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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1560/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN FF, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8618/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M605129 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il Sig. Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF901M605129/2022, relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi derivanti da due distinte riprese. In primo luogo, l'Amministrazione aveva presunto la distribuzione di utili occulti prodotti dalla società “Società_1 SRL”, di cui il contribuente aveva detenuto il 99% delle quote, per un importo inizialmente stimato in € 176.584,00. In secondo luogo, a seguito di indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73, l'Ufficio aveva contestato versamenti non giustificati sui conti correnti personali per complessivi € 134.805,00. Il contribuente, nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, aveva depositato una perizia asseverata per giustificare movimentazioni pari a
€ 77.450,00, riconducendole a restituzioni di finanziamenti soci e prestiti familiari.
Nel corso del giudizio di prime cure, l'Ufficio precisava di aver provveduto ad adeguare in autotutela il reddito di capitale del socio a quello cristallizzato dalla società in sede di accertamento con adesione, rideterminando la pretesa per utili distribuiti in € 80.902,59. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2258/10/24, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la ripresa relativa alle indagini finanziarie per € 77.450,00. I giudici di primo grado ritenevano che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova circa la distribuzione degli utili e che l'avviso difettasse di "motivazione rafforzata" riguardo alle giustificazioni fornite dal contribuente. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dei principi in materia di presunzioni per le società a ristretta base e l'insufficienza probatoria della perizia di parte. In udienza il contribuente affermava di aver depositato controdeduzioni ed appello incidentale tuttavia agli atti risultava il deposito di documenti allegati ma controdeduzioni, né appello incidentale. La Corte prendeva atto di quanto sopra ed ammetteva la parte alla discussione, con le preclusioni di legge previste per i casi di costituzione tardiva in sede di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione il Collegio ritiene di dover riformare parzialmente la sentenza di prime cure, accogliendo la tesi che vede nell'accertamento bancario un elemento di prova "circostanziato e puntuale" del trasferimento di ricchezza dalla società al socio, come richiesto dal nuovo assetto dell'onere probatorio.
L'entrata in vigore dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 ha introdotto un mutamento di paradigma:
l'Amministrazione Finanziaria è ora tenuta a provare le violazioni in modo "circostanziato e puntuale", pena l'annullamento dell'atto laddove la prova manchi o sia insufficiente. Sebbene la giurisprudenza consolidata richiami la presunzione semplice di distribuzione utili per le società a ristretta base partecipativa (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), tale automatismo entra in rotta di collisione con la novella legislativa laddove non sia supportato da elementi concreti che dimostrino l'effettiva erogazione del dividendo.
Nel caso di specie, la semplice esistenza di utili extracontabili definiti in capo alla "Società_1 SRL" non è di per sé sufficiente a presumere il passaggio di denaro al socio Resistente_1, occorrendo riscontri gravi, precisi e concordanti che ne attestino la percezione. Tuttavia, tale prova emerge nitidamente dalle indagini finanziarie effettuate ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73. Come rilevato dalla stessa difesa del contribuente,
i versamenti non giustificati sui conti personali rappresentano proprio la materializzazione degli utili occulti distribuiti dalla società.
Pertanto, in applicazione del principio della motivazione coerente con la normativa tributaria sostanziale, la pretesa impositiva per redditi di capitale (utili distribuiti) deve essere ricondotta e limitata esclusivamente agli importi per i quali l'Ufficio ha fornito prova documentale del trasferimento finanziario, ovvero i versamenti bancari rimasti privi di idonea giustificazione. Poiché la sentenza di primo grado ha già correttamente riconosciuto la validità delle giustificazioni per € 77.450,00 (restituzioni di finanziamenti documentate da perizia), la quota di reddito attribuibile al socio deve essere rideterminata nei limiti dei restanti versamenti bancari "in nero", pari a € 57.355,00 (€ 134.805,00 totali meno € 77.450,00 giustificati). L'accoglimento parziale supera la questione sollevata dal contribuente di duplicazione d'imposta, soddisfa il rigore probatorio richiesto dall'art. 7, comma 5-bis, legittima la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, ridetermina il maggior reddito di capitale accertato in capo al Sig. Resistente_1 nella misura di € 57.355,00. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN FF, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8618/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2258/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M605129 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il Sig. Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF901M605129/2022, relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi derivanti da due distinte riprese. In primo luogo, l'Amministrazione aveva presunto la distribuzione di utili occulti prodotti dalla società “Società_1 SRL”, di cui il contribuente aveva detenuto il 99% delle quote, per un importo inizialmente stimato in € 176.584,00. In secondo luogo, a seguito di indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73, l'Ufficio aveva contestato versamenti non giustificati sui conti correnti personali per complessivi € 134.805,00. Il contribuente, nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, aveva depositato una perizia asseverata per giustificare movimentazioni pari a
€ 77.450,00, riconducendole a restituzioni di finanziamenti soci e prestiti familiari.
Nel corso del giudizio di prime cure, l'Ufficio precisava di aver provveduto ad adeguare in autotutela il reddito di capitale del socio a quello cristallizzato dalla società in sede di accertamento con adesione, rideterminando la pretesa per utili distribuiti in € 80.902,59. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 2258/10/24, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la ripresa relativa alle indagini finanziarie per € 77.450,00. I giudici di primo grado ritenevano che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova circa la distribuzione degli utili e che l'avviso difettasse di "motivazione rafforzata" riguardo alle giustificazioni fornite dal contribuente. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dei principi in materia di presunzioni per le società a ristretta base e l'insufficienza probatoria della perizia di parte. In udienza il contribuente affermava di aver depositato controdeduzioni ed appello incidentale tuttavia agli atti risultava il deposito di documenti allegati ma controdeduzioni, né appello incidentale. La Corte prendeva atto di quanto sopra ed ammetteva la parte alla discussione, con le preclusioni di legge previste per i casi di costituzione tardiva in sede di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione il Collegio ritiene di dover riformare parzialmente la sentenza di prime cure, accogliendo la tesi che vede nell'accertamento bancario un elemento di prova "circostanziato e puntuale" del trasferimento di ricchezza dalla società al socio, come richiesto dal nuovo assetto dell'onere probatorio.
L'entrata in vigore dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 ha introdotto un mutamento di paradigma:
l'Amministrazione Finanziaria è ora tenuta a provare le violazioni in modo "circostanziato e puntuale", pena l'annullamento dell'atto laddove la prova manchi o sia insufficiente. Sebbene la giurisprudenza consolidata richiami la presunzione semplice di distribuzione utili per le società a ristretta base partecipativa (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), tale automatismo entra in rotta di collisione con la novella legislativa laddove non sia supportato da elementi concreti che dimostrino l'effettiva erogazione del dividendo.
Nel caso di specie, la semplice esistenza di utili extracontabili definiti in capo alla "Società_1 SRL" non è di per sé sufficiente a presumere il passaggio di denaro al socio Resistente_1, occorrendo riscontri gravi, precisi e concordanti che ne attestino la percezione. Tuttavia, tale prova emerge nitidamente dalle indagini finanziarie effettuate ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73. Come rilevato dalla stessa difesa del contribuente,
i versamenti non giustificati sui conti personali rappresentano proprio la materializzazione degli utili occulti distribuiti dalla società.
Pertanto, in applicazione del principio della motivazione coerente con la normativa tributaria sostanziale, la pretesa impositiva per redditi di capitale (utili distribuiti) deve essere ricondotta e limitata esclusivamente agli importi per i quali l'Ufficio ha fornito prova documentale del trasferimento finanziario, ovvero i versamenti bancari rimasti privi di idonea giustificazione. Poiché la sentenza di primo grado ha già correttamente riconosciuto la validità delle giustificazioni per € 77.450,00 (restituzioni di finanziamenti documentate da perizia), la quota di reddito attribuibile al socio deve essere rideterminata nei limiti dei restanti versamenti bancari "in nero", pari a € 57.355,00 (€ 134.805,00 totali meno € 77.450,00 giustificati). L'accoglimento parziale supera la questione sollevata dal contribuente di duplicazione d'imposta, soddisfa il rigore probatorio richiesto dall'art. 7, comma 5-bis, legittima la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, ridetermina il maggior reddito di capitale accertato in capo al Sig. Resistente_1 nella misura di € 57.355,00. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate per quanto in motivazione.