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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3437/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 149/22 del Tribunale di Torre Annunziata - Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24 gennaio 2022, notificata, pendente
TRA
(1) (codice fiscale ) titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta (partita iva ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Marco Bellucci (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante- E
(2)la (codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
Contr con sede in , Piazza Salimbeni 3 Gruppo IVA – (partita IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sinesio (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
NONCHE'
(3) la (partita Controparte_3
iva – codice fiscale ), con sede in Torre del Greco, P.IVA_4 P.IVA_5
al Corso Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Palomba
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._4
-appellate -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione in riassunzione- a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del Tribunale di Torre
Annunziata- notificato il 28 novembre 2016, la Controparte_4
conveniva in giudizio e la
[...] Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata esponendo che: Controparte_1
-la Società Nolanplastica S.p.A.., correntista presto la Controparte_3
, aveva emesso in favore della società
[...] Parte_2 l'assegno bancario n.23840921, per l'importo di € 4.087,00, rilasciato in
[...]
pagamento di un lavoro commissionato;
- che detto titolo veniva compilato con il luogo dell'emissione, con l'importo indicato in cifre ed in lettere, con il nome del prenditore e del traente;
-che in data 15 maggio 2014 la Controparte_5
addebitava, sul conto corrente della Società traente, Società
[...]
Nolanplastica S.p.A.., n.26271, un assegno bancario contraddistinto dal medesimo n.23840921, per l'importo di € 38.784,25 che era stato posto all'incasso presso la Filiale di Casoria a favore Controparte_1
della ditta individuale C.L.C. Di CO Carmine;
-che in data 22 maggio 2015 la filiale di Controparte_3
veniva contattata dalla per una richiesta di CP_5 Controparte_6
conferma di regolarità e benefondi per altro assegno bancario contraddistinto dal n.23840923 e tratto sul medesimo rapporto di conto corrente intestato alla
Nolanplastica S.p.A.;
-che detta richiesta aveva consentito di accertare che l'assegno di €
41.500,00 n.23840923 era già stato negoziato da altra filiale della banca per la somma di € 240,00;
-che, pertanto, la filiale di negava la Controparte_3 CP_5
regolarità del titolo e prendeva contatti con la società Nolanplastica, la quale confermava di avere emesso gli assegni in questione ma per importi e beneficiari diversi;
-che, inoltre, veniva intercettato un terzo assegno, posto all'incasso presso la contraddistinto dal n.23840922 per € Controparte_1
48.286,95 che viceversa la Nolanplastica aveva emesso per € 4.097,00;
- che in data 22 maggio 2014 la filiale di inviava alla Banca CP_5
negoziatrice la comunicazione di “impagato-causale 20-mancanza di fondi” tramite la procedura EEA ed a mezzo della funzionaria Controparte_7
contattava la Filiale di Casoria della segnalando Controparte_1
all'impiegato della stessa lo storno dell'addebito relativo al titolo n. 23840921 e la possibile correzione;
Contr
- che il dipendente della rassicurava la Filiale di CP_5
sull'esistenza dei fondi sufficienti sul conto corrente sul quale era stato versato tale assegno;
- che il 22 maggio 2014, , n.q. amministratore Controparte_8
della società traente sporgeva denuncia per truffa presso la Stazione dei
Carabinieri di AN e disconosceva i predetti titoli;
-che in data 24 febbraio 2015 anche il preposto della Filiale di CP_5
provvedeva a sporgere denuncia;
- che la Banca convenuta respingeva la Controparte_1
comunicazione di impagato relativa all'assegno n.23840921 per l'importo di €
38.784,25 ritenendo non accettabile l'addebito in quanto effettuato oltre i termini;
- che con raccomandata a.r. del 28.05.2014 diretta alla Banca MPS, la richiedeva di procedere al blocco delle somme Controparte_3 accreditate sul conto del cedente del titolo e di attivarsi per il recupero degli importi dal proprio cliente;
- che tali richieste rimanevano inevase e solo con ulteriori raccomandate
Contr datata 27 agosto 2014 e 5 settembre 2014 la rispondeva riferendo che vani erano stati i tentativi di recupero presso il cedente il titolo ed ha comunicato i dati dello stesso;
Parte_1
- che alla data dell'atto di citazione l'importo pari ad € 38.784,25 accreditato sul conto corrente del presso la Banca MPS Parte_1
risultava accantonato dalla in quanto la Nolanplastica Controparte_3
s.p.a. aveva disconosciuto l'assegno e contestato l'eventuale addebito sul conto corrente presso la filiale di . CP_5
- che l'attrice aveva interessato il Servizio Internal Auditing il quale aveva rilevato varie difformità sul titolo, ossia che: “a) sull'assegno in questione,
l'indicazione stampigliata in alto a sinistra dell'ABI e del CAB non era allineata rispetto al logo "BCP"; b) il titolo era completamente privo di paillettes metalliche presenti nei titoli autentici;
-che, inoltre dalla disamina del titolo da parte
dell'odierna attrice, è emerso che: a) la firma di traenza appare stampigliata ed il fronte dell'assegno leggermente plastificato;
b) il carattere di stampa utilizzato per l'indicazione del numero di conto corrente appare diverso rispetto a quello utilizzato sui titoli in possesso della Società correntista;
c) la grafia ed il colore della penna utilizzati per l'indicazione della piazza e della data appaiono diversi
rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione dell'importo e del beneficiario del titolo”. Sicché chiedeva al Tribunale di: “1. Accertate la responsabilità del Sig.
per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e consequenzialmente Parte_1
condannare lo stesso alla restituzione, nei confronti della
[...]
dell'importo di € 38.784,25 oltre interessi moratori e Controparte_9
la rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso fino all'effettivo;
2. Accertare la responsabilità della per Controparte_1
condotta omissiva e culpa in vigilando e consequenzialmente condannare la stessa in solido con il Sig. alla restituzione, nei confronti della Parte_1 [...]
dell'importo di € 38.784,25, oltre interessi Controparte_9
e rivalutazione monetaria;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la responsabilità per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., accertare la responsabilità solidale del Sig. e della Parte_1 Controparte_1
per atto illecito ex art. 2043 c.c. e consequenzialmente condannare
[...]
gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura
dell'importo ingiustamente esborsato da parte attrice pari ad € 38.784,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
I.2. Con comparsa del 22 febbraio 2017 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava in tutto la domanda attorea, Controparte_1
eccependo: i) la propria carenza di legittimazione passiva, per la domanda di ripetizione dell'indebito, essendo obbligato a tanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il soggetto che aveva ricevuto il pagamento non dovuto (sig. ); ii) Parte_1 l'infondatezza della domanda risarcitoria, perché la propria condotta era pienamente rispondente al parametro dell'ordinaria diligenza professionale.
I.3 Con comparsa del 27 aprile 2017 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza della Parte_1
domanda attorea. Sicché chiedeva: “ accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità (ad ogni titolo) imputata al convenuto e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda di risarcimento proposta dall'attore, perché infondata in fatto ed in diritto” e “ in ogni caso condannare l'attrice e/o l'altra convenuta alla refusione delle spese,
anche generali, del presente giudizio, gravate di I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
I.4 Nel giudizio di prime cure il precedente istruttore ammetteva l'interrogatorio formale e la prova testimoniale come richiesto da parte attrice;
la lite, quindi, perveniva sul ruolo del giudice, che assumeva il teste di parte attrice e dava atto dell'impossibilità di assumere l'interrogatorio Controparte_7
formale. All'esito, con sentenza n. 149/22 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24 gennaio .2022, il Tribunale di Torre Annunziata, così decideva: “a) accoglie la domanda nei confronti di
e lo condanna a restituire a parte attrice l'importo di € Parte_1
38.784,25, oltre interessi legali dal dì della notifica della citazione in riassunzione al saldo;
b) rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1 c) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.” (cfr. pag. 9 della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 febbraio
2023, notificata 20 luglio 2022– proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
1a – “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.”;
2a – “Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., dell'art.
2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.”;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
”1) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_4
che ha causato l'ingiusto incasso dell'assegno contraffatto,
[...]
così come peraltro accertato già in sede di primo grado;
2) in via subordinata accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
che ha causato l'ingiusto incasso dell'assegno contraffatto;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare che il Sig. è titolare del diritto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti a causa della mala gestio da parte degli Istituti
Bancari che hanno consentito la negoziazione di un titolo clonato;
4) per l'effetto, condannare, essi appellati in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento in favore del Sig.
[...]
di tutti i danni patiti. Parte_1 5) Condannare le società convenute, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 17 gennaio 2023 si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, deduceva il suo difetto di legittimazione passiva, perché avendo svolto, in qualità di banca negoziatrice, unicamente un mandato all'incasso per conto del proprio cliente, senza avere di fatto proceduto al pagamento dell'assegno, eseguito invece dalla banca trattaria e unica tenuta alla Controparte_10
verifica della genuinità del titolo.
A detta dell'appellata il Tribunale avrebbe correttamente escluso ogni
Contr responsabilità di riconoscendo che il sig. , in quanto Parte_1
unico percettore dell'importo, proveniente da un assegno clonato, avrebbe indebitamente ricevuto un pagamento non dovuto e, pertanto, avrebbe dovuto restituire la somma ex art. 2033 c.c.
Inoltre, le doglianze mosse da quest'ultimo risulterebbero prive di fondamento, in quanto in primo grado lo stesso non avrebbe mosso contestazioni specifiche, né domande riconvenzionali idonee a configurare una responsabilità della CP_3
Non rileverebbe in alcun modo la questione della responsabilità delle Banche, essendo stata accolta la domanda di ripetizione dell'indebito, mancando, altresì, qualsiasi nesso causale tra la condotta degli istituti di credito e il danno lamentato dall'appellante. Per tali ragioni, insisteva nella reiezione dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
II.3 Con comparsa del 2 febbraio 2023, la
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, stante l'introduzione di domande e argomentazioni del tutto nuove da parte della controparte, in aperta violazione dell'art. 345
c.p.c. A tal proposito, la Banca faceva rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante non aveva proposto istanze di condanna nei confronti della e tale circostanza rendeva, pertanto, inammissibili e Controparte_3
infondate tutte le pretese avanzate per la prima volta, in appello, nei confronti della stessa. Parimenti, ribadiva che l'azione proposta in primo nei confronti del trovava corretta qualificazione nell'art. 2033 c.c. da parte del Parte_1
Tribunale, atteso che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra la banca appellata e il medesimo. Infine, la sottolineava come il fosse CP_3 Parte_1
entrato in possesso di somme non dovute mediante un assegno falsificato, senza fornire alcuna prova del proprio diritto alla riscossione. Da ciò la riconferma che le somme indebitamente percepite dovessere essere restituite alla banca.
II.4 All'udienza del 25 settembre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 novembre
2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza in epigrafe indicata,
anzitutto, ha rigettato la domanda proposta dalla Controparte_4
(banca trattaria) nei confronti della
[...] Controparte_1
(banca negoziatrice) con la quale l'attrice chiedeva di accertare
[...]
la responsabilità della convenuta per condotta omissiva e culpa in vigilando,
e di condannarla in solido con alla restituzione della somma Parte_1
di € 38.784,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dopo un'accurata e minuziosa ricostruzione delle circostanze di causa, il Giudice ha escluso qualsiasi responsabilità della Controparte_1
ritenendo che essa, nella qualità di banca negoziatrice, avesse
[...]
correttamente adempiuto agli obblighi di identificazione del prenditore del titolo, individuato nel , non potendosi ravvisare alcuna negligenza Parte_1
nella condotta dell'istituto. Sebbene il titolo fosse contraffatto, secondo l'opinione del Giudicante, esso presentava comunque caratteristiche tali da poter apparire autentico a un controllo ordinario, con ciò escludendo l'imputabilità di un errore percettivo alla banca negoziatrice ( su cui gravava solo l'onere di identificare con diligenza il presentatore del titolo, onere che risultava regolarmente assolto, trattandosi di un proprio cliente coincidente con il prenditore indicato sull'assegno), ed imputandolo solo alla banca trattaria (a cui competeva per legge ogni ulteriore verifica sulla regolarità formale del titolo in sede di stanza di compensazione). Ha invece accolto la domanda proposta ex art. 2033 c.c. verso il
, essendo accertato che costui avesse ricevuto, ancorché in buona Parte_1
fede e, in ipotesi, a seguito di un raggiro, un pagamento privo di causa, non avendo la società Nolanplastica assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti.
