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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II AD iscritta al n. r.g. 2041/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 FERLITO FULVIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. CASSOLA VALTER Controparte_1 C.F._1 (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
CP_2 Controparte_1 APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 2803/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021
CONCLUSIONI
In data 9-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta: NEL MERITO In totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2803/2021 in data 3 novembre 2021, respingere tutte le domande proposte da CP_1
con condanna dei relativi eredi
[...] Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5
e
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
a restituire alla società esponente la somma di € 38.527,25, pagata per spese legali di CP_11 pagina 1 di 13 primo grado, come da atto di precetto notificato in data 6 maggio 2022 (doc. 3) all'avv. Valter Cassola (doc. 4), munito del potere di incassare somme per il proprio rappresentato, come da mandato allegato all'atto di precetto, nonché l'ulteriore importo di € 22.267,80, pagato dalla società esponente a fronte dell'imposta di registro della sentenza di MO AD (docc. 7, 8 e 9). Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere, occorrendo, i capitoli nn. 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata nell'interesse della società e le prove Controparte_12 contrarie non ammesse dedotte nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze n. 2803 del 03 Novembre 2021 - nel merito e in via istruttoria, che l'Appello introduttivo del presente giudizio venga respinto così come le richieste istruttorie ivi contenute. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 2803/2021, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021, che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal aveva così deciso: “ACCERTA e DICHIARA che i beni mobili di cui all'elenco CP_1 allegato come doc. 3 sono di piena proprietà di e che i medesimi sono stati Controparte_1 concessi da quest'ultimo a titolo di comodato gratuito alla società convenuta, la quale è obbligata
a restituirli a semplice richiesta dello stesso. DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda attorea.
RIGETTA la domanda di risarcimento danni. CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 25.000,00 per compensi ed in Euro 1.720,95 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio la società “ , esponendo: Controparte_1 Parte_1
-) di essere antiquario e collezionista d'arte di fama internazionale e di aver acquistato una partecipazione di minoranza (20%) della società convenuta, la quale è proprietaria, nel Comune di
San Casciano Val di Pesa (FI), di un importante complesso immobiliare costituito da una villa antica con relativi fabbricati, giardino e piscina, e da un'azienda agricola composta da fabbricati rurali e terreni;
-) che, nel corso degli anni, detto complesso immobiliare era stato oggetto di profondi restauri eseguiti sotto la direzione dell'attore, che era stato anche amministratore unico della società convenuta;
-) che, una volta completati i restauri, gli immobili erano stati adeguatamente arredati con beni di pagina 2 di 13 notevole pregio e valore, di proprietà in parte della in parte del socio di Parte_1 maggioranza della stessa (la ZFC s.r.l.) e, in misura prevalente, del medesimo CP_1
-) di avere, infatti, messo a disposizione della società convenuta beni mobili di sua proprietà a titolo di comodato, per consentire alla medesima di ricavare importanti corrispettivi sia dall'organizzazione di eventi e meetings all'interno della villa che dall'attività di degustazione organizzata negli altri immobili;
-) che il contratto di comodato non era mai stato formalizzato per iscritto;
-) che i rapporti tra i soci della si erano deteriorati quando la stessa, nel giugno Parte_1
2014, aveva deciso di nominare amministratore unico, in luogo dell'attore, Persona_2
(figlio di , legale rappresentante della ZFC s.r.l.) e di sostituire, senza preavviso, le chiavi CP_13 di accesso al complesso immobiliare;
-) di aver chiesto, a quel punto, alla società convenuta di riconoscere per iscritto che i beni di sua proprietà erano stati ad essa concessi in comodato e di assicurare gli stessi con primaria
Compagnia per un valore congruo;
-) che l'amministratore unico, dopo aver trasmesso al l'elenco dei beni di sua proprietà CP_1 che aveva inviato alla Compagnia di Assicurazione, senza, peraltro, riconoscere che si trattava di beni di proprietà attorea, si era rifiutato di sottoscrivere il contratto di comodato che l'attore aveva predisposto ed aveva ordinato di non mostrare il libro inventari della società al consulente di esso il quale era stato incaricato di verificare che i beni di proprietà di quest'ultimo non vi CP_1 fossero stati riportati come beni di proprietà della convenuta;
-) che, solamente in data 26.6.2015, a seguito di numerose richieste, alla presenza di
[...]
direttore dell'azienda, aveva effettuato una ricognizione presso la ed Tes_1 Parte_1 asportato alcuni beni.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare che i beni mobili di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione erano di sua proprietà e che erano stati concessi a titolo di comodato alla Parte_1 nonché di dichiarare la predetta società obbligata ad assicurarli con primaria Compagnia, con condanna della convenuta, altresì, al risarcimento dei danni.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, Parte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per il resto, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, la convenuta rilevava di aver acquistato i beni immobili del complesso de quo nel 1999, unitamente ai mobili di cui all'elenco costituente l'allegato 3 al contratto preliminare di compravendita del 9.3.1999; di aver poi provveduto, durante e dopo i lavori di restauro dell'immobile, ad acquistare mobili ed arredi per il valore di circa € 2.500.000,00, come risultava dal libro inventari;
che i soci dell'epoca,
pagina 3 di 13 e convennero di conferire in godimento alla società a Controparte_1 Controparte_14 titolo di comodato beni mobili ed arredi di loro proprietà, con l'accordo che sarebbero rimasti a corredo della villa sino a quando questa, ovvero per le quote della non sarebbe Parte_1 stata ceduta a terzi;
che, a seguito delle contestazioni pervenute da nel luglio Controparte_1
2014, la società gli aveva ricordato gli accordi a suo tempo presi con lo e gli aveva Per_2 chiesto di indicare al nuovo amministratore il titolo legittimante la proprietà da lui rivendicata;
che, in data 26.6.2015, il aveva effettuato l'accesso alla villa per ritirare alcuni beni di sua CP_1 esclusiva proprietà, previa redazione del verbale di consegna, nel quale era stato dato atto che lo stesso aveva rinunciato alla redazione dell'inventario degli arredi di sua titolarità; che l'elenco dei beni prodotto dall'attore, in forza del quale ne richiedeva la riconsegna, non era riconducibile alla società, ed i beni ivi indicati non erano di proprietà del di avere, comunque, comunicato CP_1 la propria disponibilità a riconsegnare, previa dimostrazione della proprietà in capo all'attore, eventuali ulteriori beni ed oggetti personali custoditi nella villa.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era incontestato che i beni mobili che arredavano la villa facente parte del complesso immobiliare della fossero stati concessi in comodato gratuito, in parte dalla società Parte_1 medesima, in parte dal socio di maggioranza per il tramite della ZFC s.r.l. e, in Controparte_14 misura prevalente, da;
Controparte_1
-) l'attore richiedeva la restituzione dei mobili indicati alle pagg. da 33 a 52 del doc.3, dallo stesso prodotto, e denominato “Inventario Villa”;
-) in proposito, la convenuta si era limitata a contestare che i beni mobili ricompressi nel suddetto elenco, di cui il richiedeva la restituzione, fossero di proprietà esclusiva di quest'ultimo, CP_1 senza, tuttavia, indicare quelli che appartenevano allo ed alla medesima Per_2 [...]
Pt_1
-) pertanto, mentre l'attore aveva provato l'avvenuta conclusione del contratto di comodato, così assolvendo all'onere probatorio sullo stesso gravante, la convenuta, limitandosi a contestare che i beni mobili fossero di proprietà del non aveva proposto alcuna eccezione o azione di CP_1 carattere reale volta a dimostrare la proprietà di tali beni in suo favore;
-) ne derivava che i beni mobili in questione dovevano essere considerati di titolarità di
[...]
; CP_1
-) era, inoltre, rimasto indimostrato l'assunto della convenuta secondo cui tali beni erano stati conferiti in godimento per servire da arredo della villa di sua proprietà, con l'accordo che pagina 4 di 13 sarebbero lì rimasti sino a quando questa, ovvero per le quote della non fosse Parte_1 stata ceduta a terzi;
-) del resto, in assenza della prova della pattuizione di un termine finale del contratto di comodato, la destinazione dei beni mobili ad arredo della villa non assumeva alcuna rilevanza in ordine alla durata del rapporto, in quanto tale termine non era connaturato alla particolare destinazione delle cose;
-) era, dunque, applicabile il disposto di cui all'art. 1810 c.c., in tema di recesso ad nutum del comodante;
-) la domanda di risarcimento danni andava rigettata perché non provata, mentre quella volta ad obbligare la convenuta ad assicurare i beni di proprietà del era inammissibile perché priva CP_1 di fondamento giuridico.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo (rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di onere della prova e relativa valutazione, nonché violazione dell'art. 132, quarto comma, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.”), rilevava che il tribunale aveva errato nel considerare l'attore proprietario dei beni in questione, in assenza di qualsiasi prova sul punto e nonostante la specifica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
D'altra parte, alcun valore poteva attribuirsi all'inventario prodotto dal dal momento che CP_1 lo stesso, come riferito dai testi e , era stato redatto sotto Testimone_1 Testimone_2 dettatura del medesimo appellato.
Inoltre, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui, pur avendo qualificato come personale l'azione proposta dal aveva proceduto al suo accoglimento sulla base della sua natura CP_1 reale.
2) Con il secondo (rubricato “ancora violazione dell'art. 2697 c.c., in punto di onere della prova, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di valutazione delle prove, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c. e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, in relazione al primo comma n. 1 dell'art. 342 c.p.c.”) rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere la convenuta gravata dall'onere di proporre eccezioni o azioni di carattere reale per dimostrare la proprietà dei beni in sua favore, in quanto l'onere probatorio della titolarità dei beni, e della loro concessione in comodato, ricadeva unicamente sull'attore;
pagina 5 di 13 3) con il terzo (rubricato “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'art. 1810 c.c. in punto di durata del comodato, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c., nonché modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, in relazione al primo comma n. 1 dell'art. 342 c.p.c.”) rilevava che il primo giudice non aveva fatto corretto uso delle risultanze dell'espletata prova testimoniale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da e , i Controparte_14 Testimone_3 quali avevano confermato che i beni conferiti in godimento nella società sarebbero rimasti ad arredo della Villa fino al suo scioglimento oppure sarebbero stati venduti a terzi insieme all'immobile o alle quote della società Parte_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'8.3.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – Con successiva ordinanza del 20.12.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso di . Controparte_1
2.5. – Riassunta su iniziativa dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9-
29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo pagina 6 di 13 grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – In secondo luogo, le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, parte appellante si è limitata ad insistere nell'ammissione “dei capitoli nn. 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata nell'interesse della società
e le prove contrarie non ammesse dedotte nella terza Controparte_12 memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. atto di appello, pag. 13), formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.3. – Deve, infine, essere dichiarata la contumacia degli eredi di , per non Controparte_1 essersi ritualmente costituiti in giudizio successivamente alla notifica dell'atto di riassunzione.
In proposito, non può ritenersi sufficiente il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. avvenuto in data 1.10.2024, in assenza di precedente o contestuale costituzione (non rivenendosi in atti neppure la procura alle liti rilasciata dagli eredi al difensore).
Invero, la giurisprudenza di legittimità che ha approfondito il portato applicativo dell'art. 303
c.p.c., ha evidenziato che:
→ “L'art. 303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia". Già durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non mancò di segnalare l'ambiguità di tale disposizione. Essa, infatti, è destinata a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse:
l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle
pagina 7 di 13 parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti)”;
→ “Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma quarto,
c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi" (cfr Cass. 10445 del 15.4.2019, in motivazione).
Pertanto, vertendosi in ipotesi di riassunzione modificativa (stante l'intervenuto decesso dell'appellato), era onere degli eredi costituirsi in giudizio mediante il deposito di comparsa ex art. 167 c.p.c., il che, però, non è avvenuto, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale da questi successivamente compiuta.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
Nella specie, come correttamente rilevato dal tribunale, non è in contestazione l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, avendo la nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in prime cure (pag. 3), ammesso che “i soci (all'epoca le persone fisiche
e convennero di conferire in godimento alla società a Controparte_1 Controparte_14 titolo di comodato, beni mobili ed arredi in proprietà di ciascuno con l'accordo che sarebbero rimasti a corredo della Villa, utilizzata anche per eventi e ricevimenti, sino a quando questa, ovvero le quote della non fossero stati ceduti a terzi”. Parte_1
Ciò che l'appellante contesta è che il comodato concernesse i beni di cui al doc. 3 prodotto dal rispetto ai quali quest'ultimo non avrebbe provato il suo diritto di proprietà. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
4.1.1. – In proposito, l'appellante fornisce una lettura solo parziale delle dichiarazioni testimoniali di e di , i quali se è vero che hanno riferito che il Testimone_2 Testimone_1 doc. 21 (denominato “inventario villa”) – in gran parte sovrapponibile al doc. 3 – venne redatto, nel 2003-2004, sotto dettatura del è altrettanto vero che gli stessi hanno CP_1
pagina 8 di 13 anche affermato che tale inventario venne inviato all'amministrazione della società per le opportune verifiche.
In particolare, il teste ha affermato: “Questo inventario lo facemmo insieme io Testimone_2
e su dettatura di quest'ultimo nel 2004, poi fu via via aggiornato per i valori. So che CP_1
[i beni] sono del per quello che mi diceva lui. So che era stato mandato in CP_1 amministrazione per essere revisionato. [I beni] Erano indicati con tre bollini diversi, rosso, blu
e verde. ADR Fu mandato in amministrazione per la trattativa di compravendita dell'azienda”
(cfr. verbale di udienza del 22.11.2019).
Concordanti si presentano anche le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco il documento perché periodicamente con il sig. il sig. Parte_2 lo ricontrollava. Tutti i mobili erano contraddistinti da bollini di colore diverso. Questi CP_1 mobili mi erano stati indicati da lui come di sua proprietà. Periodicamente inviavo all'amministrazione l'inventario, che poi è stato aggiornato negli ultimi anni a livello di valore economico. Io posso rispondere nel 2008, non so da chi fu redatto l'inventario […] ADR Non ho mai ricevuto alcuna contestazione quando inviavo il documento in amministrazione. Lo inviavo alle dipendenti amministrative. A Varese c'erano gli uffici di gestione contabile. Io mi occupavo di acquisti e vendite” (cfr. verbale di udienza del 22.11.2019).
Pertanto, anche a voler ritenere il documento n. 21 come formato unilateralmente dal CP_1
è indubbio che lo stesso sia entrato nella sfera di conoscibilità della società appellante, in quanto veniva inviato periodicamente, per le opportune verifiche, al suo ufficio amministrativo.
Al riguardo, è molto significativa la circostanza, riferita dal teste all'epoca addetto Tes_1 proprio al settore “acquisti e vendite” della che questa non ebbe a sollevare Parte_1 mai alcuna contestazione in ordine al contenuto dell'inventario.
Né può dubitarsi della attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, laddove si consideri che, all'epoca dei fatti, sia il che il erano dipendenti della (il primo Tes_2 Tes_1 Parte_1 come “operaio addetto alla cantina” dal 2004 al 2018 ed il secondo come “impiegato” dal 2008 al 2015) e, quindi, certamente a conoscenza dei fatti per cui è causa.
Inoltre, i predetti testi non risultano portatori di alcun interesse, anche solo di fatto, all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che gli stessi vanno ritenuti attendibili non solo dal punto di vista soggettivo ma anche oggettivo, per essere le loro dichiarazioni concordanti e circostanziate.
4.1.2. – Per quanto riguarda il doc. 3, il teste , indifferente (pur precisando “mi Testimone_4 sono occupato della in quanto incaricato da di seguire l'acquisizione, Parte_1 CP_1 per conto della società, della villa e di mobili e di arredi. Me ne sono occupato anche da prima
pagina 9 di 13 del 1999”), ha affermato che i beni ivi indicati “dai contatti con il commercialista dott. Per_3 risulterebbero di proprietà di , e ciò anche in ragione dei “documenti in mio possesso” CP_1
(cfr. verbale di udienza del 24.1.2020).
Per converso, il teste “consulente amministrativo e fiscale della società Testimone_5 convenuta” ha prima affermato “mi era stato consegnato dalla società un elenco affinché lo portassi a;
è il doc. 3 che mi si mostra”, salvo poi precisare che “le pag. da 33 a 52 Tes_4 sono pagine che non ho consegnato al collega [ ]”, allo scopo, probabilmente, di attutire Tes_4 la portata delle sue dichiarazioni, omettendo, però, di considerare che il predetto doc. 3 è composto unicamente da tali pagine (in quanto rappresenta l'inventario dei soli beni di proprietà . CP_1
In particolare, la prima di tali dichiarazioni si presenta particolarmente importante, perché consente di ritenere che il doc. 3 fosse stato visionato dalla società e che, non risultando contestazioni in ordine al suo contenuto, fosse stato dalla stessa condiviso.
4.1.3. – Altrettanto significativa è la circostanza che i beni di cui il sostiene essere CP_1 oggetto del comodato non compaiono nelle scritture contabili della società appellante, come confermato anche dal teste , commercialista dell'appellato, il quale ha Testimone_6 riferito: “da un esame del libro cespiti ammortizzabili c'erano riportati alcuni beni, ma per il loro valore, si poteva desumere che non fossero quelli indicati nel documento che mi si mostra. Il sig. mi consegnò questo documento [doc. 3] dicendomi di farmi parte diligente per Tes_4 riuscire a regolarizzare la situazione attraverso la stipula di un comodato che io preparati ed inviai a Ero preoccupato del fatto che questi beni, non essendo indicati nei documenti Per_3 della avrebbero potuto portare nocumento alla società nel senso che se ne Parte_1 poteva presumere l'acquisto al nero” (cfr. verbale di udienza del 24.1.2020).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 11912 del 22/05/2009).
Ne caso in esame, la società appellante non ha offerto alcun elemento atto a superare tale presunzione.
pagina 10 di 13 Per giunta, la contestazione in ordine al doc. 3 prodotto dall'originario attore – formulata in prime cure – si presenta generica, laddove si consideri che pur negando che i Parte_1 beni ivi indicati appartenessero al non ha neppure allegato quali fossero quelli di CP_1 proprietà sua e di . Controparte_14
Inoltre, nel “verbale di consegna” del 3.6.2015, redatto quando il ritirò alcuni beni di CP_1 sua proprietà esclusiva, si dà atto della sua rinuncia “allo svolgimento dell'aggiornamento dell'inventario degli arredi di sua proprietà”, dal che si desume che un inventario già esisteva e, in mancanza di elementi di segno contrario offerti dall'appellante, deve identificarsi proprio con quello di cui al doc. 3.
Deve, dunque, escludersi che il tribunale non abbia fatto un corretto uso delle risultanze istruttorie le quali, anzi, sono univoche in ordine al fatto che il comodato avesse ad oggetto proprio i beni, di proprietà del di cui all'inventario da questi prodotto. CP_1
Per completezza, deve anche escludersi qualsiasi profilo di contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, la quale è pervenuta all'accoglimento della domanda proposta dall'attore proprio sulla base del suo carattere personale (stante l'accertata esistenza di un contratto di comodato) e rimarcando la mancata proposizione, da parte della convenuta, di qualsiasi eccezione e/o domanda di carattere reale.
I mezzi, quindi, sono caducati.
4.2. – Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Correttamente, il tribunale non ha attribuito alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni testimoniali di e , i quali hanno affermato che i beni Controparte_14 Testimone_3 conferiti in godimento nella società sarebbero rimasti ad arredo della Villa fino allo scioglimento della stessa oppure sarebbero stati venduti a terzi insieme all'immobile o alle quote della Parte_1
Trattasi, infatti, di dichiarazioni scarsamente attendibili, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, per essere lo il padre del legale rappresentante dell'appellante e la Per_2 dipendente “della holding di società gruppo (come da Tes_3 Pt_3 Per_2 quest'ultima riferito in sede di esame testimoniale), il che rende evidente la loro propensione a fornire una versione dei fatti favorevole alla Parte_1
In secondo luogo, le dichiarazioni della si presentano eccessivamente generiche, Tes_3 avendo ella riferito di aver assistito ad una “riunione” in cui e Controparte_14 [...]
si sarebbero accordati nei termini sopra esposti, riunione che, tuttavia, la teste non CP_1
è stata in grado di collocare temporalmente (e neppure geograficamente).
pagina 11 di 13 Invece, ha affermato che i beni mobili (non meglio specificati) in questione Controparte_14 sarebbero stati attribuiti dal alla società a titolo di “finanziamenti soci”. CP_1
Dichiarazione che non solo non trova riscontro nelle scritture contabili della ma Parte_1 che, peraltro, collide con la stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla predetta società la quale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha dedotto che tali beni erano stati “conferiti in godimento alla Società a titolo di comodato con diritto di quest'ultima di farne uso (non di disporne) e del socio di riottenerne il godimento e la disponibilità non a semplice richiesta del come questo domanda in citazione, ma allo scioglimento della CP_1
Società o meglio, come convenuto, alla vendita dell'immobile e/o cessione delle quote della
(pag. 10). Parte_1
È evidente che il conferimento in godimento di un bene all'interno di una società, essendo disciplinato dall'art. 2254 c.c. (in virtù del richiamo operato dall'art. 2464 c.c. per le s.r.l.), si pone su di un piano completamente diverso rispetto al finanziamento dei soci (disciplinato dall'art. 2467 c.c.), di talché, anche per questo motivo, il teste si presenta Per_2 inattendibile.
In ogni caso, giova considerare che, all'interno di una s.r.l. (come , la Parte_1 possibilità, per i soci, di operare un tale tipo di conferimento deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo ed il relativo valore deve essere iscritto anche in bilancio, trattandosi di una posta destinata ad incidere non solo sull'attivo ma anche sul passivo societario ex art. 2281 c.c. (secondo cui “i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori”).
Elementi, questi, di cui l'appellante non ha fornito, però, alcuna prova.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del giudizio di appello devono essere considerate irripetibili, non essendosi gli eredi di ritualmente costituiti in giudizio, per quanto esposto al § 3.3. Controparte_15
Si applica, infatti, il seguente principio: “in caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 14532 del
15/07/2016).
pagina 12 di 13 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2803/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli eredi di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte appellata nel presente grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II AD iscritta al n. r.g. 2041/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 FERLITO FULVIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. CASSOLA VALTER Controparte_1 C.F._1 (CF ) C.F._2
APPELLATO/I
CP_2 Controparte_1 APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 2803/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021
CONCLUSIONI
In data 9-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta: NEL MERITO In totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2803/2021 in data 3 novembre 2021, respingere tutte le domande proposte da CP_1
con condanna dei relativi eredi
[...] Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5
e
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
a restituire alla società esponente la somma di € 38.527,25, pagata per spese legali di CP_11 pagina 1 di 13 primo grado, come da atto di precetto notificato in data 6 maggio 2022 (doc. 3) all'avv. Valter Cassola (doc. 4), munito del potere di incassare somme per il proprio rappresentato, come da mandato allegato all'atto di precetto, nonché l'ulteriore importo di € 22.267,80, pagato dalla società esponente a fronte dell'imposta di registro della sentenza di MO AD (docc. 7, 8 e 9). Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere, occorrendo, i capitoli nn. 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata nell'interesse della società e le prove Controparte_12 contrarie non ammesse dedotte nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze n. 2803 del 03 Novembre 2021 - nel merito e in via istruttoria, che l'Appello introduttivo del presente giudizio venga respinto così come le richieste istruttorie ivi contenute. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Parte_1
Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 2803/2021, emessa Controparte_1 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021, che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal aveva così deciso: “ACCERTA e DICHIARA che i beni mobili di cui all'elenco CP_1 allegato come doc. 3 sono di piena proprietà di e che i medesimi sono stati Controparte_1 concessi da quest'ultimo a titolo di comodato gratuito alla società convenuta, la quale è obbligata
a restituirli a semplice richiesta dello stesso. DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda attorea.
RIGETTA la domanda di risarcimento danni. CONDANNA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 25.000,00 per compensi ed in Euro 1.720,95 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio la società “ , esponendo: Controparte_1 Parte_1
-) di essere antiquario e collezionista d'arte di fama internazionale e di aver acquistato una partecipazione di minoranza (20%) della società convenuta, la quale è proprietaria, nel Comune di
San Casciano Val di Pesa (FI), di un importante complesso immobiliare costituito da una villa antica con relativi fabbricati, giardino e piscina, e da un'azienda agricola composta da fabbricati rurali e terreni;
-) che, nel corso degli anni, detto complesso immobiliare era stato oggetto di profondi restauri eseguiti sotto la direzione dell'attore, che era stato anche amministratore unico della società convenuta;
-) che, una volta completati i restauri, gli immobili erano stati adeguatamente arredati con beni di pagina 2 di 13 notevole pregio e valore, di proprietà in parte della in parte del socio di Parte_1 maggioranza della stessa (la ZFC s.r.l.) e, in misura prevalente, del medesimo CP_1
-) di avere, infatti, messo a disposizione della società convenuta beni mobili di sua proprietà a titolo di comodato, per consentire alla medesima di ricavare importanti corrispettivi sia dall'organizzazione di eventi e meetings all'interno della villa che dall'attività di degustazione organizzata negli altri immobili;
-) che il contratto di comodato non era mai stato formalizzato per iscritto;
-) che i rapporti tra i soci della si erano deteriorati quando la stessa, nel giugno Parte_1
2014, aveva deciso di nominare amministratore unico, in luogo dell'attore, Persona_2
(figlio di , legale rappresentante della ZFC s.r.l.) e di sostituire, senza preavviso, le chiavi CP_13 di accesso al complesso immobiliare;
-) di aver chiesto, a quel punto, alla società convenuta di riconoscere per iscritto che i beni di sua proprietà erano stati ad essa concessi in comodato e di assicurare gli stessi con primaria
Compagnia per un valore congruo;
-) che l'amministratore unico, dopo aver trasmesso al l'elenco dei beni di sua proprietà CP_1 che aveva inviato alla Compagnia di Assicurazione, senza, peraltro, riconoscere che si trattava di beni di proprietà attorea, si era rifiutato di sottoscrivere il contratto di comodato che l'attore aveva predisposto ed aveva ordinato di non mostrare il libro inventari della società al consulente di esso il quale era stato incaricato di verificare che i beni di proprietà di quest'ultimo non vi CP_1 fossero stati riportati come beni di proprietà della convenuta;
-) che, solamente in data 26.6.2015, a seguito di numerose richieste, alla presenza di
[...]
direttore dell'azienda, aveva effettuato una ricognizione presso la ed Tes_1 Parte_1 asportato alcuni beni.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare che i beni mobili di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione erano di sua proprietà e che erano stati concessi a titolo di comodato alla Parte_1 nonché di dichiarare la predetta società obbligata ad assicurarli con primaria Compagnia, con condanna della convenuta, altresì, al risarcimento dei danni.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, Parte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e, per il resto, contestando integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nello specifico, la convenuta rilevava di aver acquistato i beni immobili del complesso de quo nel 1999, unitamente ai mobili di cui all'elenco costituente l'allegato 3 al contratto preliminare di compravendita del 9.3.1999; di aver poi provveduto, durante e dopo i lavori di restauro dell'immobile, ad acquistare mobili ed arredi per il valore di circa € 2.500.000,00, come risultava dal libro inventari;
che i soci dell'epoca,
pagina 3 di 13 e convennero di conferire in godimento alla società a Controparte_1 Controparte_14 titolo di comodato beni mobili ed arredi di loro proprietà, con l'accordo che sarebbero rimasti a corredo della villa sino a quando questa, ovvero per le quote della non sarebbe Parte_1 stata ceduta a terzi;
che, a seguito delle contestazioni pervenute da nel luglio Controparte_1
2014, la società gli aveva ricordato gli accordi a suo tempo presi con lo e gli aveva Per_2 chiesto di indicare al nuovo amministratore il titolo legittimante la proprietà da lui rivendicata;
che, in data 26.6.2015, il aveva effettuato l'accesso alla villa per ritirare alcuni beni di sua CP_1 esclusiva proprietà, previa redazione del verbale di consegna, nel quale era stato dato atto che lo stesso aveva rinunciato alla redazione dell'inventario degli arredi di sua titolarità; che l'elenco dei beni prodotto dall'attore, in forza del quale ne richiedeva la riconsegna, non era riconducibile alla società, ed i beni ivi indicati non erano di proprietà del di avere, comunque, comunicato CP_1 la propria disponibilità a riconsegnare, previa dimostrazione della proprietà in capo all'attore, eventuali ulteriori beni ed oggetti personali custoditi nella villa.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era incontestato che i beni mobili che arredavano la villa facente parte del complesso immobiliare della fossero stati concessi in comodato gratuito, in parte dalla società Parte_1 medesima, in parte dal socio di maggioranza per il tramite della ZFC s.r.l. e, in Controparte_14 misura prevalente, da;
Controparte_1
-) l'attore richiedeva la restituzione dei mobili indicati alle pagg. da 33 a 52 del doc.3, dallo stesso prodotto, e denominato “Inventario Villa”;
-) in proposito, la convenuta si era limitata a contestare che i beni mobili ricompressi nel suddetto elenco, di cui il richiedeva la restituzione, fossero di proprietà esclusiva di quest'ultimo, CP_1 senza, tuttavia, indicare quelli che appartenevano allo ed alla medesima Per_2 [...]
Pt_1
-) pertanto, mentre l'attore aveva provato l'avvenuta conclusione del contratto di comodato, così assolvendo all'onere probatorio sullo stesso gravante, la convenuta, limitandosi a contestare che i beni mobili fossero di proprietà del non aveva proposto alcuna eccezione o azione di CP_1 carattere reale volta a dimostrare la proprietà di tali beni in suo favore;
-) ne derivava che i beni mobili in questione dovevano essere considerati di titolarità di
[...]
; CP_1
-) era, inoltre, rimasto indimostrato l'assunto della convenuta secondo cui tali beni erano stati conferiti in godimento per servire da arredo della villa di sua proprietà, con l'accordo che pagina 4 di 13 sarebbero lì rimasti sino a quando questa, ovvero per le quote della non fosse Parte_1 stata ceduta a terzi;
-) del resto, in assenza della prova della pattuizione di un termine finale del contratto di comodato, la destinazione dei beni mobili ad arredo della villa non assumeva alcuna rilevanza in ordine alla durata del rapporto, in quanto tale termine non era connaturato alla particolare destinazione delle cose;
-) era, dunque, applicabile il disposto di cui all'art. 1810 c.c., in tema di recesso ad nutum del comodante;
-) la domanda di risarcimento danni andava rigettata perché non provata, mentre quella volta ad obbligare la convenuta ad assicurare i beni di proprietà del era inammissibile perché priva CP_1 di fondamento giuridico.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo (rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di onere della prova e relativa valutazione, nonché violazione dell'art. 132, quarto comma, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.”), rilevava che il tribunale aveva errato nel considerare l'attore proprietario dei beni in questione, in assenza di qualsiasi prova sul punto e nonostante la specifica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
D'altra parte, alcun valore poteva attribuirsi all'inventario prodotto dal dal momento che CP_1 lo stesso, come riferito dai testi e , era stato redatto sotto Testimone_1 Testimone_2 dettatura del medesimo appellato.
Inoltre, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui, pur avendo qualificato come personale l'azione proposta dal aveva proceduto al suo accoglimento sulla base della sua natura CP_1 reale.
2) Con il secondo (rubricato “ancora violazione dell'art. 2697 c.c., in punto di onere della prova, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di valutazione delle prove, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c. e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, in relazione al primo comma n. 1 dell'art. 342 c.p.c.”) rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere la convenuta gravata dall'onere di proporre eccezioni o azioni di carattere reale per dimostrare la proprietà dei beni in sua favore, in quanto l'onere probatorio della titolarità dei beni, e della loro concessione in comodato, ricadeva unicamente sull'attore;
pagina 5 di 13 3) con il terzo (rubricato “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, nonché dell'art. 1810 c.c. in punto di durata del comodato, in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c., nonché modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, in relazione al primo comma n. 1 dell'art. 342 c.p.c.”) rilevava che il primo giudice non aveva fatto corretto uso delle risultanze dell'espletata prova testimoniale, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da e , i Controparte_14 Testimone_3 quali avevano confermato che i beni conferiti in godimento nella società sarebbero rimasti ad arredo della Villa fino al suo scioglimento oppure sarebbero stati venduti a terzi insieme all'immobile o alle quote della società Parte_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'8.3.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – Con successiva ordinanza del 20.12.2023, veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso di . Controparte_1
2.5. – Riassunta su iniziativa dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione in data 9-
29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo pagina 6 di 13 grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – In secondo luogo, le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, parte appellante si è limitata ad insistere nell'ammissione “dei capitoli nn. 1 e 2 di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositata nell'interesse della società
e le prove contrarie non ammesse dedotte nella terza Controparte_12 memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. atto di appello, pag. 13), formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.3. – Deve, infine, essere dichiarata la contumacia degli eredi di , per non Controparte_1 essersi ritualmente costituiti in giudizio successivamente alla notifica dell'atto di riassunzione.
In proposito, non può ritenersi sufficiente il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. avvenuto in data 1.10.2024, in assenza di precedente o contestuale costituzione (non rivenendosi in atti neppure la procura alle liti rilasciata dagli eredi al difensore).
Invero, la giurisprudenza di legittimità che ha approfondito il portato applicativo dell'art. 303
c.p.c., ha evidenziato che:
→ “L'art. 303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia". Già durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non mancò di segnalare l'ambiguità di tale disposizione. Essa, infatti, è destinata a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse:
l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle
pagina 7 di 13 parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti)”;
→ “Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma quarto,
c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi" (cfr Cass. 10445 del 15.4.2019, in motivazione).
Pertanto, vertendosi in ipotesi di riassunzione modificativa (stante l'intervenuto decesso dell'appellato), era onere degli eredi costituirsi in giudizio mediante il deposito di comparsa ex art. 167 c.p.c., il che, però, non è avvenuto, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale da questi successivamente compiuta.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
Nella specie, come correttamente rilevato dal tribunale, non è in contestazione l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, avendo la nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in prime cure (pag. 3), ammesso che “i soci (all'epoca le persone fisiche
e convennero di conferire in godimento alla società a Controparte_1 Controparte_14 titolo di comodato, beni mobili ed arredi in proprietà di ciascuno con l'accordo che sarebbero rimasti a corredo della Villa, utilizzata anche per eventi e ricevimenti, sino a quando questa, ovvero le quote della non fossero stati ceduti a terzi”. Parte_1
Ciò che l'appellante contesta è che il comodato concernesse i beni di cui al doc. 3 prodotto dal rispetto ai quali quest'ultimo non avrebbe provato il suo diritto di proprietà. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
4.1.1. – In proposito, l'appellante fornisce una lettura solo parziale delle dichiarazioni testimoniali di e di , i quali se è vero che hanno riferito che il Testimone_2 Testimone_1 doc. 21 (denominato “inventario villa”) – in gran parte sovrapponibile al doc. 3 – venne redatto, nel 2003-2004, sotto dettatura del è altrettanto vero che gli stessi hanno CP_1
pagina 8 di 13 anche affermato che tale inventario venne inviato all'amministrazione della società per le opportune verifiche.
In particolare, il teste ha affermato: “Questo inventario lo facemmo insieme io Testimone_2
e su dettatura di quest'ultimo nel 2004, poi fu via via aggiornato per i valori. So che CP_1
[i beni] sono del per quello che mi diceva lui. So che era stato mandato in CP_1 amministrazione per essere revisionato. [I beni] Erano indicati con tre bollini diversi, rosso, blu
e verde. ADR Fu mandato in amministrazione per la trattativa di compravendita dell'azienda”
(cfr. verbale di udienza del 22.11.2019).
Concordanti si presentano anche le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco il documento perché periodicamente con il sig. il sig. Parte_2 lo ricontrollava. Tutti i mobili erano contraddistinti da bollini di colore diverso. Questi CP_1 mobili mi erano stati indicati da lui come di sua proprietà. Periodicamente inviavo all'amministrazione l'inventario, che poi è stato aggiornato negli ultimi anni a livello di valore economico. Io posso rispondere nel 2008, non so da chi fu redatto l'inventario […] ADR Non ho mai ricevuto alcuna contestazione quando inviavo il documento in amministrazione. Lo inviavo alle dipendenti amministrative. A Varese c'erano gli uffici di gestione contabile. Io mi occupavo di acquisti e vendite” (cfr. verbale di udienza del 22.11.2019).
Pertanto, anche a voler ritenere il documento n. 21 come formato unilateralmente dal CP_1
è indubbio che lo stesso sia entrato nella sfera di conoscibilità della società appellante, in quanto veniva inviato periodicamente, per le opportune verifiche, al suo ufficio amministrativo.
Al riguardo, è molto significativa la circostanza, riferita dal teste all'epoca addetto Tes_1 proprio al settore “acquisti e vendite” della che questa non ebbe a sollevare Parte_1 mai alcuna contestazione in ordine al contenuto dell'inventario.
Né può dubitarsi della attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, laddove si consideri che, all'epoca dei fatti, sia il che il erano dipendenti della (il primo Tes_2 Tes_1 Parte_1 come “operaio addetto alla cantina” dal 2004 al 2018 ed il secondo come “impiegato” dal 2008 al 2015) e, quindi, certamente a conoscenza dei fatti per cui è causa.
Inoltre, i predetti testi non risultano portatori di alcun interesse, anche solo di fatto, all'esito del presente giudizio, con la conseguenza che gli stessi vanno ritenuti attendibili non solo dal punto di vista soggettivo ma anche oggettivo, per essere le loro dichiarazioni concordanti e circostanziate.
4.1.2. – Per quanto riguarda il doc. 3, il teste , indifferente (pur precisando “mi Testimone_4 sono occupato della in quanto incaricato da di seguire l'acquisizione, Parte_1 CP_1 per conto della società, della villa e di mobili e di arredi. Me ne sono occupato anche da prima
pagina 9 di 13 del 1999”), ha affermato che i beni ivi indicati “dai contatti con il commercialista dott. Per_3 risulterebbero di proprietà di , e ciò anche in ragione dei “documenti in mio possesso” CP_1
(cfr. verbale di udienza del 24.1.2020).
Per converso, il teste “consulente amministrativo e fiscale della società Testimone_5 convenuta” ha prima affermato “mi era stato consegnato dalla società un elenco affinché lo portassi a;
è il doc. 3 che mi si mostra”, salvo poi precisare che “le pag. da 33 a 52 Tes_4 sono pagine che non ho consegnato al collega [ ]”, allo scopo, probabilmente, di attutire Tes_4 la portata delle sue dichiarazioni, omettendo, però, di considerare che il predetto doc. 3 è composto unicamente da tali pagine (in quanto rappresenta l'inventario dei soli beni di proprietà . CP_1
In particolare, la prima di tali dichiarazioni si presenta particolarmente importante, perché consente di ritenere che il doc. 3 fosse stato visionato dalla società e che, non risultando contestazioni in ordine al suo contenuto, fosse stato dalla stessa condiviso.
4.1.3. – Altrettanto significativa è la circostanza che i beni di cui il sostiene essere CP_1 oggetto del comodato non compaiono nelle scritture contabili della società appellante, come confermato anche dal teste , commercialista dell'appellato, il quale ha Testimone_6 riferito: “da un esame del libro cespiti ammortizzabili c'erano riportati alcuni beni, ma per il loro valore, si poteva desumere che non fossero quelli indicati nel documento che mi si mostra. Il sig. mi consegnò questo documento [doc. 3] dicendomi di farmi parte diligente per Tes_4 riuscire a regolarizzare la situazione attraverso la stipula di un comodato che io preparati ed inviai a Ero preoccupato del fatto che questi beni, non essendo indicati nei documenti Per_3 della avrebbero potuto portare nocumento alla società nel senso che se ne Parte_1 poteva presumere l'acquisto al nero” (cfr. verbale di udienza del 24.1.2020).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 11912 del 22/05/2009).
Ne caso in esame, la società appellante non ha offerto alcun elemento atto a superare tale presunzione.
pagina 10 di 13 Per giunta, la contestazione in ordine al doc. 3 prodotto dall'originario attore – formulata in prime cure – si presenta generica, laddove si consideri che pur negando che i Parte_1 beni ivi indicati appartenessero al non ha neppure allegato quali fossero quelli di CP_1 proprietà sua e di . Controparte_14
Inoltre, nel “verbale di consegna” del 3.6.2015, redatto quando il ritirò alcuni beni di CP_1 sua proprietà esclusiva, si dà atto della sua rinuncia “allo svolgimento dell'aggiornamento dell'inventario degli arredi di sua proprietà”, dal che si desume che un inventario già esisteva e, in mancanza di elementi di segno contrario offerti dall'appellante, deve identificarsi proprio con quello di cui al doc. 3.
Deve, dunque, escludersi che il tribunale non abbia fatto un corretto uso delle risultanze istruttorie le quali, anzi, sono univoche in ordine al fatto che il comodato avesse ad oggetto proprio i beni, di proprietà del di cui all'inventario da questi prodotto. CP_1
Per completezza, deve anche escludersi qualsiasi profilo di contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, la quale è pervenuta all'accoglimento della domanda proposta dall'attore proprio sulla base del suo carattere personale (stante l'accertata esistenza di un contratto di comodato) e rimarcando la mancata proposizione, da parte della convenuta, di qualsiasi eccezione e/o domanda di carattere reale.
I mezzi, quindi, sono caducati.
4.2. – Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Correttamente, il tribunale non ha attribuito alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni testimoniali di e , i quali hanno affermato che i beni Controparte_14 Testimone_3 conferiti in godimento nella società sarebbero rimasti ad arredo della Villa fino allo scioglimento della stessa oppure sarebbero stati venduti a terzi insieme all'immobile o alle quote della Parte_1
Trattasi, infatti, di dichiarazioni scarsamente attendibili, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, per essere lo il padre del legale rappresentante dell'appellante e la Per_2 dipendente “della holding di società gruppo (come da Tes_3 Pt_3 Per_2 quest'ultima riferito in sede di esame testimoniale), il che rende evidente la loro propensione a fornire una versione dei fatti favorevole alla Parte_1
In secondo luogo, le dichiarazioni della si presentano eccessivamente generiche, Tes_3 avendo ella riferito di aver assistito ad una “riunione” in cui e Controparte_14 [...]
si sarebbero accordati nei termini sopra esposti, riunione che, tuttavia, la teste non CP_1
è stata in grado di collocare temporalmente (e neppure geograficamente).
pagina 11 di 13 Invece, ha affermato che i beni mobili (non meglio specificati) in questione Controparte_14 sarebbero stati attribuiti dal alla società a titolo di “finanziamenti soci”. CP_1
Dichiarazione che non solo non trova riscontro nelle scritture contabili della ma Parte_1 che, peraltro, collide con la stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla predetta società la quale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha dedotto che tali beni erano stati “conferiti in godimento alla Società a titolo di comodato con diritto di quest'ultima di farne uso (non di disporne) e del socio di riottenerne il godimento e la disponibilità non a semplice richiesta del come questo domanda in citazione, ma allo scioglimento della CP_1
Società o meglio, come convenuto, alla vendita dell'immobile e/o cessione delle quote della
(pag. 10). Parte_1
È evidente che il conferimento in godimento di un bene all'interno di una società, essendo disciplinato dall'art. 2254 c.c. (in virtù del richiamo operato dall'art. 2464 c.c. per le s.r.l.), si pone su di un piano completamente diverso rispetto al finanziamento dei soci (disciplinato dall'art. 2467 c.c.), di talché, anche per questo motivo, il teste si presenta Per_2 inattendibile.
In ogni caso, giova considerare che, all'interno di una s.r.l. (come , la Parte_1 possibilità, per i soci, di operare un tale tipo di conferimento deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo ed il relativo valore deve essere iscritto anche in bilancio, trattandosi di una posta destinata ad incidere non solo sull'attivo ma anche sul passivo societario ex art. 2281 c.c. (secondo cui “i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori”).
Elementi, questi, di cui l'appellante non ha fornito, però, alcuna prova.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del giudizio di appello devono essere considerate irripetibili, non essendosi gli eredi di ritualmente costituiti in giudizio, per quanto esposto al § 3.3. Controparte_15
Si applica, infatti, il seguente principio: “in caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 14532 del
15/07/2016).
pagina 12 di 13 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2803/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli eredi di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte appellata nel presente grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 9.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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