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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dott. Alberto CELESTE
Consigliere dott.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere rel. dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1707/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11729/2023, vertente
TRA Parte_1 ☐ , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia A. Pastore, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n. 68;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2021, innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponendo che aveva lavorato per la [...] dal 18.10.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 determinato successivamente prorogato fino al 31.7.2019; che aveva svolto le mansioni di autista inquadrato al livello B1 ccnl Multiservizi;
che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte;
che dall' 1.8.2019 al 31.7.2020 aveva lavorato alle dipendenze di
Parte_2 con inquadramento nel 6° livello ccnl pubblici esercizi;
che, per l'intero periodo di durata del rapporto di lavoro dal 18.10.2017, aveva di fatto lavorato alle dipendenze della Parte_2 che esercitava i poteri datoriali di direzione e controllo, cosa che si configurava in temini di interposizione illecita di manodopera;
che il contratto di lavoro a termine era illegittimo per violazione degli artt. 19, 20 lett. d), 21, 23, 24 d. lgs.
n.81\2015; che aveva diritto al superiore inquadramento nel livello 5 ccnl pubblici esercizi, che aveva maturato a titolo di differenze retributive le somme analiticamente indicate per i titoli allegati, chiedeva previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fin dal 18.10.20217, in subordine alle Parte_2 dipendenze della e l'interposizione illecita di Controparte_1 manodopera da parte della convenuta, di ordinare alla Parte_2 in CP_1 subordine alla di riammetterlo in servizio ovvero Controparte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e di condannare le stesse al risarcimento del danno ai sensi dell'art.32 co.7 l.n. 183\2010, di accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel 5° livello ccnl pubblici esercizi, e, per l'effetto, di condannare le società convenute, in solido, al pagamento della somma di € 26.666,15, maturata a titolo di differenze retributive per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio. Si costituiva la Parte_2 eccependo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese. Si costituiva, altresì, la eccependo la regolarità del Controparte_1 contratto di appalto stipulato con la Parte_2 la validità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il ricorrente e delle relative proroghe, la corresponsione delle retribuzioni dovute, l'obbligo per la convenuta di applicare il ccnl
Multiservizi in forza della appartenenza all'associazione sindacale stipulante, la riconducibilità delle mansioni di autista svolte dal ricorrente al livello di inquadramento.
Chiedeva il rigetto delle domande, vinte le spese.
Preliminarmente, il Tribunale dava atto che a seguito di conciliazione giudiziale intervenuta tra il ricorrente e la resistente T_ e dichiarava estinto il giudizio quanto alle domande proposte nei confronti di quest'ultima tra le quali andava ricompresa la domanda avente ad oggetto l'accertamento della interposizione fittizia di manodopera finalizzata al riscontro del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta convenuta fin dal 18.10.20217, epoca di conclusione del contratto a termine con la Controparte_1 Nel merito, accoglieva la domanda subordinata
.
proposta nei confronti di quest'ultima avente ad oggetto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 18.10.2017 dichiarando la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dalla sua conclusione. In applicazione dell'art. 28 co.2 d. lg.n.81 cit. la veniva condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità determinata nella somma pari a n.8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in tale misura quantificata tenuto conto della durata complessiva del rapporto di lavoro. Riteneva infondata la domanda diretta ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione del ccnl pubblici esercizi previo riconoscimento del 5° livello in luogo del livello B1 ccnl
Multiservizi di inquadramento, sostenendo che parte ricorrente avrebbe dovuto, in adempimento dei relativi oneri di cui all'art. 414 c.p.c., allegare e provare anzitutto l'applicabilità al rapporto di lavoro dedotto del ccnl sul quale fondava la domanda, tenendo conto che "l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., secondo l'attività effettivamente esercitata da quest'ultimo" (ex plurimis Cass.n, 11867/1991). Sosteneva, che comunque, nel caso di specie, avendo le parti espressamente pattuito l'applicabilità del ccnl Multiservizi, gravava sul ricorrente, che assumeva l'applicabilità del diverso ccnl pubblici esercizi, allegare e provare le circostanze di fatto che avrebbero reso legittima l'applicazione di tale accodo collettivo, in luogo di quello concordato, con particolare riferimento alla inidoneità dei parametri retributivi a soddisfare il criterio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art.36 Cost. Il Tribunale riteneva che tali oneri non fossero stati adempiuti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva appello con ricorso depositato il 20.6.2024. Parte_1
Controparte_1Non si è costituita la pur ritualmente intimata, restando così contumace.
Pt_1 censura la decisione di primo grado per Invero, con l'atto di appello, il
"A) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Motivazione illogica, incongruente ed insufficiente Il ragionamento logico giuridico del Giudice del primo grado sarebbe
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.
ineccepibile qualora il ricorrente avesse effettivamente allegato in giudizio il fatto così per come rappresentato dal Giudice, ovvero avesse chiesto nell'ordine: a) lo svolgimento di mansioni superiori;
riferibili al livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi;
b) affermato di aver maturato il diritto a percepire le differenze retributive di cui al conteggio fondandolo esclusivamente sul livello superiore rivendicato. Ma così non è poiché, come analiticamente dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. Pt_1 dopo aver allegato: a) lo svolgimento di mansioni di autista (cap. 10 "sin dalla data del
18.10.2017 il ricorrente è stato addetto a svolgere mansioni di autista per il trasporto e la consegna di prodotti dolciari (aragostine e sfogliatelle napoletane crude, cannoli siciliani vuoti, ripieno per cannoli siciliani, cornetti e lievitati surgelati, frutta surgelate, creme, preparati di pasta per pasticcini, cassatine, mousse e coni gelati vuoti, verdure, ecc.) verso esercizi commerciali (pasticcerie, gelaterie, forni, bar, tavole calde) di Roma e provincia";
b) il proprio diritto all'inquadramento nel livello 5 del c.c.n.l. Publici Esercizi;
c) l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato precisandolo nei capitoli
11, 13 e 21 del ricorso;
d) l'inesatto pagamento della paga base e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; il pressoché totale mancato pagamento del lavoro straordinario svolto;
l'inesatto pagamento delle festività cadenti nella giornata della domenica;
la mancata fruizione dei giorni di ferie e dei permessi contrattualmente previsti e delle relative indennità; il mancato pagamento del TF (capitoli da 33 a 38 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio); al capitolo 32 del ricorso ha ulteriormente dedotto e precisato :" 32) il ricorrente, anche per le superiori mansioni espletate nei periodi dedotti in ricorso e per l'orario di lavoro osservato, vanta un credito di complessivi € 26.666, 15 come da specifica ai conteggi allegati al presente atto e che, pertanto, devono intendersi parte integrante del presente ricorso" Risulta evidente, allora, come non possa ritenersi che le differenze retributive di cui agli indicati conteggi riguardino solo la diversità di paga tra il livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi invocato dal ricorrente e quello di suo effettivo inquadramento (livello B1 del c.c.n.l. Controparte 2 , ma includano anche le differenze retributive proprie del livello di effettivo inquadramento del lavoratore, ovvero quelle voci che sono state corrisposte in maniera inesatta quali la paga oraria, ed i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità o non sono state affatto corrisposte come il lavoro straordinario, le indennità per ferie e permessi maturati e non fruiti e il TF ... il giudice indagando in ordine al contenuto sostanziale della pretesa, avrebbe dovuto accertare che il diritto del ricorrente alle differenze retributive reclamate si fondasse sul loro inesatto e mancato pagamento indipendentemente dal livello di inquadramento effettivo o rivendicato e dal c.c.n.l. reclamato o effettivamente applicato. E che tale sia l'unica interpretazione da attribuire alla domanda del ricorrente emerge evidente anche dalle difese assunte al riguardo dalla CP_1 Convenuta che, prendendo precisa posizione sui fatti di causa, ha contestato la debenza delle somme richieste":
"B) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4
c.p.c. Omessa pronuncia. Motivazione apparente. Il Giudice del primo grado ha totalmente omesso di rendere una decisione sul capo della domanda subordinata avente ad oggetto la richiesta condanna della Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive rendendo sul punto una motivazione apparente Dalla semplice
...
lettura della sentenza emerge con palmare evidenza che il Giudice di Prime Cure delinei erroneamente la domanda giudiziale del sig. Pt_1 non prendendo in considerazione la contestazione della Cooperativa Convenuta circa il corretto c.c.n.l. da applicare al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Il ragionamento logico-giuridico del Giudice del primo grado è tutto incentrato, per come sarà ampiamente argomentato nel prosieguo del presente atto, sul presupposto che il lavoratore non abbia allegato e fornito la prova dell'applicabilità al proprio rapporto di lavoro del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, senza valutare che nel caso di specie la domanda avrebbe potuto e dovuto essere decisa sul diverso c.c.n.l. Controparte_2 Dalla lettura della motivazione sopra trascritta emerge evidente
...
che il Giudice di Prime Cure abbia deciso la causa ignorando totalmente il principio della domanda, per come espresso dagli artt. 99 e 112 c.p.c., in virtù del quale la stessa è delimitata tanto dalle allegazioni dell'attore, quanto dalle contestazioni e dalle eccezioni del convenuto. All'atto della sua costituzione in giudizio la Controparte_1 ha specificamente contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del ricorrente indicando nel diverso c.c.n.l. Controparte 2 la regolamentazione collettiva cui fare riferimento. Il Giudice del primo grado, quindi, nel delineare la domanda del ricorrente avrebbe dovuto tenere conto di tale specifica contestazione e degli effetti che questa avrebbe esplicato sul thema decidendum del giudizio sottoposto alla sua cognizione dovendolo ritenere allargato anche all'accertamento della sottoposizione del rapporto di lavoro del ricorrente alla contrattazione collettiva indicata dalla resistente. Inoltre in nessun caso il Giudice del primo grado avrebbe potuto rigettare la domanda del ricorrente ritenendola sfornita di allegazione e prova circa l'applicabilità del c.c.n.l. invocato a ciò ostandovi anche i poteri officiosi del Giudice che, essendo tenuto a decidere nel merito la causa, ha il potere di acquisire d'ufficio il contratto collettivo che si assume applicato Per i motivi sopra esposti, ritenuto accertato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, la scrivente difesa chiede di essere autorizzata e riformulare i conteggi sulla base dell'orario di lavoro indicato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e per le voci ivi indicate, per il periodo dal
18/10/2017 al 31/7/2019, applicando le tabelle retributive di cui al c.c.n.l. Controparte_2
In via subordinata, la scrivente difesa chiede disporsi CTU tecnico contabile volte ad accertare le somme dovute all'odierno appellante a titolo di differenze retributive per le voci indicate ai capitoli da 30 a 38 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ... malgrado la prova orale espletata nel corso del primo grado di giudizio, ai testi escussi non
è stata specificamente posta la domanda relativa all'orario di lavoro svolto dal ricorrente e, ciò, evidentemente ritenendo il Giudice di Prime Cure la superfluità della prova sulla specifica circostanza non contestata dalla Controparte_1
"C) Violazione degli artt. 2070, primo comma, cod. civ e 36 Cost. Motivazione illogica e incongruente ... Ferme restando le superiori argomentazioni svolte circa il dovere del
Giudice del primo grado di decidere nel merito la domanda del ricorrente applicando il C.c.n.l. Controparte_2 con il quale le parti avevano concordato disciplinare il rapporto di lavoro, si evidenza la illogicità della motivazione adottata dal Giudice che condurrebbe al risultato, non condivisibile, di privare di tutela il lavoratore che, come il ricorrente, azioni il proprio diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato".
Invero, con la cooperativa appellata fu sottoscritto il seguente contratto di lavoro COOPERATIVA
NAZIONALE
LAVORO
P
NT SS
C.F. VLNLSN67A18H
Oggetto: Comunicazione di adesione in qualità di socio lavoratore con contratto a tem determinato e presa visione delle norme comportamentali
Con la presente, Le comunichiamo l'ammissione a socio e l'assunzione a tempo determinat qualità di socio-lavoratore presso la Ns Cooperativa con decorrenza dal 18/10/2017 al 31/1
, alle condizioni elencate a seguire Si precisa che la sua assunzione è dettata dalle esigenze carattere organizzativo, legate al contratto sottoscritto con la società "COLANERA SRLS"
Sede di Lavoro: VIA ACQUALAGNA, N. 73 - ROMA;
Mansioni: AUTISTA:
Orario di lavoro: FULL-TIME;
L'orario può subire delle variazioni per esigenze organizzative;
eventuali variazione verranno va comunicate dai responsabili della società ove Lei è impiegato/a.
• Contratto di riferimento: UNCI MULTISERVIZI;
Livello inquadramento: B1
Retribuzione Lorda: €7,23/ORA:
La retribuzione al lordo delle ritenute sarà commisurata alla prestazione svolta;
per orari inf retribuzione sarà riproporzionata alla quantità del lavoro effettuato.
Verrà retribuito il mese lavorato non appena la Società Cooperativa entrerà in possesso del paga saldo della fattura da parte della società committente.
L'assunzione è subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di 90 giorni che terminerà 07/11/2017, durante il quale Lei svolgerà la mansione su citata.
Resta fin d'ora stabilita e concordata la Sua disponibilità a svolgere eventuali compiti di natura di quelli normalmente espletati, alla luce del rapporto di natura mutualistica che è alla base d prestazione lavorativa.
In connessione con eventuali esigenze tecnico-organizzativo che dovessero prospettarsi in fu Cooperativa si riserva di avvalersi delle Sue prestazioni anche nell'ambito delle proprie sedi periferk
Responsabilità ed Obblighi del Socio Lavoratore
1. Spirito di solidarietà negli ambienti di lavoro capace di generare stima e sostegno vicendevol consentire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza positiva di lavoro e di crescere cond competenze e impegno;
2. Spirito di collaborazione con un atteggiamento personale che coniuga la disponibilità al lavor altri, alla ricerca continua delle migliori condizioni di efficacia della cooperativa raggiungibili solo uno sforzo comune e condiviso;
3. Responsabilità individuale, nel senso della dedizione, dell'impegno e della massima serietà profe ossia di costante attenzione al servizio affidato e dell'interesse collettivo perseguito e nel rispe
Statuto sociale e delle delibere e regolamenti emanati dal CDA con deroghe per contrazioni azi trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL applicato: Tariffa oraria netta straordi previsti;
Malattie (primi 2 giorni) corrisposte al 100% ; 13° mensilità erogata in base alla disp patrimoniale della cooperativa;
ferie, permessi ed assegni familiari erogati (tutti gli arretrati
Via Casilina 1066-ROMA- P.IVA 14246801006 - REA 1506948 Tel: 392 6263465 coopnazionalelavoro@gmail.co
COOPERATIVA
NAZIONALE
LAVORO
erogati con rateizzazione entro 12 mesi); 14° mensilità non contemplata;
TF erogabile ratealm entro e non oltre 6 mesi dalla risoluzione del contratto;
versamento del sovrapprezzo determinat
CDA come da Titolo III, Art.6, comma C dello Statuto;
4. Le malattie non attestate da apposito certificato non verranno retribuite;
5. Per usufruire di ferie e/o permessi maturati occorre inviare richiesta scritta tramite e-
(coopnazionalelavoro@gmail.com), compilare apposito modulo che invieremo al momento richiesta e inviarlo redatto in ogni sua parte alla cooperativa almeno 15 giorni prima del periodo di o permessi di cui intende avvalersi;
6. I giorni di ferie godute ma non effettivamente maturate dal socio/lavoratore non verranno retribuit
7. Il socio lavoratore che non si presenta al lavoro dopo aver superato il periodo di prova, non comuni mancata prestazione, oppure si dimette anticipatamente, la stessa non verrà retribuita;
8. I soci che vorranno spiegazioni per i compensi mensili retribuiti, tramite contanti o bonifico bancar chiarimenti dettagliati sul rimborso della 13" mensilità, dovranno far capo direttamente all'u amministrativo della cooperativa.
Per qualsiasi altra delucidazione non riportata nei punti sopra elencati, rivolgersi solo ed esclusivam all'ufficio amministrativo della COOPERATIVA NAZIONALE LAVORO - Tel. 3805806551 oppure attra email al seguente indirizzo coopnazionalelavoro@pec.it. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L'ufficio amministrativo riceverà personalmente i soci, qualora ci sia necessità da entrambe le | solamente previo appuntamento fissato e confermato almeno 7 giorni prima della data predisposta.
La scrivente, in caso di mancata osservanza da parte del soci di una o più clausole su citate, si riserv diritto di adottare delle misure di cautela e provvedimenti, sia di carattere disciplinare che econo arrivando, se necessario, anche alla trattenuta totale delle competenze mensili.
Per quanto non espressamente enunciato nella presente valgono, ove compatibili con la natura del rap e con la legge, le norme del contratto vigente, del Ns Regolamento Interno e dello Statuto, sottoscrit accettato con la presente.
La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per accettazione.
Roma, Il 17/10/2017 Firma Fu statuito l'inquadramento quale B1 con applicazione del CCNL Unci Multiservizi e mansioni di autista.
Nel ricorso di 1° grado il ricorrente odierno appellante dedusse:
“Com'è noto, il procedimento logico-giuridico cui attenersi nel caso in esame si articola in tre fasi (così sin da Cass. 13.10.1987 n. 7569): 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica superiore rivendicata, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica. Non vi è dubbio che alla ricorrente siano state affidate mansioni rientranti almeno nei livelli 5° e 4° del c.c.n.l. di settore. Infatti, le mansioni svolte dal ricorrente sono certamente riconducibili alle caratteristiche richieste dalle declaratorie invocate (Livello Quinto - "Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro..." e tra i profili professionali include proprio il conducente di automezzi leggeri. Quale conseguenza dello svolgimento di mansioni riferibili al superiore livello, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'adeguamento della retribuzione percepita.
5. SUL DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. Accertata, quindi, la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del ricorrente per l'intero periodo di lavoro indicato in ricorso, sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, sopra richiamata, applicabile alla fattispecie, delle tabelle retributive e della indennità di contingenza, nonché per le disposizioni di legge e se del caso, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 432 c.p.c., il ricorrente, anche in ragione delle mansioni espletate e dell'orario di lavoro osservato, deve percepire la somma di € 26.666,15 quale risultante dalla specifica dei conteggi uniti al presente atto, che devono ritenersi parte integrante del presente ricorso, redatti sulla base del livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi.
6. IN VIA SUBORDINATA: LA RESPONSABILITÀ
SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE EX ART. 29 D.LGS N. 276/2003 E ART. 1676
COD. CIV.. Sulla obbligazione solidale della Parte_2 per il periodo dal 18.10.2017 al
31.7.2019. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere accertata la dedotta interposizione illecita di manodopera, la domanda relativa alle differenze retributive viene svolta nei confronti della Parte_2 anche per il periodo dal 18.10.2017 al 31.7.2019 in virtù dell'appalto di servizi intercorso tra Controparte_1 . Del questa e la Controparte_1 e la credito del ricorrente ne rispondono, quindi, in via solidale sia la Controparte_1
[...] che la Parte_2 in qualità di committente in quanto nell'ambito dei contratti di appalto il Legislatore tutela la posizione creditoria del lavoratore affiancando al datore di lavoro un soggetto estraneo al rapporto attraverso lo strumento dell'obbligazione solidale. Si tratta di disposizioni riconducibili agli articoli 29 del D.Lgs. 276/2003 e 1676 del codice civile e, che regolano fattispecie diverse di responsabilità solidale fra gli attori del contratto. Ai sensi dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 4 co. 31, lett. a) e b) della L. 28.06.2012 n. 92 (legge Fornero), “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Sulla scorta di tale norma, la responsabilità solidale per i trattamenti retributivi, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei trattamenti previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, riguarda tutti i soggetti coinvolti nella catena dell'appalto ovvero committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.
Altra norma di garanzia per il lavoratore nell'appalto è l'art. 1676 c.c. che stabilisce che
"coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ne consegue che, quando gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto a essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'articolo 1676 del cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Pertanto, in virtù delle citate disposizioni sussiste in capo ad entrambe le convenute l'obbligo solidale alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti",
Nelle conclusioni chiedeva, tra l'altro, di "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, applicato alla fattispecie di lavoro dedotta in giudizio sin dalla data del 18.10.2017,cui corrispondono le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, con conseguente diritto alla perequazione della sua retribuzione;
6) in ogni caso condannare in via solidale le resistenti o, in via gradata, quella o quelle a cui verrà accertato l'obbligo, in favore del ricorrente, della somma di € 26.666,15, come da specifica ai conteggi allegati al presente ricorso, ovvero della somma maggiore o minore che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, a titolo di differenze retributive",
Nei conteggi di primo grado allegati al ricorso si fa riferimento esclusivamente al 5° livello CCNL pubblici Esercizi e con riferimento al rapporto con la T_ .
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure secondo cui le differenze retributive erano richieste esclusivamente a titolo di livello superiore e non a titolo di somme non corrisposte durante il rapporto di lavoro per lo svolgimento delle mansioni di appartenenza.
Né il petitum può essere determinato in ragione delle contestazioni o meno della controparte. Peraltro, nelle dichiarazioni dei testi escussi non emerge lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di appartenenza né di lavoro straordinario né di mancato godimento di ferie. Infatti, Testimone_1 ha dichiarato: “Adr:indifferente; adr: lavoro presso un bar sito in zona Tuscolano ed il ricorrente a volte consegnava merce quali pasticcini e altro provenienti da T_ ; adr: ciò avveniva una volta a settimana 4\5 anni fa circa;
adr: ad agosto il bar chiudeva per ferie;
adr: preciso che le consegne erano effettuate quasi sempre dal ricorrente;
adr: tali consegne sono state effettuate dal ricorrente per una paio di anni se ben ricordo"
'Parte_3 dal canto suo, ha detto: "Adr:sono la figlia del ricorrente;
adr:sono a conoscenza dei fatti di causa perché mio padre quando rientrava dal lavoro alle ore 16,00 passava da casa mia a prendere il caffè; adr: abitavo in via Acqua lagna 75 e sotto la mia abitazione vi era il magazzino di T_ ; adr:mio padre lavorava dal martedì al sabato e 2-3 volte al mese anche il lunedì e a volte anche la domenica come mi riferiva mio padre stesso che mi diceva di dover attendere un cliente per una consegna;
adr: ho visto lavorare mio padre dal 2017 alla fine del 2019, preciso che sono andata ad abitare presso l'indirizzo che ho detto nel 2017 però mio già lavorava presso T_ ; adr: non so se il magazzino
T_ chiudeva per ferie;
adr:mio padre mi riferiva che i permessi da lui richiesti non gli venivano accordati"
Dichiarazioni, peraltro, rese de relato, in ragione di quanto riferitole dallo stesso padre ed, in quanto tali, del tutto inattendibili.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese: dà atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dott. Alberto CELESTE
Consigliere dott.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere rel. dott. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1707/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11729/2023, vertente
TRA Parte_1 ☐ , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia A. Pastore, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n. 68;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2021, innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponendo che aveva lavorato per la [...] dal 18.10.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 determinato successivamente prorogato fino al 31.7.2019; che aveva svolto le mansioni di autista inquadrato al livello B1 ccnl Multiservizi;
che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte;
che dall' 1.8.2019 al 31.7.2020 aveva lavorato alle dipendenze di
Parte_2 con inquadramento nel 6° livello ccnl pubblici esercizi;
che, per l'intero periodo di durata del rapporto di lavoro dal 18.10.2017, aveva di fatto lavorato alle dipendenze della Parte_2 che esercitava i poteri datoriali di direzione e controllo, cosa che si configurava in temini di interposizione illecita di manodopera;
che il contratto di lavoro a termine era illegittimo per violazione degli artt. 19, 20 lett. d), 21, 23, 24 d. lgs.
n.81\2015; che aveva diritto al superiore inquadramento nel livello 5 ccnl pubblici esercizi, che aveva maturato a titolo di differenze retributive le somme analiticamente indicate per i titoli allegati, chiedeva previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fin dal 18.10.20217, in subordine alle Parte_2 dipendenze della e l'interposizione illecita di Controparte_1 manodopera da parte della convenuta, di ordinare alla Parte_2 in CP_1 subordine alla di riammetterlo in servizio ovvero Controparte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e di condannare le stesse al risarcimento del danno ai sensi dell'art.32 co.7 l.n. 183\2010, di accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel 5° livello ccnl pubblici esercizi, e, per l'effetto, di condannare le società convenute, in solido, al pagamento della somma di € 26.666,15, maturata a titolo di differenze retributive per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio. Si costituiva la Parte_2 eccependo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese. Si costituiva, altresì, la eccependo la regolarità del Controparte_1 contratto di appalto stipulato con la Parte_2 la validità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il ricorrente e delle relative proroghe, la corresponsione delle retribuzioni dovute, l'obbligo per la convenuta di applicare il ccnl
Multiservizi in forza della appartenenza all'associazione sindacale stipulante, la riconducibilità delle mansioni di autista svolte dal ricorrente al livello di inquadramento.
Chiedeva il rigetto delle domande, vinte le spese.
Preliminarmente, il Tribunale dava atto che a seguito di conciliazione giudiziale intervenuta tra il ricorrente e la resistente T_ e dichiarava estinto il giudizio quanto alle domande proposte nei confronti di quest'ultima tra le quali andava ricompresa la domanda avente ad oggetto l'accertamento della interposizione fittizia di manodopera finalizzata al riscontro del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la predetta convenuta fin dal 18.10.20217, epoca di conclusione del contratto a termine con la Controparte_1 Nel merito, accoglieva la domanda subordinata
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proposta nei confronti di quest'ultima avente ad oggetto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 18.10.2017 dichiarando la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dalla sua conclusione. In applicazione dell'art. 28 co.2 d. lg.n.81 cit. la veniva condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità determinata nella somma pari a n.8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in tale misura quantificata tenuto conto della durata complessiva del rapporto di lavoro. Riteneva infondata la domanda diretta ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione del ccnl pubblici esercizi previo riconoscimento del 5° livello in luogo del livello B1 ccnl
Multiservizi di inquadramento, sostenendo che parte ricorrente avrebbe dovuto, in adempimento dei relativi oneri di cui all'art. 414 c.p.c., allegare e provare anzitutto l'applicabilità al rapporto di lavoro dedotto del ccnl sul quale fondava la domanda, tenendo conto che "l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., secondo l'attività effettivamente esercitata da quest'ultimo" (ex plurimis Cass.n, 11867/1991). Sosteneva, che comunque, nel caso di specie, avendo le parti espressamente pattuito l'applicabilità del ccnl Multiservizi, gravava sul ricorrente, che assumeva l'applicabilità del diverso ccnl pubblici esercizi, allegare e provare le circostanze di fatto che avrebbero reso legittima l'applicazione di tale accodo collettivo, in luogo di quello concordato, con particolare riferimento alla inidoneità dei parametri retributivi a soddisfare il criterio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art.36 Cost. Il Tribunale riteneva che tali oneri non fossero stati adempiuti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva appello con ricorso depositato il 20.6.2024. Parte_1
Controparte_1Non si è costituita la pur ritualmente intimata, restando così contumace.
Pt_1 censura la decisione di primo grado per Invero, con l'atto di appello, il
"A) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Motivazione illogica, incongruente ed insufficiente Il ragionamento logico giuridico del Giudice del primo grado sarebbe
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ineccepibile qualora il ricorrente avesse effettivamente allegato in giudizio il fatto così per come rappresentato dal Giudice, ovvero avesse chiesto nell'ordine: a) lo svolgimento di mansioni superiori;
riferibili al livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi;
b) affermato di aver maturato il diritto a percepire le differenze retributive di cui al conteggio fondandolo esclusivamente sul livello superiore rivendicato. Ma così non è poiché, come analiticamente dedotto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. Pt_1 dopo aver allegato: a) lo svolgimento di mansioni di autista (cap. 10 "sin dalla data del
18.10.2017 il ricorrente è stato addetto a svolgere mansioni di autista per il trasporto e la consegna di prodotti dolciari (aragostine e sfogliatelle napoletane crude, cannoli siciliani vuoti, ripieno per cannoli siciliani, cornetti e lievitati surgelati, frutta surgelate, creme, preparati di pasta per pasticcini, cassatine, mousse e coni gelati vuoti, verdure, ecc.) verso esercizi commerciali (pasticcerie, gelaterie, forni, bar, tavole calde) di Roma e provincia";
b) il proprio diritto all'inquadramento nel livello 5 del c.c.n.l. Publici Esercizi;
c) l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato precisandolo nei capitoli
11, 13 e 21 del ricorso;
d) l'inesatto pagamento della paga base e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; il pressoché totale mancato pagamento del lavoro straordinario svolto;
l'inesatto pagamento delle festività cadenti nella giornata della domenica;
la mancata fruizione dei giorni di ferie e dei permessi contrattualmente previsti e delle relative indennità; il mancato pagamento del TF (capitoli da 33 a 38 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio); al capitolo 32 del ricorso ha ulteriormente dedotto e precisato :" 32) il ricorrente, anche per le superiori mansioni espletate nei periodi dedotti in ricorso e per l'orario di lavoro osservato, vanta un credito di complessivi € 26.666, 15 come da specifica ai conteggi allegati al presente atto e che, pertanto, devono intendersi parte integrante del presente ricorso" Risulta evidente, allora, come non possa ritenersi che le differenze retributive di cui agli indicati conteggi riguardino solo la diversità di paga tra il livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi invocato dal ricorrente e quello di suo effettivo inquadramento (livello B1 del c.c.n.l. Controparte 2 , ma includano anche le differenze retributive proprie del livello di effettivo inquadramento del lavoratore, ovvero quelle voci che sono state corrisposte in maniera inesatta quali la paga oraria, ed i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità o non sono state affatto corrisposte come il lavoro straordinario, le indennità per ferie e permessi maturati e non fruiti e il TF ... il giudice indagando in ordine al contenuto sostanziale della pretesa, avrebbe dovuto accertare che il diritto del ricorrente alle differenze retributive reclamate si fondasse sul loro inesatto e mancato pagamento indipendentemente dal livello di inquadramento effettivo o rivendicato e dal c.c.n.l. reclamato o effettivamente applicato. E che tale sia l'unica interpretazione da attribuire alla domanda del ricorrente emerge evidente anche dalle difese assunte al riguardo dalla CP_1 Convenuta che, prendendo precisa posizione sui fatti di causa, ha contestato la debenza delle somme richieste":
"B) Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4
c.p.c. Omessa pronuncia. Motivazione apparente. Il Giudice del primo grado ha totalmente omesso di rendere una decisione sul capo della domanda subordinata avente ad oggetto la richiesta condanna della Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive rendendo sul punto una motivazione apparente Dalla semplice
...
lettura della sentenza emerge con palmare evidenza che il Giudice di Prime Cure delinei erroneamente la domanda giudiziale del sig. Pt_1 non prendendo in considerazione la contestazione della Cooperativa Convenuta circa il corretto c.c.n.l. da applicare al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Il ragionamento logico-giuridico del Giudice del primo grado è tutto incentrato, per come sarà ampiamente argomentato nel prosieguo del presente atto, sul presupposto che il lavoratore non abbia allegato e fornito la prova dell'applicabilità al proprio rapporto di lavoro del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, senza valutare che nel caso di specie la domanda avrebbe potuto e dovuto essere decisa sul diverso c.c.n.l. Controparte_2 Dalla lettura della motivazione sopra trascritta emerge evidente
...
che il Giudice di Prime Cure abbia deciso la causa ignorando totalmente il principio della domanda, per come espresso dagli artt. 99 e 112 c.p.c., in virtù del quale la stessa è delimitata tanto dalle allegazioni dell'attore, quanto dalle contestazioni e dalle eccezioni del convenuto. All'atto della sua costituzione in giudizio la Controparte_1 ha specificamente contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del ricorrente indicando nel diverso c.c.n.l. Controparte 2 la regolamentazione collettiva cui fare riferimento. Il Giudice del primo grado, quindi, nel delineare la domanda del ricorrente avrebbe dovuto tenere conto di tale specifica contestazione e degli effetti che questa avrebbe esplicato sul thema decidendum del giudizio sottoposto alla sua cognizione dovendolo ritenere allargato anche all'accertamento della sottoposizione del rapporto di lavoro del ricorrente alla contrattazione collettiva indicata dalla resistente. Inoltre in nessun caso il Giudice del primo grado avrebbe potuto rigettare la domanda del ricorrente ritenendola sfornita di allegazione e prova circa l'applicabilità del c.c.n.l. invocato a ciò ostandovi anche i poteri officiosi del Giudice che, essendo tenuto a decidere nel merito la causa, ha il potere di acquisire d'ufficio il contratto collettivo che si assume applicato Per i motivi sopra esposti, ritenuto accertato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, la scrivente difesa chiede di essere autorizzata e riformulare i conteggi sulla base dell'orario di lavoro indicato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e per le voci ivi indicate, per il periodo dal
18/10/2017 al 31/7/2019, applicando le tabelle retributive di cui al c.c.n.l. Controparte_2
In via subordinata, la scrivente difesa chiede disporsi CTU tecnico contabile volte ad accertare le somme dovute all'odierno appellante a titolo di differenze retributive per le voci indicate ai capitoli da 30 a 38 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ... malgrado la prova orale espletata nel corso del primo grado di giudizio, ai testi escussi non
è stata specificamente posta la domanda relativa all'orario di lavoro svolto dal ricorrente e, ciò, evidentemente ritenendo il Giudice di Prime Cure la superfluità della prova sulla specifica circostanza non contestata dalla Controparte_1
"C) Violazione degli artt. 2070, primo comma, cod. civ e 36 Cost. Motivazione illogica e incongruente ... Ferme restando le superiori argomentazioni svolte circa il dovere del
Giudice del primo grado di decidere nel merito la domanda del ricorrente applicando il C.c.n.l. Controparte_2 con il quale le parti avevano concordato disciplinare il rapporto di lavoro, si evidenza la illogicità della motivazione adottata dal Giudice che condurrebbe al risultato, non condivisibile, di privare di tutela il lavoratore che, come il ricorrente, azioni il proprio diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato".
Invero, con la cooperativa appellata fu sottoscritto il seguente contratto di lavoro COOPERATIVA
NAZIONALE
LAVORO
P
NT SS
C.F. VLNLSN67A18H
Oggetto: Comunicazione di adesione in qualità di socio lavoratore con contratto a tem determinato e presa visione delle norme comportamentali
Con la presente, Le comunichiamo l'ammissione a socio e l'assunzione a tempo determinat qualità di socio-lavoratore presso la Ns Cooperativa con decorrenza dal 18/10/2017 al 31/1
, alle condizioni elencate a seguire Si precisa che la sua assunzione è dettata dalle esigenze carattere organizzativo, legate al contratto sottoscritto con la società "COLANERA SRLS"
Sede di Lavoro: VIA ACQUALAGNA, N. 73 - ROMA;
Mansioni: AUTISTA:
Orario di lavoro: FULL-TIME;
L'orario può subire delle variazioni per esigenze organizzative;
eventuali variazione verranno va comunicate dai responsabili della società ove Lei è impiegato/a.
• Contratto di riferimento: UNCI MULTISERVIZI;
Livello inquadramento: B1
Retribuzione Lorda: €7,23/ORA:
La retribuzione al lordo delle ritenute sarà commisurata alla prestazione svolta;
per orari inf retribuzione sarà riproporzionata alla quantità del lavoro effettuato.
Verrà retribuito il mese lavorato non appena la Società Cooperativa entrerà in possesso del paga saldo della fattura da parte della società committente.
