Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6800
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Responsabilità della banca negoziatrice

    Il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità della Controparte_1, ritenendo che essa, nella qualità di banca negoziatrice, avesse correttamente adempiuto agli obblighi di identificazione del prenditore del titolo, individuato nel Parte_1, non potendosi ravvisare alcuna negligenza nella condotta dell'istituto. Sebbene il titolo fosse contraffatto, esso presentava caratteristiche tali da poter apparire autentico a un controllo ordinario, con ciò escludendo l'imputabilità di un errore percettivo alla banca negoziatrice, ed imputandolo solo alla banca trattaria.

  • Accolto
    Indebito oggettivo del sig. Parte_1

    Il Tribunale ha accolto la domanda proposta ex art. 2033 c.c. verso il Parte_1, essendo accertato che costui avesse ricevuto, ancorché in buona fede e, in ipotesi, a seguito di un raggiro, un pagamento privo di causa, non avendo la società Nolanplastica assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti. La mancanza di una domanda riconvenzionale o di una richiesta risarcitoria da parte del Parte_1, che attribuisse la responsabilità dell'accaduto alle banche, impediva qualsiasi accertamento in merito. L'oggettivo indebito percepimento della somma portata dall'assegno da parte del Parte_1 era ex se sufficiente ai sensi dell'art. 2033 c.c. per imporne la restituzione, indipendentemente da qualsivoglia colpa o dolo del ricevente.

  • Inammissibile
    Responsabilità degli istituti di credito per mala gestio

    I motivi di appello sono stati dichiarati inammissibili sia per violazione del predicato di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., sia per violazione del divieto dei nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c. L'appellante ha introdotto in grado di appello una serie di domande ed argomentazioni del tutto nuove avverso le banche odierne appellate, volte a fare accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mala gestio da parte degli Istituti Bancari e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro. Tali domande risarcitorie proposte per la prima volta in appello introducono, inammissibilmente, un petitum nuovo — il risarcimento del danno — e una diversa causa petendi, basata su un autonomo fatto costitutivo, mai dedotto, né valutato nel giudizio di prime cure. L'indebito si configura indipendentemente da qualsiasi profilo di colpa degli intermediari finanziari: l'incasso dell'assegno, in quanto avvenuto in assenza di una valida giustificazione, integra di per sé un pagamento non dovuto, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che ne abbia tratto vantaggio. La prospettazione dell'appellante, diretta a spostare l'attenzione sugli obblighi di diligenza degli istituti di credito nell'operazione di incasso, non incide né sulla qualificazione giuridica dell'indebito, né sull'obbligazione restitutoria, la quale non trova fondamento in un illecito o in un inadempimento contrattuale, bensì esclusivamente nel difetto del titolo giustificativo del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6800
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6800
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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