doglianza stessa nel suo complesso. Sul punto, basti dire che risulta documentata l'attestazione del deposito della sentenza in cancelleria in data
13.06.2023 e che, per quanto riguarda gli asseriti profili di illegittimità nelle comunicazioni della sentenza, nel verbale di udienza del 7.06.2023, si legge: “Esaminate le note depositate dal procuratore di parte resistente ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, preso atto che le stesse nulla oppongono allo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta, considerato altresì che il procuratore ha discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio e, all'esito della stessa, ad ore 15.00 decide la causa come da dispositivo allegato”. Pertanto, a prescindere dai profili di inammissibilità del rilievo per la mancata argomentazione da parte dell'appellante, circostanza che impedisce una esatta definizione del contenuto della doglianza, va ricordato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta, può determinare la nullità della sentenza, mentre, l'avvenuta comunicazione di esso, come avvenuto nella specie, non comporta alcuna nullità sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio senza lesione del diritto di difesa dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica, sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti (Cass. 17587/24; 15993/24).
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame – il cui esame è stato logicamente posposto a quello della valutazione dei profili di nullità della sentenza impugnata - Parte_1 sostiene l'erroneità di questa nella parte in cui viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 L.689/1981 per deposito oltre il termine perentorio fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. 150/2011, avendo dovuto il primo giudice fare riferimento alla data di presentazione di esso all'Ufficio postale, avvenuta in data 08.07.2022, e, quindi, tempestivamente.
La doglianza è infondata.
È pur vero che “a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale,
l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n.
689, può essere proposta anche tramite il servizio postale” e che “in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. (tra le altre: Cass. 9486/2021); tuttavia, tale pronuncia risponde all'esigenza, avvertita dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 98 del 2004, di garantire l'effettività del diritto di agire in giudizio ed il correlato diritto di difesa, attraverso la semplicità delle forme di accesso a questo tipo di procedimento, fermo restando che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione del ricorso è a carico di chi quella decadenza mira ad evitare.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente, in primo grado, non ha dimostrato, mediante la ricevuta di spedizione della raccomandata presentata all'ufficio postale o mediante la ricevuta della raccomandata A.R., la tempestività dell'opposizione, essendosi limitata ad affermare che ciò era avvenuto in data 8.07.2022. Né può essere ammessa in questa sede la produzione, non solo in quanto vietata ex art. 345 cpc, ma anche considerando che l'eccezione di tardività era stata tempestivamente formulata dal con la costituzione CP_1 in giudizio in primo grado, senza che abbia ritenuto di prendere chiara e corretta Parte_1
posizione negli scritti difensivi successivi (v. verbale prima udienza 3.10.2022 da cui risulta che nemmeno è comparsa e v. memoria 24.10.2022 opponente a cui non è Parte_1
allegato alcunché al riguardo).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1037 del 7-13.6.2023 emessa dal Tribunale di Treviso.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di Parte_1
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi ex DM
55/14, secondo il valore della controversia e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1037 emessa il 07/06/2023 dal Tribunale di Treviso;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 4/02/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 63/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente rel.
- Dott. Enrico Schiavon Consigliere
- Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Di Dio e dall'avv. Ennio També, con domicilio eletto presso il loro studio, in
Conegliano, viale Veneto n. 13, come da procura allegata al ricorso in appello;
-appellante- contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 in giudizio dall'avv. Narciso Ghirardi, con domicilio eletto presso il suo studio, in
[...]
via Roma, 11, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in CP_1
appello;
-appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1037/2023 emessa il 07/06/2023 dal Tribunale di Treviso (Giudice Onorario: avv. Veronica Marchiori).
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“che la Corte di Appello adita, ritenute le ragioni addotte Voglia previa sospensione dei verbali della ordinanza-ingiunzione impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata Sentenza (dispositivo n.1037/2023) emessa dal Tribunale di Treviso in data 07.06.2023 e depositata (pubblicata) in data 14.06.2023, nel procedimento civile recante R.G. n.4542/2022, revocare, annullare o, comunque, con qualsiasi statuizione ritenere nullo e/o annullare, anche per i motivi di cui al ricorso di primo grado da intendersi qui interamente riportati e trascritti, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n.39 e n.34 emesse dal in data 09.06.2022 e notificata il 09.06.2022 per le Controparte_1 violazioni accertate dai Carabinieri di Conegliano in data 14.02.2018 nonché l'ordinanza- ingiunzione di pagamento, n.35 e n.36 emesse dal in data Controparte_1
09.06.2022 e notificata il 09.06.2022 per le violazioni accertate dai NAS di Treviso in data
11.07.2018. Si chiede ai sensi dell'art. 5, la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, perché concorrono gravi motivi. Le gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni sono da imputare alla entità della somma richiesta e al tempo intercorso dai fatti.
In via istruttoria
Si chiede di ammettere la produzione documentale assolutamente necessarie ai fini del decidere e precisamente la ricevuta dell'ufficio postale datata 08.07.2022 nonché le Pec inoltrate all'avvocato in data 14.06.2023 per comunicare il deposito (pubblicazione) della sentenza e per comunicare la lettura dispositivo. Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
Per parte appellata:
Il procuratore del nel riportarsi alle argomentazioni di cui alla Controparte_1
memoria difensiva in appello, precisa quanto segue:
1)insiste, in via preliminare di rito, per la dichiarazione d'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 348 bis e 436 c.p.c.; nel merito in principalità, per il rigetto dell'appello, essendo infondati i motivi di impugnazione, e per la conferma della sentenza del Tribunale di Treviso;
in subordine, per la riproposizione delle eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado e ritrascritte nella memoria difensiva in appello depositata in data 24.4.2024; in via istruttoria principale, per il rigetto della richiesta avversaria di produzione documentale, in quanto inammissibile ed irrilevante;
in via istruttoria subordinata, per la riproposizione di tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado e ritrascritte nella memoria difensiva in appello depositata in data 24.4.2024;
2) sul rigetto della richiesta avversaria di “sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato”;
3) sulla strumentalità dell'appello, per avere controparte sollevato (e abusato di) eccezioni defatiganti.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18.07.2022, quale titolare della Parte_1 ditta individuale 'Bar Sofia', esercizio di somministrazione di cibo e bevande sito in
[...]
si rivolgeva al Tribunale di Treviso proponendo opposizione avverso le CP_1
ordinanze-ingiunzione n. 34-35-36 e 39 notificate il 9.6.2022, con cui il Controparte_1
le comminava determinate sanzioni pecuniarie, sulla base delle violazioni
[...]
accertate i) dai Carabinieri di Conegliano in data 14/2/2018 alle disposizioni di cui al comma
1 dell'art. 30 della L. Regionale n. 29/2007 e alla lett. g) del comma 2 dell'art. 5 del
Regolamento CE n. 852/2004 (ordinanze-ingiunzione 34 e 39); ii) dai NAS di Treviso in data 11/7/2018 alle disposizioni di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 6 del D. Lgs n. 193/2007, attuativo della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare
(ordinanze-ingiunzione 35 e 36).
Si costituiva l'Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per deposito tardivo del ricorso.
Con n. 1037/2023 emessa in data 07.06.2023 e pubblicata il successivo 14.06.2023, il
Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione riconoscendo fondata l'eccezione di decadenza per intervenuta decadenza del termine. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso depositato in data Parte_1
15/01/2024, mentre il regolarmente costituito con memoria depositata in data CP_1
24/04/2024, resisteva al gravame.
All'udienza del 4/2/25, fissata per la discussione orale della causa, a seguito del deposito di note conclusionali, le parti si riportavano alle conclusioni già precisate e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da ex art. 22 L. 689/1981 in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. Parte_1
6, comma sesto, D.Lvo 150/2011, applicabile nel caso di specie. ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della decisione in Parte_1
relazione ai seguenti aspetti:
- omessa considerazione del momento in cui il ricorso era stato presentato all'Ufficio postale;
- nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del giudice e del cancelliere nonché dell'attestazione del deposito in cancelleria della sentenza.
***
Considerato che, con il secondo motivo di appello, sembra adombrare profili Parte_1
di nullità della sentenza impugnata, la relativa doglianza deve essere esaminata prioritariamente. In particolare, sostiene che i) la decisione presenti una Parte_1 motivazione “errata e insufficiente”; ii) che manchi della sottoscrizione del giudice nonché della sottoscrizione del cancelliere;
iii) che manchi l'attestazione del deposito in cancelleria e iv) che le comunicazioni conseguenti siano illegittime.
Il motivo, nelle sue plurime e confuse articolazioni, non ha pregio giuridico.
