Sentenza 12 maggio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 settembre 2024, iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza …
Leggi di più… - 2. Il giudice può ritenere prevalente la lieve entità della rapina sulla recidiva reiterata (Corte Cost. n. 117/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 luglio 2025
La Corte di costituzionale, con la sentenza n. 117 del 21 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce al giudice di ritenere prevalente la nuova circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel delitto di rapina – introdotta con sentenza n. 86 del 2024 – rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. La pronuncia prosegue il percorso già tracciato da numerose decisioni della Consulta volte a disinnescare gli automatismi punitivi del sistema penale, valorizzando invece la funzione riequilibratrice del giudizio di bilanciamento e la centralità del fatto concreto rispetto alla storia …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 23 ottobre 2024, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito abbreviato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto da GG di SO CI Cooperativa US, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Baselga di Pinè, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
- Consorzio dei Comuni Trentini, non costituito in giudizio;
nei confronti
La CO CI Cooperativa Sociale – US, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino, Giuseppe Piperata e Enrico Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’illegittimo silenzio – inadempimento concretizzatosi in data 19.2.2025 in riferimento alla istanza di sottoscrizione del contratto n. 78/is del 20.1.2025 e per la declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio relativo alla procedura di gara CIG B1A0325E69 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido di Baselga di Pinè (TN);
in caso di ulteriore inadempienza, affinché venga disposta la nomina di un commissario ad acta anche ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
nonché avverso e per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) ove e per quanto lesivo dell’illegittimo provvedimento del Comune di Baselga di Pinè prot n. 1151 del 31.1.2025 con cui è stata sospesa ovvero posticipata l’istanza di sottoscrizione del contratto di servizio di cui alla nota prot. n. 78/is del 20.1.2025;
b) ove e per quanto lesivo del presupposto parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento CS DV 165-25 avente ad oggetto “ Affidamento servizio gestione asilo nido Baselga di Pinè. Stipulazione del contratto di appalto in pendenza di contenzioso ” di data e protocollo sconosciuto;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Baselga di Pinè e di La CO CI Cooperativa Sociale – US;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore delle parti resistenti, nessuno intervenuto per la parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. GG di SO CI Cooperativa US (di seguito, GG di SO), parte ricorrente, è risultata aggiudicataria della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido del Comune di Baselga di Pinè per il biennio 01.09.2024 – 31.07.2026, eventualmente rinnovabile per altri due anni. La gara è stata espletata, per conto dell’Amministrazione comunale, dal Consorzio dei Comuni Trentini che ha dichiarato l’aggiudicazione in favore della ricorrente con verbale della quarta seduta di gara di data 8 luglio 2024. Con la Determinazione n. 534 del 26.08.2024 il Comune di Baselga di Pinè ha, infine, disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di GG di SO.
2. Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale di gara e dell’art. 17, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti), con atto di data 2 settembre 2024 il Comune di Baselga di Pinè ha altresì disposto l’avvio del servizio in via d’urgenza, sancendone l’esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto.
3. La CO CI Cooperativa Sociale – US (nel proseguo, La CO), seconda classificata ed unica altra partecipante alla gara, con ricorso rubricato sub RG. 139/2024, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale i sopradescritti provvedimenti assunti in favore di GG di SO, mentre quest’ultima ha ivi proposto ricorso incidentale per l’annullamento dei provvedimenti gravati nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione de La CO dalla procedura di gara. Con ordinanza cautelare n. 39 dell’11 ottobre 2024 è stata accolta la domanda cautelare de La CO nei limiti della richiesta inibitoria della sottoscrizione del contratto sino alla definizione del giudizio di merito ed infine, con la sentenza 18 dicembre 2024, n. 199, questo Tribunale ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti ed ha rigettato il ricorso incidentale. Per l’effetto ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di GG di SO ed ha rinviato alla stazione appaltante l’eventuale aggiudicazione del servizio a La CO a seguito delle verifiche di competenza “ fermo restando nelle more lo svolgimento del servizio da parte di GG di SO cui in via d’urgenza il servizio medesimo è stato affidato dal Comune di Baselga di Pinè ”.