Infine, dopo avere precisato che la mancanza di una domanda riconvenzionale o di una richiesta risarcitoria da parte del , che Parte_1
attribuisse la responsabilità dell'accaduto alle banche, impediva qualsiasi accertamento in merito, ha ritenuto che l'oggettivo indebito percepimento della somma portata dall'assegno da parte del fosse ex se Parte_1
sufficiente ai sensi dell'art. 2033 c.c. per imporne la restituzione, indipendentemente da qualsivoglia colpa o dolo del ricevente.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1
articolando due motivi di gravame- da trattare unitariamente, perché logicamente connessi- con cui l'istante deduce per la prima volta, in sede di gravame, la responsabilità degli istituti di credito appellati e ne reclama la responsabilità risarcitoria.
2.1 In particolare, con il primo motivo di gravame – rubricato “sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello) – il assume l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza Parte_1
impugnata perché, dopo aver riconosciuto che l'erroneo pagamento dell'assegno fosse da imputare alla banca trattaria Controparte_4
e, dopo aver qualificato il come “vittima di
[...] Parte_1
raggiro”, aveva condannato proprio quest'ultimo a restituire le somme alla medesima banca, in evidente contrasto logico e giuridico con le premesse argomentative della decisione, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
Sostiene l'appellante che l'incongruenza della decisione emergerebbe dal fatto che, pur dando atto che le alterazioni del titolo erano pacifiche e non contestate, aveva escluso la responsabilità della banca sull'erronea valutazione della diligenza professionale dovuta da quest'ultima, finendo per addossare al soggetto truffato le conseguenze di un inadempimento imputabile esclusivamente agli istituti di credito. Più precisamente, a suo dire, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 1176, comma 2, c.c., ritenendo che alla banca negoziatrice fosse richiesta una diligenza ridotta a un mero controllo formale e che la falsificazione non potesse essere percepita nel caso di specie ictu oculi. Diversamente, avrebbe dovuto seguire il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui la banca è vincolata alla diligenza dell'“accorto banchiere”, che impone un esame accurato, visivo e tattile del titolo. In tale quadro, la responsabilità della banca non sarebbe venuta meno per la non evidente grossolanità della falsificazione, poiché un funzionario diligente sarebbe stato in grado di individuare anche alterazioni non evidenti prima facie.
2.2. Con un secondo motivo di appello - rubricato “sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 2697 c.c. e 116 c.p.c.” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) - lamenta che il Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
abbia posto a carico dell'attore un onere probatorio che, per legge, graverebbe invece sulle banche convenute. In particolare, sostiene che, “posta la natura contrattuale dell'azione proposta dalla attrice” ( Controparte_3 ) ed avendo dedotto il convenuto (odierno appellante), in maniera
[...]
specifica, la propria estraneità ai fatti - che veniva accertata anche dal Giudice di prime cure il quale affermava: “purtroppo il è stato vittima di Parte_1
raggiro” - gravava sui “banchieri” l'onere di provare che l'inadempimento
(ovvero la mancata rilevazione dell'accertata alterazione del titolo) fosse dipeso da causa a loro non imputabile. Ed invece, asserisce, il primo Giudice aveva illegittimamente invertito l'onere della prova, addossando sul Parte_1
quanto invece incombeva su parte attrice, nonostante la natura contrattuale dell'azione. Pertanto, il Tribunale, sovvertendo tali criteri, aveva violato quanto sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con sentenza n.
13533/2001, secondo cui non è il correntista a dover provare le alterazioni del titolo, bensì la bensì sono i “banchieri” a dover provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato nel titolo a seguito delle opportune verifiche.
Di contro a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, da un lato, esso appellante - sebbene non abbia formulato domanda riconvenzionale - avrebbe comunque dimostrato la propria estraneità ai fatti di causa tanto che il Giudice
di prime cure ribadiva più volte che il “purtroppo è stato vittima di Parte_1
raggiro”, dall'altro lato, le parti appellate, come accertato in sentenza, non solo non avevano dato prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza del c.d. buon banchiere ex art. 1176, II comma,
c.c., ma nel corso dell'istruttoria sarebbe emerso che “per logica esclusione,
ne consegue che il responsabile dell'erroneo pagamento (salvo si ripete
l'ipotesi di errata identificazione del presentatore) altri non può essere che la banca trattaria”. Ad avviso della Corte, prima ancora che infondati, detti motivi devono essere dichiarati inammissibili sia per violazione del predicato di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., sia per violazione del divieto dei nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
È di tutta evidenza, infatti, che l'appellante abbia introdotto in grado di appello una serie di domande ed argomentazioni del tutto nuove avverso le banche odierne appellate, volte a fare accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mala gestio da parte degli Istituti
Bancari e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro.
Ebbene, tali domande risarcitorie proposte per la prima volta in appello,
fondate, si ripete, sulla dedotta violazione dei doveri di diligenza ex art. 1176
c.c., introducono, inammissibilmente, un petitum nuovo — il risarcimento del danno — e una diversa causa petendi, basata su un autonomo fatto costitutivo, mai dedotto, né valutato nel giudizio di prime cure (al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza consolidata definisce come nuova la domanda che introduca un petitum o una causa petendi diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado, alterando i fatti costitutivi diritto azionato e l'oggetto sostanziale della controversia, così da integrare una pretesa completamente diversa e sottratta al contraddittorio della fase introduttiva
(Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2017, n. 14023).