- circa la pretesa erroneità ed insufficienza della motivazione. Nell'illustrare il contenuto della doglianza, l'appellante fa riferimento al fatto che il giudice non possa limitarsi ad enunciare il giudizio in cui consiste la sua valutazione, ma deve descrivere il processo cognitivo attraverso cui è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costitutiva del giudizio. Ebbene, nel caso di specie, il primo giudice ha esaurientemente motivato la propria decisione, precisando la norma applicata per la individuazione del termine di decadenza (30 giorni dalla notifica del provvedimento, ex art. 6, comma 6, D.Lvo 150/2011) e, dato atto della data di deposito del ricorso (18.07.2022), ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. Diversa questione è la verifica della tempestività del deposito, oggetto dell'altro motivo di appello a cui si rimanda (v. infra);
- circa la mancanza della sottoscrizione del giudice. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe priva della sottoscrizione del giudice e del cancelliere. Il rilievo è contraddetto dalla documentazione riscontrabile dal fascicolo telematico e dalla stessa produzione della sentenza ad opera dell'appellante, da cui si evince la firma digitale del giudice;
- circa l'illegittimità delle comunicazioni. L'appellante non sviluppa i plurimi e confusi rilievi, tanto da ritenere inammissibile la doglianza stessa nel suo complesso. Sul punto, basti dire che risulta documentata l'attestazione del deposito della sentenza in cancelleria in data
13.06.2023 e che, per quanto riguarda gli asseriti profili di illegittimità nelle comunicazioni della sentenza, nel verbale di udienza del 7.06.2023, si legge: “Esaminate le note depositate dal procuratore di parte resistente ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, preso atto che le stesse nulla oppongono allo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta, considerato altresì che il procuratore ha discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio e, all'esito della stessa, ad ore 15.00 decide la causa come da dispositivo allegato”. Pertanto, a prescindere dai profili di inammissibilità del rilievo per la mancata argomentazione da parte dell'appellante, circostanza che impedisce una esatta definizione del contenuto della doglianza, va ricordato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta, può determinare la nullità della sentenza, mentre, l'avvenuta comunicazione di esso, come avvenuto nella specie, non comporta alcuna nullità sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio senza lesione del diritto di difesa dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica, sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti (Cass. 17587/24; 15993/24).
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Per quanto riguarda il primo motivo di gravame – il cui esame è stato logicamente posposto a quello della valutazione dei profili di nullità della sentenza impugnata - Parte_1 sostiene l'erroneità di questa nella parte in cui viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 L.689/1981 per deposito oltre il termine perentorio fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. 150/2011, avendo dovuto il primo giudice fare riferimento alla data di presentazione di esso all'Ufficio postale, avvenuta in data 08.07.2022, e, quindi, tempestivamente.
La doglianza è infondata.
È pur vero che “a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale,
l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n.
689, può essere proposta anche tramite il servizio postale” e che “in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. (tra le altre: Cass. 9486/2021); tuttavia, tale pronuncia risponde all'esigenza, avvertita dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 98 del 2004, di garantire l'effettività del diritto di agire in giudizio ed il correlato diritto di difesa, attraverso la semplicità delle forme di accesso a questo tipo di procedimento, fermo restando che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione del ricorso è a carico di chi quella decadenza mira ad evitare.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente, in primo grado, non ha dimostrato, mediante la ricevuta di spedizione della raccomandata presentata all'ufficio postale o mediante la ricevuta della raccomandata A.R., la tempestività dell'opposizione, essendosi limitata ad affermare che ciò era avvenuto in data 8.07.2022. Né può essere ammessa in questa sede la produzione, non solo in quanto vietata ex art. 345 cpc, ma anche considerando che l'eccezione di tardività era stata tempestivamente formulata dal con la costituzione CP_1 in giudizio in primo grado, senza che abbia ritenuto di prendere chiara e corretta Parte_1
posizione negli scritti difensivi successivi (v. verbale prima udienza 3.10.2022 da cui risulta che nemmeno è comparsa e v. memoria 24.10.2022 opponente a cui non è Parte_1
allegato alcunché al riguardo).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1037 del 7-13.6.2023 emessa dal Tribunale di Treviso.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di Parte_1
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi ex DM
55/14, secondo il valore della controversia e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1037 emessa il 07/06/2023 dal Tribunale di Treviso;
2. condanna alla rifusione a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 4/02/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli