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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 348/2025 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marilisa Salvador, presso il cui studio in San C.F._2
Donà di Piave (VE), via Cesare Battisti n. 62 sono domiciliati
APPELLANTI contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Controparte_1 C.F._3
OR e dall'avv. Gennaro Colangelo, presso il cui studio in San Stino di Livenza (VE), viale Trieste
n. 76 è domiciliata
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 320/2025, pubblicata il
27.5.2025, nel procedimento sub R.G. n. 2248/2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da ricorso in appello:
“In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione della sentenza n. 320/2025, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, sezione civile, pubblicata il 27/05/2025, Repertorio n.
590/2025 del 28/05/2025, Sentenza n. cronol. 3715/2025 del 27/05/2025, resa nella causa iscritta al
RG n. 2248/2023 - Giudice Francesco Tonon, con ogni conseguente statuizione. In via preliminare di rito:
- accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che la mediazione non risulta essere stata validamente esperita, annullare il giudizio di primo grado perché mancante di un requisito di procedibilità in violazione dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifica-zioni;
Nel merito:
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, ritenuto che dal
17 marzo 2023 sia venuto meno il titolo per continuare a occupare l'immobile oggetto di causa da parte dei convenuti, condanna i signori e all'immediato Parte_1 Parte_2 rilascio dello stesso libero da cose e/o persone anche interposte, rigettare la domanda della signora;
CP_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma mensile pari a euro 400,00 a titolo di indennità di occupazione dal 17 marzo 2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa, rigettare la domanda della signora di condanna dei CP_1 signori al pagamento di un canone a qualsivoglia titolo;
Pt_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui utilizza l'importo di un canone medio per immobili della stessa tipologia e della stessa zona di quello oggetto di causa, dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'inapplicabilità di tale criterio al caso de quo;
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce a parte ricorrente il diritto al risarcimento danni derivanti dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei signori , dichiarare che i signori nulla devono alla signora Pt_1 Pt_1 Pt_3
a tale titolo;
[...]
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui qualifica come
“precario immobiliare oneroso” il rapporto intercorrente tra parte ricorrente e parte resistente e riconosce validità ed efficacia alla comunicazione del 10 marzo 2023 inviata dalla signora
al signor;
CP_1 Parte_1 - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa senza considerare la proposta di acquisto e il preliminare di compravendita sottoscritti dal solo signor;
Parte_1
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa senza riconoscere che i signori per l'acquisto dell'immobile hanno versato Pt_1
l'importo di almeno euro 32.800,00 oltre alle rate del mutuo così come quantificate e provate nel giudizio di primo grado;
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non tiene conto di quanto attestato e provato dalla documentazione depositata da parte resistente a fondamento dei diritti vantati dai signori;
Pt_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione del rigetto delle domande di parte resistente:
a) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...] hanno versato almeno il 50%, o la maggiore o minore percentuale che sarà Parte_2 ritenuta di giustizia, del prezzo di acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n° 4, dichiarare gli stessi comproprietari al pari della signora;
Controparte_1
b) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...] abitano nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Parte_2
Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, dichiarare gli stessi legittimati a detenere lo stesso sino a chiusura del mutuo acceso dalla signora
, obbligando quest'ultima a proseguire nel mutuo sottoscritto fino a esaurimento CP_1 dello stesso così come concordato originariamente tra le parti;
c) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...]
vivono nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Pt_1
Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, dichiarare che nulla è dovuto dagli stessi alla signora a titolo di sanzione ex art. 614 bis cpc o a CP_1 qualsivoglia altro titolo;
d) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...]
vivono nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Pt_1
Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, vietare alla signora
qualsivoglia azione volta a disturbare il pacifico godimento dei signori CP_1 Pt_1 dell'immobile di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio
2018, 1127 del Consiglio di Stato trattandosi di causa esclusivamente documentale.
In via subordinata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, in alternativa tra loro:
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo
Cavour n°4, ordinare la vendita del garage di pertinenza dell'immobile stesso e, con l'importo ricavato, la chiusura del mutuo aperto dalla signora a liberazione della stessa dal CP_1 vincolo, dichiarando i signori proprietari esclusivi della porzione di immobile restante Pt_1
(appartamento);
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo
Cavour n°4, condannare la signora a versare a parte appellante quanto CP_1 complessivamente indebitamente percepito dai signori , maggiorato degli interessi legali e Pt_1 tenendo conto del rapporto di cambio Dollaro US / Euro;
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, compensare quanto versato con quanto dichiarato dovuto a titolo di indennità di occupazione o ad altro titolo, condannando la signora alla restituzione a parte CP_1 appellante del residuo maggiorato di interessi legali e tenendo conto del rapporto di cambio
Dollaro US / Euro;
In ogni caso
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il comportamento in malafede della signora , condannarla ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 cpc.
- Spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie al 15 %, anche di primo grado, completamente rifusi”.
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in atto poiché non contiene alcuna specifica critica ai capi della sentenza impugnata;
Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte non accolga la domanda di inammissibilità respingere la cautela proposta attesa l'infondatezza dell'intero impianto difensivo dell'attore in relazione alla domanda azionata ovvero di rilascio di un immobile di esclusiva proprietà del convenuto;
Nel merito in via principale: respingere l'appello proposto per tutti i motivi esposti in atto, confermando la sentenza 320/2025 del Tribunale di Pordenone.
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 30.11.2023, evocava Controparte_1 in giudizio e esponendo di aver stipulato, in data 8.8.2019, un mutuo Pt_1 Parte_2 ipotecario per l'acquisto di un immobile sito a San Stino di Livenza al fine di fornire un aiuto ai convenuti, rimasti privi di abitazione, e alla loro madre, zia della ricorrente e invalida al 100%.
Successivamente, in data 12.2.2021, la ricorrente stipulava con uno dei convenuti, Parte_1
, un contratto qualificato come di comodato d'uso a tempo indeterminato per l'immobile
[...] acquistato, presso il quale aveva medio tempore trasferito la propria residenza anche il fratello del comodatario: l'accordo prevedeva, inoltre, che i si impegnassero a tenere manlevata la Pt_1 ricorrente dal pagamento delle rate di mutuo. Poiché dopo pochi mesi i resistenti avevano cessato di adempiere all'obbligazione assunta, la ricorrente comunicava con raccomandata a la risoluzione del contratto di comodato Parte_1 con contestuale richiesta d'immediato rilascio dell'immobile.
La procedura di mediazione, avviata nel frattempo, dopo plurimi rinvii disposti al fine di garantire la presenza di tutte le parti interessate, veniva dichiarata improcedibile in data 23.6.2023 per assenza delle parti invitate.
1.1 Nell'atto introduttivo del giudizio, la sosteneva l'invalidità o, comunque, CP_1
l'inefficacia del contratto di comodato, in quanto il comodatario aveva senza autorizzazione consentito al fratello di sostare a tempo indeterminato presso l'immobile. Esponeva, inoltre, che i resistenti avevano “liquidato essi stessi delle rate del mutuo” e che “il contratto sottoscritto (…) non [fosse] sussumibile sotto l'alveo normativo previsto dagli articoli 1803 e seguenti c.c.”, poiché il pagamento, da parte del comodatario, di un importo corrispondente alle rate del mutuo non era qualificabile come un modus legittimamente apponibile al contratto.
Ad avviso della ricorrente, pertanto, in difetto di qualsiasi “cappello contrattuale”, la vicenda andava qualificata come occupazione senza titolo, con conseguente legittimazione della danneggiata, costretta a pagare le rate del mutuo senza poter utilizzare l'immobile, a ottenere un'indennità di occupazione a partire dal mese di aprile 2021, quantificabile in € 400,00 mensili. Il danno subìto sarebbe stato pari “da una parte al mancato guadagno cui l'attore è andato incontro pari alla somma di € 400,00= non percepiti a titolo di canone locativo e dall'altra al lucro cessante pari all'esborso mensile dell'attore per il mutuo che sta continuando a liquidare pari ad € 713,48”.
1.2. La ricorrente concludeva quindi nei seguenti termini:
“- Accertare e dichiarare che i signori e occupano senza titolo Pt_2 Parte_1
l'immobile, sito in San Stino di Livenza, alla via Cavour 4 di proprietà esclusiva dell'attore e per
l'effetto condannarli al rilascio immediato del predetto immobile;
- Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori
e l'attore ha subito un danno pari al mancato incasso di un canone Pt_2 Parte_1 locativo che si quantifica in € 400 ovvero nella maggiore e/o minore misura che il Tribunale riterrà equa e giusta;
- Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori
e l'attore ha subito un ulteriore danno pari alla rata di mutuo (€ 713,48) Pt_2 Parte_1 che versa alla banca popolare di Sondrio;
- Condannare in ogni caso i signori e al pagamento ai sensi per gli Pt_2 Parte_1 effetti dell'articolo 614 bis cpc di una sanzione pari ad € 100 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene immobile indebitamente occupato”.
2. All'udienza del 27.2.2024, rilevata la mancata costituzione in giudizio dei resistenti, il
Tribunale ne dichiarava la contumacia e rinviava per la discussione all'udienza del 4.6.2024.
3. Nel frattempo, i sig.ri si costituivano eccependo, tra l'altro, il mancato rispetto del Pt_1 termine minimo a comparire di cui all'art. 415, quinto comma, c.p.c., nonché la mancanza di prova dell'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione.
Nel merito, i resistenti ricostruivano la vicenda nei seguenti termini. intendeva Parte_1 acquistare un immobile sito a San Stino di Livenza di proprietà di tale Persona_1
Una volta accettata la proposta di acquisto, il versava una caparra confirmatoria per un Pt_1 importo pari ad € 10.000,00. Non riuscendo a ottenere un mutuo, tuttavia, i TE si Pt_1 rivolgevano alla cugina , la quale offriva loro di chiedere il mutuo a proprio nome, Controparte_1 con l'accordo che i avrebbero poi corrisposto le somme corrispondenti alle rate del mutuo Pt_1 alla , la quale, una volta estinto il mutuo, si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà CP_1 dell'immobile in capo ai due cugini. I convenuti eseguivano pertanto in favore della un CP_1 primo versamento di € 12.800,00, pagando inoltre le spese di perizia (€ 244,00) richieste dall'istituto bancario per la stima dell'immobile. La poteva in tal modo chiedere un mutuo non per CP_1
l'intero prezzo di acquisto (pari a € 57.000,00), bensì per la minor somma di € 34.200,00. Seguiva un ulteriore pagamento in favore della ricorrente per un importo pari ad € 5.000,00. Alla concessione del mutuo, avvenuta in data 6.8.2019, seguiva, in data 8.8.2019, l'atto notarile di acquisto dell'immobile da parte della . Per tutelare la propria posizione, i proponevano allora alla ricorrente CP_1 Pt_1 di concludere un contratto di comodato, alla stipulazione del quale, tuttavia, la non sarebbe CP_1 resa rendeva disponibile, salvo poi depositare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, un accordo datato 5.2.2021 e sottoscritto dalla sola ricorrente.
I resistenti affermavano di avere regolarmente versato gli importi corrispondenti alle rate del mutuo fino al mese di luglio 2022, per complessivi € 2.122,00, e di avere in seguito sospeso i versamenti poiché la sig.ra pretendeva garanzie che i resistenti non erano in grado di CP_1 offrire.
3.1. Contestavano quindi che la sig.ra potesse essere considerata unica proprietaria CP_1 dell'immobile avendo versato solo parte del corrispettivo e concludevano, quindi, nei seguenti termini: “accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, il mancato rispetto nei confronti del signor , dei termini di cui all'art. 415, comma 4 e 5, cpc, e che la notifica al Parte_1 signor a mezzo ufficiali giudiziari dell'UNEP di Venezia rappresenta una Parte_1 irregolarità del comportamento del notificante, dichiarare il procedimento nullo e/o invalido e/o illegittimamente instaurato o, quantomeno, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini de quo, con rinnovo della notifica a mezzo ufficiale giudiziario del foro competente;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che la mediazione non è stata regolarmente svolta nei confronti dei signori e , dichiarare il presente Pt_1 Parte_2 procedimento avviato con ricorso ex art. 447 bis cpc improcedibile;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che sussistono i presupposti per
l'avvio dell'azione di manutenzione, concedere a parte resistente un termine per il deposito dell'atto introduttivo della stessa.
Nel merito: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle istanze in rito: dichiarata e accertata per i motivi tutti esposti in narrativa, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della stessa, rigettare la domanda di parte ricorrente di condanna dei signori e Parte_2 [...]
al rilascio per occupazione senza titolo dell'immobile sito a San Stino di Livenza (VE) Parte_1 frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che i signori e Pt_1 Parte_2
, hanno versato almeno il 50%, o la maggiore o minore percentuale che verrà determinata, del
[...] prezzo di acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in
Corso Camillo Cavour n°4, dichiarare gli stessi comproprietari al pari della signora
[...]
; CP_1 accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna, dichiarare l'inefficacia dello stesso in capo al signor con ogni conseguenza in merito a eventuali obblighi Parte_1 dello stesso verso parte ricorrente;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che i signori e Pt_1 Parte_2
sono quantomeno comproprietari dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La
[...]
Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, rigettare la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, di risarcimento del danno e sanzione giornaliera, dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi alla signora a qualsivoglia Controparte_1 titolo per tutto il periodo di abitazione dell'immobile de quo.
In via subordinata:
Nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, di risarcimento del danno e sanzione giornaliera, ridurre, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'importo di indennità di occupazione ad €
1,00, o alla minore o maggiore somma ritenuta di equità, il risarcimento del danno ad € 1,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di equità, e ad € 0,50, o alla maggiore o minore somma ritenuta di equità, quale sanzione giornaliera, compensandone, peraltro, gli importi eventualmente dovuti con quanto già versato alla signora dal 2019, tenendo, altresì, conto di quanto Controparte_1 guadagnato dal cambio favorevole euro / dollaro USA.
In ogni caso
Condannarsi, per i motivi tutti di cui in narrativa, la signora ai sensi dell'art. Controparte_1
96 cpc.
Spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie al 15 % completamente rifusi”.
4. All'udienza del 4.6.2024, il Tribunale invitava la ricorrente a depositare la prova delle avvenute comunicazioni dell'invito alla mediazione e revocava la dichiarazione di contumacia dei convenuti.
4.1. Dopo alcuni rinvii e preso atto del deposito della prova della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, il giudice rinviava la causa per la decisione al 15.4.2025, udienza poi rinviata al successivo 27.5.2025.
5. Con sentenza del 27.5.2025, il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, accertato che a partire dal 17.3.2023 era venuto meno il titolo per continuare ad occupare l'immobile da parte dei TE , li condannava all'immediato rilascio Pt_1 dello stesso, nonché al pagamento della somma mensile di € 400,00 a titolo d'indennità di occupazione a partire dal 17.3.2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Condannava, infine, i resistenti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio.
5.1. Ad avviso del Tribunale, il titolo che aveva consentito ai TE di occupare Pt_1
l'immobile non poteva ascriversi alla tipologia contrattuale del comodato, potendosi piuttosto qualificare quale precario oneroso e ciò in ragione della mancanza dell'elemento caratterizzate il comodato, vale a dire la sua gratuità. Nel caso di specie, infatti, l'impegno assunto dai convenuti, consistito nel pagamento dell'importo corrispondente alla rata del mutuo concesso alla , non poteva certamente CP_1 essere qualificato come modus. A venire in rilievo, dunque, sarebbe la figura atipica del “precario immobiliare oneroso”, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata, è tuttavia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene medesimo. Il contratto, invece, non poteva essere qualificato come locazione in ragione della assenza di un termine di durata del rapporto.
Il Tribunale affermava poi che la comunicazione, con la quale la ricorrente aveva richiesto la restituzione dell'immobile entro sette giorni dalla sua notificazione, era stata ricevuta da Parte_1
il 10.3.2023, con la conseguenza che, a partire dal 17.3.2023, l'occupazione dell'immobile non
[...] risultava più sorretta da alcun titolo valido ed efficace.
Il giudice di primo grado, inoltre, riconosceva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo, danno parametrato al valore locativo del bene usurpato e quantificato in € 400,00 mensili, corrispondente all'importo di un canone medio per la stessa tipologia e la stessa zona di quello oggetto di causa.
Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, dai resistenti venivano invece respinte dal Tribunale in quanto infondate o inammissibili.
6. Avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone hanno proposto appello i sig.ri e Pt_1
, formulando contestualmente istanza ex art. 283 c.p.c. per la sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata.
6.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno ripercorso dettagliatamente i fatti che hanno dato origine alla causa, osservando, in particolare, come la si fosse offerta di ottenere a suo CP_1 nome il mutuo che gli istituti bancari non avevano concesso ai due cugini per mancanza di idonee garanzie e per le loro precarie condizioni di salute. L'intenzione della , infatti, non era mai CP_1 stata quella di acquistare l'immobile ma soltanto quella di far ottenere ai cugini il contratto di mutuo agli stessi negato. Pur essendo necessario che la proprietà venisse intestata alla cugina, dovendo la banca iscrivere ipoteca legale sull'immobile, tra le parti sarebbe rimasto fermo l'accordo che, alla conclusione del mutuo ventennale, la avrebbe trasferito la proprietà del bene agli odierni CP_1 appellanti, i quali sarebbero stati in realtà i reali acquirenti dell'immobile, avendone sostenuto parte dei costi per l'acquisto. I TE , infatti, versavano alla sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
12.800,00 (oltre alle spese di perizia) e, grazie a tale pagamento, la cugina poteva richiedere un mutuo non per l'intero prezzo di acquisto (pari ad € 57.000,00) ma per il minor importo di € 34.200,00, considerato che gli stessi avevano in precedenza versato anche la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Prima della concessione del mutuo a favore della sig.ra , deliberata il CP_1
6.8.2019, gli appellanti avrebbero versato alla cugina l'ulteriore somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario. Il successivo 8.8.2019, avanti al Notaio dott.ssa , veniva stipulato l'atto di vendita Persona_2 dell'immobile. Gli appellanti hanno inoltre sottolineato che la proposta di acquisto, poi “trasformata” in contratto preliminare di vendita, era stata firmata per parte promissaria acquirente dal solo Parte_1
. A seguito della stipulazione del contratto, i pagavano regolarmente le rate del mutuo,
[...] Pt_1 versando ogni mese sul conto corrente intestato alla cugina un terzo della rata trimestrale prevista dal mutuo. Tra il 2020 e il 2021, a causa della pandemia da Covid-19, la , su richiesta degli CP_1 appellanti, otteneva dall'istituto di credito la temporanea sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
In questa cornice, al fine di tutelare la propria posizione, i avrebbero chiesto alla cugina Pt_1 di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito, richiesta, questa, non accolta dalla , la CP_1 quale, tuttavia, avrebbe poi depositato in giudizio un accordo sottoscritto dalla sola ricorrente. A partire dal mese di agosto 2022, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo con la cugina, i TE sospendevano il versamento delle rate di mutuo. Pt_1
6.1.1. Ciò posto, ad avviso degli appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe dato atto che: - la proposta di acquisto e il preliminare di vendita erano stati sottoscritti dal solo sig. ; Pt_1 Pt_1
- la caparra confirmatoria era stata versata interamente dal sig. ; - l'accordo tra le Parte_1 parti in causa prevedeva che la sig.ra avrebbe chiesto il mutuo al posto dei TE CP_1 [...]
, i quali l'avrebbero tenuta indenne da qualsivoglia spesa economica;
- gli appellanti avevano Pt_1 versato per l'acquisto dell'immobile una somma pari ad almeno € 32.800,00 e pagato le rate del mutuo fino al mese di luglio 2022; - il diritto di proprietà in capo alla sarebbe puramente formale, CP_1 non avendo la stessa versato alcun importo ulteriore rispetto alle somme corrisposte dai sig.ri . Pt_1
6.2. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il procedimento di mediazione fosse stato correttamente instaurato dalla ricorrente. A loro vedere, infatti, non vi sarebbe prova della regolarità della notifica ai TE
[...]
, avendo gli stessi ricevuto la comunicazione del rinvio del procedimento di mediazione al Pt_1
13.6.2023 ma non quella relativa al rinvio del 15.6.2023. Né vi sarebbe stata alcuna comunicazione in esito all'ulteriore incontro del 23.6.2023.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione del procedimento di mediazione.
6.3. Con il terzo motivo, gli appellanti hanno contestato la validità dell'accordo contenuto nel doc. “B” depositato in primo grado dalla ricorrente, trattandosi di documento sottoscritto dalla sola sig.ra . Pur negando la validità di tale accordo, gli appellanti hanno osservato come, in ogni CP_1 caso, la locuzione “alla scadenza del contratto” dovesse essere riferita alla data di estinzione del contratto di mutuo. I , invero, occupavano l'immobile con animus possidendi in qualità di Pt_1 proprietari, avendone pagato più della metà del prezzo di acquisto. Del resto, la stessa si CP_1 era qualificata non già come proprietaria, bensì come mera destinataria del mutuo e delle pretese creditorie dell'istituto bancario (doc. 14 primo grado). In merito all'accordo intercorso tra le parti, potevano al più essere riconosciute alcune caratteristiche proprie della figura negoziale del “rent to buy”.
6.4. Con il quarto motivo, gli appellanti hanno denunciato l'infondatezza della condanna pronunciata nei loro confronti al rilascio dell'immobile, posto che il diritto all'occupazione del bene non derivava né da un comodato d'uso gratuito né da un “precario oneroso immobiliare”, bensì, e unicamente, dal danaro versato dai sig.ri , i quali, peraltro, avevano anche disconosciuto la Pt_1 sottoscrizione dell'avviso della comunicazione di restituzione dell'immobile.
6.5. Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui li ha condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione sine titulo dell'immobile, ribadendo di abitare l'immobile in qualità di comproprietari. L'immobile, infatti, sarebbe stato acquistato con il proprio danaro e non con quello della , la quale, anzi, avrebbe così ottenuto CP_1 un ingiusto arricchimento.
In subordine, gli appellanti hanno contestato il parametro utilizzato dal giudice di prime cure per determinare il danno da occupazione abusiva, evidenziando, in particolare, il pessimo stato di conservazione dell'immobile. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'importo di €
32.800,00 che i TE avevano già versato alla cugina per l'acquisto dell'immobile. Pt_1
6.6. Con il sesto motivo, gli appellanti hanno rinnovato le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale, con riferimento sia all'ammissione delle prove testimoniali sia alla richiesta dell'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c.
6.7. Con il settimo motivo d'impugnazione, infine, gli appellanti hanno denunciato l'eccessività della condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio pronunciata nei loro confronti.
6.8. Parte appellante ha altresì formulato istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando, quanto alla sussistenza del fumus, a quanto esposto con i motivi d'impugnazione. Con riferimento, invece, al requisito del periculum, si è sottolineato come l'esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe causare gravi e irreparabili danni agli odierni appellanti, i quali potrebbero essere costretti a subire la forzosa liberazione di un immobile per il quale hanno versato più della metà del prezzo d'acquisto, oltre a una parte delle rate del mutuo. In tal modo, i TE , invalidi civili, si ritroverebbero privi di un'abitazione in cui vivere e impossibilitati Pt_1 ad acquistare un altro immobile o a sostenere i costi di un canone di locazione, potendo subire, oltre al rilascio dell'immobile, anche l'esecuzione della condanna al pagamento della indennità di occupazione e alle spese di lite. Ad ulteriore sostegno della istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno anche messo in evidenza le difficoltà e i costi che gli stessi sarebbero costretti a sostenere per recuperare le somme medio tempore corrisposte alla sig.ra
, e ciò in ragione del fatto che l'odierna appellata è residente negli Stati Uniti d'America. CP_1
6.9. Gli appellanti hanno quindi concluso nei termini sopra riportati.
7. Con comparsa del 3 novembre 2025, si è costituita in appello , la Controparte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria non essendo state individuate le parti della sentenza oggetto di censura né le ragioni di diritto e di fatto volte a dimostrarne l'erroneità. Gli appellanti, infatti, si sarebbero limitati a reiterare le medesime argomentazioni difensive già disattese dal primo giudice, senza confrontarsi, tuttavia, con la motivazione della sentenza impugnata.
7.1. Quanto alla censura relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, l'appellata ne ha messo in luce l'infondatezza, avendo il giudice di primo grado accertato il corretto invio agli odierni appellanti della comunicazione di avvio della mediazione.
7.2. L'appellata ha poi evidenziato l'illegittimità delle “dichiarazioni testimoniali scritte assunte dopo la chiusura del processo di primo grado” e allegate all'atto di appello.
7.3. Nel merito, parte appellata ha sottolineato che il versamento in suo favore di “anticipi” da parte dei TE rappresenterebbe una circostanza del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del Pt_1 giudizio. Ha evidenziato la legittimità della pronuncia di condanna al ristoro del danno subìto, a fronte della occupazione sine titulo dell'immobile da parte degli appellanti, affermando la congruità del parametro di calcolo utilizzato dal giudice e quantificato in € 400,00 mensili.
7.4. Ancora, l'appellata ha ribadito di essere l'unica proprietaria dell'immobile occupato senza titolo dai TE e ha eccepito l'inesistenza di un patto fiduciario in forza del quale l'appellata Pt_1 avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile in capo agli appellanti.
7.5. Infine, ha rilevato l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate, oltre che l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, essendo il gravame manifestamente infondato e non sussistendo neppure alcun danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza.
7.6. L'appellata ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
8. All'udienza del 2.12.2025, il collegio, a seguito della discussione delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e ha dato lettura del depositato integralmente riprodotto in calce, riservandosi il termine di legge per il deposito della motivazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
9. Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo d'impugnazione, trattandosi di questione pregiudiziale avente ad oggetto una condizione di procedibilità della domanda;
parte appellante, infatti, contesta la validità del procedimento di mediazione instaurato ante causam dalla ricorrente in quanto non vi sarebbe prova della regolarità della notifica ai TE , avendo gli Pt_1 stessi ricevuto la comunicazione del rinvio del procedimento di mediazione al 13.6.2023 ma non quella relativa al rinvio del 15.6.2023, né vi sarebbe stata alcuna comunicazione in esito all'ulteriore incontro del 23.6.2023.
9.1. Il motivo è infondato, avendo la ricorrente depositato in data 13.6.2024, a seguito di richiesta del Tribunale, la prova delle avvenute comunicazioni dell'avvio del procedimento di mediazione. Dai documenti dimessi, in particolare, risulta che aveva ricevuto la comunicazione in Parte_2 data 7.6.2023, mentre aveva firmato l'avviso di ricevimento il successivo 8.6.2023. Parte_1
In entrambi i casi le comunicazioni erano pervenute ai destinatari prima dell'incontro fissato per il
13.6.2023 innanzi all'Organismo forense di mediazione di Pordenone. Nel verbale conclusivo del procedimento (doc. “E” ricorso primo grado), peraltro, si dà atto le comunicazioni inviate a mezzo raccomandata ai contenevano già l'indicazione della data del rinvio al 15.6.2023. In ogni Pt_1 caso, anche a voler ritenere che le comunicazioni facessero esclusivo riferimento all'incontro del
13.6.2023, la circostanza che tale incontro sia stato successivamente differito non assume alcuna rilevanza ai fini della corretta instaurazione del procedimento di mediazione, in quanto le parti invitate
- regolarmente notiziate della pendenza del procedimento - avrebbero certamente potuto rivolgersi all'Organismo di mediazione per conoscere la data del rinvio. Né alcuna comunicazione doveva essere eseguita nei confronti dei a seguito dell'ulteriore incontro del 23.6.2025, al quale, pur Pt_1 potendo, non avevano partecipato.
10. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente a fronte della identità di questioni in essi trattate.
10.1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti ripercorrono i fatti di causa e censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto che il diritto di proprietà in capo alla aveva natura meramente formale, in quanto la proposta di acquisto e il preliminare di CP_1 vendita dell'immobile sito in San Stino di Livenza erano stati sottoscritti dal solo . Parte_1
L'accordo tra le parti, infatti, prevedeva che la avrebbe chiesto il mutuo al posto dei TE CP_1
, privi di idonee garanzie patrimoniali, e che gli stessi si sarebbero impegnati a versare alla Pt_1 cugina le somme corrispondenti alle rate del mutuo. Si sottolinea, inoltre, che gli appellanti hanno versato alla un importo complessivo pari ad almeno € 32.800,00 a fronte del prezzo di CP_1 acquisto dell'immobile stabilito in € 57.000,00.
10.2. Con il terzo motivo, parte appellante ribadisce che il “contratto di comodato d'uso” in atti
(doc. “B” ricorso primo grado) sarebbe privo di qualsivoglia validità essendo sottoscritto dalla sola
, sostenendo di occupare l'immobile con animus possidendi in qualità di proprietari, avendo CP_1 versato più della metà del prezzo di acquisto.
10.3. Con il quarto motivo, si censura il capo della sentenza che ha condannato i al Pt_1 rilascio dell'immobile, poiché il diritto all'occupazione non dipende dall'esistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito né di un “precario oneroso immobiliare”, ma discende direttamente dal diritto di proprietà che gli stessi vantano sull'immobile e di cui contestualmente chiedono l'accertamento.
10.4. I motivi sono nel complesso infondati, rimanendo comunque senza conseguenza apprezzabile la constatazione che attiene alla invalidità del “contratto di comodato d'uso”, contenuto nel documento “B” che l'appellata ha allegato al proprio ricorso introduttivo in primo grado.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il titolo negoziale che legittimava l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti, pur non potendosi qualificare come comodato in ragione dell'entità dell'onere economico posto a carico dei , potesse nondimeno essere ricondotto Pt_1 nell'alveo del precario immobiliare oneroso, figura contrattuale atipica caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene, che, pur remunerata, è tuttavia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia dell'immobile.
