TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8002 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SIMIOLI ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. SIMIOLI ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 , Parte_2 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 29/10/1990, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
02.08.1999), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto. 2) L'appartamento adibito a casa coniugale, sito in Napoli alla Via Santa Lucia al Monte n. 10 verrà assegnato, unitamente ai beni mobili ivi contenuti, alla SI.ra , quale coniuge economicamente più debole, CP_1
che si è fatta maggior carico delle incombenze domestiche e dei figli ed alla luce del fatto che gli stessi, seppur maggiorenni, abitano ancora nel detto immobile;
le spese (utenze e condominio) resteranno a carico dell'assegnatario. 3) Infatti, i figli, anche se maggiorenni, non sono del tutto autosufficienti, per cui continueranno a vivere presso la detta residenza fino al raggiungimento della totale indipendenza economica. 4) In particolare, la GL necessita ancora del Per_2
sostegno dei genitori e pertanto i ricorrenti in virtù dei patti immobiliari di seguito indicati al capo 6, convengono che il mantenimento della stessa resterà a carico della SI.ra ; 5) il CP_1 SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile pari ad € 250,00, Pt_1 CP_1
quale contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario in favore della stessa (IBAN [...]). 6) Il SI. Parte_1
ad integrazione del contributo al mantenimento e per una migliore sistemazione
[...]
patrimoniale familiare dichiara e si obbliga a trasferire alla SI.ra la piena CP_1
proprietà dei seguenti immobili: A) Immobile, sito in NAPOLI al Vico Politi n. 19, piano 3, con altro ingresso da Via Santa Lucia al Monte n. 10, in catasto alla Sez. Urb. MON, foglio 4, particella 267, sub. 11, partita 7606, cat. A/4, Cl. 3, ZC. 12, vani cl. 5, RC. 309,87 €; B)
Immobile, sito in NAPOLI al Vico Politi n. 19, in catasto terreni alla Sez. MON, foglio 135, particella 86; con atto da stipularsi entro e non oltre 120 giorni dalla data dell'omologa del presente ricorso. (All. copia visure attuali per soggetto). 7) Le spese notarili del suddetto atto di trasferimento cadranno a carico del SI. , con i benefici fiscali applicabili ai Parte_1 sensi dell'art. 19 della l. n. 74/987 ed in base alla sentenza del 10 maggio 1999 della Corte
Costituzionale in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione personale ed in conformità alla circolare dell'agenzia delle entrate n. 49/e del 16 marzo 2000 e 27/e del 21 maggio 2012, con notaio che sarà concordato tra i coniugi per la confezione degli accordi traslativi contenuti nel presente atto.
2 8) Il SI. presta ogni garanzia per i vizi e l'evizione dichiarando che i diritti Parte_1
sugli immobili de quo sono di sua piena ed esclusiva proprietà, libera da pesi, vincoli, diritti reali, parziari a terzi spettanti, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie. 9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità. 10) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto, con l'esatto adempimento degli impegni assunti nella presente scrittura, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione, motivo e/o causale, avendo così definito, con la sottoscrizione dei suddetti patti e condizioni, ogni rapporto economico-patrimoniale di dare-avere tra loro in essere per qualsiasi titolo e/o causale. 11) Le negoziazioni che precedono, in esecuzione della separazione personale, devono ritenersi elemento essenziale della separazione medesima ed inoltre tale accordo patrimoniale ha costituito e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi. 12) Le spese legali relative a tale procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.250 ,parte I s., Ufficio 5 , reg. Atti Matrimonio anno 1990 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4