Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 16 giugno 2025
Decreto collegiale 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13772/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13772 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero, n. 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data -OMISSIS- e notificata all'interessato il 30 ottobre 2021, con cui è stato disposto che “ il programma speciale di protezione è revocato nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS- e relativo nucleo familiare”, nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 6 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha impugnato la delibera del -OMISSIS-, notificata all’interessato il 30 ottobre 2021, con cui la Commissione Centrale, ex art.10 della legge n.82/91, ha disposto la revoca dello speciale programma di protezione nei confronti suoi e del suo nucleo familiare;
- in data 20 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando una memoria e documentazione relativa al procedimento di causa;
- con memoria depositata in data 6 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio nel merito, stante l’intervenuta delibera del -OMISSIS-, provvedimento non impugnato dall’odierno ricorrente, con cui la Commissione ha disposto nei suoi confronti, in sostituzione della delibera oggetto del presente gravame, la revoca del programma di protezione per nuovi fatti contrari alla sottoposizione al regime tutorio;
- all’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente nella citata memoria del 6 giugno 2025, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
- l’istanza di liquidazione della parcella depositata dall’Avv. Virgilio Di Meo in data 6 giugno 2025 non risulta corredata dalla documentazione attestante la persistenza in capo al ricorrente delle condizioni reddituali a sostegno del diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
In proposito:
-visto il d.P.R. n. 115 del 2002, ed in particolare l’art.79, laddove prevede che l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
-considerato che questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità;
- preso atto del fatto che le condizioni reddituali di interesse sono: A) ex art.76, comma 1, citato, quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (ai fini dell'imposta personale sul reddito) – e cioè quelle risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; B) ex art. 79 c.1, lett. d), “fino a che il processo non sia definito” (e cioè fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso: v. anche art. 136 c.1), le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;
- considerato, pertanto, con riferimento al caso di specie in cui il processo si è avviato nel 2021 e concluso nel 2025, le condizioni reddituali di interesse sono quelle relative agli anni di imposta 2021-2024 (nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio erano stati in modo corretto indicati i redditi per l’anno 2020);
Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché delle eventuali copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato negli anni sopra indicati non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, sopra richiamate, fino alla sentenza che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare all’istante 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per adempiere al suddetto incombente,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- ai fini della liquidazione della parcella del difensore, dispone a carico dell’istante l’incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e fissa per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso la camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.