Ad avviso di questa Corte, la ricostruzione operata dal primo giudice, a prescindere da ogni valutazione in merito alla correttezza o meno della qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie negoziale, non tiene conto della volontà processuale, concordemente manifestata dalle parti, di escludere che tra le stesse vi fosse un valido ed efficace contratto di comodato o, comunque, di concessione in godimento ai TE dell'immobile acquistato dalla . Pt_1 CP_1
In primo grado, infatti, la ricorrente, pur avendo depositato il “contratto di comodato d'uso”, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che i signori e occupano Pt_2 Parte_1 senza titolo l'immobile (…)”, esponendo, nel merito, che il contratto non era efficace per due ordini di ragioni: (i) ha concesso il godimento dell'immobile anche al fratello senza Parte_2 Pt_1 il consenso della comodante e ciò in violazione dell'art. 1804 c.c.; (ii) la natura essenzialmente gratuita del comodato non era compatibile con l'onere posto a carico del comodatario di versare alla gli importi corrispondenti alle rate del mutuo che quest'ultima aveva stipulato per poter CP_1 acquistare l'immobile.
Anche i resistenti, nelle proprie conclusioni di primo grado, hanno chiesto di accertare che “(…) il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna” e di dichiararne l'inefficacia, affermando, in particolare, di essere proprietari, quantomeno pro quota, dell'immobile acquistato dalla . CP_1
Appurato, dunque, che entrambe le parti, sia pure per ragioni e con finalità diverse, hanno escluso di voler attribuire efficacia al contratto di comodato, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di individuare un diverso titolo contrattuale senza che nessuna delle parti lo abbia richiesto, e qualificando lo stesso come precario oneroso immobiliare: tutto ciò senza neanche affrontare in questa sede il problema che l'entità dell'onere economico - i.e.: la rata di mutuo - posto a carico dei , costituiva vera e propria prestazione sinallagmatica a fronte del godimento Pt_1 dell'immobile. Gli stessi appellanti, in altri termini, non hanno mai allegato l'esistenza di un diverso titolo obbligatorio - ad es.: un contratto di locazione - in forza del quale occupavano il bene, affermando unicamente di vantare un diritto di proprietà sull'immobile medesimo di cui non allegano alcun titolo, chiedendo solo che sia riconosciuta la loro qualità di comproprietari dell'immobile acquistato dalla per aver versato più della metà del prezzo d'acquisto del bene. CP_1
È tuttavia evidente come tale ricostruzione non possa trovare accoglimento, non avendo i
[...]
allegato alcun titolo di proprietà né avendo altrimenti fornito la prova - neppure in via presuntiva Pt_1
- della esistenza tra le parti di un accordo simulatorio, di un contratto fiduciario o di un patto di retrovendita in grado di giustificare la loro qualità di comproprietari. Sul tema, del resto, la Suprema
Corte in più di un'occasione ha affermato che, a fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del bene (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 18660/2013, nonché, più di recente, Cass., sez. III, ord.
n. 11809/2025).
10.5. Accertata, pertanto, l'assenza di un titolo negoziale legittimante l'occupazione dell'immobile da parte dei sig.ri , e riformata la sentenza di primo grado che tale titolo aveva Pt_1 erroneamente individuato e poi dichiarato risolto, gli stessi devono essere condannati al rilascio del bene, libero da persone e cose anche interposte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
10.6. Ciò posto, rileva il Collegio che la mancanza di un valido titolo negoziale, se da un lato ha determinato l'illegittimità dell'occupazione, avrebbe d'altra parte consentito di approfondire la questione relativa all'eventuale diritto dei a ottenere la ripetizione delle somme medio Pt_1 tempore versate all'odierna appellata, la quale, peraltro, non ha mai contestato specificamente l'intervenuta esecuzione dei versamenti.
Gli appellanti, tuttavia, non hanno formulato, neppure in via subordinata, alcuna domanda di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033 e ss. c.c., sicché ogni eventuale pronuncia in tal senso sarebbe inficiata irrimediabilmente dal vizio di ultrapetizione. Dopo aver chiesto al Tribunale di dichiarare “che il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna”, hanno infatti proseguito chiedendo di “dichiarare l'inefficacia dello stesso in capo al signor
con ogni conseguenza in merito a eventuali obblighi dello stesso verso parte Parte_1 ricorrente”. La domanda, nella sua genericità, non consente tuttavia di cogliere a quali “eventuali obblighi” si faccia riferimento e, pertanto, non può essere qualificata in via interpretativa come condictio indebiti.
11. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado che li ha condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione dell'immobile, contestando il parametro utilizzato dal giudice di prime cure per determinare il danno da occupazione ed evidenziando come, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare le somme di danaro corrisposte alla da parte degli appellanti. CP_1
11.1. Il motivo è fondato.
Rileva, infatti, questa Corte che il danno da occupazione abusiva non può essere considerato “in re ipsa”. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, infatti, dev'essere individuato nella
“concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (così Cass., sez. un., sent. n. 33645/2022, nonché, di recente, Cass., sez. III, ord. n. 6909/2025, secondo cui: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”)1.
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie è pacifico che l'immobile è stato acquistato dalla sig.ra per soddisfare le esigenze abitative dei cugini e della loro madre, zia CP_1 Pt_1 dell'appellata. La stessa ricorrente, infatti, nel proprio atto introduttivo di primo grado ha esposto che l'abitazione era stata acquistata “al fine di aiutare anche i convenuti rimasti privi di abitazione e la loro mamma, zia dell'attore invalida al 100%” (pag. 2).
Non risulta, dunque, provato che, a causa dell'occupazione dell'immobile, la non CP_1 abbia potuto concedere l'immobile in godimento a terzi o goderne in via diretta. Anzi, è la stessa ricorrente, nella propria memoria conclusionale di primo grado, a lamentare l'impossibilità di far visitare l'immobile a terzi per una eventuale vendita, così implicitamente affermando che la sua intenzione non era mai stata quella di locare ad altri soggetti l'immobile di sua proprietà, senza peraltro allegare e provare di aver perso occasioni di vendita.
A ciò s'aggiunga l'ulteriore circostanza dedotta dai TE , e mai contestata da Pt_1 controparte, relativa al cattivo stato di conservazione dell'immobile, il quale, infatti, sarebbe stato acquistato a un prezzo inferiore ai valori medi di mercato in quanto necessitava d'interventi di ristrutturazione.
In definitiva, quindi, l'appellata non ha fornito la prova del danno-conseguenza derivante dall'occupazione sine titulo, non essendo emersa né la volontà della sig.ra di concedere CP_1
l'immobile in godimento a terzi e neppure l'effettiva possibilità di concedere in locazione il bene senza la preventiva esecuzione di lavori di ristrutturazione.
11.2. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha condannato e al pagamento della somma mensile di € 400,00 a titolo Pt_1 Parte_2
d'indennità di occupazione a partire dal 17.3.2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile. 12. Con il sesto motivo, gli appellanti rinnovano le istanze istruttorie già rigettate dal Tribunale, sia con riferimento all'ammissione delle prove testimoniali che alla richiesta dell'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c.
12.1. Il motivo è infondato.
Le istanze istruttorie formulate da parte appellante, già rigettate dal primo giudice con ordinanza del 17.12.2025 e successivamente reiterate in sede di gravame, non sono rilevanti ai fini della decisione, vertendo su questioni estranee rispetto al thema decidendum. I , infatti, non hanno Pt_1 mai offerto di provare il titolo in forza del quale avrebbero legittimamente occupato l'immobile di proprietà dell'appellata. Soltanto nel capitolo di prova testimoniale sub n. 7, invero, si fa riferimento, in maniera oltremodo generica e non adeguatamente collocata nel tempo, ad un accordo verbale tra le parti, dal contenuto assolutamente indeterminato, in forza del quale, una volta estinto il mutuo, la avrebbe trasferito la proprietà dell'immobile ai . In ragione della sua genericità, CP_1 Pt_1 tuttavia, neppure tale capitolo può essere ritenuto ammissibile, sicché la decisione del giudice di prime cure, sotto questo profilo, deve essere integralmente confermata.
12. In una valutazione complessiva dell'esito della lite, e in considerazione della specificità della vicenda e della impossibilità allo stato di definire completamente e legittimamente i complessi rapporti esistenti tra le parti, si ritiene equa e giusta la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la parte rimanente a carico degli appellanti, tenuto conto anche dell'accoglimento solo parziale dell'appello.
La liquidazione avviene in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e in misura pressoché corrispondente a quella minima, escludendo, per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione della fase istruttoria.
12.1. La rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto il capo della sentenza che ha condannato i
[...]
al pagamento delle spese processuali del grado. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 348/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 320/2025 Parte_2
a) accerta e dichiara l'assenza di titolo negoziale legittimante l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti, condannando gli stessi al rilascio dell'immobile libero da persone e cose anche interposte al passaggio in giudicato della sentenza;
b) in accoglimento della domanda, dichiara non dovuto alcun risarcimento per l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendole per la residua parte a carico degli appellanti e liquidandole definitivamente, quanto al primo grado in € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e CPA;
e per il grado d'appello in € 1.750,00, oltre spese generali, I.V.A. e
CPA.
Riserva il termine di legge per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la collaborazione del dott. Matteo Ciarfella, M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A seguito dell'intervento chiarificatore delle sezioni unite, parte della giurisprudenza ha ritenuto che in caso di occupazione illegittima il danno risarcibile, pur non essendo qualificabile come danno “in re ipsa”, costituirebbe nondimeno un danno presunto che determina una inversione dell'onere della prova, spettando all'occupante abusivo dimostrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (v., in questi termini, Cass., ord. n. 19849/2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 348/2025 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marilisa Salvador, presso il cui studio in San C.F._2
Donà di Piave (VE), via Cesare Battisti n. 62 sono domiciliati
APPELLANTI contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Controparte_1 C.F._3
OR e dall'avv. Gennaro Colangelo, presso il cui studio in San Stino di Livenza (VE), viale Trieste
n. 76 è domiciliata
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 320/2025, pubblicata il
27.5.2025, nel procedimento sub R.G. n. 2248/2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da ricorso in appello:
“In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione della sentenza n. 320/2025, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, sezione civile, pubblicata il 27/05/2025, Repertorio n.
590/2025 del 28/05/2025, Sentenza n. cronol. 3715/2025 del 27/05/2025, resa nella causa iscritta al
RG n. 2248/2023 - Giudice Francesco Tonon, con ogni conseguente statuizione. In via preliminare di rito:
- accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che la mediazione non risulta essere stata validamente esperita, annullare il giudizio di primo grado perché mancante di un requisito di procedibilità in violazione dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifica-zioni;
Nel merito:
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, ritenuto che dal
17 marzo 2023 sia venuto meno il titolo per continuare a occupare l'immobile oggetto di causa da parte dei convenuti, condanna i signori e all'immediato Parte_1 Parte_2 rilascio dello stesso libero da cose e/o persone anche interposte, rigettare la domanda della signora;
CP_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma mensile pari a euro 400,00 a titolo di indennità di occupazione dal 17 marzo 2023 sino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa, rigettare la domanda della signora di condanna dei CP_1 signori al pagamento di un canone a qualsivoglia titolo;
Pt_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui utilizza l'importo di un canone medio per immobili della stessa tipologia e della stessa zona di quello oggetto di causa, dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti, l'inapplicabilità di tale criterio al caso de quo;
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce a parte ricorrente il diritto al risarcimento danni derivanti dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei signori , dichiarare che i signori nulla devono alla signora Pt_1 Pt_1 Pt_3
a tale titolo;
[...]
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui qualifica come
“precario immobiliare oneroso” il rapporto intercorrente tra parte ricorrente e parte resistente e riconosce validità ed efficacia alla comunicazione del 10 marzo 2023 inviata dalla signora
al signor;
CP_1 Parte_1 - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa senza considerare la proposta di acquisto e il preliminare di compravendita sottoscritti dal solo signor;
Parte_1
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa senza riconoscere che i signori per l'acquisto dell'immobile hanno versato Pt_1
l'importo di almeno euro 32.800,00 oltre alle rate del mutuo così come quantificate e provate nel giudizio di primo grado;
- - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non tiene conto di quanto attestato e provato dalla documentazione depositata da parte resistente a fondamento dei diritti vantati dai signori;
Pt_1
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione del rigetto delle domande di parte resistente:
a) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...] hanno versato almeno il 50%, o la maggiore o minore percentuale che sarà Parte_2 ritenuta di giustizia, del prezzo di acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n° 4, dichiarare gli stessi comproprietari al pari della signora;
Controparte_1
b) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...] abitano nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Parte_2
Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, dichiarare gli stessi legittimati a detenere lo stesso sino a chiusura del mutuo acceso dalla signora
, obbligando quest'ultima a proseguire nel mutuo sottoscritto fino a esaurimento CP_1 dello stesso così come concordato originariamente tra le parti;
c) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...]
vivono nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Pt_1
Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, dichiarare che nulla è dovuto dagli stessi alla signora a titolo di sanzione ex art. 614 bis cpc o a CP_1 qualsivoglia altro titolo;
d) accertato e dichiarato, per i motivi tutti in narrativa, che i signori e Parte_1 [...]
vivono nell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Pt_1
Corso Camillo Cavour n°4, in quanto comproprietari dello stesso, vietare alla signora
qualsivoglia azione volta a disturbare il pacifico godimento dei signori CP_1 Pt_1 dell'immobile di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio
2018, 1127 del Consiglio di Stato trattandosi di causa esclusivamente documentale.
In via subordinata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, in alternativa tra loro:
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo
Cavour n°4, ordinare la vendita del garage di pertinenza dell'immobile stesso e, con l'importo ricavato, la chiusura del mutuo aperto dalla signora a liberazione della stessa dal CP_1 vincolo, dichiarando i signori proprietari esclusivi della porzione di immobile restante Pt_1
(appartamento);
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo
Cavour n°4, condannare la signora a versare a parte appellante quanto CP_1 complessivamente indebitamente percepito dai signori , maggiorato degli interessi legali e Pt_1 tenendo conto del rapporto di cambio Dollaro US / Euro;
- - accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il versamento da parte dei signori dell'importo di almeno 32.800,00 euro oltre alle rate del Pt_1 mutuo versate, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per l'acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, compensare quanto versato con quanto dichiarato dovuto a titolo di indennità di occupazione o ad altro titolo, condannando la signora alla restituzione a parte CP_1 appellante del residuo maggiorato di interessi legali e tenendo conto del rapporto di cambio
Dollaro US / Euro;
In ogni caso
- accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, illegittimità, illogicità, infondatezza e carenza di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce il comportamento in malafede della signora , condannarla ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 cpc.
- Spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie al 15 %, anche di primo grado, completamente rifusi”.
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in atto poiché non contiene alcuna specifica critica ai capi della sentenza impugnata;
Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte non accolga la domanda di inammissibilità respingere la cautela proposta attesa l'infondatezza dell'intero impianto difensivo dell'attore in relazione alla domanda azionata ovvero di rilascio di un immobile di esclusiva proprietà del convenuto;
Nel merito in via principale: respingere l'appello proposto per tutti i motivi esposti in atto, confermando la sentenza 320/2025 del Tribunale di Pordenone.
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 30.11.2023, evocava Controparte_1 in giudizio e esponendo di aver stipulato, in data 8.8.2019, un mutuo Pt_1 Parte_2 ipotecario per l'acquisto di un immobile sito a San Stino di Livenza al fine di fornire un aiuto ai convenuti, rimasti privi di abitazione, e alla loro madre, zia della ricorrente e invalida al 100%.
Successivamente, in data 12.2.2021, la ricorrente stipulava con uno dei convenuti, Parte_1
, un contratto qualificato come di comodato d'uso a tempo indeterminato per l'immobile
[...] acquistato, presso il quale aveva medio tempore trasferito la propria residenza anche il fratello del comodatario: l'accordo prevedeva, inoltre, che i si impegnassero a tenere manlevata la Pt_1 ricorrente dal pagamento delle rate di mutuo. Poiché dopo pochi mesi i resistenti avevano cessato di adempiere all'obbligazione assunta, la ricorrente comunicava con raccomandata a la risoluzione del contratto di comodato Parte_1 con contestuale richiesta d'immediato rilascio dell'immobile.
La procedura di mediazione, avviata nel frattempo, dopo plurimi rinvii disposti al fine di garantire la presenza di tutte le parti interessate, veniva dichiarata improcedibile in data 23.6.2023 per assenza delle parti invitate.
1.1 Nell'atto introduttivo del giudizio, la sosteneva l'invalidità o, comunque, CP_1
l'inefficacia del contratto di comodato, in quanto il comodatario aveva senza autorizzazione consentito al fratello di sostare a tempo indeterminato presso l'immobile. Esponeva, inoltre, che i resistenti avevano “liquidato essi stessi delle rate del mutuo” e che “il contratto sottoscritto (…) non [fosse] sussumibile sotto l'alveo normativo previsto dagli articoli 1803 e seguenti c.c.”, poiché il pagamento, da parte del comodatario, di un importo corrispondente alle rate del mutuo non era qualificabile come un modus legittimamente apponibile al contratto.
Ad avviso della ricorrente, pertanto, in difetto di qualsiasi “cappello contrattuale”, la vicenda andava qualificata come occupazione senza titolo, con conseguente legittimazione della danneggiata, costretta a pagare le rate del mutuo senza poter utilizzare l'immobile, a ottenere un'indennità di occupazione a partire dal mese di aprile 2021, quantificabile in € 400,00 mensili. Il danno subìto sarebbe stato pari “da una parte al mancato guadagno cui l'attore è andato incontro pari alla somma di € 400,00= non percepiti a titolo di canone locativo e dall'altra al lucro cessante pari all'esborso mensile dell'attore per il mutuo che sta continuando a liquidare pari ad € 713,48”.
1.2. La ricorrente concludeva quindi nei seguenti termini:
“- Accertare e dichiarare che i signori e occupano senza titolo Pt_2 Parte_1
l'immobile, sito in San Stino di Livenza, alla via Cavour 4 di proprietà esclusiva dell'attore e per
l'effetto condannarli al rilascio immediato del predetto immobile;
- Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori
e l'attore ha subito un danno pari al mancato incasso di un canone Pt_2 Parte_1 locativo che si quantifica in € 400 ovvero nella maggiore e/o minore misura che il Tribunale riterrà equa e giusta;
- Accertare e dichiarare che in ragione dell'indebita occupazione subita ad opera dei signori
e l'attore ha subito un ulteriore danno pari alla rata di mutuo (€ 713,48) Pt_2 Parte_1 che versa alla banca popolare di Sondrio;
- Condannare in ogni caso i signori e al pagamento ai sensi per gli Pt_2 Parte_1 effetti dell'articolo 614 bis cpc di una sanzione pari ad € 100 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene immobile indebitamente occupato”.
2. All'udienza del 27.2.2024, rilevata la mancata costituzione in giudizio dei resistenti, il
Tribunale ne dichiarava la contumacia e rinviava per la discussione all'udienza del 4.6.2024.
3. Nel frattempo, i sig.ri si costituivano eccependo, tra l'altro, il mancato rispetto del Pt_1 termine minimo a comparire di cui all'art. 415, quinto comma, c.p.c., nonché la mancanza di prova dell'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione.
Nel merito, i resistenti ricostruivano la vicenda nei seguenti termini. intendeva Parte_1 acquistare un immobile sito a San Stino di Livenza di proprietà di tale Persona_1
Una volta accettata la proposta di acquisto, il versava una caparra confirmatoria per un Pt_1 importo pari ad € 10.000,00. Non riuscendo a ottenere un mutuo, tuttavia, i TE si Pt_1 rivolgevano alla cugina , la quale offriva loro di chiedere il mutuo a proprio nome, Controparte_1 con l'accordo che i avrebbero poi corrisposto le somme corrispondenti alle rate del mutuo Pt_1 alla , la quale, una volta estinto il mutuo, si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà CP_1 dell'immobile in capo ai due cugini. I convenuti eseguivano pertanto in favore della un CP_1 primo versamento di € 12.800,00, pagando inoltre le spese di perizia (€ 244,00) richieste dall'istituto bancario per la stima dell'immobile. La poteva in tal modo chiedere un mutuo non per CP_1
l'intero prezzo di acquisto (pari a € 57.000,00), bensì per la minor somma di € 34.200,00. Seguiva un ulteriore pagamento in favore della ricorrente per un importo pari ad € 5.000,00. Alla concessione del mutuo, avvenuta in data 6.8.2019, seguiva, in data 8.8.2019, l'atto notarile di acquisto dell'immobile da parte della . Per tutelare la propria posizione, i proponevano allora alla ricorrente CP_1 Pt_1 di concludere un contratto di comodato, alla stipulazione del quale, tuttavia, la non sarebbe CP_1 resa rendeva disponibile, salvo poi depositare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, un accordo datato 5.2.2021 e sottoscritto dalla sola ricorrente.
I resistenti affermavano di avere regolarmente versato gli importi corrispondenti alle rate del mutuo fino al mese di luglio 2022, per complessivi € 2.122,00, e di avere in seguito sospeso i versamenti poiché la sig.ra pretendeva garanzie che i resistenti non erano in grado di CP_1 offrire.
3.1. Contestavano quindi che la sig.ra potesse essere considerata unica proprietaria CP_1 dell'immobile avendo versato solo parte del corrispettivo e concludevano, quindi, nei seguenti termini: “accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, il mancato rispetto nei confronti del signor , dei termini di cui all'art. 415, comma 4 e 5, cpc, e che la notifica al Parte_1 signor a mezzo ufficiali giudiziari dell'UNEP di Venezia rappresenta una Parte_1 irregolarità del comportamento del notificante, dichiarare il procedimento nullo e/o invalido e/o illegittimamente instaurato o, quantomeno, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini de quo, con rinnovo della notifica a mezzo ufficiale giudiziario del foro competente;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che la mediazione non è stata regolarmente svolta nei confronti dei signori e , dichiarare il presente Pt_1 Parte_2 procedimento avviato con ricorso ex art. 447 bis cpc improcedibile;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che sussistono i presupposti per
l'avvio dell'azione di manutenzione, concedere a parte resistente un termine per il deposito dell'atto introduttivo della stessa.
Nel merito: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle istanze in rito: dichiarata e accertata per i motivi tutti esposti in narrativa, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della stessa, rigettare la domanda di parte ricorrente di condanna dei signori e Parte_2 [...]
al rilascio per occupazione senza titolo dell'immobile sito a San Stino di Livenza (VE) Parte_1 frazione La Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che i signori e Pt_1 Parte_2
, hanno versato almeno il 50%, o la maggiore o minore percentuale che verrà determinata, del
[...] prezzo di acquisto dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La Salute di Livenza in
Corso Camillo Cavour n°4, dichiarare gli stessi comproprietari al pari della signora
[...]
; CP_1 accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna, dichiarare l'inefficacia dello stesso in capo al signor con ogni conseguenza in merito a eventuali obblighi Parte_1 dello stesso verso parte ricorrente;
accertato e dichiarato, per i motivi tutti esposti in narrativa, che i signori e Pt_1 Parte_2
sono quantomeno comproprietari dell'immobile sito in San Stino di Livenza (VE) frazione La
[...]
Salute di Livenza in Corso Camillo Cavour n°4, rigettare la domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, di risarcimento del danno e sanzione giornaliera, dichiarando che nulla è dovuto dagli stessi alla signora a qualsivoglia Controparte_1 titolo per tutto il periodo di abitazione dell'immobile de quo.
In via subordinata:
Nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, di risarcimento del danno e sanzione giornaliera, ridurre, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'importo di indennità di occupazione ad €
1,00, o alla minore o maggiore somma ritenuta di equità, il risarcimento del danno ad € 1,00, o alla maggiore o minore somma ritenuta di equità, e ad € 0,50, o alla maggiore o minore somma ritenuta di equità, quale sanzione giornaliera, compensandone, peraltro, gli importi eventualmente dovuti con quanto già versato alla signora dal 2019, tenendo, altresì, conto di quanto Controparte_1 guadagnato dal cambio favorevole euro / dollaro USA.
In ogni caso
Condannarsi, per i motivi tutti di cui in narrativa, la signora ai sensi dell'art. Controparte_1
96 cpc.
Spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie al 15 % completamente rifusi”.
4. All'udienza del 4.6.2024, il Tribunale invitava la ricorrente a depositare la prova delle avvenute comunicazioni dell'invito alla mediazione e revocava la dichiarazione di contumacia dei convenuti.
4.1. Dopo alcuni rinvii e preso atto del deposito della prova della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, il giudice rinviava la causa per la decisione al 15.4.2025, udienza poi rinviata al successivo 27.5.2025.
5. Con sentenza del 27.5.2025, il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, accertato che a partire dal 17.3.2023 era venuto meno il titolo per continuare ad occupare l'immobile da parte dei TE , li condannava all'immediato rilascio Pt_1 dello stesso, nonché al pagamento della somma mensile di € 400,00 a titolo d'indennità di occupazione a partire dal 17.3.2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Condannava, infine, i resistenti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio.
5.1. Ad avviso del Tribunale, il titolo che aveva consentito ai TE di occupare Pt_1
l'immobile non poteva ascriversi alla tipologia contrattuale del comodato, potendosi piuttosto qualificare quale precario oneroso e ciò in ragione della mancanza dell'elemento caratterizzate il comodato, vale a dire la sua gratuità. Nel caso di specie, infatti, l'impegno assunto dai convenuti, consistito nel pagamento dell'importo corrispondente alla rata del mutuo concesso alla , non poteva certamente CP_1 essere qualificato come modus. A venire in rilievo, dunque, sarebbe la figura atipica del “precario immobiliare oneroso”, caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che, pur remunerata, è tuttavia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia del bene medesimo. Il contratto, invece, non poteva essere qualificato come locazione in ragione della assenza di un termine di durata del rapporto.
Il Tribunale affermava poi che la comunicazione, con la quale la ricorrente aveva richiesto la restituzione dell'immobile entro sette giorni dalla sua notificazione, era stata ricevuta da Parte_1
il 10.3.2023, con la conseguenza che, a partire dal 17.3.2023, l'occupazione dell'immobile non
[...] risultava più sorretta da alcun titolo valido ed efficace.
Il giudice di primo grado, inoltre, riconosceva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno derivante dall'occupazione sine titulo, danno parametrato al valore locativo del bene usurpato e quantificato in € 400,00 mensili, corrispondente all'importo di un canone medio per la stessa tipologia e la stessa zona di quello oggetto di causa.
Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale, dai resistenti venivano invece respinte dal Tribunale in quanto infondate o inammissibili.
6. Avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone hanno proposto appello i sig.ri e Pt_1
, formulando contestualmente istanza ex art. 283 c.p.c. per la sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata.
6.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno ripercorso dettagliatamente i fatti che hanno dato origine alla causa, osservando, in particolare, come la si fosse offerta di ottenere a suo CP_1 nome il mutuo che gli istituti bancari non avevano concesso ai due cugini per mancanza di idonee garanzie e per le loro precarie condizioni di salute. L'intenzione della , infatti, non era mai CP_1 stata quella di acquistare l'immobile ma soltanto quella di far ottenere ai cugini il contratto di mutuo agli stessi negato. Pur essendo necessario che la proprietà venisse intestata alla cugina, dovendo la banca iscrivere ipoteca legale sull'immobile, tra le parti sarebbe rimasto fermo l'accordo che, alla conclusione del mutuo ventennale, la avrebbe trasferito la proprietà del bene agli odierni CP_1 appellanti, i quali sarebbero stati in realtà i reali acquirenti dell'immobile, avendone sostenuto parte dei costi per l'acquisto. I TE , infatti, versavano alla sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
12.800,00 (oltre alle spese di perizia) e, grazie a tale pagamento, la cugina poteva richiedere un mutuo non per l'intero prezzo di acquisto (pari ad € 57.000,00) ma per il minor importo di € 34.200,00, considerato che gli stessi avevano in precedenza versato anche la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Prima della concessione del mutuo a favore della sig.ra , deliberata il CP_1
6.8.2019, gli appellanti avrebbero versato alla cugina l'ulteriore somma di € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario. Il successivo 8.8.2019, avanti al Notaio dott.ssa , veniva stipulato l'atto di vendita Persona_2 dell'immobile. Gli appellanti hanno inoltre sottolineato che la proposta di acquisto, poi “trasformata” in contratto preliminare di vendita, era stata firmata per parte promissaria acquirente dal solo Parte_1
. A seguito della stipulazione del contratto, i pagavano regolarmente le rate del mutuo,
[...] Pt_1 versando ogni mese sul conto corrente intestato alla cugina un terzo della rata trimestrale prevista dal mutuo. Tra il 2020 e il 2021, a causa della pandemia da Covid-19, la , su richiesta degli CP_1 appellanti, otteneva dall'istituto di credito la temporanea sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
In questa cornice, al fine di tutelare la propria posizione, i avrebbero chiesto alla cugina Pt_1 di stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito, richiesta, questa, non accolta dalla , la CP_1 quale, tuttavia, avrebbe poi depositato in giudizio un accordo sottoscritto dalla sola ricorrente. A partire dal mese di agosto 2022, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo con la cugina, i TE sospendevano il versamento delle rate di mutuo. Pt_1
6.1.1. Ciò posto, ad avviso degli appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe dato atto che: - la proposta di acquisto e il preliminare di vendita erano stati sottoscritti dal solo sig. ; Pt_1 Pt_1
- la caparra confirmatoria era stata versata interamente dal sig. ; - l'accordo tra le Parte_1 parti in causa prevedeva che la sig.ra avrebbe chiesto il mutuo al posto dei TE CP_1 [...]
, i quali l'avrebbero tenuta indenne da qualsivoglia spesa economica;
- gli appellanti avevano Pt_1 versato per l'acquisto dell'immobile una somma pari ad almeno € 32.800,00 e pagato le rate del mutuo fino al mese di luglio 2022; - il diritto di proprietà in capo alla sarebbe puramente formale, CP_1 non avendo la stessa versato alcun importo ulteriore rispetto alle somme corrisposte dai sig.ri . Pt_1
6.2. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il procedimento di mediazione fosse stato correttamente instaurato dalla ricorrente. A loro vedere, infatti, non vi sarebbe prova della regolarità della notifica ai TE
[...]
