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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo RE EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3010/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
02/08/66
rapp. e dif. dall'Avv. Stefano Catalano
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE CP_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E PER ESSO IL
PROCURATORE CP_2
rapp. e dif. dagli Avv.ti Massimo Mannocchi e Francesca
Tucceri
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione del 04/12/2023, Parte_1
conveniva in giudizio la in tal modo CP_1
1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
824/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 12.453,36 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario di finanziamento con il benestare del proprio datore di lavoro la Europolice s.r.l. deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava
quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio,
con comparsa di risposta del 05/03/2024 la CP_1
contestando il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 29/09/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del
2 decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato,
accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di
3 opposizione. E, a questo punto, va osservato come,
sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce
4 della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova»,
dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta»,
sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo
dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale
5 oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé
riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato,
essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Piace
ancora in via preliminare ricordare come nei contratti di
6 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,
disciplinati dal D.P.R. 180/1950 e dal D.P.R. 895/1950, il datore di lavoro o l'ente pensionistico, in qualità di soggetti delegati al pagamento, sono tenuti ad effettuare le trattenute sulla retribuzione o pensione del debitore e a versare le rate direttamente alla società finanziaria originariamente indicata, senza necessità di acquisire il consenso del lavoratore. Il pagamento effettuato dal delegato al soggetto originariamente designato produce efficacia liberatoria del debitore anche nei confronti del cessionario del credito, quando il delegato abbia operato in buona fede e nel legittimo affidamento che il beneficiario del pagamento fosse rimasto invariato. La
revoca del mandato di gestione e incasso delle rate da parte del cedente nei confronti del mandatario originario non produce effetti nei confronti del debitore e del soggetto delegato al pagamento se non adeguatamente comunicata e provata, rimanendo efficace il pagamento effettuato al mandatario originario fino a quando non sia dimostrata la conoscenza della revoca da parte del delegato. Il cessionario che intende far valere l'inefficacia dei pagamenti effettuati al mandatario revocato deve provare che il soggetto delegato fosse a conoscenza dell'intervenuta revoca del mandato o che il suo
7 affidamento sia stato determinato da colpa. La
documentazione costituita dai cedolini stipendiali, dalle attestazioni degli enti delegati al pagamento e dai riepiloghi delle operazioni relative al contratto di finanziamento è idonea a dimostrare l'integrale estinzione del debito tramite le trattenute operate sulla retribuzione o pensione del debitore. Nel merito in linea con l'excursus argomentativo dell'opponente, questo Giudice non può
non osservare che la cessione del credito in luogo dell'adempimento è prevista dall'art. 1198 del Codice
Civile. A tal riguardo giova ricordare come, la cessione non comporti l'immediata liberazione del debitore originario (in questo caso il lavoratore dipendente), ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto con la funzione di consentire al creditore
(finanziaria) di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito. La società finanziaria o la banca deve tentare di riscuotere il credito nei confronti del datore di lavoro, cessionario del credito, e fino a che non dimostri che il datore di lavoro non ha pagato, non potrà rivolgersi al lavoratore. Solo a quel punto il lavoratore avrà la possibilità di rifarsi sul datore di lavoro al quale aveva ceduto il credito. Il credito originario (cioè la somma di danaro presa a mutuo dal lavoratore), non può essere
8 oggetto di una richiesta di pagamento forzato per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto (datore di lavoro). Solo
quando questi risultasse insolvente, il creditore-
cessionario (finanziaria) potrebbe rivolgersi al debitore originario (lavoratore), secondo il disposto dell'art. 1198, 2
comma, del Codice Civile citato sopra. Perciò, il creditore
(finanziaria), non potrà chiedere al cedente (lavoratore)
l'adempimento del debito originario (somma mutuata) se prima non fornisca prova, non solo di aver tentato di riscuotere dal datore di lavoro, ma anche che questo tentativo non abbia dato frutti e il datore di lavoro sia insolvente. All'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile,
non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario,
atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato
9 dall'art. 1198, secondo comma, c.c. E, ancora, sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “In
tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè,
stata escussione infruttuosa di quest'ultimo. Tanto
chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria. Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che la CP_1
divenuta cessionaria dei crediti per cui è causa non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente, potendo agire nei confronti del lavoratore
10 solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità
dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza della Europolice s.r.l. A tal riguardo, occorre considerare che il lavoratore non ha mai rinunciato all'operatività del disposto di cui all'art. 1267 c.c. richiamato espressamente dall'art. 1198 c.c., applicabile al caso in esame. Tale norma,
per come sopra chiarito, collega la responsabilità del cedente alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest'ultimo sia stato escusso infruttuosamente. A norma dell'art. 1267 c.c.
il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. Obiettivo di tale fattispecie è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il
11 debitore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno «standard negoziale deteriore» per esso. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte sono stati avallati dalla Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione “che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente debole, in termini di privazione del suo diritto ad una
“scelta effettiva tra prodotti in concorrenza”. Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole,
contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti,
ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e,
dunque, con il c.d. ordine pubblico economico. Ed invero,
il contratto di finanziamento per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10
della Legge 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt. 1938 e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui
12 prerogativa è l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto non sembra, invero,
potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della
Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale. E
13 proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2
della L. n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”,
annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato,
ovvero chiunque ne abbia interesse”. E nemmeno è
possibile trascurare, “al fine della classificazione come imperative delle norme antitrust, l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement”. Alla
luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo il regolamento contrattuale della fattispecie de qua.
Ed invero, l'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito,
in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento giurisprudenziale la parola “istanze”,
determina la liberazione del debitore cedente. E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un
14 mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Ed
alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al debitore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine in assenza di iniziative giudiziarie.
Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione del debitore dalle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento,
l'opposizione spiegata da deve essere Parte_1
accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo revocato nei suoi confronti. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che
[...]
, non è debitore della di somma Parte_1 CP_1
alcuna derivante dal rapporto contrattuale oggetto di causa;
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 824/2023
emesso nei confronti dell'opponente; condanna la CP_1
al pagamento delle spese processuali del presente
[...]
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 06/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo RE EM
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo RE EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3010/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
02/08/66
rapp. e dif. dall'Avv. Stefano Catalano
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE CP_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E PER ESSO IL
PROCURATORE CP_2
rapp. e dif. dagli Avv.ti Massimo Mannocchi e Francesca
Tucceri
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione del 04/12/2023, Parte_1
conveniva in giudizio la in tal modo CP_1
1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
824/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro 12.453,36 oltre accessori e spese del procedimento monitorio. Premetteva l'opponente di avere intrattenuto con la convenuta un rapporto bancario di finanziamento con il benestare del proprio datore di lavoro la Europolice s.r.l. deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava
quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio,
con comparsa di risposta del 05/03/2024 la CP_1
contestando il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 29/09/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del
2 decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato,
accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di
3 opposizione. E, a questo punto, va osservato come,
sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce
4 della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova»,
dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta»,
sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo
dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale
5 oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé
riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato,
essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Piace
ancora in via preliminare ricordare come nei contratti di
6 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio,
disciplinati dal D.P.R. 180/1950 e dal D.P.R. 895/1950, il datore di lavoro o l'ente pensionistico, in qualità di soggetti delegati al pagamento, sono tenuti ad effettuare le trattenute sulla retribuzione o pensione del debitore e a versare le rate direttamente alla società finanziaria originariamente indicata, senza necessità di acquisire il consenso del lavoratore. Il pagamento effettuato dal delegato al soggetto originariamente designato produce efficacia liberatoria del debitore anche nei confronti del cessionario del credito, quando il delegato abbia operato in buona fede e nel legittimo affidamento che il beneficiario del pagamento fosse rimasto invariato. La
revoca del mandato di gestione e incasso delle rate da parte del cedente nei confronti del mandatario originario non produce effetti nei confronti del debitore e del soggetto delegato al pagamento se non adeguatamente comunicata e provata, rimanendo efficace il pagamento effettuato al mandatario originario fino a quando non sia dimostrata la conoscenza della revoca da parte del delegato. Il cessionario che intende far valere l'inefficacia dei pagamenti effettuati al mandatario revocato deve provare che il soggetto delegato fosse a conoscenza dell'intervenuta revoca del mandato o che il suo
