Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 19/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 4/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati EO UR Presidente MA OG Primo referendario relatore AN UR EO Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63262 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
1) Centro Salvador Allende S.r.l.,
con sede legale in Bibbona (LI), Via del Forte, n. 2, Partita IVA e Codice Fiscale: 01727150490, PEC: lacommercialesas@aruba.it, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. NZ AR, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] - Lettera: 1, Codice Fiscale: [...], PEC: lorenzo.ciarcia@geopec.it;
2) NZ AR, nato a [...] il 6 novembre1963, ivi residente in [...] - Lettera: 1, Codice Fiscale: [...], anche in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. Nando Bartolomei, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Livorno, Codice Fiscale: [...],
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 115/B, PEC: nandobartolomei@pec.ordineavvocatilivorno.it),
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;
UDITI nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario IE Iliciteo: il relatore Primo Referendario MA OG, il Sostituto Procuratore Generale Elena di Gisi, l’Avv. Federico Casu, in sostituzione per delega, per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 1° luglio 2025, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Centro Salvador Allende s.r.l., con sede in Bibbona (LI), e il suo legale rappresentante sig. NZ AR, anche in proprio, chiedendone la condanna al pagamento in favore della Regione Toscana della somma di 27.396,46 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero indebitamente ottenuto risorse pubbliche erogate nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Nuovo Bando Energia 2017, destinate a interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali.
La società, ammessa a contributo con decreto dirigenziale n. 11372 del 29 giugno 2018, per un importo di 42.800,00 euro, su un investimento ammissibile di 107.000,00 euro, ha percepito nel dicembre 2019 un acconto pari a 30.354,33 euro.
Tuttavia, in sede di rendicontazione finale, non ha fornito la documentazione richiesta né ha dimostrato la realizzazione dell’investimento nella misura minima del 70%, come imposto dal bando a pena di revoca.
Nonostante le reiterate richieste di integrazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., nel corso del 2022, e la sospensione del procedimento di revoca concessa nel luglio 2023, la società sarebbe rimasta inadempiente, determinando l’adozione del decreto di revoca totale dell’agevolazione (decreto dirigenziale n. 23038 del 23 ottobre 2023) e l’avvio del recupero coattivo delle somme erogate.
Alla data delle deduzioni difensive (marzo 2025) risultava restituito solo un importo parziale di 2.957,87 euro, con rateizzazione del residuo debito.
La Procura ritiene integrata la fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale, in quanto la condotta descritta si connoterebbe per antigiuridicità, avendo determinato la perdita di risorse pubbliche destinate a finalità di incentivazione economica, e per colpa grave, emergente dall’inescusabile negligenza nell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione e restituzione. Il danno è quantificato in 27.396,46 euro, fatto salvo ogni aggiornamento, oltre rivalutazione e interessi.
La Procura sottolinea che il rapporto di servizio funzionale tra beneficiario e amministrazione erogante radica la giurisdizione contabile, mentre l’omessa rendicontazione, elemento essenziale per la verifica di conformità della spesa, costituisce violazione del principio di buon andamento e correttezza ex art. 97 Cost., nonché delle prescrizioni contrattuali e regolamentari.
2. I convenuti si sono entrambi costituiti ed a mezzo dell’unica difesa hanno chiesto:
- in via pregiudiziale e principale, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avvenuto pagamento spontaneo della somma integrale richiesta a titolo di danno erariale;
- in via subordinata e nel merito, la reiezione della domanda per carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, in quanto l’impresa avrebbe fatto affidamento ad una società di consulenza ingegneristica, per la parte tecnica e rendicontazione di un progetto finanziato, cui avrebbe prontamente inoltrato ogni richiesta di integrazione documentale pervenutale dall’ente finanziatore.
3. Nel corso dell’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha dato atto dell’avvenuto e accertato integrale pagamento del risarcimento del danno, mediante restituzione delle somme indebitamente percepite. La difesa ha aderito alle conclusioni formulate dall’accusa in ordine all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato in
DIRITTO
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere 1.1. Il processo si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quando, nel suo corso, intervengono fatti o provvedimenti idonei ad eliminare l’interesse delle parti alla pronuncia del giudice sulla domanda proposta, in quanto risulta già realizzato il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio.
1.2. Nella specie, l’originaria pretesa risarcitoria della Regione Toscana, fatta valere dal Pubblico Ministero, è stata integralmente soddisfatta, mediante la restituzione dell’intera somma indebitamente percepita, come espressamente riconosciuto dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza di discussione. Tale circostanza, incontrastata e documentata, determina l’attuale assenza di un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio, venendo meno l’oggetto stesso della controversia.
2. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono poste a carico del convenuto. L'adempimento dell'obbligazione, infatti, è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, che si è pertanto rivelato necessario per ottenere il risultato perseguito dall'attore.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna i convenuti in via solidale al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nella misura di euro128,00 (Centoventotto/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, in esito alla pubblica udienza del 11 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
MA OG EO UR
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 19/01/2026 Il Funzionario
IE LI
f.to digitalmente