Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 2286/2022
Successivamente all'udienza del 12.2.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 19.6.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
parte attrice ha depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2286/2022 del R.G.A.C., pendente tra
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Nicola
Staniscia, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
Attori
e
(c.f. ) e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore delegato p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 213 presso lo studio dell'avv. Nicola Maione che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
, già , in persona del legale rapp.te p.t., CP_3 Controparte_4
Convenuta contumace e
1
Convenuta contumace
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 7.10.2022 i sig.ri e hanno adito l'intestato Pt_1 Pt_2
tribunale per sentire dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva RGE 15/2010 deducendo che, con ordinanza del 9.3.2022, il giudice dell'esecuzione di Viterbo aveva onerato la di assicurare la continuità delle trascrizioni sull'immobile CP_6 subastato relativamente al lotto 1 e aveva concesso il termine perentorio di sessanta giorni per l'integrazione della documentazione ipocatastale, ma che tale adempimento non era stato validamente eseguito poiché, dalla nota del 25.3.2022, versata in atti dall'istituto bancario, risultava trascritto il solo atto di divisione ereditaria del 26.7.1993 a titolo di accettazione tacita dell'eredità, senza trascrizione del certificato di morte del de cuius deceduto il 13.11.1982. Persona_1
Nella resistenza della che, quale cessionaria Controparte_1 pro soluto del credito vantato da formulava istanza di condanna della Controparte_5 controparte ex art. 96 cpc e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 12.2.2025.
Gli attori agiscono per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva in ragione della mancata integrazione della documentazione a norma dell'art. 567 cpc;
in particolare viene contestato il mancato adempimento dell'obbligo posto dal giudice dell'esecuzione, che aveva ordinato di integrare la documentazione ipocatastale per assicurare la continuità delle trascrizioni.
Invero, non è contestato che il creditore abbia proceduto alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità basata sull'atto di divisione del 26.07.1993 a rogito del Notaio tuttavia gli attori ritengono che ciò non sia sufficiente ad Persona_2
assicurare la continuità delle trascrizioni richiesta dal giudice dell'esecuzione poiché
l'articolo 2660 c.c. dispone che chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare anche il certificato di morte dell'autore della successione che, nella specie, non sarebbe stato presentato.
Tale circostanza non è stata provata e comunque la contestazione non è fondata poiché
l'art. 2665 c.c. prevede che l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione,
2 eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.
Orbene, anche la presentazione del solo estratto, piuttosto che del certificato dell'atto di morte, è idonea ad escludere siffatta incertezza e, infatti, il conservatore non ha rifiutato la trascrizione, così che l'adempimento richiesto dal giudice dell'esecuzione si è in ogni caso perfezionato.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con esclusione della condanna per lite temeraria di cui non sussistono gli estremi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1. Rigetta la richiesta di estinzione della procedura esecutiva n. RGE 15/2010 pendente di fronte al tribunale di Viterbo;
2. condanna e lla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di che liquida in € 5.810, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 12.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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