Risulta infatti dall'esame degli atti di causa, che il , pur Parte_1
potendo spiegare domande riconvenzionali o, comunque, di introdurre compiutamente le proprie pretese nel giudizio di primo grado, non abbia formulato in quella sede alcuna richiesta di accertamento della responsabilità delle banche, limitandosi a mere difese. Diversamente, esaminando le doglianze mosse in appello dal al provvedimento oggetto di Parte_1
gravame, è manifesta la sua intenzione di allargare le maglie del thema decidendum alla condotta assunta dalle Banche in merito ad un'asserita responsabilità contrattuale e, non di certo, a provare la legittimità del proprio arricchimento.
Come ha ben argomentato nel suo provvedimento il Tribunale- il
, nel corso del giudizio di primo grado, “non formulava alcuna Parte_1
domanda riconvenzionale nei confronti di alcuno dei due istituti di credito, giacchè in comparsa di costituzione chiedeva accertarsi l'insussistenza di
qualsivoglia responsabilità ( ad ogni titolo) imputata al convenuto: né risulta presentata la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.” , con la precisazione che “la circostanza che non risulti formulata alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell'attrice fa sì che residua semplicemente il fatto oggettivo di avere ricevuto un pagamento non dovuto, per il quale l'art. 2033 c.c. non richiede altro che il fatto in sé” (cfr. pag. 8 della sentenza), né “alcuna rilevanza, per l'istituto
de quo, assume l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al , il Parte_1
quale avrebbe dovuto, in comparsa o con la prima memoria indicata, chiedere accertarsi la responsabilità in capo a uno, o entrambi, degli istituti di credito”.
Tale motivazione va sicuramente condivisa.
Non persuade invece l'assunto dell'appellante secondo cui l'oggetto dell'accertamento da parte del giudice di primo grado avrebbe dovuto concernere ex se l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di entrambe le Banche nei suoi confronti: difatti, come già osservato, non essendo stata esperita apposita domanda riconvenzionale, tale indagine era preclusa al Giudice di prime cure, e, a maggior ragione, risulta preclusa a questa Corte.
All'opposto, la Corte evidenzia che le domande attoree proposte in primo grado dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
e di erano volte da un lato Controparte_11 Parte_1
all'accertamento di profili di responsabilità dei convenuti e dall'altro alla condanna alla ripetizione di indebito oggettivo derivante dall'incasso dell'assegno clonato, azione quest'ultima che ritrova il suo fondamento non nell'inadempimento di un'obbligazione, bensì nella mancanza di una causa giustificativa del pagamento o dell'arricchimento.
Con riferimento all'indebito oggettivo di cui all'art 2033 c.c. (“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” ed “ha diritto agli interessi e ai frutti dal giorno del pagamento, se il ricevente era in mala fede”), giova ricordare che la tutela restitutoria trova il proprio presupposto normativo esclusivamente nell'assenza di un titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale, senza che rilevi alcun profilo di colpa o di inadempimento né in capo al solvens né in capo all'accipiens.
In tale prospettiva, le censure volte ad accertare l'inadempimento delle banche nella procedura di incasso dell'assegno falsificato risultano del tutto inconferenti ( e dunque inammissibili) rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, la quale è circoscritta all'accertamento della mancanza della causa giustificativa del pagamento. Anche a voler ipotizzare una violazione degli obblighi di diligenza in capo agli istituti di credito- preclusi perché non proposti in primo grado- ciò non inciderebbe sui presupposti dell'indebito, già integrati nel momento in cui l'appellante ha ricevuto un pagamento non dovuto, conseguendo un arricchimento sine titulo.
Invero, è sufficiente l'oggettiva mancanza della causa debendi affinché
il soggetto che abbia effettuato un pagamento non dovuto sia legittimato ad agire per la restituzione delle somme versate. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni”
(Cass. civ., sent. n. 665 del 26 febbraio 2021).
Ebbene, la ha Controparte_4
adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, avendo dedotto di avere eseguito l'accredito dell'importo di € 38.784,25 (anche mediante deposito di estratti conto bancari) e risultando accertata la falsità e la duplicazione dell'assegno, sicché sarebbe spettato al fornire la prova contraria. Parte_1
D'altronde, lo stesso Tribunale affermava come tutti i fatti descritti dalle parti compreso l'accredito e l'addebito, fossero “dati per noti...gli stessi appaiono in gran parte acclarati e non contestati”.
Ciò detto, non essendo stati contestati né in primo grado né tanto meno nel presente giudizio l'an ed il quantum dell'avvenuto incasso dell'assegno ed avendo l'attrice, dedotto la Controparte_4 mancanza della causa che lo giustificasse, incombeva sul convenuto la prova del suo “legittimo arricchimento”: in mancanza, va Parte_1
confermata la sua condanna alle ripetizione.
Deve ancora aggiungersi che l'accertamento richiesto nell'ambito dell'azione ex art. 2033 c.c. attiene unicamente alla sussistenza della causa debendi relativa all'attribuzione patrimoniale, e non include una valutazione di eventuali condotte inadempienti che possano aver concorso, in via mediata o mediata, alla verificazione del pagamento. Difatti, l'indebito si configura indipendentemente da qualsiasi profilo di colpa degli intermediari finanziari:
l'incasso dell'assegno, in quanto avvenuto in assenza di una valida giustificazione, integra di per sé un pagamento non dovuto, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che ne abbia tratto vantaggio.
Pertanto, si ribadisce che, la prospettazione dell'appellante, diretta a spostare l'attenzione sugli obblighi di diligenza degli istituti di credito nell'operazione di incasso, non incide né sulla qualificazione giuridica dell'indebito, né sull'obbligazione restitutoria, la quale non trova fondamento in un illecito o in un inadempimento contrattuale, bensì esclusivamente nel difetto del titolo giustificativo del pagamento.
Per quanto detto l'appello va integralmente respinto.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 26.001,00 ad €.
52.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014), (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese
processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con atto di citazione Parte_1
per l'udienza del 10 febbraio 2023, notificata 20 luglio 2022- avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, n. 149/22, pubblicata il 24 gennaio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza impugnata;
B) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
ed alla
[...] Controparte_3
le spese del grado di appello, che liquida in € 6.328,00
[...]
cadauno per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3437/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 149/22 del Tribunale di Torre Annunziata - Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24 gennaio 2022, notificata, pendente
TRA
(1) (codice fiscale ) titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta (partita iva ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Marco Bellucci (codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante- E
(2)la (codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
Contr con sede in , Piazza Salimbeni 3 Gruppo IVA – (partita IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Sinesio (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
NONCHE'
(3) la (partita Controparte_3
iva – codice fiscale ), con sede in Torre del Greco, P.IVA_4 P.IVA_5
al Corso Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Palomba
(codice fiscale , in virtù della procura in atti C.F._4
-appellate -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione in riassunzione- a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del Tribunale di Torre
Annunziata- notificato il 28 novembre 2016, la Controparte_4
conveniva in giudizio e la
[...] Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata esponendo che: Controparte_1
-la Società Nolanplastica S.p.A.., correntista presto la Controparte_3
, aveva emesso in favore della società
[...] Parte_2 l'assegno bancario n.23840921, per l'importo di € 4.087,00, rilasciato in
[...]
pagamento di un lavoro commissionato;
- che detto titolo veniva compilato con il luogo dell'emissione, con l'importo indicato in cifre ed in lettere, con il nome del prenditore e del traente;
-che in data 15 maggio 2014 la Controparte_5
addebitava, sul conto corrente della Società traente, Società
[...]
Nolanplastica S.p.A.., n.26271, un assegno bancario contraddistinto dal medesimo n.23840921, per l'importo di € 38.784,25 che era stato posto all'incasso presso la Filiale di Casoria a favore Controparte_1
della ditta individuale C.L.C. Di CO Carmine;
-che in data 22 maggio 2015 la filiale di Controparte_3
veniva contattata dalla per una richiesta di CP_5 Controparte_6
conferma di regolarità e benefondi per altro assegno bancario contraddistinto dal n.23840923 e tratto sul medesimo rapporto di conto corrente intestato alla
Nolanplastica S.p.A.;
-che detta richiesta aveva consentito di accertare che l'assegno di €
41.500,00 n.23840923 era già stato negoziato da altra filiale della banca per la somma di € 240,00;
-che, pertanto, la filiale di negava la Controparte_3 CP_5
regolarità del titolo e prendeva contatti con la società Nolanplastica, la quale confermava di avere emesso gli assegni in questione ma per importi e beneficiari diversi;
-che, inoltre, veniva intercettato un terzo assegno, posto all'incasso presso la contraddistinto dal n.23840922 per € Controparte_1
48.286,95 che viceversa la Nolanplastica aveva emesso per € 4.097,00;
- che in data 22 maggio 2014 la filiale di inviava alla Banca CP_5
negoziatrice la comunicazione di “impagato-causale 20-mancanza di fondi” tramite la procedura EEA ed a mezzo della funzionaria Controparte_7
contattava la Filiale di Casoria della segnalando Controparte_1
all'impiegato della stessa lo storno dell'addebito relativo al titolo n. 23840921 e la possibile correzione;
Contr
- che il dipendente della rassicurava la Filiale di CP_5
sull'esistenza dei fondi sufficienti sul conto corrente sul quale era stato versato tale assegno;
- che il 22 maggio 2014, , n.q. amministratore Controparte_8
della società traente sporgeva denuncia per truffa presso la Stazione dei
Carabinieri di AN e disconosceva i predetti titoli;
-che in data 24 febbraio 2015 anche il preposto della Filiale di CP_5
provvedeva a sporgere denuncia;
- che la Banca convenuta respingeva la Controparte_1
comunicazione di impagato relativa all'assegno n.23840921 per l'importo di €
38.784,25 ritenendo non accettabile l'addebito in quanto effettuato oltre i termini;
- che con raccomandata a.r. del 28.05.2014 diretta alla Banca MPS, la richiedeva di procedere al blocco delle somme Controparte_3 accreditate sul conto del cedente del titolo e di attivarsi per il recupero degli importi dal proprio cliente;
- che tali richieste rimanevano inevase e solo con ulteriori raccomandate
Contr datata 27 agosto 2014 e 5 settembre 2014 la rispondeva riferendo che vani erano stati i tentativi di recupero presso il cedente il titolo ed ha comunicato i dati dello stesso;
Parte_1
- che alla data dell'atto di citazione l'importo pari ad € 38.784,25 accreditato sul conto corrente del presso la Banca MPS Parte_1
risultava accantonato dalla in quanto la Nolanplastica Controparte_3
s.p.a. aveva disconosciuto l'assegno e contestato l'eventuale addebito sul conto corrente presso la filiale di . CP_5
- che l'attrice aveva interessato il Servizio Internal Auditing il quale aveva rilevato varie difformità sul titolo, ossia che: “a) sull'assegno in questione,
l'indicazione stampigliata in alto a sinistra dell'ABI e del CAB non era allineata rispetto al logo "BCP"; b) il titolo era completamente privo di paillettes metalliche presenti nei titoli autentici;
-che, inoltre dalla disamina del titolo da parte
dell'odierna attrice, è emerso che: a) la firma di traenza appare stampigliata ed il fronte dell'assegno leggermente plastificato;
b) il carattere di stampa utilizzato per l'indicazione del numero di conto corrente appare diverso rispetto a quello utilizzato sui titoli in possesso della Società correntista;
c) la grafia ed il colore della penna utilizzati per l'indicazione della piazza e della data appaiono diversi
rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione dell'importo e del beneficiario del titolo”. Sicché chiedeva al Tribunale di: “1. Accertate la responsabilità del Sig.
per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e consequenzialmente Parte_1
condannare lo stesso alla restituzione, nei confronti della
[...]
dell'importo di € 38.784,25 oltre interessi moratori e Controparte_9
la rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso fino all'effettivo;
2. Accertare la responsabilità della per Controparte_1
condotta omissiva e culpa in vigilando e consequenzialmente condannare la stessa in solido con il Sig. alla restituzione, nei confronti della Parte_1 [...]
dell'importo di € 38.784,25, oltre interessi Controparte_9
e rivalutazione monetaria;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la responsabilità per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., accertare la responsabilità solidale del Sig. e della Parte_1 Controparte_1
per atto illecito ex art. 2043 c.c. e consequenzialmente condannare
[...]
gli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura
dell'importo ingiustamente esborsato da parte attrice pari ad € 38.784,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
I.2. Con comparsa del 22 febbraio 2017 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava in tutto la domanda attorea, Controparte_1
eccependo: i) la propria carenza di legittimazione passiva, per la domanda di ripetizione dell'indebito, essendo obbligato a tanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il soggetto che aveva ricevuto il pagamento non dovuto (sig. ); ii) Parte_1 l'infondatezza della domanda risarcitoria, perché la propria condotta era pienamente rispondente al parametro dell'ordinaria diligenza professionale.
I.3 Con comparsa del 27 aprile 2017 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza della Parte_1
domanda attorea. Sicché chiedeva: “ accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità (ad ogni titolo) imputata al convenuto e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda di risarcimento proposta dall'attore, perché infondata in fatto ed in diritto” e “ in ogni caso condannare l'attrice e/o l'altra convenuta alla refusione delle spese,
anche generali, del presente giudizio, gravate di I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
I.4 Nel giudizio di prime cure il precedente istruttore ammetteva l'interrogatorio formale e la prova testimoniale come richiesto da parte attrice;
la lite, quindi, perveniva sul ruolo del giudice, che assumeva il teste di parte attrice e dava atto dell'impossibilità di assumere l'interrogatorio Controparte_7
formale. All'esito, con sentenza n. 149/22 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24 gennaio .2022, il Tribunale di Torre Annunziata, così decideva: “a) accoglie la domanda nei confronti di
e lo condanna a restituire a parte attrice l'importo di € Parte_1
38.784,25, oltre interessi legali dal dì della notifica della citazione in riassunzione al saldo;
b) rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1 c) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.” (cfr. pag. 9 della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 10 febbraio
2023, notificata 20 luglio 2022– proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
1a – “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.”;
2a – “Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., dell'art.
2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.”;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
”1) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_4
che ha causato l'ingiusto incasso dell'assegno contraffatto,
[...]
così come peraltro accertato già in sede di primo grado;
2) in via subordinata accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
che ha causato l'ingiusto incasso dell'assegno contraffatto;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare che il Sig. è titolare del diritto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti a causa della mala gestio da parte degli Istituti
Bancari che hanno consentito la negoziazione di un titolo clonato;
4) per l'effetto, condannare, essi appellati in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento in favore del Sig.
[...]
di tutti i danni patiti. Parte_1 5) Condannare le società convenute, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa di risposta all'appello del 17 gennaio 2023 si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, deduceva il suo difetto di legittimazione passiva, perché avendo svolto, in qualità di banca negoziatrice, unicamente un mandato all'incasso per conto del proprio cliente, senza avere di fatto proceduto al pagamento dell'assegno, eseguito invece dalla banca trattaria e unica tenuta alla Controparte_10
verifica della genuinità del titolo.
A detta dell'appellata il Tribunale avrebbe correttamente escluso ogni
Contr responsabilità di riconoscendo che il sig. , in quanto Parte_1
unico percettore dell'importo, proveniente da un assegno clonato, avrebbe indebitamente ricevuto un pagamento non dovuto e, pertanto, avrebbe dovuto restituire la somma ex art. 2033 c.c.
Inoltre, le doglianze mosse da quest'ultimo risulterebbero prive di fondamento, in quanto in primo grado lo stesso non avrebbe mosso contestazioni specifiche, né domande riconvenzionali idonee a configurare una responsabilità della CP_3
Non rileverebbe in alcun modo la questione della responsabilità delle Banche, essendo stata accolta la domanda di ripetizione dell'indebito, mancando, altresì, qualsiasi nesso causale tra la condotta degli istituti di credito e il danno lamentato dall'appellante. Per tali ragioni, insisteva nella reiezione dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
II.3 Con comparsa del 2 febbraio 2023, la
[...]
si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, stante l'introduzione di domande e argomentazioni del tutto nuove da parte della controparte, in aperta violazione dell'art. 345
c.p.c. A tal proposito, la Banca faceva rilevare che, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante non aveva proposto istanze di condanna nei confronti della e tale circostanza rendeva, pertanto, inammissibili e Controparte_3
infondate tutte le pretese avanzate per la prima volta, in appello, nei confronti della stessa. Parimenti, ribadiva che l'azione proposta in primo nei confronti del trovava corretta qualificazione nell'art. 2033 c.c. da parte del Parte_1
Tribunale, atteso che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra la banca appellata e il medesimo. Infine, la sottolineava come il fosse CP_3 Parte_1
entrato in possesso di somme non dovute mediante un assegno falsificato, senza fornire alcuna prova del proprio diritto alla riscossione. Da ciò la riconferma che le somme indebitamente percepite dovessere essere restituite alla banca.
II.4 All'udienza del 25 settembre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 novembre
2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza in epigrafe indicata,
anzitutto, ha rigettato la domanda proposta dalla Controparte_4
(banca trattaria) nei confronti della
[...] Controparte_1
(banca negoziatrice) con la quale l'attrice chiedeva di accertare
[...]
la responsabilità della convenuta per condotta omissiva e culpa in vigilando,
e di condannarla in solido con alla restituzione della somma Parte_1
di € 38.784,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dopo un'accurata e minuziosa ricostruzione delle circostanze di causa, il Giudice ha escluso qualsiasi responsabilità della Controparte_1
ritenendo che essa, nella qualità di banca negoziatrice, avesse
[...]
correttamente adempiuto agli obblighi di identificazione del prenditore del titolo, individuato nel , non potendosi ravvisare alcuna negligenza Parte_1
nella condotta dell'istituto. Sebbene il titolo fosse contraffatto, secondo l'opinione del Giudicante, esso presentava comunque caratteristiche tali da poter apparire autentico a un controllo ordinario, con ciò escludendo l'imputabilità di un errore percettivo alla banca negoziatrice ( su cui gravava solo l'onere di identificare con diligenza il presentatore del titolo, onere che risultava regolarmente assolto, trattandosi di un proprio cliente coincidente con il prenditore indicato sull'assegno), ed imputandolo solo alla banca trattaria (a cui competeva per legge ogni ulteriore verifica sulla regolarità formale del titolo in sede di stanza di compensazione). Ha invece accolto la domanda proposta ex art. 2033 c.c. verso il
, essendo accertato che costui avesse ricevuto, ancorché in buona Parte_1
fede e, in ipotesi, a seguito di un raggiro, un pagamento privo di causa, non avendo la società Nolanplastica assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti.
Infine, dopo avere precisato che la mancanza di una domanda riconvenzionale o di una richiesta risarcitoria da parte del , che Parte_1
attribuisse la responsabilità dell'accaduto alle banche, impediva qualsiasi accertamento in merito, ha ritenuto che l'oggettivo indebito percepimento della somma portata dall'assegno da parte del fosse ex se Parte_1
sufficiente ai sensi dell'art. 2033 c.c. per imporne la restituzione, indipendentemente da qualsivoglia colpa o dolo del ricevente.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1
articolando due motivi di gravame- da trattare unitariamente, perché logicamente connessi- con cui l'istante deduce per la prima volta, in sede di gravame, la responsabilità degli istituti di credito appellati e ne reclama la responsabilità risarcitoria.
2.1 In particolare, con il primo motivo di gravame – rubricato “sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello) – il assume l'ingiustizia e la contraddittorietà della sentenza Parte_1
impugnata perché, dopo aver riconosciuto che l'erroneo pagamento dell'assegno fosse da imputare alla banca trattaria Controparte_4
e, dopo aver qualificato il come “vittima di
[...] Parte_1
raggiro”, aveva condannato proprio quest'ultimo a restituire le somme alla medesima banca, in evidente contrasto logico e giuridico con le premesse argomentative della decisione, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
Sostiene l'appellante che l'incongruenza della decisione emergerebbe dal fatto che, pur dando atto che le alterazioni del titolo erano pacifiche e non contestate, aveva escluso la responsabilità della banca sull'erronea valutazione della diligenza professionale dovuta da quest'ultima, finendo per addossare al soggetto truffato le conseguenze di un inadempimento imputabile esclusivamente agli istituti di credito. Più precisamente, a suo dire, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 1176, comma 2, c.c., ritenendo che alla banca negoziatrice fosse richiesta una diligenza ridotta a un mero controllo formale e che la falsificazione non potesse essere percepita nel caso di specie ictu oculi. Diversamente, avrebbe dovuto seguire il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui la banca è vincolata alla diligenza dell'“accorto banchiere”, che impone un esame accurato, visivo e tattile del titolo. In tale quadro, la responsabilità della banca non sarebbe venuta meno per la non evidente grossolanità della falsificazione, poiché un funzionario diligente sarebbe stato in grado di individuare anche alterazioni non evidenti prima facie.
2.2. Con un secondo motivo di appello - rubricato “sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 2697 c.c. e 116 c.p.c.” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) - lamenta che il Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
abbia posto a carico dell'attore un onere probatorio che, per legge, graverebbe invece sulle banche convenute. In particolare, sostiene che, “posta la natura contrattuale dell'azione proposta dalla attrice” ( Controparte_3 ) ed avendo dedotto il convenuto (odierno appellante), in maniera
[...]
specifica, la propria estraneità ai fatti - che veniva accertata anche dal Giudice di prime cure il quale affermava: “purtroppo il è stato vittima di Parte_1
raggiro” - gravava sui “banchieri” l'onere di provare che l'inadempimento
(ovvero la mancata rilevazione dell'accertata alterazione del titolo) fosse dipeso da causa a loro non imputabile. Ed invece, asserisce, il primo Giudice aveva illegittimamente invertito l'onere della prova, addossando sul Parte_1
quanto invece incombeva su parte attrice, nonostante la natura contrattuale dell'azione. Pertanto, il Tribunale, sovvertendo tali criteri, aveva violato quanto sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con sentenza n.
13533/2001, secondo cui non è il correntista a dover provare le alterazioni del titolo, bensì la bensì sono i “banchieri” a dover provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato nel titolo a seguito delle opportune verifiche.
Di contro a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, da un lato, esso appellante - sebbene non abbia formulato domanda riconvenzionale - avrebbe comunque dimostrato la propria estraneità ai fatti di causa tanto che il Giudice
di prime cure ribadiva più volte che il “purtroppo è stato vittima di Parte_1
raggiro”, dall'altro lato, le parti appellate, come accertato in sentenza, non solo non avevano dato prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza del c.d. buon banchiere ex art. 1176, II comma,
c.c., ma nel corso dell'istruttoria sarebbe emerso che “per logica esclusione,
ne consegue che il responsabile dell'erroneo pagamento (salvo si ripete
l'ipotesi di errata identificazione del presentatore) altri non può essere che la banca trattaria”. Ad avviso della Corte, prima ancora che infondati, detti motivi devono essere dichiarati inammissibili sia per violazione del predicato di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., sia per violazione del divieto dei nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
È di tutta evidenza, infatti, che l'appellante abbia introdotto in grado di appello una serie di domande ed argomentazioni del tutto nuove avverso le banche odierne appellate, volte a fare accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della mala gestio da parte degli Istituti
Bancari e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro.
Ebbene, tali domande risarcitorie proposte per la prima volta in appello,
fondate, si ripete, sulla dedotta violazione dei doveri di diligenza ex art. 1176
c.c., introducono, inammissibilmente, un petitum nuovo — il risarcimento del danno — e una diversa causa petendi, basata su un autonomo fatto costitutivo, mai dedotto, né valutato nel giudizio di prime cure (al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza consolidata definisce come nuova la domanda che introduca un petitum o una causa petendi diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado, alterando i fatti costitutivi diritto azionato e l'oggetto sostanziale della controversia, così da integrare una pretesa completamente diversa e sottratta al contraddittorio della fase introduttiva
(Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2017, n. 14023).
Risulta infatti dall'esame degli atti di causa, che il , pur Parte_1
potendo spiegare domande riconvenzionali o, comunque, di introdurre compiutamente le proprie pretese nel giudizio di primo grado, non abbia formulato in quella sede alcuna richiesta di accertamento della responsabilità delle banche, limitandosi a mere difese. Diversamente, esaminando le doglianze mosse in appello dal al provvedimento oggetto di Parte_1
gravame, è manifesta la sua intenzione di allargare le maglie del thema decidendum alla condotta assunta dalle Banche in merito ad un'asserita responsabilità contrattuale e, non di certo, a provare la legittimità del proprio arricchimento.
Come ha ben argomentato nel suo provvedimento il Tribunale- il
, nel corso del giudizio di primo grado, “non formulava alcuna Parte_1
domanda riconvenzionale nei confronti di alcuno dei due istituti di credito, giacchè in comparsa di costituzione chiedeva accertarsi l'insussistenza di
qualsivoglia responsabilità ( ad ogni titolo) imputata al convenuto: né risulta presentata la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.” , con la precisazione che “la circostanza che non risulti formulata alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell'attrice fa sì che residua semplicemente il fatto oggettivo di avere ricevuto un pagamento non dovuto, per il quale l'art. 2033 c.c. non richiede altro che il fatto in sé” (cfr. pag. 8 della sentenza), né “alcuna rilevanza, per l'istituto
de quo, assume l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al , il Parte_1
quale avrebbe dovuto, in comparsa o con la prima memoria indicata, chiedere accertarsi la responsabilità in capo a uno, o entrambi, degli istituti di credito”.
Tale motivazione va sicuramente condivisa.
Non persuade invece l'assunto dell'appellante secondo cui l'oggetto dell'accertamento da parte del giudice di primo grado avrebbe dovuto concernere ex se l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di entrambe le Banche nei suoi confronti: difatti, come già osservato, non essendo stata esperita apposita domanda riconvenzionale, tale indagine era preclusa al Giudice di prime cure, e, a maggior ragione, risulta preclusa a questa Corte.
All'opposto, la Corte evidenzia che le domande attoree proposte in primo grado dalla nei confronti della Controparte_3 [...]
e di erano volte da un lato Controparte_11 Parte_1
all'accertamento di profili di responsabilità dei convenuti e dall'altro alla condanna alla ripetizione di indebito oggettivo derivante dall'incasso dell'assegno clonato, azione quest'ultima che ritrova il suo fondamento non nell'inadempimento di un'obbligazione, bensì nella mancanza di una causa giustificativa del pagamento o dell'arricchimento.
Con riferimento all'indebito oggettivo di cui all'art 2033 c.c. (“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” ed “ha diritto agli interessi e ai frutti dal giorno del pagamento, se il ricevente era in mala fede”), giova ricordare che la tutela restitutoria trova il proprio presupposto normativo esclusivamente nell'assenza di un titolo idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale, senza che rilevi alcun profilo di colpa o di inadempimento né in capo al solvens né in capo all'accipiens.
In tale prospettiva, le censure volte ad accertare l'inadempimento delle banche nella procedura di incasso dell'assegno falsificato risultano del tutto inconferenti ( e dunque inammissibili) rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, la quale è circoscritta all'accertamento della mancanza della causa giustificativa del pagamento. Anche a voler ipotizzare una violazione degli obblighi di diligenza in capo agli istituti di credito- preclusi perché non proposti in primo grado- ciò non inciderebbe sui presupposti dell'indebito, già integrati nel momento in cui l'appellante ha ricevuto un pagamento non dovuto, conseguendo un arricchimento sine titulo.
Invero, è sufficiente l'oggettiva mancanza della causa debendi affinché
il soggetto che abbia effettuato un pagamento non dovuto sia legittimato ad agire per la restituzione delle somme versate. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni”
(Cass. civ., sent. n. 665 del 26 febbraio 2021).
Ebbene, la ha Controparte_4
adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, avendo dedotto di avere eseguito l'accredito dell'importo di € 38.784,25 (anche mediante deposito di estratti conto bancari) e risultando accertata la falsità e la duplicazione dell'assegno, sicché sarebbe spettato al fornire la prova contraria. Parte_1
D'altronde, lo stesso Tribunale affermava come tutti i fatti descritti dalle parti compreso l'accredito e l'addebito, fossero “dati per noti...gli stessi appaiono in gran parte acclarati e non contestati”.
Ciò detto, non essendo stati contestati né in primo grado né tanto meno nel presente giudizio l'an ed il quantum dell'avvenuto incasso dell'assegno ed avendo l'attrice, dedotto la Controparte_4 mancanza della causa che lo giustificasse, incombeva sul convenuto la prova del suo “legittimo arricchimento”: in mancanza, va Parte_1
confermata la sua condanna alle ripetizione.
Deve ancora aggiungersi che l'accertamento richiesto nell'ambito dell'azione ex art. 2033 c.c. attiene unicamente alla sussistenza della causa debendi relativa all'attribuzione patrimoniale, e non include una valutazione di eventuali condotte inadempienti che possano aver concorso, in via mediata o mediata, alla verificazione del pagamento. Difatti, l'indebito si configura indipendentemente da qualsiasi profilo di colpa degli intermediari finanziari:
l'incasso dell'assegno, in quanto avvenuto in assenza di una valida giustificazione, integra di per sé un pagamento non dovuto, con conseguente obbligo restitutorio in capo al soggetto che ne abbia tratto vantaggio.
Pertanto, si ribadisce che, la prospettazione dell'appellante, diretta a spostare l'attenzione sugli obblighi di diligenza degli istituti di credito nell'operazione di incasso, non incide né sulla qualificazione giuridica dell'indebito, né sull'obbligazione restitutoria, la quale non trova fondamento in un illecito o in un inadempimento contrattuale, bensì esclusivamente nel difetto del titolo giustificativo del pagamento.
Per quanto detto l'appello va integralmente respinto.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 26.001,00 ad €.
52.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014), (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese
processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con atto di citazione Parte_1
per l'udienza del 10 febbraio 2023, notificata 20 luglio 2022- avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, n. 149/22, pubblicata il 24 gennaio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza impugnata;
B) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
ed alla
[...] Controparte_3
le spese del grado di appello, che liquida in € 6.328,00
[...]
cadauno per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio