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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/11/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2001/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ornella Perongini (c.f. in Milano (MI), C.F._2 al viale Cirene n. 16;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Enrico Battagliese (c.f. ) in Milano (MI), alla piazza C.F._4
Umanitaria n. 2;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 25.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in data 6 Maggio 2001 in Massalengo (LO), trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Lodi all'atto 1, anno 2001, parte II, Serie A, Uff 1 e per
l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) dichiarare le seguenti condizioni a parziale modifica dell'omologa del 17.12.2019 del Tribunale di Lodi RG.2857/2019: Per
-1) le figlie ed , entrambe maggiorenni, si regoleranno autonomamente e direttamente Per_2 con il padre circa la loro frequentazione, ivi compresi i periodi per le vacanze estive, natalizie e pasquali. Per
-2) Il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e nella misura di Parte_2 Per_2
€.586,00 (€.293,00 per figlia - importo previsto nella separazione e rivalutato ad oggi dalla data della separazione) versando tale somma alla madre Sig.ra tramite bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente ad essa intestato e già indicato dalla stessa, specificando la causale
“contributo per il mantenimento di ed , in via anticipata entro il 5 di Persona_3 CP_1 ogni mese;
detto importo verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
-3) Il Sig. contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come Parte_2 previsto e regolato dal protocollo d'intesa del Tribunale di Milano del 14.11.2017 allegato al presente atto e che le parti dichiarano di averne ricevuto copia dal proprio difensore.
c) Emettere ogni altra declaratoria o provvidenza del caso e dare atto che le parti hanno definito ogni questione patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente e che dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere in proposito.
d) dichiarare compensate le spese legali tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08.10.2025 la Giudice, rilevato che le parti non avessero fornito le indicazioni richieste con decreto del 13.08.2025 previste dall'art. 473 bis.12 comma III lett. b e c c.p.c., ha rinviato udienza al 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito della relativa documentazione sino al giorno dell'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e, data la produzione della documentazione integrativa richiesta, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 16818/2019 del 11.12.2019, pubblicato il
17.12.2019.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Entrambe le figlie (07.05.2003) e (27.02.2006) sono maggiorenni, pertanto CP_1 Persona_3 nulla si dispone in merito al regime di visite.
Stante l'accordo, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Massalengo (LO), in Pt_2 data 06.05.2001, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) n. 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2001;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa le spese di lite;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2001/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Ornella Perongini (c.f. in Milano (MI), C.F._2 al viale Cirene n. 16;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Enrico Battagliese (c.f. ) in Milano (MI), alla piazza C.F._4
Umanitaria n. 2;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 25.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in data 6 Maggio 2001 in Massalengo (LO), trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Lodi all'atto 1, anno 2001, parte II, Serie A, Uff 1 e per
l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) dichiarare le seguenti condizioni a parziale modifica dell'omologa del 17.12.2019 del Tribunale di Lodi RG.2857/2019: Per
-1) le figlie ed , entrambe maggiorenni, si regoleranno autonomamente e direttamente Per_2 con il padre circa la loro frequentazione, ivi compresi i periodi per le vacanze estive, natalizie e pasquali. Per
-2) Il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e nella misura di Parte_2 Per_2
€.586,00 (€.293,00 per figlia - importo previsto nella separazione e rivalutato ad oggi dalla data della separazione) versando tale somma alla madre Sig.ra tramite bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente ad essa intestato e già indicato dalla stessa, specificando la causale
“contributo per il mantenimento di ed , in via anticipata entro il 5 di Persona_3 CP_1 ogni mese;
detto importo verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
-3) Il Sig. contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come Parte_2 previsto e regolato dal protocollo d'intesa del Tribunale di Milano del 14.11.2017 allegato al presente atto e che le parti dichiarano di averne ricevuto copia dal proprio difensore.
c) Emettere ogni altra declaratoria o provvidenza del caso e dare atto che le parti hanno definito ogni questione patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente e che dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere in proposito.
d) dichiarare compensate le spese legali tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08.10.2025 la Giudice, rilevato che le parti non avessero fornito le indicazioni richieste con decreto del 13.08.2025 previste dall'art. 473 bis.12 comma III lett. b e c c.p.c., ha rinviato udienza al 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito della relativa documentazione sino al giorno dell'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e, data la produzione della documentazione integrativa richiesta, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 16818/2019 del 11.12.2019, pubblicato il
17.12.2019.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Entrambe le figlie (07.05.2003) e (27.02.2006) sono maggiorenni, pertanto CP_1 Persona_3 nulla si dispone in merito al regime di visite.
Stante l'accordo, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Massalengo (LO), in Pt_2 data 06.05.2001, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) n. 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2001;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa le spese di lite;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3