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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI in persona del Giudice designato, dott.ssa Martina Castaldo visto il ricorso depositato in data 22.11.2023 da nato a [...] il 4 Parte_1 giugno 1977, codice fiscale: , residente in [...] snctramite in persona del gestore della crisi dott. ssa , per CP_1 Controparte_2
l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 28.06.2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in quanto ritenuta idonea a pregiudicare la fattibilità del piano;
vista la relazione depositata in data 22.10.2023 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, per come debitamente integrata in data 06.11.2024; dato atto che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di
[...] con sede in Reggio Emilia, alla via Emilia S. Pietro, 4 (P. IVA Controparte_3
) rappresentato e difeso dal Avv. Fernando Amoroso (C.F.: P.IVA_1
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vito Antonio Marzo C.F._2
(C.F.: ), con studio in Tricase, alla via Cadorna n. 43; C.F._3
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 29-1/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, fermo restando sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB). Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale.
Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Osserva
1. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Più precisamente, il sig. ha chiesto, nell'ambito di una procedura Parte_1 familiare, l'omologazione di un piano che prevede:
- il pagamento del 60% del creditore vantato dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 100% del credito di privilegio generale;
- il pagamento del 45% del credito vantato dai creditori chirografari.
Più nel dettaglio, la proposta prevede la messa a disposizione dell'importo complessivo pari ad euro € 121.082,48, di cui:
• € 92.425,15 da destinarsi ai Creditori a titolo di sorte capitale
• € 17.708,75 a titolo di interessi da corrispondere ai creditori, calcolati al tasso del 2% (calcolo sulla base di una rata annuale costante con il metodo francese)
• € 10.948,58 a titolo di interessi convenzionali calcolati da novembre 2018 sul credito CREDEM garantito da ipoteca.
In sostanza si prospetta il pagamento così dettagliato:
1) Controparte_4
dell' 11.12.2015(il cui credito residuo è pari ad
[...] Parte_2 P.IVA_2 euro 109.206,68) nella misura del 60% pari a € 65.524,00 oltre ad interessi convenzionali nella misura di € 10.948,58 e interessi da corrispondere al tasso del 2% pari a € 12.554,46;
2) Controparte_5
- Comune di Locri per Tributi locali nella misura del 100% pari ad euro € 3.573,89;
3) Controparte_6
per Finanziamento n. 7026240 dell'11.12.15 (debito residuo pari
[...]
a € 2.091,97) nella misura del 45% pari ad € 941,39; - Compass Banca SpA per Finanziamento n. 18296946 del 30/10/17 (debito residuo pari a € 18.143,03)nella misura del 45%pari a € 8.164,36;
- Compass Banca SpA Linea di credito carta revolving n. 32163544588 (debito residuo pari a € 3.094,18) nella misura del 45% pari a € 1.392,38;
- ex già Compass Banca SpA Finanziamento n. 567484 del 3.9.15 (cessione CP_7 del quinto) (debito residuo pari a €7.355,21) nella misura del 45% pari a € 3.309,84;
- Finanziamento n. 637105 del 9.6.17 (prestito con delega) già Compass CP_8
Banca SpA. (debito residuo pari a € 19.424,01) nella misura del 45% pari a euro € 8.740,80;
- c/c 1000/1707 (debito residuo pari a euro 1.729,98) nella Controparte_9 misura del 45% pari a € 778,49;
Il ricorrente, a garanzia del piano del consumatore in questione, propone crediti liquidi ed esigibili, riscossi mensilmente e rappresentati dal reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato dello stesso richiedente, il tutto detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
2. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura.
Si ritiene, infatti, che il ricorrente rivesta la qualifica di consumatore e che versi in una situazione di sovraindebitamento, dal momento che non riesce, con il suo reddito, ad ottemperare al pagamento delle rate mensili del mutuo e dei finanziamenti che gravano, allo stato, sull'unico income della famiglia, dovendosi anche considerare le spese necessarie per il mantenimento della stessa.
Rispetto alle osservazioni formulate sul punto dal creditore credito si rileva CP_3 che lo stesso, senza nulla contestare in ordine ai requisiti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, ha chiesto una riduzione dei tempi di esecuzione dello stesso alla luce anche della moratoria recentemente introdotta (reintrodotta) dalla l'art 67 del CCII, al comma 4. Si precisa sul punto che, tali osservazioni, lungi da determinare un veto, potrebbero portare, ove possibile, ad una proposta migliorativa da parte del sovraindebitato. Nel caso in analisi, da quanto si legge nella relazione integrativa depositata dall'o.c.c., non sono state apportate modifiche al piano non risultando possibile, per il debitore, una compressione dei tempi di esecuzione del piano avendo già messo a disposizione della realizzazione dello stesso tutto quanto disponibile (sottratto quanto strettamente dovuto al sostentamento della famiglia);
3. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Sempre il codice della crisi al comma seguente ha previsto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Sul punto deve osservarsi che, per quanto concerne la diligenza, risulta che il debitore abbia assunto le relative obbligazioni potendo contare su un reddito percepito sufficiente. Infatti, ripercorrendo brevemente l'accesso al credito effettato dal ricorrente, lo stesso: a) ha sottoscritto con un finanziamento con cessione del quinto per € CP_7
14.315,34 in data 3 settembre 2015, per la durata 120 rate, con la rata mensile pari a € 185,00; b) ha contratto in data 11 dicembre 2015 (unitamente al proprio coniuge ) un CP_10 mutuo ipotecario della durata di ventinove anni e quattro mesi con Controparte_3 dell'importo di € 115.000,00, prevedente il pagamento di una rata mensile di € 464,00; c) ha stipulato contestualmente al mutuo ipotecario un contratto di finanziamento con capitale finanziato € 4.401,65, che prevedeva il rimborso mediante Controparte_3 il pagamento di sessanta rate mensili ciascuna di € 93,50; d) ha firmato con un altro finanziamento (per € 28.133,96) con cessione del CP_7 quinto in data 9 giugno 2017, della durata 120 rate, con una rata mensile pari a € 340,00; e) ha sottoscritto un contratto di finanziamento in data 30 ottobre 2017 con Compass Banca s.p.a., della durata di 84 rate, capitale finanziato € 20.054,30, prevedente una rata mensile di € 331,89 nonché un rapporto di durata regolato mediante il sistema cd. revolving;
f) ha un fido bancario con con utilizzo a debito di € 1.729,98 al 3 Controparte_9 febbraio 2020; A fronte di ciò ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per € Parte_1
32.964,00 per l'anno 2016 (il proprio coniuge ha dichiarato un reddito per € 5.370,00 da lavoro dipendente), per € 33.371,00 per l'anno 2017, per € 35.217,00 nel 2018 e csì via fino ad oggi (sono infatti state prodotte le ultime buste paga al tempo del deposito del ricorso) tutto come da documentazione allegata in atti. Tanto detto, non vi sono dubbi circa il fatto che al momento della stipula del primo prestito (con cessione del “quinto”) con e del mutuo ipotecario (con CP_7 contestuale finanziamento per poco più di quattromila euro) il ricorrente avesse (ampiamente) le risorse per far fronte ai propri debiti: i ratei dovuti mensilmente ammontavano infatti a € 742,50 a fronte di entrate lorde dell'intero nucleo familiare per circa 38.000,00 euro all'anno (cioè per più di € 3.000,00 lordi al mese). Dopo la contrazione del reddito dovuta alla perdita del lavoro da parte della signora , CP_10 il ricorrente ha sottoscritto altri due prestiti, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, mediante i quali il rateo mensile dovuto si è innalzato fino ad arrivare a € 1.414,39. Su questi ultimi finanziamenti, quindi, appare opportuno effettuare una verifica circa la sussistenza o meno della presenza di condizioni di inammissibilità della procedura (in particolare della colpa grave). Sotto questo profilo, la “colpa” in capo al signor per aver raddoppiato la propria Pt_1 esposizione debitoria in pochi mesi, non può essere considerata “grave”. Non si ravvisa infatti una violazione delle più elementari regole di prudenza in capo a il quale ha continuato a poter contare su un'entrata lorda di circa Parte_1
38.000,00 anche negli anni successivi. Con la conseguenza che, al momento della richiesta dei prestiti, non vi era una situazione di evidente squilibrio tale da far ritenere che l'odierno ricorrente abbia effettuato accesso al credito con la consapevolezza della insostenibilità della spesa. Occorre poi ricordare come, il CCII, introduce un ulteriore elemento di cui il gestore della crisi è chiamato a dare atto nella propria relazione, vale a dire quello relativo alla valutazione del merito creditizio del consumatore potendosi considerare comunque non grave la colpa del debitore nel caso in cui la condotta del soggetto finanziatore sia stata tale da rafforzare l'affidamento del primo sulla sostenibilità dell'impegno. Nel caso di specie, ad ulteriore sostegno della mancata sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente, si può rilevare che, come anche sostenuto nella relazione depositata dall'occ, per i finanziamenti posti in essere nel 2017 sopra elencati, tale valutazioni non siano stati correttamente effettuate. Non sono giunte, ad ogni modo, osservazioni da parte di CP_7
o Compass con riguardo alla proposta di piano in discussione.
[...]
4. Passando alla convenienza della proposta di ristrutturazione formulata dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria, l'occ conclude affermando che il piano provvede a far conseguire un livello di soddisfazioni del ceto creditorio superiore all'alternativa liquidatoria. Le conclusioni a cui è giunto l'occ appaiono condivisibili se si considera che alternativa liquidatoria deve essere valutata dal giudice con riguardo alle risorse che il debitore dovrebbe mettere a disposizione in caso di liquidazione del proprio intero patrimonio e quindi considerando allora l'intera massa passiva, non la posizione del singolo creditore ipotecario.
Il ricorrente risulta proprietario del 50% dell'immobile che allo stato risulta essere abitazione principale della famiglia a cui è stato attribuito un valore prudenziale di circa euro 78.000,00.
L'immobile di proprietà dei coniugi – , in caso di liquidazione del Pt_1 CP_10 patrimonio, dovrebbe essere venduto per l'intero (la comunione degli acquisti tra i coniugi è una comunione senza quote), ma il ricavato della vendita non potrebbe essere distribuito interamente ai creditori del signor ma diviso per due e quindi, previa la Pt_1 sottrazione delle spese necessarie per la vendita nel corso della liquidazione del patrimonio, dovrebbe essere riconosciuto innanzitutto al creditore ipotecario e poi agli altri creditori.
La liquidazione dell'immobile prevede delle spese più o meno ipotizzabili e appare opportuno considerare che, nell'ipotesi migliore, il prezzo di vendita effettiva potrebbe essere pari o di poco superiore (nell'ipotesi, ad esempio, di più partecipanti) al 75% di quello di stima. Tanto premesso, senza ancora considerare le spese di procedura, al spetterebbero circa euro 29.000,00 (che al netto delle spese risulterebbe intorno Pt_1
a euro 25.000,00 – 26.000,00) ma si aggiungerebbe una spesa mensile per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione (ipotizziamo un minimo di euro 400,00).
Ne consegue che, allo stato, non avendosi altri beni da liquidare (se non una autovettura che al momento risulta essere priva di valore), l'alternativa liquidatoria non appare conveniente.
5. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il richiedente risulta occupato con contratto a tempo indeterminato con un reddito mensile netto di circa 2.300,00 euro al mese per tredici mensilità. Si ritiene, quindi, che tali redditi, contraddistinto da stabilità, sia perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.
6. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dei gestori della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che i gestori della crisi dovranno vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
Con ferimento alle osservazioni del creditore ipotecario in ordine alla durata del piano, appare il caso di precisare che, alla luce della documentazione depositata risulta che, effettivamente, la dirata del piano tiene in considerazione la complessiva disponibilità del debitore, sottratte le spese di sostentamento della propria famiglia e, comunque, sul punto, questo giudice ritiene di dare continuità al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la durata del piano superiore al quinquennio non è di per sé incompatibile con l'istituto in questione (la pronuncia si riferiva al medesimo istituto ma nella precedente disciplina ai sensi dalla legge n. 3/2012)dato che ogni valutazione sul punto va rimessa ai creditori, soppesando la “validità” dell'alternativa liquidatoria (cfr. Cass. Civ. n. 27544/2019; Cass. Civ. n. 22291/2020 ha “ammesso” un piano di durata ultraventennale). Nel caso di specie si è visto come, in effetti, l'alternativa liquidatoria non risulti migliorativa rispetto alla proposta di piano effettuata.
In ultimo, e solo per regolare eventuali profili di inammissibilità, si rileva come, alla luce dell'art 71 comma 4 CCII, il compenso dell'occ quantificato in euro 4.800,00, ai sensi dell'art. 16 DM 202/2014 venga accantonato (ferma restando la possibilità di ricevere acconti) nelle more dell'esecuzione del piano. Il giudice, così come previsto dalla norma, provvederà alla liquidazione finale del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto pattuito con il debitore.
7. Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivati per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, nella persona del Giudice Designato dott.ssa Martina Castaldo, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione depositato in data 22.11.2023 da nato a Parte_1
Locri il 4 giugno 1977, codice fiscale: , residente in [...], C.F._1
Via Piave snctramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi dott. ssa CP_2
;
[...]
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE - i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- i gestori della crisi che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 24/01/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Martina Castaldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI in persona del Giudice designato, dott.ssa Martina Castaldo visto il ricorso depositato in data 22.11.2023 da nato a [...] il 4 Parte_1 giugno 1977, codice fiscale: , residente in [...] snctramite in persona del gestore della crisi dott. ssa , per CP_1 Controparte_2
l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;
visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 28.06.2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII ed è stata disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in quanto ritenuta idonea a pregiudicare la fattibilità del piano;
vista la relazione depositata in data 22.10.2023 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, per come debitamente integrata in data 06.11.2024; dato atto che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di
[...] con sede in Reggio Emilia, alla via Emilia S. Pietro, 4 (P. IVA Controparte_3
) rappresentato e difeso dal Avv. Fernando Amoroso (C.F.: P.IVA_1
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vito Antonio Marzo C.F._2
(C.F.: ), con studio in Tricase, alla via Cadorna n. 43; C.F._3
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 29-1/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, fermo restando sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB). Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, “di ausilio” al Tribunale.
Alla luce delle osservazioni pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.
Osserva
1. Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Più precisamente, il sig. ha chiesto, nell'ambito di una procedura Parte_1 familiare, l'omologazione di un piano che prevede:
- il pagamento del 60% del creditore vantato dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 100% del credito di privilegio generale;
- il pagamento del 45% del credito vantato dai creditori chirografari.
Più nel dettaglio, la proposta prevede la messa a disposizione dell'importo complessivo pari ad euro € 121.082,48, di cui:
• € 92.425,15 da destinarsi ai Creditori a titolo di sorte capitale
• € 17.708,75 a titolo di interessi da corrispondere ai creditori, calcolati al tasso del 2% (calcolo sulla base di una rata annuale costante con il metodo francese)
• € 10.948,58 a titolo di interessi convenzionali calcolati da novembre 2018 sul credito CREDEM garantito da ipoteca.
