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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RN DA, TO
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3582/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 IMU 2016
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 IMU 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 TARES 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 TARI 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2008
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2009 - PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2010
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2011
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2012
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2013
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2014
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2012
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2013
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5101/2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA.1249/2022 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 294/2020 TARES 2017
- INGIUNZIONE n. 294/2020 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12014/2023 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5245/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 Dpr 602/73 Rep. 35/2025 del 23.04.2025, Cron. n. 275/25 notificata dalla So.ge.r.t. Spa, per conto del Comune di Castel Volturno, in relazione ad una serie di atti impositivi relativi alle imposte municipali ICI - IMU - TARES - TARI anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 -
2016 -2017.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) il superamento della soglia legale minima per iscrivere ipoteca legale e la mancata indicazione del debito per cui si procede: 3) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
La So.ge.r.t. Spa e il Comune di Castel Volturno non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici.
La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato.(Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018).
Nel caso in esame, le parti resistenti, non costituite in giudizio, non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione degli atti presupposti richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre cut e oneri di legge se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RN DA, TO
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3582/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 IMU 2016
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 IMU 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 TARES 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 TARI 2017
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2008
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2009 - PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2010
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2011
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2012
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2013
- PREAVV ISCR IPO n. 275/25 I.C.I. 2014
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 213/2015 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2012
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2013
- INGIUNZIONE n. 127/2018 I.C.I. 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5101/2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA.1249/2022 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 294/2020 TARES 2017
- INGIUNZIONE n. 294/2020 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8581/2024 I.C.I. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12014/2023 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5245/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 Dpr 602/73 Rep. 35/2025 del 23.04.2025, Cron. n. 275/25 notificata dalla So.ge.r.t. Spa, per conto del Comune di Castel Volturno, in relazione ad una serie di atti impositivi relativi alle imposte municipali ICI - IMU - TARES - TARI anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 -
2016 -2017.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) il superamento della soglia legale minima per iscrivere ipoteca legale e la mancata indicazione del debito per cui si procede: 3) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
La So.ge.r.t. Spa e il Comune di Castel Volturno non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici.
La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato.(Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018).
Nel caso in esame, le parti resistenti, non costituite in giudizio, non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione degli atti presupposti richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre cut e oneri di legge se dovuti.