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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora AL LL, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1456/2023 del R.G.A.C., avente a oggetto Somministrazione, pendente tra
(P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Aversa (Ce), alla via Gramsci n° 16, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ribera n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Formicola Massimiliano (C.f.: p.e.c.: C.F._1
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1 procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attrice opponente -
e
(C.f.: ), con sede in Roma, al viale Controparte_1 P.IVA_2
Regina Margherita n° 125 - la quale agisce a mezzo del procuratore speciale (C.f.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore delegato , P.IVA_3 CP_3 con sede legale in Roma, al viale Regina Margherita n° 8 - elettivamente domiciliata in Gricignano di
Aversa (Ce), alla via Galileo Galilei n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Di Foggia Salvatore (C.f.:
; p.e.c.: , che la rappresenta e difende in C.F._2 Email_2 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2024, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il 16/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 18/02/2025 e il 10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
In data 19/01/2023, (da qui in avanti ) ha notificato alla Controparte_1 CP_4 [...]
(da qui in avanti solo “ ) ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo n° 25/2023, Pt_1 Pt_1 pubblicato il 02/01/2023, emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord, con cui, sulla base di una fattura, si è ingiunto “a […] di pagare alla parte ricorrente […] entro Controparte_5 Controparte_1 il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto la somma complessiva di € 6.023,33 dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali al tasso previsto ex art. 4 e 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n° 231, a far tempo dalla data di scadenze della fattura fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 400,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 30/01/2023, la ha proposto opposizione Pt_1 avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio S.e.n. e ivi chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. in via del tutto preliminare e laddove la […] avanzasse infondate istanze di Controparte_1 provvisoria esecuzione, alla luce della documentazione che si deposita, dichiarare l'istanza del tutto infondata e pretestuosa;
2. nel merito e sulla base della medesima documentazione depositata da questa difesa, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla società opposta è del tutto infondato oltre che privo di certezza, liquidità ed esigibilità e, pertanto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n° 25/23 notificato il 19 gennaio 2023; 3. in virtù della nota di credito n° 000420000320230 del 17 Dicembre 2020 di € 8.702,04, condannare, ex art. 96 c.p.c., la
[...]
[…] a un importo pari al doppio di quello previsto dal d.m. sugli onorari e spese di giudizio Controparte_1 parametrato al valore della domanda ovvero della somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di stabilire;
4. in subordine, condannare la resistente al versamento, in favore del sottoscritto difensore, delle competenze e spese di giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto di non esser debitrice della dell'importo di € Pt_1 CP_4
6.023,33 riportato nella fattura n° 0632276866220044 datata 26/11/2020 e posta a fondamento del ricorso monitorio, poiché la medesima società venditrice di energia elettrica avrebbe successivamente emesso in favore della cliente la nota di credito n° 000420000320230 di € 8.702,04 datata 17/12/2020; che detta nota di credito si riferirebbe a tre precedenti fatture emesse da S.e.n., inclusa quella azionata con il detto ricorso monitorio;
che, più precisamente, per quanto concerne quest'ultima, dalla lettura della nota si evincerebbe che la S.e.n. avrebbe riconosciuto in favore della un credito di € 5.820,14; che Pt_1 non vi sarebbe prova alcuna del contratto di somministrazione stipulato tra le parti e, pertanto, risulterebbe impossibile la verifica della congruità delle tariffe applicate da S.e.n. in esecuzione dello stesso;
che l'emissione di una fattura per un determinato importo succeduta dall'emissione di una nota di credito riconnessa ad essa e per un importo sostanzialmente analogo sarebbe chiaro indice di un'errata e/o omessa verifica dei consumi della cliente;
che, pertanto, l'azione giudiziaria intentata dalla S.e.n. sarebbe temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 18/04/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_4
“In via del tutto preliminare ed assorbente: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n° 25/2023 […] di efficacia provvisoriamente esecutiva, non essendo l'opposizione de quo fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande di parte opponente perché pretestuose, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, e, ritenuta la fondatezza delle argomentazioni e dei fatti come esposti in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto n° 25/2023 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma capitale di € 6.023,33, oltre interessi a decorrere dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il credito di cui al decreto opposto […] dovuto nella somma di € 6.023,33, oltre spese e compensi professionali liquidati, e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma ovvero accertare le somme eventualmente minori dovute all'opposta come corrispettivo, con condanna al pagamento dell'importo giudizialmente accertato;
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, comprese quelle attinenti alla fase monitoria, oltre oneri accessori”.
A fondamento della pretesa, la S.e.n. ha dedotto che, in virtù della sottoscrizione di un contratto (rectius, di un modulo di adesione) di somministrazione datato 15/06/2020, avrebbe iniziato a fornire energia elettrica per uso domestico alla senza che essa le corrispondesse i compensi riportati nella fattura Pt_1 posta a fondamento dell'ingiunzione; che l'opponente non avrebbe specificamente contestato né la fonte contrattuale del credito invocato e né l'effettiva somministrazione di energia elettrica in proprio favore;
che la nota di credito n° 000420000320230 del 17/12/2020 sarebbe stata emessa esclusivamente ai fini fiscali, ossia per il recupero dell'i.v.a. relativa alle fatture (le tre ivi riportate) rimaste insolute;
che, dunque, come peraltro evincibile dalla comunicazione inoltrata alla il 25/12/2020, l'emissione di detta nota Pt_1 non implicherebbe alcuna rinuncia al credito e non comporterebbe alcun rimborso in favore della cliente;
che la domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria (ex art. 96 comma 1 e 3, c.p.c.) sarebbe infondata per mancata prova del nocumento patito, neanche mai delineato, nemmeno per linee essenziali, nella sua specifica configurazione.
Con ordinanza pubblicata il 24/05/2023, il Giudice “ritenuto che, in considerazione della domanda come proposta in sede monitoria e avuto riguardo alle rispettive deduzioni ed eccezioni formulate nel presente giudizio di opposizione nonché alla documentazione in atti, non sussistono le condizioni, ex art. 648 c.p.c. cit., per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […] rigetta la richiesta di […] concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegna […] i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c.”.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) e, ivi preso atto delle note di trattazione scritta, l'ha riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 16/01/2025), assegnando alla parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (scadenti, rispettivamente, il 18/02/2025 e il 10/03/2025).
1. Questioni preliminari
Va disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di conciliazione, sollevata ai sensi dell'art. 3 della delibera n° 209/2016 emessa dalla Autorità per l'Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (cosiddetto “Testo Integrato Conciliazione”); difatti, rubricato
“Obbligatorietà del tentativo di conciliazione”, quest'ultimo recita “3.1 Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. 3.2 La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l'accordo. 3.3 Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione. 3.4 Il termine di cui al precedente comma 3.3 può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti avanzata entro i termini di cui al comma 3.3, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti. 3.5 Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3.1. 3.6 Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari”; l'art. 2 della medesima delibera, rubricato “Ambito di applicazione”, prescrive inoltre che“2.1
Ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, il presente provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, UM o Utenti finali e Operatori o Gestori. 2.2 Il presente provvedimento trova altresì applicazione per le controversie tra UM e GSE in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto. A tal fine, se non diversamente stabilito, le previsioni che riguardano gli Operatori o Gestori si applicano anche al GSE. 2.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”; ebbene, dall'esame della normativa di riferimento, come altresì precisato dalla Giurisprudenza di merito, si evince che, attualmente, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è limitata alle controversie instaurate dal cliente finale nei confronti del gestore/operatore, e non per quelle instaurate dal gestore/operatore nei confronti del cliente finale, essendo attivabile la procedura solo a seguito dell'invio di reclamo da parte del cliente finale al gestore/operatore e in caso di risposta insoddisfacente da parte di quest'ultimo o a seguito del decorso di 50 giorni dall'invio del reclamo (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma, ordinanza del 25/05/2017); nel caso che ci occupa, l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dal gestore con la proposizione della domanda monitoria, con conseguente esclusione della presente controversia dall'ambito applicativo individuato ai sensi dell'art. 2 della richiamata normativa.
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso monitorio per il mancato espletamento del procedimento di mediazione di cui al Dlgs 28 del 2010, dal momento l'ampliamento delle materie con l'inclusione della somministrazione nell'art 5 del richiamato decreto legislativo è applicabile solo a decorrere dal 30 giugno 2023, mentre nella specie il giudizio di opposizione
è stato introdotto nel febbraio 2023 (ante “riforma Cartabia”).
1. Nel merito
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione dell'ingiunzione o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione civile,
Sezioni unite, sentenza n° 7996 del 06 aprile 2006).
Nondimeno, tale principio va coordinato con quello che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, anch'esso dalla portata eminentemente generale e consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di opposizione, la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale, attore nel giudizio di opposizione, la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96; 3232/98; 11629/99).
Ebbene, venendo al caso di specie, va innanzitutto rilevata la valida ed efficace costituzione del rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in giudizio, attesa la produzione in atti del modulo di adesione datato 15/06/2020 nel quale in qualità di rappresentante legale della ha Parte_2 Pt_1 dichiarato “di aver preso completa visione delle informazioni contenute […] nelle Condizioni generali di fornitura” e di
“approvare specificamente” talune clausole delle stesse. Tuttavia, la produzione di detto modulo non può assurgere a elemento indiziante dell'effettiva esecuzione della fornitura di energia elettrica per il periodo e per la quantità riportate nella fattura posta a fondamento dell'ingiunzione, avendo l'opponente contestato l'effettiva esecuzione della fornitura nel periodo da giugno 2020 al mese di ottobre 2020, adducendo anche il malfunzionamento del misuratore che l'avrebbe costretta nel dicembre 2020 a cambiare gestore.
A riguardo ha ulteriormente dedotto l'opponente che l'emissione della nota di credito n°
000420000320230 datata 17/12/2020 non era avvenuta solamente per finalità di recupero dell'i.v.a. ma in correzione di un'errata precedente fatturazione, argomentando dal fatto che nel predetto documento fiscale, dopo esser stati riportati sia il “totale imponibile” e sia il “totale iva”, ottenuti sommando gli importi di tre fatture, viene poi riportato il “totale documento”, il cui importo parrebbe ricomprendere non solo quello dell'i.v.a. ma anche quello della base imponibile.
Come è noto, in materia di contratto di somministrazione a mente dell'art. 2697 cc deriva che spetta al preteso creditore -che agisce in giudizio per il pagamento- provare il quantum dell'energia fornita e, quindi, il quantum del preteso credito.
In materia di quantum dei consumi nei contratti di somministrazione va, ancora, ricordato che la Corte di cassazione ha -con massime consolidate- affermato, in conformità all'art. 2697 cc ed al principio della vicinanza della prova, che la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore centrale (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Deve, ancora, evidenziarsi che anche di recente la giurisprudenza (tra le altre, Trib. Milano 27.11.2015;
Tribunale di Reggio Calabria n. 1878/2017; 64/2019; Tribunale di Milano 5176/2016) ha avuto modo di precisare che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt.1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.
Ne consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, poiché nella diversa ipotesi di contestazione il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente nei confronti della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio circa l'effettiva esecuzione della fornitura e la inesistenza ed erroneità dei consumi indicati in fattura dalla data di attivazione della fornitura risalente al giugno 2020 fino alla chiusura del contratto del ottobre 2020, l'opposta sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha fornito la prova del funzionamento del contatore e del fatto che le somme richieste corrispondessero a consumi comunicati dal Distributore locale, allegando la fattura di trasporto del Distributore locale o in ogni caso documentando i dati rilevati dal contatore.
In definitiva, dunque, non può ritenersi dimostrata l'effettiva somministrazione di energia elettrica per il periodo interessato dalla fattura n° 0632276866220044 datata 26/11/2020, dovendo all'uopo assolutamente evidenziarsi, da un lato, la contestazione della del fatto costitutivo dell'altrui pretesa Pt_1 consistente nella mancata ricezione dell'energia elettrica (“la verità è che quella fornitura non è mai avvenuta”, cfr. nota redatta dall'opponente per la trattazione scritta della prima udienza di comparizione e memorie istruttorie) e, dall'altro, l'omessa articolazione da parte di di qualsivoglia prova orale o documentale CP_4 tesa a dimostrare l'effettiva erogazione di energia elettrica nel periodo interessato e capace di minare la credibilità della prospettazione dell'opponente sull'errata fatturazione, che allo stato degli atti appare verosimile.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, va disattesa la domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata e sfornita di valido supporto probatorio, non risultando nemmeno allegati gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno che si assume patito.
Difatti, la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi;
la temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo;
quanto al regime probatorio, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opposta e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo Giudice, non può dirsi integrata l'invocata fattispecie di responsabilità aggravata, non solo quella di cui al comma 1, ma anche quella di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è, in re ipsa, condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cassazione Civile,
Sezione I, sentenza n° 3464 del 09 febbraio 2017; Cassazione, sentenza n° 19298/2016; Cassazione sentenza n° 3376/2016; Cassazione, sentenza n° 15030/2015, Cassazione sentenza n° 21570/2010).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Formicola Massimiliano, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la bassa complessità del contenzioso) stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'opponente, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1456/2023 del R.G.A.C., avente a oggetto
Somministrazione, pendente tra e ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n° 25/2023, pubblicato il 02/01/2023, emesso da codesto
Tribunale di Napoli Nord;
3. Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 150,00 (centocinquanta/00) per esborsi e in € 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Formicola Massimiliano dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Aversa, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora AL LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora AL LL, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1456/2023 del R.G.A.C., avente a oggetto Somministrazione, pendente tra
(P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Aversa (Ce), alla via Gramsci n° 16, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ribera n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Formicola Massimiliano (C.f.: p.e.c.: C.F._1
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1 procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attrice opponente -
e
(C.f.: ), con sede in Roma, al viale Controparte_1 P.IVA_2
Regina Margherita n° 125 - la quale agisce a mezzo del procuratore speciale (C.f.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore delegato , P.IVA_3 CP_3 con sede legale in Roma, al viale Regina Margherita n° 8 - elettivamente domiciliata in Gricignano di
Aversa (Ce), alla via Galileo Galilei n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Di Foggia Salvatore (C.f.:
; p.e.c.: , che la rappresenta e difende in C.F._2 Email_2 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2024, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il 16/01/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 18/02/2025 e il 10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
In data 19/01/2023, (da qui in avanti ) ha notificato alla Controparte_1 CP_4 [...]
(da qui in avanti solo “ ) ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo n° 25/2023, Pt_1 Pt_1 pubblicato il 02/01/2023, emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord, con cui, sulla base di una fattura, si è ingiunto “a […] di pagare alla parte ricorrente […] entro Controparte_5 Controparte_1 il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto la somma complessiva di € 6.023,33 dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi legali al tasso previsto ex art. 4 e 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n° 231, a far tempo dalla data di scadenze della fattura fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 400,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 30/01/2023, la ha proposto opposizione Pt_1 avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio S.e.n. e ivi chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. in via del tutto preliminare e laddove la […] avanzasse infondate istanze di Controparte_1 provvisoria esecuzione, alla luce della documentazione che si deposita, dichiarare l'istanza del tutto infondata e pretestuosa;
2. nel merito e sulla base della medesima documentazione depositata da questa difesa, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla società opposta è del tutto infondato oltre che privo di certezza, liquidità ed esigibilità e, pertanto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n° 25/23 notificato il 19 gennaio 2023; 3. in virtù della nota di credito n° 000420000320230 del 17 Dicembre 2020 di € 8.702,04, condannare, ex art. 96 c.p.c., la
[...]
[…] a un importo pari al doppio di quello previsto dal d.m. sugli onorari e spese di giudizio Controparte_1 parametrato al valore della domanda ovvero della somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di stabilire;
4. in subordine, condannare la resistente al versamento, in favore del sottoscritto difensore, delle competenze e spese di giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto di non esser debitrice della dell'importo di € Pt_1 CP_4
6.023,33 riportato nella fattura n° 0632276866220044 datata 26/11/2020 e posta a fondamento del ricorso monitorio, poiché la medesima società venditrice di energia elettrica avrebbe successivamente emesso in favore della cliente la nota di credito n° 000420000320230 di € 8.702,04 datata 17/12/2020; che detta nota di credito si riferirebbe a tre precedenti fatture emesse da S.e.n., inclusa quella azionata con il detto ricorso monitorio;
che, più precisamente, per quanto concerne quest'ultima, dalla lettura della nota si evincerebbe che la S.e.n. avrebbe riconosciuto in favore della un credito di € 5.820,14; che Pt_1 non vi sarebbe prova alcuna del contratto di somministrazione stipulato tra le parti e, pertanto, risulterebbe impossibile la verifica della congruità delle tariffe applicate da S.e.n. in esecuzione dello stesso;
che l'emissione di una fattura per un determinato importo succeduta dall'emissione di una nota di credito riconnessa ad essa e per un importo sostanzialmente analogo sarebbe chiaro indice di un'errata e/o omessa verifica dei consumi della cliente;
che, pertanto, l'azione giudiziaria intentata dalla S.e.n. sarebbe temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 18/04/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_4
“In via del tutto preliminare ed assorbente: munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n° 25/2023 […] di efficacia provvisoriamente esecutiva, non essendo l'opposizione de quo fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande di parte opponente perché pretestuose, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, e, ritenuta la fondatezza delle argomentazioni e dei fatti come esposti in premessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto n° 25/2023 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma capitale di € 6.023,33, oltre interessi a decorrere dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il credito di cui al decreto opposto […] dovuto nella somma di € 6.023,33, oltre spese e compensi professionali liquidati, e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma ovvero accertare le somme eventualmente minori dovute all'opposta come corrispettivo, con condanna al pagamento dell'importo giudizialmente accertato;
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, comprese quelle attinenti alla fase monitoria, oltre oneri accessori”.
A fondamento della pretesa, la S.e.n. ha dedotto che, in virtù della sottoscrizione di un contratto (rectius, di un modulo di adesione) di somministrazione datato 15/06/2020, avrebbe iniziato a fornire energia elettrica per uso domestico alla senza che essa le corrispondesse i compensi riportati nella fattura Pt_1 posta a fondamento dell'ingiunzione; che l'opponente non avrebbe specificamente contestato né la fonte contrattuale del credito invocato e né l'effettiva somministrazione di energia elettrica in proprio favore;
che la nota di credito n° 000420000320230 del 17/12/2020 sarebbe stata emessa esclusivamente ai fini fiscali, ossia per il recupero dell'i.v.a. relativa alle fatture (le tre ivi riportate) rimaste insolute;
che, dunque, come peraltro evincibile dalla comunicazione inoltrata alla il 25/12/2020, l'emissione di detta nota Pt_1 non implicherebbe alcuna rinuncia al credito e non comporterebbe alcun rimborso in favore della cliente;
che la domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria (ex art. 96 comma 1 e 3, c.p.c.) sarebbe infondata per mancata prova del nocumento patito, neanche mai delineato, nemmeno per linee essenziali, nella sua specifica configurazione.
Con ordinanza pubblicata il 24/05/2023, il Giudice “ritenuto che, in considerazione della domanda come proposta in sede monitoria e avuto riguardo alle rispettive deduzioni ed eccezioni formulate nel presente giudizio di opposizione nonché alla documentazione in atti, non sussistono le condizioni, ex art. 648 c.p.c. cit., per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […] rigetta la richiesta di […] concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegna […] i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c.”.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) e, ivi preso atto delle note di trattazione scritta, l'ha riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 16/01/2025), assegnando alla parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (scadenti, rispettivamente, il 18/02/2025 e il 10/03/2025).
1. Questioni preliminari
Va disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di conciliazione, sollevata ai sensi dell'art. 3 della delibera n° 209/2016 emessa dalla Autorità per l'Energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (cosiddetto “Testo Integrato Conciliazione”); difatti, rubricato
“Obbligatorietà del tentativo di conciliazione”, quest'ultimo recita “3.1 Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. 3.2 La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l'accordo. 3.3 Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione. 3.4 Il termine di cui al precedente comma 3.3 può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti avanzata entro i termini di cui al comma 3.3, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti. 3.5 Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3.1. 3.6 Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari”; l'art. 2 della medesima delibera, rubricato “Ambito di applicazione”, prescrive inoltre che“2.1
Ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, il presente provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, UM o Utenti finali e Operatori o Gestori. 2.2 Il presente provvedimento trova altresì applicazione per le controversie tra UM e GSE in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto. A tal fine, se non diversamente stabilito, le previsioni che riguardano gli Operatori o Gestori si applicano anche al GSE. 2.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo”; ebbene, dall'esame della normativa di riferimento, come altresì precisato dalla Giurisprudenza di merito, si evince che, attualmente, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è limitata alle controversie instaurate dal cliente finale nei confronti del gestore/operatore, e non per quelle instaurate dal gestore/operatore nei confronti del cliente finale, essendo attivabile la procedura solo a seguito dell'invio di reclamo da parte del cliente finale al gestore/operatore e in caso di risposta insoddisfacente da parte di quest'ultimo o a seguito del decorso di 50 giorni dall'invio del reclamo (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma, ordinanza del 25/05/2017); nel caso che ci occupa, l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dal gestore con la proposizione della domanda monitoria, con conseguente esclusione della presente controversia dall'ambito applicativo individuato ai sensi dell'art. 2 della richiamata normativa.
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso monitorio per il mancato espletamento del procedimento di mediazione di cui al Dlgs 28 del 2010, dal momento l'ampliamento delle materie con l'inclusione della somministrazione nell'art 5 del richiamato decreto legislativo è applicabile solo a decorrere dal 30 giugno 2023, mentre nella specie il giudizio di opposizione
è stato introdotto nel febbraio 2023 (ante “riforma Cartabia”).
1. Nel merito
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione dell'ingiunzione o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione civile,
Sezioni unite, sentenza n° 7996 del 06 aprile 2006).
Nondimeno, tale principio va coordinato con quello che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, anch'esso dalla portata eminentemente generale e consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di opposizione, la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale, attore nel giudizio di opposizione, la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96; 3232/98; 11629/99).
Ebbene, venendo al caso di specie, va innanzitutto rilevata la valida ed efficace costituzione del rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in giudizio, attesa la produzione in atti del modulo di adesione datato 15/06/2020 nel quale in qualità di rappresentante legale della ha Parte_2 Pt_1 dichiarato “di aver preso completa visione delle informazioni contenute […] nelle Condizioni generali di fornitura” e di
“approvare specificamente” talune clausole delle stesse. Tuttavia, la produzione di detto modulo non può assurgere a elemento indiziante dell'effettiva esecuzione della fornitura di energia elettrica per il periodo e per la quantità riportate nella fattura posta a fondamento dell'ingiunzione, avendo l'opponente contestato l'effettiva esecuzione della fornitura nel periodo da giugno 2020 al mese di ottobre 2020, adducendo anche il malfunzionamento del misuratore che l'avrebbe costretta nel dicembre 2020 a cambiare gestore.
A riguardo ha ulteriormente dedotto l'opponente che l'emissione della nota di credito n°
000420000320230 datata 17/12/2020 non era avvenuta solamente per finalità di recupero dell'i.v.a. ma in correzione di un'errata precedente fatturazione, argomentando dal fatto che nel predetto documento fiscale, dopo esser stati riportati sia il “totale imponibile” e sia il “totale iva”, ottenuti sommando gli importi di tre fatture, viene poi riportato il “totale documento”, il cui importo parrebbe ricomprendere non solo quello dell'i.v.a. ma anche quello della base imponibile.
Come è noto, in materia di contratto di somministrazione a mente dell'art. 2697 cc deriva che spetta al preteso creditore -che agisce in giudizio per il pagamento- provare il quantum dell'energia fornita e, quindi, il quantum del preteso credito.
In materia di quantum dei consumi nei contratti di somministrazione va, ancora, ricordato che la Corte di cassazione ha -con massime consolidate- affermato, in conformità all'art. 2697 cc ed al principio della vicinanza della prova, che la bolletta è in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore centrale (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Deve, ancora, evidenziarsi che anche di recente la giurisprudenza (tra le altre, Trib. Milano 27.11.2015;
Tribunale di Reggio Calabria n. 1878/2017; 64/2019; Tribunale di Milano 5176/2016) ha avuto modo di precisare che nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt.1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.
Ne consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, poiché nella diversa ipotesi di contestazione il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente nei confronti della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio circa l'effettiva esecuzione della fornitura e la inesistenza ed erroneità dei consumi indicati in fattura dalla data di attivazione della fornitura risalente al giugno 2020 fino alla chiusura del contratto del ottobre 2020, l'opposta sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha fornito la prova del funzionamento del contatore e del fatto che le somme richieste corrispondessero a consumi comunicati dal Distributore locale, allegando la fattura di trasporto del Distributore locale o in ogni caso documentando i dati rilevati dal contatore.
In definitiva, dunque, non può ritenersi dimostrata l'effettiva somministrazione di energia elettrica per il periodo interessato dalla fattura n° 0632276866220044 datata 26/11/2020, dovendo all'uopo assolutamente evidenziarsi, da un lato, la contestazione della del fatto costitutivo dell'altrui pretesa Pt_1 consistente nella mancata ricezione dell'energia elettrica (“la verità è che quella fornitura non è mai avvenuta”, cfr. nota redatta dall'opponente per la trattazione scritta della prima udienza di comparizione e memorie istruttorie) e, dall'altro, l'omessa articolazione da parte di di qualsivoglia prova orale o documentale CP_4 tesa a dimostrare l'effettiva erogazione di energia elettrica nel periodo interessato e capace di minare la credibilità della prospettazione dell'opponente sull'errata fatturazione, che allo stato degli atti appare verosimile.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, va disattesa la domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata e sfornita di valido supporto probatorio, non risultando nemmeno allegati gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno che si assume patito.
Difatti, la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi;
la temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo;
quanto al regime probatorio, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte opposta e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo Giudice, non può dirsi integrata l'invocata fattispecie di responsabilità aggravata, non solo quella di cui al comma 1, ma anche quella di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è, in re ipsa, condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cassazione Civile,
Sezione I, sentenza n° 3464 del 09 febbraio 2017; Cassazione, sentenza n° 19298/2016; Cassazione sentenza n° 3376/2016; Cassazione, sentenza n° 15030/2015, Cassazione sentenza n° 21570/2010).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Formicola Massimiliano, facendo riferimento ai parametri minimi (attesa la bassa complessità del contenzioso) stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'opponente, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1456/2023 del R.G.A.C., avente a oggetto
Somministrazione, pendente tra e ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n° 25/2023, pubblicato il 02/01/2023, emesso da codesto
Tribunale di Napoli Nord;
3. Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 150,00 (centocinquanta/00) per esborsi e in € 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Formicola Massimiliano dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Aversa, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora AL LL