, avendo gli stessi ricevuto la comunicazione del rinvio del procedimento di mediazione al Pt_1
13.6.2023 ma non quella relativa al rinvio del 15.6.2023. Né vi sarebbe stata alcuna comunicazione in esito all'ulteriore incontro del 23.6.2023.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione del procedimento di mediazione.
6.3. Con il terzo motivo, gli appellanti hanno contestato la validità dell'accordo contenuto nel doc. “B” depositato in primo grado dalla ricorrente, trattandosi di documento sottoscritto dalla sola sig.ra . Pur negando la validità di tale accordo, gli appellanti hanno osservato come, in ogni CP_1 caso, la locuzione “alla scadenza del contratto” dovesse essere riferita alla data di estinzione del contratto di mutuo. I , invero, occupavano l'immobile con animus possidendi in qualità di Pt_1 proprietari, avendone pagato più della metà del prezzo di acquisto. Del resto, la stessa si CP_1 era qualificata non già come proprietaria, bensì come mera destinataria del mutuo e delle pretese creditorie dell'istituto bancario (doc. 14 primo grado). In merito all'accordo intercorso tra le parti, potevano al più essere riconosciute alcune caratteristiche proprie della figura negoziale del “rent to buy”.
6.4. Con il quarto motivo, gli appellanti hanno denunciato l'infondatezza della condanna pronunciata nei loro confronti al rilascio dell'immobile, posto che il diritto all'occupazione del bene non derivava né da un comodato d'uso gratuito né da un “precario oneroso immobiliare”, bensì, e unicamente, dal danaro versato dai sig.ri , i quali, peraltro, avevano anche disconosciuto la Pt_1 sottoscrizione dell'avviso della comunicazione di restituzione dell'immobile.
6.5. Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui li ha condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione sine titulo dell'immobile, ribadendo di abitare l'immobile in qualità di comproprietari. L'immobile, infatti, sarebbe stato acquistato con il proprio danaro e non con quello della , la quale, anzi, avrebbe così ottenuto CP_1 un ingiusto arricchimento.
In subordine, gli appellanti hanno contestato il parametro utilizzato dal giudice di prime cure per determinare il danno da occupazione abusiva, evidenziando, in particolare, il pessimo stato di conservazione dell'immobile. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'importo di €
32.800,00 che i TE avevano già versato alla cugina per l'acquisto dell'immobile. Pt_1
6.6. Con il sesto motivo, gli appellanti hanno rinnovato le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale, con riferimento sia all'ammissione delle prove testimoniali sia alla richiesta dell'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c.
6.7. Con il settimo motivo d'impugnazione, infine, gli appellanti hanno denunciato l'eccessività della condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio pronunciata nei loro confronti.
6.8. Parte appellante ha altresì formulato istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando, quanto alla sussistenza del fumus, a quanto esposto con i motivi d'impugnazione. Con riferimento, invece, al requisito del periculum, si è sottolineato come l'esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe causare gravi e irreparabili danni agli odierni appellanti, i quali potrebbero essere costretti a subire la forzosa liberazione di un immobile per il quale hanno versato più della metà del prezzo d'acquisto, oltre a una parte delle rate del mutuo. In tal modo, i TE , invalidi civili, si ritroverebbero privi di un'abitazione in cui vivere e impossibilitati Pt_1 ad acquistare un altro immobile o a sostenere i costi di un canone di locazione, potendo subire, oltre al rilascio dell'immobile, anche l'esecuzione della condanna al pagamento della indennità di occupazione e alle spese di lite. Ad ulteriore sostegno della istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno anche messo in evidenza le difficoltà e i costi che gli stessi sarebbero costretti a sostenere per recuperare le somme medio tempore corrisposte alla sig.ra
, e ciò in ragione del fatto che l'odierna appellata è residente negli Stati Uniti d'America. CP_1
6.9. Gli appellanti hanno quindi concluso nei termini sopra riportati.
7. Con comparsa del 3 novembre 2025, si è costituita in appello , la Controparte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria non essendo state individuate le parti della sentenza oggetto di censura né le ragioni di diritto e di fatto volte a dimostrarne l'erroneità. Gli appellanti, infatti, si sarebbero limitati a reiterare le medesime argomentazioni difensive già disattese dal primo giudice, senza confrontarsi, tuttavia, con la motivazione della sentenza impugnata.
7.1. Quanto alla censura relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione, l'appellata ne ha messo in luce l'infondatezza, avendo il giudice di primo grado accertato il corretto invio agli odierni appellanti della comunicazione di avvio della mediazione.
7.2. L'appellata ha poi evidenziato l'illegittimità delle “dichiarazioni testimoniali scritte assunte dopo la chiusura del processo di primo grado” e allegate all'atto di appello.
7.3. Nel merito, parte appellata ha sottolineato che il versamento in suo favore di “anticipi” da parte dei TE rappresenterebbe una circostanza del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del Pt_1 giudizio. Ha evidenziato la legittimità della pronuncia di condanna al ristoro del danno subìto, a fronte della occupazione sine titulo dell'immobile da parte degli appellanti, affermando la congruità del parametro di calcolo utilizzato dal giudice e quantificato in € 400,00 mensili.
7.4. Ancora, l'appellata ha ribadito di essere l'unica proprietaria dell'immobile occupato senza titolo dai TE e ha eccepito l'inesistenza di un patto fiduciario in forza del quale l'appellata Pt_1 avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile in capo agli appellanti.
7.5. Infine, ha rilevato l'inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate, oltre che l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, essendo il gravame manifestamente infondato e non sussistendo neppure alcun danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza.
7.6. L'appellata ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
8. All'udienza del 2.12.2025, il collegio, a seguito della discussione delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e ha dato lettura del depositato integralmente riprodotto in calce, riservandosi il termine di legge per il deposito della motivazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
9. Deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo d'impugnazione, trattandosi di questione pregiudiziale avente ad oggetto una condizione di procedibilità della domanda;
parte appellante, infatti, contesta la validità del procedimento di mediazione instaurato ante causam dalla ricorrente in quanto non vi sarebbe prova della regolarità della notifica ai TE , avendo gli Pt_1 stessi ricevuto la comunicazione del rinvio del procedimento di mediazione al 13.6.2023 ma non quella relativa al rinvio del 15.6.2023, né vi sarebbe stata alcuna comunicazione in esito all'ulteriore incontro del 23.6.2023.
9.1. Il motivo è infondato, avendo la ricorrente depositato in data 13.6.2024, a seguito di richiesta del Tribunale, la prova delle avvenute comunicazioni dell'avvio del procedimento di mediazione. Dai documenti dimessi, in particolare, risulta che aveva ricevuto la comunicazione in Parte_2 data 7.6.2023, mentre aveva firmato l'avviso di ricevimento il successivo 8.6.2023. Parte_1
In entrambi i casi le comunicazioni erano pervenute ai destinatari prima dell'incontro fissato per il
13.6.2023 innanzi all'Organismo forense di mediazione di Pordenone. Nel verbale conclusivo del procedimento (doc. “E” ricorso primo grado), peraltro, si dà atto le comunicazioni inviate a mezzo raccomandata ai contenevano già l'indicazione della data del rinvio al 15.6.2023. In ogni Pt_1 caso, anche a voler ritenere che le comunicazioni facessero esclusivo riferimento all'incontro del
13.6.2023, la circostanza che tale incontro sia stato successivamente differito non assume alcuna rilevanza ai fini della corretta instaurazione del procedimento di mediazione, in quanto le parti invitate
- regolarmente notiziate della pendenza del procedimento - avrebbero certamente potuto rivolgersi all'Organismo di mediazione per conoscere la data del rinvio. Né alcuna comunicazione doveva essere eseguita nei confronti dei a seguito dell'ulteriore incontro del 23.6.2025, al quale, pur Pt_1 potendo, non avevano partecipato.
10. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente a fronte della identità di questioni in essi trattate.
10.1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti ripercorrono i fatti di causa e censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto che il diritto di proprietà in capo alla aveva natura meramente formale, in quanto la proposta di acquisto e il preliminare di CP_1 vendita dell'immobile sito in San Stino di Livenza erano stati sottoscritti dal solo . Parte_1
L'accordo tra le parti, infatti, prevedeva che la avrebbe chiesto il mutuo al posto dei TE CP_1
, privi di idonee garanzie patrimoniali, e che gli stessi si sarebbero impegnati a versare alla Pt_1 cugina le somme corrispondenti alle rate del mutuo. Si sottolinea, inoltre, che gli appellanti hanno versato alla un importo complessivo pari ad almeno € 32.800,00 a fronte del prezzo di CP_1 acquisto dell'immobile stabilito in € 57.000,00.
10.2. Con il terzo motivo, parte appellante ribadisce che il “contratto di comodato d'uso” in atti
(doc. “B” ricorso primo grado) sarebbe privo di qualsivoglia validità essendo sottoscritto dalla sola
, sostenendo di occupare l'immobile con animus possidendi in qualità di proprietari, avendo CP_1 versato più della metà del prezzo di acquisto.
10.3. Con il quarto motivo, si censura il capo della sentenza che ha condannato i al Pt_1 rilascio dell'immobile, poiché il diritto all'occupazione non dipende dall'esistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito né di un “precario oneroso immobiliare”, ma discende direttamente dal diritto di proprietà che gli stessi vantano sull'immobile e di cui contestualmente chiedono l'accertamento.
10.4. I motivi sono nel complesso infondati, rimanendo comunque senza conseguenza apprezzabile la constatazione che attiene alla invalidità del “contratto di comodato d'uso”, contenuto nel documento “B” che l'appellata ha allegato al proprio ricorso introduttivo in primo grado.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che il titolo negoziale che legittimava l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti, pur non potendosi qualificare come comodato in ragione dell'entità dell'onere economico posto a carico dei , potesse nondimeno essere ricondotto Pt_1 nell'alveo del precario immobiliare oneroso, figura contrattuale atipica caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene, che, pur remunerata, è tuttavia provvisoria, revocabile e finalizzata alla custodia dell'immobile.
