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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AL RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2429/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FABIAN ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona (VR), Via Germania, n. 1/D
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2025 il ricorrente ha rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione – introdotta con ricorso cumulativo, relativo anche all'istanza divorzile – è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti (in tal senso depone anche la contumacia della resistente/convenuta e lo stato di sostanziale irreperibilità della stessa), infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso dell'atto introduttivo del ricorrente, lo stato di separazione di fatto affermato dal ricorrente e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande, ivi inclusa quella divorzile.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 [...]
, già uniti in matrimonio contratto in data 11/01/2020, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA al n.
8/p.1/2020;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
pagina 2 di 3
LA AL RT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA AL RT Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2429/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FABIAN ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona (VR), Via Germania, n. 1/D
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2025 il ricorrente ha rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione – introdotta con ricorso cumulativo, relativo anche all'istanza divorzile – è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti (in tal senso depone anche la contumacia della resistente/convenuta e lo stato di sostanziale irreperibilità della stessa), infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso dell'atto introduttivo del ricorrente, lo stato di separazione di fatto affermato dal ricorrente e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande, ivi inclusa quella divorzile.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 [...]
, già uniti in matrimonio contratto in data 11/01/2020, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA al n.
8/p.1/2020;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
pagina 2 di 3
LA AL RT
pagina 3 di 3