Sentenza 7 gennaio 1980
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La sentenza costituzionale del 22 marzo 1971 n 55 - la quale ha dichiarato l'illegittimita dell'art 28 cod proc pen nella parte in cui disponeva che l'accertamento dei fatti materiali compiuto nel processo penale fosse vincolante nei giudizi civili o amministrativi anche nei confronti di soggetti ad esso rimasti estranei - non esclude (al pari della sentenza costituzionale del 27 giugno 1973 n 99, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita, sotto un analogo profilo, dell'art 27 cod proc pen) che il giudice civile possa utilizzare come prove indiziarie, anche nei confronti di tali soggetti, le prove raccolte nel giudizio penale, a condizione peraltro - cio che vale ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - che egli assoggetti tali prove ad autonomo e rigoroso vaglio critico, specialmente quando da esse tragga conseguenze a carico dei soggetti rimasti estranei al processo penale, e che sia riconosciuta a questi ultimi la possibilita di dedurre altre prove sui medesimi fatti. ( Conf 783/78, mass n 390116; ( Conf 4688/76, mass n 383432).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1980, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1980 |
Testo completo
La sentenza costituzionale del 22 marzo 1971 n 55 - la quale ha dichiarato l'illegittimita dell'art 28 cod proc pen nella parte in cui disponeva che l'accertamento dei fatti materiali compiuto nel processo penale fosse vincolante nei giudizi civili o amministrativi anche nei confronti di soggetti ad esso rimasti estranei - non esclude (al pari della sentenza costituzionale del 27 giugno 1973 n 99, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita, sotto un analogo profilo, dell'art 27 cod proc pen) che il giudice civile possa utilizzare come prove indiziarie, anche nei confronti di tali soggetti, le prove raccolte nel giudizio penale, a condizione peraltro - cio che vale ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - che egli assoggetti tali prove ad autonomo e rigoroso vaglio critico, specialmente quando da esse tragga conseguenze a carico dei soggetti rimasti estranei al processo penale, e che sia riconosciuta a questi ultimi la possibilita di dedurre altre prove sui medesimi fatti. ( Conf 783/78, mass n 390116; ( Conf 4688/76, mass n 383432).*