4. L’odierna ricorrente ha, dunque, proposto appello alla richiamata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 198, recante la seguente motivazione: “- le questioni giuridiche oggetto di controversia richiedono di essere approfondite nel merito; - nelle more si ritiene che il bilanciamento degli interessi deponga nel senso di mantenere la res adhuc integra sino all’udienza di merito già fissata all’udienza dell’8 maggio 2025, tenuto anche conto del fatto che l’appellante continua a gestire ad oggi il servizio oggetto di causa; Ritenuto, pertanto, di: - accogliere l’istanza cautelare; - compensare le spese della presente fase di giudizio; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 9749/2024) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Compensa le spese della presente fase di giudizio. Rinvia la causa all’udienza pubblica, già fissata, dell’8 maggio 2025 ”.
5. Pertanto, il 20.01.2025 GG di SO ha inviato al Comune di Baselga di Pinè e al Consorzio dei Comuni Trentini una diffida intesa a conseguire la convocazione per la sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido (nota prot. n. 78/is) entro il termine di 10 giorni, motivata in ragione di quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 22 del disciplinare, riscontrando la seguente risposta del Comune di Baselga di Pinè dd. 31.01.2025: “ non si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto fino all’esito del pronunciamento giudiziario ” con richiamo sul punto al parere reso in tal senso dall’Avvocatura dello Stato in data 28.01.2025, dimesso in allegato. Il parere a cui il Comune fa rinvio per relationem , a sua volta, così si esprime: “ ritiene opportuno (se non addirittura doveroso, onde non incorrere nell’inosservanza di un provvedimento giurisdizionale) che codesta Amministrazione soprassieda alla sottoscrizione del contratto, posto che l’udienza di merito cadrà in prossimità del termine annuale delle attività svolte dal nido e, dunque, a far data dal mese di settembre, potrà essere certamente garantita l’esecuzione del servizio da parte di quello che sarà riconosciuto essere come legittimo aggiudicatario, all’esito del pronunciamento giudiziario e dell’eventuale successiva attività amministrativa ”.
6. In ragione dell’asserita natura soprassessoria della nota con cui il Comune ha deciso di non procedere alla stipulazione del contratto, ritenuta inidonea ad interrompere il silenzio inadempimento, con il ricorso in epigrafe GG di SO ha agito avverso il silenzio dell’Amministrazione ex art. 117 c.p.a., formulando i seguenti motivi di gravame:
I. “ Violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 del D.Lgs. 36/2023; artt. 1 e 2 L. 241/90) – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 22 del Disciplinare) – Difetto di motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione del giusto procedimento — Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione del provvedimento con cui è stata rinviata fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato, pertanto sine die, la sottoscrizione del contratto di servizio – Sulla violazione del dovere di buona fede e del principio di leale collaborazione ”.
Il Comune di Baselga di Pinè, non provvedendo alla stipulazione del contratto né entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del 8.08.2024, né entro 60 giorni dalla Determinazione n. 534 del 26.08.2024, avente ad oggetto la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva, avrebbe violato l’art. 22 del Disciplinare di Gara nonché l’art. 18, comma 2, del d.lgs. 36 del 2023. Neppure può giustificare un rinvio sine die della stipulazione del contratto la pendenza del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato di cui al parere dell’Avvocatura di Stato, stante la chiara lettera della disposizione codicistica da ultimo richiamata, ai sensi della quale “2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso ”. Non possono ostare alla sottoscrizione del contratto neanche ragioni di opportunità potendosi apporre allo stipulando contratto una clausola risolutiva espressa, efficace in caso di rigetto dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. La violazione del dovere di stipula del contatto costituisce ai sensi dell’art. 18, comma 7, del Codice una “ violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso ”. L’agire amministrativo sarebbe illegittimo anche per difetto di motivazione non comprendendosi il motivo per cui, secondo l’Avvocatura di Stato, sarebbe addirittura “ doveroso ” soprassedere alla stipula del contratto “ onde non incorrere nell’inosservanza di un provvedimento giurisdizionale ”, non rinvenendosi nell’ordinanza del Consiglio di Stato alcun obbligo del Comune di soprassedere alla richiesta di sottoscrizione del contratto sino all’udienza di merito. La copertura contrattuale per il periodo di servizio espletato dalla ricorrente sarebbe invece doverosa ed obbligatoria, anche laddove il Consiglio di Stato dovesse decidere nel senso di far subentrare un nuovo operatore affidatario.
II. “ Sull’obbligo di provvedere alla sottoscrizione del contratto – Sulla richiesta di nomina di un Commissario ad acta ”.
La risposta del Comune ha carattere meramente soprassessorio, dovendosi ritenere perfezionata la fattispecie del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione resistente che, stante l’istanza di GG di SO datata 20.01.2025, avrebbe dovuto attivarsi per la sottoscrizione del contratto entro il 19.02.2025, stipulazione ritenuta attività vincolata per l’Amministrazione stessa.
III. “ Sulla illegittimità del rinvio sine die – Ulteriori profili – Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 21 e ss. della L. 241/90 ”.
L’agire amministrativo sarebbe illegittimo quanto al disposto rinvio della reclamata stipula del contratto, ritenuto sostanzialmente sine die poiché previsto “ fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato” o comunque con riferimento ad una tempistica “ non pronosticabile ”, in violazione della previsione dell’art. 21 quater della l. n. 241 del 1990.
In definitiva la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 20.1.2025 di convocazione per la sottoscrizione del contratto, previo annullamento della nota di riscontro di natura meramente soprassessoria, nonché la declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, mediante la sottoscrizione del contratto ed infine, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta .
7. Resiste in giudizio il Comune di Baselga di Pinè, costituitosi il 24.03.2025 a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, instando per la reiezione del ricorso per le seguenti ragioni, espresse nella memoria del 10.04.2025.
7.1. In rito, il ricorso è inammissibile ex art. 117 c.p.a, in quanto non notificato alla CI Cooperativa La CO, da qualificarsi quale controinteressata necessaria ex art. 117, comma 1 c.p.a., stante la titolarità di un interesse qualificato, riconosciutole anche dal TRGA nella sentenza di accoglimento del ricorso, in posizione antitetica rispetto a quella della ricorrente.
7.2. In via subordinata, la difesa erariale sostiene l’inammissibilità del ricorso avversario, alla luce della carenza del presupposto imprescindibile del silenzio inadempimento, censurabile ex art. 31 c.p.a., id est la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere. È necessario, infatti, considerare le vicende susseguenti all’aggiudicazione definitiva, che ne hanno variato il regime di efficacia, facendo venire meno l’obbligo giuridico del Comune di provvedere e, dunque, anche la possibilità di qualificare l’inerzia dell’Amministrazione quale silenzio-inadempimento: a) l’ordinanza cautelare n. 39/2024 del TRGA Trento, che ha inibito la sottoscrizione del contratto sino alla definizione del giudizio di merito; b) la sentenza n. 199/2024, con cui il TRGA Trento ha accolto il ricorso principale, demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione a favore della cooperativa La CO; c) l’ordinanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della suddetta sentenza del TRGA, disposta dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto da GG di SO, con sospensione di qualsivoglia attività provvedimentale fino all’udienza di merito fissata per l’8.05.2025. Non sussiste pertanto la violazione dell’obbligo di stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario di cui all’art. 18, comma 5, del Codice dei contratti.
La nota comunale del 31.01.2025, inoltre, non può essere qualificata come “ atto meramente soprassessorio ”, posto che non si è determinato alcun illegittimo arresto procedimentale, né un rinvio sine die , avendo comunicato solo l’impossibilità di esercitare il potere amministrativo e la necessità — esplicitata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare — di non modificare lo status quo e di mantenere la res adhuc integra fino all’udienza dell’8.05.2025, mentre l’iniziativa processuale della ricorrente, che gestisce il servizio in via d’urgenza, deve qualificarsi come una forma di abuso del processo amministrativo.
8. GG di SO ha replicato con memoria del 17.04.2025, contestando l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata: La CO non sarebbe qualificabile come tale in quanto mera seconda classificata della procedura di gara e neppure destinataria di un provvedimento di aggiudicazione in seguito alla sentenza n. 199/2024 del TRGA Trento. Pertanto, non le deriverebbe alcun pregiudizio dalla sottoscrizione del contratto anelato da GG di SO per le prestazioni già effettuate e in corso di svolgimento, nel quale del resto la controinteressata potrebbe subentrare per effetto della sentenza del Giudice di appello. Ha evidenziato in tal senso la ritenuta inconferenza della giurisprudenza citata dalla resistente; ha ribadito, infine, quant’altro già espresso in sede di ricorso. Da ultimo, ha rappresentato il fatto che il termine per l’azione secondo il rito del silenzio non è ancora decorso e, il 17.04.2025, ha depositato la notifica del ricorso a La CO avvenuta in pari data.
9. Con memoria del 27.04.2025 il Comune di Baselga di Pinè ha insistito per l’accoglimento delle sue conclusioni.
10. La cooperativa La CO si è costituita in giudizio e con memoria del 5.05.2025 ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso. In particolare, ha contrastato l’interpretazione prospettata dal ricorrente dell’ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione cautelare della sentenza di questo Tribunale, ritenendola del tutto strumentale. Inoltre, ha opposto l’insanabile violazione del principio del contraddittorio che permane pur a fronte della tardiva ed irrituale notifica effettuata dalla controparte il 17.04.2025, nonché ha rappresentato l’inammissibilità del ricorso in difetto dei presupposti previsti dall’art. 117 c.p.a. non configurandosi alcun silenzio-inadempimento in capo all’Amministrazione intimata, stante la nota di riscontro inoltrata alla ricorrente in data 31.1.2025, che avrebbe dovuto essere impugnata con rito ordinario. Nel merito, ha dedotto la manifesta infondatezza del ricorso in quanto l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 198/2025 ha sospeso il vincolo conformativo discendente dalla predetta sentenza del TRGA n. 199/2024, che avrebbe comportato “l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti de La CO a seguito dell’esito positivo delle verifiche di competenza ”, consentendo nel contempo la continuità di gestione del servizio in via d’urgenza sino al pronunciamento nel merito, ma non ha determinato affatto la reviviscenza dell’annullato provvedimento di aggiudicazione in favore di GG di SO e il ripristino della relativa efficacia ai fini della stipula del contratto.
11. Il Consorzio dei Comuni trentini, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
12. All’udienza camerale odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi accogliere in tal senso le eccezioni concordemente formulate dalle resistenti.
II. Viene in considerazione l’azione esperita da GG di SO ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a., intesa ad accertare l’illegittimità dell’inerzia asseritamente serbata dall’Amministrazione sull’istanza presentata in data 20.01.2025, finalizzata ad ottenere la stipulazione del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione dell’asilo nido di Basella di Pinè. Al riguardo la parte ricorrente ritiene sussistente un vero e proprio obbligo di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 18, commi 2, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti, d.lgs. n. 36 del 2023 (del seguente tenore: “ 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. OMISSIS 5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. 7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. ”) pur in presenza della sentenza di primo grado di questo Tribunale n. 199/2024 che ha annullato l’aggiudicazione della commessa in suo favore, e tanto in ragione dell’ordinanza emessa in sede di contenzioso d’appello instaurato avanti al Consiglio di Stato (ordinanza cautelare Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 198) con la quale è stata disposta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati poiché “- le questioni giuridiche oggetto di controversia richiedono di essere approfondite nel merito; - nelle more si ritiene che il bilanciamento degli interessi deponga nel senso di mantenere la res adhuc integra sino all’udienza di merito già fissata all’udienza dell’8 maggio 2025, tenuto anche conto del fatto che l’appellante continua a gestire ad oggi il servizio oggetto di causa... ”. Al fine di corroborare tale prospettazione GG di SO qualifica la nota di riscontro comunale, recante data 31.01.2025, del tenore testuale riportato in premessa, quale nota meramente soprassessoria in quanto rinvierebbe sine die la conclusione del procedimento di stipula del contratto, dunque inidonea a far venir meno il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
III. Il Collegio non concorda con siffatta qualificazione, invece ravvisando nella richiamata lettera di riscontro la manifestazione dell’espressa volontà comunale di non addivenire alla stipula del contratto con GG di SO sino alla definizione del contenzioso avanti al Consiglio di Stato. Non si tratta, infatti, di un rinvio sine die di tale adempimento il quale sostanzierebbe quell’atteggiamento ostruzionistico comportante un illegittimo arresto procedimentale (TAR Bari, sez. III, 17.02.2022, n. 263; Cons. Stato, sez. VI, 23.06.2021, n. 4803), ma della manifestazione dell’intendimento di formalizzare il rapporto contrattuale solo al momento della definizione del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato, con la parte che sarà identificata quale legittima contraente, il che vale ad escludere la natura meramente soprassessoria della nota in questione. In particolare, il termine indicato per la stipula del contratto è tutt’altro che “ non pronosticabile ”, al contrario di quanto ritenuto nel ricorso, stante la fissazione dell’udienza di merito presso l’organo giurisdizionale d’appello alla data odierna e tenuto conto dello speciale rito abbreviato in materia di appalti, volto alla definizione in termini spediti della controversia ex art. 120 e ss. c.p.a. Pertanto, la stipulazione del contratto, nella manifestazione di volontà della stazione appaltante, è rinviata ad un evento certo circa l’“ an ” ed agevolmente determinabile nel “ quando ”, con ciò ancora una volta smentendosi la natura soprassessoria dell’atto in questione (rif. sent. cit. Cons. Stato 4803/2021)
IV. Ne consegue che l’azione proposta mediante il rito del silenzio ex art. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile per difetto originario di interesse.
Giova rammentare al riguardo che il rito speciale in argomento integra la tutela del cittadino nei confronti del silenzio dell’Amministrazione e trova il suo presupposto nel fatto che un’Amministrazione, tenuta a provvedere, nel termine prescritto non abbia assunto alcun provvedimento. Il giudizio in considerazione appresta una forma di tutela che si fonda su di un rito camerale, abbreviato nei termini e semplificato quanto agli esiti (tenuto conto che la sentenza si pronuncia in forma semplificata in camera di consiglio), secondo la previsione del combinato disposto degli articoli 31, 87 e 117 c.p.a.. Condizione fondamentale perché si possa configurare un “ silenzio ” azionabile è pertanto la sussistenza di un obbligo di provvedere, da un lato, e dell’inerzia dell’Amministrazione, d’altro lato, derivandone il presupposto che all’atto della proposizione del ricorso e per tutto il corso del giudizio l’Amministrazione mantenga l’inerzia in merito all’istanza con la quale è stata chiamata a provvedere (giurisprudenza costante, da ultimo Cons. Stato sez. II, 2.04.2024, n. 2999; TRGA Trento, 22.07.2024, n. 114).
V. Pertanto, al cospetto di un provvedimento espresso, non residua spazio per l’azione secondo il rito del silenzio ed in tal senso non è pertinente la giurisprudenza citata dalla ricorrente, di per sé pienamente condivisibile, poiché essa si limita a riscontrare la natura di interesse legittimo pretensivo in capo all’istante in vista della stipula del contratto, e legittima in tal senso la giurisdizione del Giudice amministrativo nonché l’esperibilità dell’azione secondo il rito del silenzio per avversare l’inerzia dell’Amministrazione, nel caso di specie insussistente.
VI. Nel contempo, anche un’azione annullatoria avverso il predetto atto di riscontro comunale, nella fattispecie, si prospetta inammissibile in difetto della notifica del ricorso alla parte controinteressata, Cooperativa La CO, entro il termine di decadenza prescritto dal combinato disposto dell’art. 41, comma 2 e 29 c.p.a. Invero, si condivide quanto dedotto da quest’ultima ed anche dal Comune resistente circa il fatto che non possono sussistere dubbi sulla natura di controinteressato in capo all’operatore economico da ultimo indicato, che ha un interesse palesemente contrapposto alla stipula del contratto con GG di SO, interesse riconosciuto da questo stesso Tribunale nella sentenza di merito n. 199/2024 oggetto dell’appello presso il Consiglio di Stato in cui è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 198/2024, controversia a cui fa richiamo la stessa nota di riscontro comunale oltreché l’istanza di GG di SO. Ne deriva la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della natura di contraddittore necessario in capo a La CO, tenuto conto che per “ controinteressato ” s’intende “ il soggetto, contemplato nell’atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che, per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato, abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell’atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all’interesse del ricorrente ” ( ex multis Cons. Stato, VI, 27.04.2022, n. 3324; vedi anche Cons. Stato, VII, 18.02.2025, n. 1349). Sul punto deve sottolinearsi che si rivela tardiva la notificazione effettuata nel corso del giudizio, solo in data 17.04.2025, a fronte della comunicazione della nota di riscontro avvenuta in data 31.01.2025, mentre la costituzione de La CO susseguente alla notifica non vale a sanare la decadenza (Cons. Stato, sez. II, 27.12.2022, n. 11340; TAR Salerno, II, 16.01.2025, n. 81; TAR Bari, sez. II, 5.05.2020, n. 628; TAR Catania, sez. III, 2.10.2019, n. 2317), come dalla stessa controinteressata correttamente rappresentato.
VII. Ciò detto, e per completezza, il ricorso si prospetta anche infondato.
Al riguardo il Collegio condivide la giurisprudenza consolidatasi nel vigore dell’art. 32, comma 8, del previgente codice, d. lgs. n. 50 del 2016, - il quale analogamente all’art. 18 richiamato, per quanto di interesse, disponeva: “ Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate ” – la quale ha sancito che l’obbligo in parola non ha ad oggetto la conclusione del contratto, “ esito questo a cui l’amministrazione non è vincolata, bensì la determinazione prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione ” ( ex multis , TAR Molise, sez. I, 30.10.2023, n. 287; TAR Lazio, sez, II, 7.09.2022, n. 11610; TAR L’Aquila, sez. I, 17.03.2022, n. 92; TAR Abruzzo sez. I - L’Aquila, 23.03.2019, n. 168; TAR Catanzaro, sez. II, 2.03.2021, n. 460, confermata da Cons. Stato, sez. III, 3.11.2021, n. 7349; TAR Latina, sez. I, 22.10.2021, n. 569). Si tratta di giurisprudenza citata anche dalla parte ricorrente (ad es. con riguardo alla sent. Cons. Stato, sez. V, 26.8.2020, n. 5240; TAR Lazio, sez. II bis, 3.11.2015, n. 12400; Cons. Stato, sez. V, 17.03.2021, n. 2275) dalla quale non vi è ragione per discostarsi. Infatti, ad avviso del Collegio, anche alla luce del tenore letterale della disposizione del richiamato art. 18 del nuovo Codice, non è mutata la natura ed il contenuto dell’obbligo in parola, rispetto al quale l’inciso introdotto nel comma 2 (“ anche in pendenza di contenzioso ”) non assume alcuna portata innovativa.
VIII. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, e sono poste a carico della ricorrente in favore delle parti costituite nella misura indicata nel dispositivo, non ravvisandosi gli estremi dell’art. 96, c.p.c. Nulla è dovuto per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata nella misura di euro 2.000,00 ciascuna (duemila/00), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO