Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2024 ed iscritta al n.
1609 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Monastero, Via Italia n. 8/B
- (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Desio, via Rapallo n. 1
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Emanuela Rocca del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 17/A, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 20.1.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
giorno 11.03.2011 e trascritto negli atti di matrimonio del comune di Malgrate (LC) Parte I N. 1, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alla relativa annotazione ed all'espletamento di ogni altro relativo incombente, alle seguenti condizioni:
Prole
1) Affido condiviso ai genitori delle figlie minori, che manterranno la loro prevalente collocazione e residenza anagrafica presso la casa coniugale in Garbagnate Monastero (LC).
2) Le figlie trascorreranno con il padre i fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera.
3) Entrambi i genitori danno atto che potranno anche concordare eventuali variazioni dei tempi di permanenza della minore presso uno o l'altro dei genitori, sia per eventuali cambiamenti degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze, sia per loro specifici impegni lavorativi, sia per richieste di trascorrere più tempo con loro.
4) Durante le vacanze estive le figlie staranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, e questi ultimi concorderanno i periodi entro fine maggio di ciascun anno.
5) Nei periodi di vacanza scolastica di Natale e Pasqua le figlie staranno in pari misura con ciascuno dei genitori (es.
vacanze natale 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre).
6) I genitori dovranno comunicare all'altro il luogo di vacanza ove recheranno con loro le figlie.
7) I genitori potranno concordare tra loro altre eventuali vacanze sia invernali sia estive che le figlie trascorreranno con l'uno o l'altro dei genitori.
8) Ogni decisione riguardante l'istruzione scolastica, la salute, la religione, nonché l'iscrizione e la partecipazione delle figlie ad attività sportive o extracurriculari, verrà concordata preventivamente tra i genitori, affinchè entrambi possano esprimere il proprio consenso in merito, garantendo così una piena condivisione delle scelte che riguardano il benessere e lo sviluppo delle minori.
9) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre un importo mensile pari ad € 293,00.= per ciascuna (pari ad € 586,00.= complessivi), annualmente rivalutato come per legge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024.
10) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie – identificate come da Protocollo del Tribunale di Lecco
già adottato in sede di separazione - verranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno.
11) Le figlie saranno fiscalmente a carico dei genitori al 50% ciascuno.
pagina 2 di 5 12) La madre avrà diritto a percepire gli assegni familiari come già pattuito in sede di separazione.
13) I genitori esprimono sin da ora assenso al rilascio di eventuali documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
Casa coniugale
14) Il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra la sua quota indivisa del 50% Parte_2 Parte_1
della casa coniugale - già alla moglie assegnata in sede di separazione - e di seguito così identificata: In comune di
Garbagnate Monastero (LC) Via Tregiorgio – Via Italia – Via Gaesso – Palazzina A - appartamento al P.II composto da monolocale con angolo cottura bagno disimpegno e loggia con annessi locali sottotetto al P. III e box ad uso autorimessa al P. I sottostrada, il tutto contraddistinto al Catasto Fabbricati come segue: appartamento: fg. 4 mapp. 4159/767 via
Tregiorgio Snc P.
2-3 cat A/2 cl 4 vani 3,5 euro 316,33 – box mapp. 4159/739 Via Tregiorgio snc, P. S1, cat C/6 cl. 2 mq.
20 euro 92,96; con la proporzionale quota di comproprietà negli enti comuni dell'intero fabbricato e nelle aree da assoggettare a servitù di uso pubblico come da atto di provenienza.
15) L'atto di trasferimento di cui sopra verrà stipulato presso il Notaio che verrà indicato dalla sig.ra entro e Parte_1
non oltre 6 mesi a decorrere dal 22.10.2024, come richiesto da Intesa ai fini dell'accollo del mutuo richiesto da CP_1
con sua missiva del 24.10.2024, e pertanto entro e non oltre il 22 aprile 2025. L'atto notarile sarà a carico Parte_1
della sig.ra Pt_1
16) Qualora la sig.ra intendesse porre in vendita l'immobile, il sig. potrà esercitare il diritto di Parte_1 Pt_2
prelazione sull'acquisto solo ed esclusivamente nel caso in cui entrambe le figlie fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il diritto di prelazione alle condizioni di cui sopra, dovrà essere esercitato dal sig. al medesimo prezzo ed alle Pt_2
medesime condizioni offerte all'esclusiva proprietaria sig.ra salva la detrazione dal corrispettivo offerto del solo Pt_1
importo capitale già versato dal sig. per l'acquisto della casa coniugale. Pt_2
Tale diritto dovrà essere altresì esercitato dal sig. per iscritto entro 40 giorni dall'avvenuta ricezione della Pt_2
comunicazione scritta della sig.ra contenente la proposta di acquisto ricevuta dal terzo con il prezzo offerto ed ogni Pt_1
ulteriore condizione.
Indipendenza economica delle parti
17) Le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti, rinunziando reciprocamente a richiedere un contributo al mantenimento.
18) Le spese del presente procedimento saranno tra i coniugi suddivise al 50% ciascuno.”
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 12.12.2024 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato l'11.3.2011 in Malgrate;
Per_
- dalla loro unione sono nate le figlie (in data 29.9.2014) e (in data 9.12.2017), Per_2
entrambe ancora minorenni;
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
14.2.2020;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione -
omologata in data 14.2.2020 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
pagina 4 di 5 7. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento e collocazione
Per_ delle figlie e nonché di mantenimento delle minori, si palesano adeguati a soddisfare le Per_2
esigenze psico-fisiche delle minori nonché quelle economiche nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.7.1982, e (C.F. , nato a [...] il [...], sposati in Parte_2 C.F._2
Malgrate l'11.3.2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte I, numero 1);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Malgrate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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