In sostanza si prospetta il pagamento così dettagliato:
1) Controparte_4
dell' 11.12.2015(il cui credito residuo è pari ad
[...] Parte_2 P.IVA_2 euro 109.206,68) nella misura del 60% pari a € 65.524,00 oltre ad interessi convenzionali nella misura di € 10.948,58 e interessi da corrispondere al tasso del 2% pari a € 12.554,46;
2) Controparte_5
- Comune di Locri per Tributi locali nella misura del 100% pari ad euro € 3.573,89;
3) Controparte_6
per Finanziamento n. 7026240 dell'11.12.15 (debito residuo pari
[...]
a € 2.091,97) nella misura del 45% pari ad € 941,39; - Compass Banca SpA per Finanziamento n. 18296946 del 30/10/17 (debito residuo pari a € 18.143,03)nella misura del 45%pari a € 8.164,36;
- Compass Banca SpA Linea di credito carta revolving n. 32163544588 (debito residuo pari a € 3.094,18) nella misura del 45% pari a € 1.392,38;
- ex già Compass Banca SpA Finanziamento n. 567484 del 3.9.15 (cessione CP_7 del quinto) (debito residuo pari a €7.355,21) nella misura del 45% pari a € 3.309,84;
- Finanziamento n. 637105 del 9.6.17 (prestito con delega) già Compass CP_8
Banca SpA. (debito residuo pari a € 19.424,01) nella misura del 45% pari a euro € 8.740,80;
- c/c 1000/1707 (debito residuo pari a euro 1.729,98) nella Controparte_9 misura del 45% pari a € 778,49;
Il ricorrente, a garanzia del piano del consumatore in questione, propone crediti liquidi ed esigibili, riscossi mensilmente e rappresentati dal reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato dello stesso richiedente, il tutto detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
2. Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura.
Si ritiene, infatti, che il ricorrente rivesta la qualifica di consumatore e che versi in una situazione di sovraindebitamento, dal momento che non riesce, con il suo reddito, ad ottemperare al pagamento delle rate mensili del mutuo e dei finanziamenti che gravano, allo stato, sull'unico income della famiglia, dovendosi anche considerare le spese necessarie per il mantenimento della stessa.
Rispetto alle osservazioni formulate sul punto dal creditore credito si rileva CP_3 che lo stesso, senza nulla contestare in ordine ai requisiti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, ha chiesto una riduzione dei tempi di esecuzione dello stesso alla luce anche della moratoria recentemente introdotta (reintrodotta) dalla l'art 67 del CCII, al comma 4. Si precisa sul punto che, tali osservazioni, lungi da determinare un veto, potrebbero portare, ove possibile, ad una proposta migliorativa da parte del sovraindebitato. Nel caso in analisi, da quanto si legge nella relazione integrativa depositata dall'o.c.c., non sono state apportate modifiche al piano non risultando possibile, per il debitore, una compressione dei tempi di esecuzione del piano avendo già messo a disposizione della realizzazione dello stesso tutto quanto disponibile (sottratto quanto strettamente dovuto al sostentamento della famiglia);
3. Quanto al requisito della meritevolezza, come già ricordato, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato la portata, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso. Sempre il codice della crisi al comma seguente ha previsto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
Sul punto deve osservarsi che, per quanto concerne la diligenza, risulta che il debitore abbia assunto le relative obbligazioni potendo contare su un reddito percepito sufficiente. Infatti, ripercorrendo brevemente l'accesso al credito effettato dal ricorrente, lo stesso: a) ha sottoscritto con un finanziamento con cessione del quinto per € CP_7
14.315,34 in data 3 settembre 2015, per la durata 120 rate, con la rata mensile pari a € 185,00; b) ha contratto in data 11 dicembre 2015 (unitamente al proprio coniuge ) un CP_10 mutuo ipotecario della durata di ventinove anni e quattro mesi con Controparte_3 dell'importo di € 115.000,00, prevedente il pagamento di una rata mensile di € 464,00; c) ha stipulato contestualmente al mutuo ipotecario un contratto di finanziamento con capitale finanziato € 4.401,65, che prevedeva il rimborso mediante Controparte_3 il pagamento di sessanta rate mensili ciascuna di € 93,50; d) ha firmato con un altro finanziamento (per € 28.133,96) con cessione del CP_7 quinto in data 9 giugno 2017, della durata 120 rate, con una rata mensile pari a € 340,00; e) ha sottoscritto un contratto di finanziamento in data 30 ottobre 2017 con Compass Banca s.p.a., della durata di 84 rate, capitale finanziato € 20.054,30, prevedente una rata mensile di € 331,89 nonché un rapporto di durata regolato mediante il sistema cd. revolving;
f) ha un fido bancario con con utilizzo a debito di € 1.729,98 al 3 Controparte_9 febbraio 2020; A fronte di ciò ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente per € Parte_1
32.964,00 per l'anno 2016 (il proprio coniuge ha dichiarato un reddito per € 5.370,00 da lavoro dipendente), per € 33.371,00 per l'anno 2017, per € 35.217,00 nel 2018 e csì via fino ad oggi (sono infatti state prodotte le ultime buste paga al tempo del deposito del ricorso) tutto come da documentazione allegata in atti. Tanto detto, non vi sono dubbi circa il fatto che al momento della stipula del primo prestito (con cessione del “quinto”) con e del mutuo ipotecario (con CP_7 contestuale finanziamento per poco più di quattromila euro) il ricorrente avesse (ampiamente) le risorse per far fronte ai propri debiti: i ratei dovuti mensilmente ammontavano infatti a € 742,50 a fronte di entrate lorde dell'intero nucleo familiare per circa 38.000,00 euro all'anno (cioè per più di € 3.000,00 lordi al mese). Dopo la contrazione del reddito dovuta alla perdita del lavoro da parte della signora , CP_10 il ricorrente ha sottoscritto altri due prestiti, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, mediante i quali il rateo mensile dovuto si è innalzato fino ad arrivare a € 1.414,39. Su questi ultimi finanziamenti, quindi, appare opportuno effettuare una verifica circa la sussistenza o meno della presenza di condizioni di inammissibilità della procedura (in particolare della colpa grave). Sotto questo profilo, la “colpa” in capo al signor per aver raddoppiato la propria Pt_1 esposizione debitoria in pochi mesi, non può essere considerata “grave”. Non si ravvisa infatti una violazione delle più elementari regole di prudenza in capo a il quale ha continuato a poter contare su un'entrata lorda di circa Parte_1
38.000,00 anche negli anni successivi. Con la conseguenza che, al momento della richiesta dei prestiti, non vi era una situazione di evidente squilibrio tale da far ritenere che l'odierno ricorrente abbia effettuato accesso al credito con la consapevolezza della insostenibilità della spesa. Occorre poi ricordare come, il CCII, introduce un ulteriore elemento di cui il gestore della crisi è chiamato a dare atto nella propria relazione, vale a dire quello relativo alla valutazione del merito creditizio del consumatore potendosi considerare comunque non grave la colpa del debitore nel caso in cui la condotta del soggetto finanziatore sia stata tale da rafforzare l'affidamento del primo sulla sostenibilità dell'impegno. Nel caso di specie, ad ulteriore sostegno della mancata sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente, si può rilevare che, come anche sostenuto nella relazione depositata dall'occ, per i finanziamenti posti in essere nel 2017 sopra elencati, tale valutazioni non siano stati correttamente effettuate. Non sono giunte, ad ogni modo, osservazioni da parte di CP_7
o Compass con riguardo alla proposta di piano in discussione.
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4. Passando alla convenienza della proposta di ristrutturazione formulata dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria, l'occ conclude affermando che il piano provvede a far conseguire un livello di soddisfazioni del ceto creditorio superiore all'alternativa liquidatoria. Le conclusioni a cui è giunto l'occ appaiono condivisibili se si considera che alternativa liquidatoria deve essere valutata dal giudice con riguardo alle risorse che il debitore dovrebbe mettere a disposizione in caso di liquidazione del proprio intero patrimonio e quindi considerando allora l'intera massa passiva, non la posizione del singolo creditore ipotecario.
Il ricorrente risulta proprietario del 50% dell'immobile che allo stato risulta essere abitazione principale della famiglia a cui è stato attribuito un valore prudenziale di circa euro 78.000,00.
L'immobile di proprietà dei coniugi – , in caso di liquidazione del Pt_1 CP_10 patrimonio, dovrebbe essere venduto per l'intero (la comunione degli acquisti tra i coniugi è una comunione senza quote), ma il ricavato della vendita non potrebbe essere distribuito interamente ai creditori del signor ma diviso per due e quindi, previa la Pt_1 sottrazione delle spese necessarie per la vendita nel corso della liquidazione del patrimonio, dovrebbe essere riconosciuto innanzitutto al creditore ipotecario e poi agli altri creditori.
La liquidazione dell'immobile prevede delle spese più o meno ipotizzabili e appare opportuno considerare che, nell'ipotesi migliore, il prezzo di vendita effettiva potrebbe essere pari o di poco superiore (nell'ipotesi, ad esempio, di più partecipanti) al 75% di quello di stima. Tanto premesso, senza ancora considerare le spese di procedura, al spetterebbero circa euro 29.000,00 (che al netto delle spese risulterebbe intorno Pt_1
a euro 25.000,00 – 26.000,00) ma si aggiungerebbe una spesa mensile per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione (ipotizziamo un minimo di euro 400,00).
Ne consegue che, allo stato, non avendosi altri beni da liquidare (se non una autovettura che al momento risulta essere priva di valore), l'alternativa liquidatoria non appare conveniente.
5. Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il richiedente risulta occupato con contratto a tempo indeterminato con un reddito mensile netto di circa 2.300,00 euro al mese per tredici mensilità. Si ritiene, quindi, che tali redditi, contraddistinto da stabilità, sia perciò idonei ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.
6. In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dei gestori della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che i gestori della crisi dovranno vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
Con ferimento alle osservazioni del creditore ipotecario in ordine alla durata del piano, appare il caso di precisare che, alla luce della documentazione depositata risulta che, effettivamente, la dirata del piano tiene in considerazione la complessiva disponibilità del debitore, sottratte le spese di sostentamento della propria famiglia e, comunque, sul punto, questo giudice ritiene di dare continuità al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la durata del piano superiore al quinquennio non è di per sé incompatibile con l'istituto in questione (la pronuncia si riferiva al medesimo istituto ma nella precedente disciplina ai sensi dalla legge n. 3/2012)dato che ogni valutazione sul punto va rimessa ai creditori, soppesando la “validità” dell'alternativa liquidatoria (cfr. Cass. Civ. n. 27544/2019; Cass. Civ. n. 22291/2020 ha “ammesso” un piano di durata ultraventennale). Nel caso di specie si è visto come, in effetti, l'alternativa liquidatoria non risulti migliorativa rispetto alla proposta di piano effettuata.
In ultimo, e solo per regolare eventuali profili di inammissibilità, si rileva come, alla luce dell'art 71 comma 4 CCII, il compenso dell'occ quantificato in euro 4.800,00, ai sensi dell'art. 16 DM 202/2014 venga accantonato (ferma restando la possibilità di ricevere acconti) nelle more dell'esecuzione del piano. Il giudice, così come previsto dalla norma, provvederà alla liquidazione finale del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto pattuito con il debitore.
7. Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivati per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, nella persona del Giudice Designato dott.ssa Martina Castaldo, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione depositato in data 22.11.2023 da nato a Parte_1
Locri il 4 giugno 1977, codice fiscale: , residente in [...], C.F._1
Via Piave snctramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi dott. ssa CP_2
;
[...]
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE - i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- i gestori della crisi che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 24/01/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Martina Castaldo