Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 105
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo, in persona della dott.ssa Francesca Capuzzi, riguarda un'opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione di una procedura esecutiva. Le parti attrici hanno sostenuto che la procedura dovesse essere dichiarata estinta a causa della mancata integrazione della documentazione ipocatastale, come richiesto dal giudice dell'esecuzione. In particolare, hanno contestato l'assenza del certificato di morte del de cuius, ritenendo che ciò compromettesse la validità della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.

Il giudice, tuttavia, ha rigettato la domanda degli attori, argomentando che l'art. 2665 c.c. consente che l'inesattezza o l'omissione di alcune indicazioni non comprometta la validità della trascrizione, a meno che non generi incertezze sui soggetti o sul bene. La presentazione di un estratto, in luogo del certificato di morte, è stata ritenuta sufficiente a garantire la continuità delle trascrizioni, poiché il conservatore non ha rifiutato la trascrizione stessa. Pertanto, la richiesta di estinzione è stata respinta e gli attori sono stati condannati al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 105
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 105
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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