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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1410/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Calogero per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71, per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante l'esistenza di un'invalidità pari al 95 %.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 28 aprile 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa la causa, istruita per documenti, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. persuasivo perché basato su Persona_1 dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “DECLINO COGNITIVO GRAVE – SINDROME DEPRESSIVA”.
Il consulente ha precisato che “le patologie di cui è affetto il signor
, sono di gravità tale da determinare la totale Parte_2 inabilità. Pertanto, ” il signor , è da considerare Parte_2
INABILE ” .
Dagli atti presenti nel fascicolo risulta che il paziente, all'epoca della presentazione della domanda, (gennaio 2024), presentava le stesse patologie che sono presenti al momento della visita cui ho sottoposto il periziando.
Inoltre, per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, posso affermare che: “le patologie di cui è affetto il signor Parte_2
, non impediscono al periziando di svolgere le quotidiane attività
[...]
della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Posso quindi affermare che il sig. “non Parte_2 ha diritto all'accompagnatore”.
Per quanto riguarda l'altro quesito, cioè se il periziando si trovi nella condizione di invalidità ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della Legge n° 104/92, se si trovi, cioè, nella condizione di avere necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione, alla luce di quanto descritto in precedenza, basandomi sulla documentazione in mio possesso, posso affermare che: “ la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, del signor , non è così grave Parte_2
da essere bisognevole di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
presenta però minorazioni che sono causa di difficoltà di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale”. Egli pertanto è da considerare portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n°104/92.”.
Sussistono i presupposti, quindi, per il riconoscimento in capo all'istante soltanto dei requisiti sanitari richiesti per l'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa, ovvero gennaio 2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Vanno, invece, poste a definitivo carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per Parte_1
fruire dell'assegno di invalidità civile da gennaio 2024;
2) rigetta per il resto;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 13/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO