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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3758/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013629 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012869 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011473 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013624 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012864 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011468 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013626 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012866 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011470 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013585 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012825 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011402 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013623 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012863 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011467 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013630 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012870 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011474 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013628 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012868 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011472 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1358/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_5 , Ricorrente_1 , Ricorrente_3
, Ricorrente_4, Ricorrente_7, Ricorrente_6, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a Resistente_1 SPA, propongono appello avverso la sentenza n. 2932/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata in data 29.04.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi accertamento IMU anni
2017, 2020 e 2021 Comune di Caulonia notificati in data 14.02.2023, con condanna alle spese liquidate in euro 400,00.
I ricorrenti avevano eccepito:
Carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere solo chiamati all'eredità e che non era stata dimostrata la loro qualità di eredi;
difetto di notifica degli atti impugnati agli eredi singolarmente;
prescrizione degli avvisi di accertamento relativi al tributo IMU 2017; carenza del presupposto impositivo sostenendo che l'immobile a cui il tributo si riferisce era oggetto di procedura esecutiva immobiliare;
erronea ripartizione pro quota del tributo alla luce del testamento lasciato dalla de cuius Nominativo_2; carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_4, atteso che nel testamento non veniva lasciata alcuna quota relativamente all'immobile.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti deducendo come primo motivo l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, non essendo stata provata da Resistente_1 la loro qualità di eredi;
successivamente ripropongono in appello i motivi disattesi in primo grado.
Non è costituita la convenuta benché regolarmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato con riguardo al primo motivo che assorbe le restanti questioni.
Dagli atti del giudizio questa Corte rileva che sugli immobili oggetto di tassazione era stato trascritto atto di pignoramento in data 30/9/1989
contro
Nominativo_2 e che non risultano atti di accettazione tacita dell'eredità da parte degli attuali appellanti, che non sono stati trovati in possesso degli immobili, se non una figlia non meglio indicata nel verbale del Custode Giudiziario in data 25/10/2018.
Deve essere pertanto disattesa l'obiezione svolta da Resistente_1 in primo grado, secondo cui il verbale prodotto dimostrerebbe come gli stessi abbiano preso parte al procedimento immobiliare e che di fatto abbiano accettato tacitamente l'eredità subentrando nella procedura immobiliare a carico della madre Nominativo_2.
Va infatti detto che nel caso specifico il decesso della debitrice è avvenuto dopo il pignoramento che pertanto prosegue nei confronti del defunto, indipendentemente dal fatto che gli eredi abbiano accettato o meno l'eredità.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, condannando la società Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da motivazione.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NZ, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3758/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2932/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013629 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012869 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011473 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013624 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012864 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011468 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013626 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012866 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011470 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013585 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012825 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011402 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013623 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012863 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011467 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013630 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012870 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011474 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220013628 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220012868 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1080025220011472 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1358/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2, Ricorrente_5 , Ricorrente_1 , Ricorrente_3
, Ricorrente_4, Ricorrente_7, Ricorrente_6, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato a Resistente_1 SPA, propongono appello avverso la sentenza n. 2932/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata in data 29.04.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi accertamento IMU anni
2017, 2020 e 2021 Comune di Caulonia notificati in data 14.02.2023, con condanna alle spese liquidate in euro 400,00.
I ricorrenti avevano eccepito:
Carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere solo chiamati all'eredità e che non era stata dimostrata la loro qualità di eredi;
difetto di notifica degli atti impugnati agli eredi singolarmente;
prescrizione degli avvisi di accertamento relativi al tributo IMU 2017; carenza del presupposto impositivo sostenendo che l'immobile a cui il tributo si riferisce era oggetto di procedura esecutiva immobiliare;
erronea ripartizione pro quota del tributo alla luce del testamento lasciato dalla de cuius Nominativo_2; carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_4, atteso che nel testamento non veniva lasciata alcuna quota relativamente all'immobile.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti deducendo come primo motivo l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, non essendo stata provata da Resistente_1 la loro qualità di eredi;
successivamente ripropongono in appello i motivi disattesi in primo grado.
Non è costituita la convenuta benché regolarmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato con riguardo al primo motivo che assorbe le restanti questioni.
Dagli atti del giudizio questa Corte rileva che sugli immobili oggetto di tassazione era stato trascritto atto di pignoramento in data 30/9/1989
contro
Nominativo_2 e che non risultano atti di accettazione tacita dell'eredità da parte degli attuali appellanti, che non sono stati trovati in possesso degli immobili, se non una figlia non meglio indicata nel verbale del Custode Giudiziario in data 25/10/2018.
Deve essere pertanto disattesa l'obiezione svolta da Resistente_1 in primo grado, secondo cui il verbale prodotto dimostrerebbe come gli stessi abbiano preso parte al procedimento immobiliare e che di fatto abbiano accettato tacitamente l'eredità subentrando nella procedura immobiliare a carico della madre Nominativo_2.
Va infatti detto che nel caso specifico il decesso della debitrice è avvenuto dopo il pignoramento che pertanto prosegue nei confronti del defunto, indipendentemente dal fatto che gli eredi abbiano accettato o meno l'eredità.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, condannando la società Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da motivazione.