Ad avviso di questa Corte, la ricostruzione operata dal primo giudice, a prescindere da ogni valutazione in merito alla correttezza o meno della qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie negoziale, non tiene conto della volontà processuale, concordemente manifestata dalle parti, di escludere che tra le stesse vi fosse un valido ed efficace contratto di comodato o, comunque, di concessione in godimento ai TE dell'immobile acquistato dalla . Pt_1 CP_1
In primo grado, infatti, la ricorrente, pur avendo depositato il “contratto di comodato d'uso”, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che i signori e occupano Pt_2 Parte_1 senza titolo l'immobile (…)”, esponendo, nel merito, che il contratto non era efficace per due ordini di ragioni: (i) ha concesso il godimento dell'immobile anche al fratello senza Parte_2 Pt_1 il consenso della comodante e ciò in violazione dell'art. 1804 c.c.; (ii) la natura essenzialmente gratuita del comodato non era compatibile con l'onere posto a carico del comodatario di versare alla gli importi corrispondenti alle rate del mutuo che quest'ultima aveva stipulato per poter CP_1 acquistare l'immobile.
Anche i resistenti, nelle proprie conclusioni di primo grado, hanno chiesto di accertare che “(…) il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna” e di dichiararne l'inefficacia, affermando, in particolare, di essere proprietari, quantomeno pro quota, dell'immobile acquistato dalla . CP_1
Appurato, dunque, che entrambe le parti, sia pure per ragioni e con finalità diverse, hanno escluso di voler attribuire efficacia al contratto di comodato, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di individuare un diverso titolo contrattuale senza che nessuna delle parti lo abbia richiesto, e qualificando lo stesso come precario oneroso immobiliare: tutto ciò senza neanche affrontare in questa sede il problema che l'entità dell'onere economico - i.e.: la rata di mutuo - posto a carico dei , costituiva vera e propria prestazione sinallagmatica a fronte del godimento Pt_1 dell'immobile. Gli stessi appellanti, in altri termini, non hanno mai allegato l'esistenza di un diverso titolo obbligatorio - ad es.: un contratto di locazione - in forza del quale occupavano il bene, affermando unicamente di vantare un diritto di proprietà sull'immobile medesimo di cui non allegano alcun titolo, chiedendo solo che sia riconosciuta la loro qualità di comproprietari dell'immobile acquistato dalla per aver versato più della metà del prezzo d'acquisto del bene. CP_1
È tuttavia evidente come tale ricostruzione non possa trovare accoglimento, non avendo i
[...]
allegato alcun titolo di proprietà né avendo altrimenti fornito la prova - neppure in via presuntiva Pt_1
- della esistenza tra le parti di un accordo simulatorio, di un contratto fiduciario o di un patto di retrovendita in grado di giustificare la loro qualità di comproprietari. Sul tema, del resto, la Suprema
Corte in più di un'occasione ha affermato che, a fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del bene (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 18660/2013, nonché, più di recente, Cass., sez. III, ord.
n. 11809/2025).
10.5. Accertata, pertanto, l'assenza di un titolo negoziale legittimante l'occupazione dell'immobile da parte dei sig.ri , e riformata la sentenza di primo grado che tale titolo aveva Pt_1 erroneamente individuato e poi dichiarato risolto, gli stessi devono essere condannati al rilascio del bene, libero da persone e cose anche interposte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
10.6. Ciò posto, rileva il Collegio che la mancanza di un valido titolo negoziale, se da un lato ha determinato l'illegittimità dell'occupazione, avrebbe d'altra parte consentito di approfondire la questione relativa all'eventuale diritto dei a ottenere la ripetizione delle somme medio Pt_1 tempore versate all'odierna appellata, la quale, peraltro, non ha mai contestato specificamente l'intervenuta esecuzione dei versamenti.
Gli appellanti, tuttavia, non hanno formulato, neppure in via subordinata, alcuna domanda di ripetizione dell'indebito ex artt. 2033 e ss. c.c., sicché ogni eventuale pronuncia in tal senso sarebbe inficiata irrimediabilmente dal vizio di ultrapetizione. Dopo aver chiesto al Tribunale di dichiarare “che il contratto di comodato e la relativa lettera di risoluzione dello stesso non hanno valenza giuridica alcuna”, hanno infatti proseguito chiedendo di “dichiarare l'inefficacia dello stesso in capo al signor
con ogni conseguenza in merito a eventuali obblighi dello stesso verso parte Parte_1 ricorrente”. La domanda, nella sua genericità, non consente tuttavia di cogliere a quali “eventuali obblighi” si faccia riferimento e, pertanto, non può essere qualificata in via interpretativa come condictio indebiti.
11. Con il quinto motivo, gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado che li ha condannati al risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione dell'immobile, contestando il parametro utilizzato dal giudice di prime cure per determinare il danno da occupazione ed evidenziando come, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare le somme di danaro corrisposte alla da parte degli appellanti. CP_1
11.1. Il motivo è fondato.
Rileva, infatti, questa Corte che il danno da occupazione abusiva non può essere considerato “in re ipsa”. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, infatti, dev'essere individuato nella
“concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (così Cass., sez. un., sent. n. 33645/2022, nonché, di recente, Cass., sez. III, ord. n. 6909/2025, secondo cui: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto
o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”)1.
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie è pacifico che l'immobile è stato acquistato dalla sig.ra per soddisfare le esigenze abitative dei cugini e della loro madre, zia CP_1 Pt_1 dell'appellata. La stessa ricorrente, infatti, nel proprio atto introduttivo di primo grado ha esposto che l'abitazione era stata acquistata “al fine di aiutare anche i convenuti rimasti privi di abitazione e la loro mamma, zia dell'attore invalida al 100%” (pag. 2).
Non risulta, dunque, provato che, a causa dell'occupazione dell'immobile, la non CP_1 abbia potuto concedere l'immobile in godimento a terzi o goderne in via diretta. Anzi, è la stessa ricorrente, nella propria memoria conclusionale di primo grado, a lamentare l'impossibilità di far visitare l'immobile a terzi per una eventuale vendita, così implicitamente affermando che la sua intenzione non era mai stata quella di locare ad altri soggetti l'immobile di sua proprietà, senza peraltro allegare e provare di aver perso occasioni di vendita.
A ciò s'aggiunga l'ulteriore circostanza dedotta dai TE , e mai contestata da Pt_1 controparte, relativa al cattivo stato di conservazione dell'immobile, il quale, infatti, sarebbe stato acquistato a un prezzo inferiore ai valori medi di mercato in quanto necessitava d'interventi di ristrutturazione.
In definitiva, quindi, l'appellata non ha fornito la prova del danno-conseguenza derivante dall'occupazione sine titulo, non essendo emersa né la volontà della sig.ra di concedere CP_1
l'immobile in godimento a terzi e neppure l'effettiva possibilità di concedere in locazione il bene senza la preventiva esecuzione di lavori di ristrutturazione.
11.2. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche nella parte in cui ha condannato e al pagamento della somma mensile di € 400,00 a titolo Pt_1 Parte_2
d'indennità di occupazione a partire dal 17.3.2023 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile. 12. Con il sesto motivo, gli appellanti rinnovano le istanze istruttorie già rigettate dal Tribunale, sia con riferimento all'ammissione delle prove testimoniali che alla richiesta dell'ordine di esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c.
12.1. Il motivo è infondato.
Le istanze istruttorie formulate da parte appellante, già rigettate dal primo giudice con ordinanza del 17.12.2025 e successivamente reiterate in sede di gravame, non sono rilevanti ai fini della decisione, vertendo su questioni estranee rispetto al thema decidendum. I , infatti, non hanno Pt_1 mai offerto di provare il titolo in forza del quale avrebbero legittimamente occupato l'immobile di proprietà dell'appellata. Soltanto nel capitolo di prova testimoniale sub n. 7, invero, si fa riferimento, in maniera oltremodo generica e non adeguatamente collocata nel tempo, ad un accordo verbale tra le parti, dal contenuto assolutamente indeterminato, in forza del quale, una volta estinto il mutuo, la avrebbe trasferito la proprietà dell'immobile ai . In ragione della sua genericità, CP_1 Pt_1 tuttavia, neppure tale capitolo può essere ritenuto ammissibile, sicché la decisione del giudice di prime cure, sotto questo profilo, deve essere integralmente confermata.
12. In una valutazione complessiva dell'esito della lite, e in considerazione della specificità della vicenda e della impossibilità allo stato di definire completamente e legittimamente i complessi rapporti esistenti tra le parti, si ritiene equa e giusta la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la parte rimanente a carico degli appellanti, tenuto conto anche dell'accoglimento solo parziale dell'appello.
La liquidazione avviene in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa) e in misura pressoché corrispondente a quella minima, escludendo, per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione della fase istruttoria.
12.1. La rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto il capo della sentenza che ha condannato i
[...]
al pagamento delle spese processuali del grado. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 348/2025 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 320/2025 Parte_2
a) accerta e dichiara l'assenza di titolo negoziale legittimante l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti, condannando gli stessi al rilascio dell'immobile libero da persone e cose anche interposte al passaggio in giudicato della sentenza;
b) in accoglimento della domanda, dichiara non dovuto alcun risarcimento per l'occupazione dell'immobile da parte degli appellanti;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendole per la residua parte a carico degli appellanti e liquidandole definitivamente, quanto al primo grado in € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e CPA;
e per il grado d'appello in € 1.750,00, oltre spese generali, I.V.A. e
CPA.
Riserva il termine di legge per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la collaborazione del dott. Matteo Ciarfella, M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A seguito dell'intervento chiarificatore delle sezioni unite, parte della giurisprudenza ha ritenuto che in caso di occupazione illegittima il danno risarcibile, pur non essendo qualificabile come danno “in re ipsa”, costituirebbe nondimeno un danno presunto che determina una inversione dell'onere della prova, spettando all'occupante abusivo dimostrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (v., in questi termini, Cass., ord. n. 19849/2024).