7 affidamento sia stato determinato da colpa. La
documentazione costituita dai cedolini stipendiali, dalle attestazioni degli enti delegati al pagamento e dai riepiloghi delle operazioni relative al contratto di finanziamento è idonea a dimostrare l'integrale estinzione del debito tramite le trattenute operate sulla retribuzione o pensione del debitore. Nel merito in linea con l'excursus argomentativo dell'opponente, questo Giudice non può
non osservare che la cessione del credito in luogo dell'adempimento è prevista dall'art. 1198 del Codice
Civile. A tal riguardo giova ricordare come, la cessione non comporti l'immediata liberazione del debitore originario (in questo caso il lavoratore dipendente), ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto con la funzione di consentire al creditore
(finanziaria) di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito. La società finanziaria o la banca deve tentare di riscuotere il credito nei confronti del datore di lavoro, cessionario del credito, e fino a che non dimostri che il datore di lavoro non ha pagato, non potrà rivolgersi al lavoratore. Solo a quel punto il lavoratore avrà la possibilità di rifarsi sul datore di lavoro al quale aveva ceduto il credito. Il credito originario (cioè la somma di danaro presa a mutuo dal lavoratore), non può essere
8 oggetto di una richiesta di pagamento forzato per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto (datore di lavoro). Solo
quando questi risultasse insolvente, il creditore-
cessionario (finanziaria) potrebbe rivolgersi al debitore originario (lavoratore), secondo il disposto dell'art. 1198, 2
comma, del Codice Civile citato sopra. Perciò, il creditore
(finanziaria), non potrà chiedere al cedente (lavoratore)
l'adempimento del debito originario (somma mutuata) se prima non fornisca prova, non solo di aver tentato di riscuotere dal datore di lavoro, ma anche che questo tentativo non abbia dato frutti e il datore di lavoro sia insolvente. All'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile,
non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario,
atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato
9 dall'art. 1198, secondo comma, c.c. E, ancora, sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “In
tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè,
stata escussione infruttuosa di quest'ultimo. Tanto
chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria. Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che la CP_1
divenuta cessionaria dei crediti per cui è causa non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente, potendo agire nei confronti del lavoratore
10 solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità
dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza della Europolice s.r.l. A tal riguardo, occorre considerare che il lavoratore non ha mai rinunciato all'operatività del disposto di cui all'art. 1267 c.c. richiamato espressamente dall'art. 1198 c.c., applicabile al caso in esame. Tale norma,
per come sopra chiarito, collega la responsabilità del cedente alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest'ultimo sia stato escusso infruttuosamente. A norma dell'art. 1267 c.c.
il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. Obiettivo di tale fattispecie è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il
11 debitore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno «standard negoziale deteriore» per esso. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte sono stati avallati dalla Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione “che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente debole, in termini di privazione del suo diritto ad una
“scelta effettiva tra prodotti in concorrenza”. Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole,
contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti,
ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e,
dunque, con il c.d. ordine pubblico economico. Ed invero,
il contratto di finanziamento per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10
della Legge 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt. 1938 e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui
12 prerogativa è l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto non sembra, invero,
potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della
Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale. E
13 proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2
della L. n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”,
annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato,
ovvero chiunque ne abbia interesse”. E nemmeno è
possibile trascurare, “al fine della classificazione come imperative delle norme antitrust, l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement”. Alla
luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo il regolamento contrattuale della fattispecie de qua.
Ed invero, l'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito,
in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento giurisprudenziale la parola “istanze”,
determina la liberazione del debitore cedente. E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un
14 mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Ed
alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al debitore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine in assenza di iniziative giudiziarie.
Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione del debitore dalle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento,
l'opposizione spiegata da deve essere Parte_1
accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo revocato nei suoi confronti. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che
[...]
, non è debitore della di somma Parte_1 CP_1
alcuna derivante dal rapporto contrattuale oggetto di causa;
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 824/2023
emesso nei confronti dell'opponente; condanna la CP_1
al pagamento delle spese processuali del presente
[...]
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 06/10/2025
IL GIUDICE
DO Lo RE EM
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