L'assunzione è subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di 90 giorni che terminerà 07/11/2017, durante il quale Lei svolgerà la mansione su citata.
Resta fin d'ora stabilita e concordata la Sua disponibilità a svolgere eventuali compiti di natura di quelli normalmente espletati, alla luce del rapporto di natura mutualistica che è alla base d prestazione lavorativa.
In connessione con eventuali esigenze tecnico-organizzativo che dovessero prospettarsi in fu Cooperativa si riserva di avvalersi delle Sue prestazioni anche nell'ambito delle proprie sedi periferk
Responsabilità ed Obblighi del Socio Lavoratore
1. Spirito di solidarietà negli ambienti di lavoro capace di generare stima e sostegno vicendevol consentire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza positiva di lavoro e di crescere cond competenze e impegno;
2. Spirito di collaborazione con un atteggiamento personale che coniuga la disponibilità al lavor altri, alla ricerca continua delle migliori condizioni di efficacia della cooperativa raggiungibili solo uno sforzo comune e condiviso;
3. Responsabilità individuale, nel senso della dedizione, dell'impegno e della massima serietà profe ossia di costante attenzione al servizio affidato e dell'interesse collettivo perseguito e nel rispe
Statuto sociale e delle delibere e regolamenti emanati dal CDA con deroghe per contrazioni azi trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL applicato: Tariffa oraria netta straordi previsti;
Malattie (primi 2 giorni) corrisposte al 100% ; 13° mensilità erogata in base alla disp patrimoniale della cooperativa;
ferie, permessi ed assegni familiari erogati (tutti gli arretrati
Via Casilina 1066-ROMA- P.IVA 14246801006 - REA 1506948 Tel: 392 6263465 coopnazionalelavoro@gmail.co
COOPERATIVA
NAZIONALE
LAVORO
erogati con rateizzazione entro 12 mesi); 14° mensilità non contemplata;
TF erogabile ratealm entro e non oltre 6 mesi dalla risoluzione del contratto;
versamento del sovrapprezzo determinat
CDA come da Titolo III, Art.6, comma C dello Statuto;
4. Le malattie non attestate da apposito certificato non verranno retribuite;
5. Per usufruire di ferie e/o permessi maturati occorre inviare richiesta scritta tramite e-
(coopnazionalelavoro@gmail.com), compilare apposito modulo che invieremo al momento richiesta e inviarlo redatto in ogni sua parte alla cooperativa almeno 15 giorni prima del periodo di o permessi di cui intende avvalersi;
6. I giorni di ferie godute ma non effettivamente maturate dal socio/lavoratore non verranno retribuit
7. Il socio lavoratore che non si presenta al lavoro dopo aver superato il periodo di prova, non comuni mancata prestazione, oppure si dimette anticipatamente, la stessa non verrà retribuita;
8. I soci che vorranno spiegazioni per i compensi mensili retribuiti, tramite contanti o bonifico bancar chiarimenti dettagliati sul rimborso della 13" mensilità, dovranno far capo direttamente all'u amministrativo della cooperativa.
Per qualsiasi altra delucidazione non riportata nei punti sopra elencati, rivolgersi solo ed esclusivam all'ufficio amministrativo della COOPERATIVA NAZIONALE LAVORO - Tel. 3805806551 oppure attra email al seguente indirizzo coopnazionalelavoro@pec.it. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L'ufficio amministrativo riceverà personalmente i soci, qualora ci sia necessità da entrambe le | solamente previo appuntamento fissato e confermato almeno 7 giorni prima della data predisposta.
La scrivente, in caso di mancata osservanza da parte del soci di una o più clausole su citate, si riserv diritto di adottare delle misure di cautela e provvedimenti, sia di carattere disciplinare che econo arrivando, se necessario, anche alla trattenuta totale delle competenze mensili.
Per quanto non espressamente enunciato nella presente valgono, ove compatibili con la natura del rap e con la legge, le norme del contratto vigente, del Ns Regolamento Interno e dello Statuto, sottoscrit accettato con la presente.
La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per accettazione.
Roma, Il 17/10/2017 Firma Fu statuito l'inquadramento quale B1 con applicazione del CCNL Unci Multiservizi e mansioni di autista.
Nel ricorso di 1° grado il ricorrente odierno appellante dedusse:
“Com'è noto, il procedimento logico-giuridico cui attenersi nel caso in esame si articola in tre fasi (così sin da Cass. 13.10.1987 n. 7569): 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica superiore rivendicata, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica. Non vi è dubbio che alla ricorrente siano state affidate mansioni rientranti almeno nei livelli 5° e 4° del c.c.n.l. di settore. Infatti, le mansioni svolte dal ricorrente sono certamente riconducibili alle caratteristiche richieste dalle declaratorie invocate (Livello Quinto - "Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro..." e tra i profili professionali include proprio il conducente di automezzi leggeri. Quale conseguenza dello svolgimento di mansioni riferibili al superiore livello, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'adeguamento della retribuzione percepita.
5. SUL DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. Accertata, quindi, la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del ricorrente per l'intero periodo di lavoro indicato in ricorso, sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, sopra richiamata, applicabile alla fattispecie, delle tabelle retributive e della indennità di contingenza, nonché per le disposizioni di legge e se del caso, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 c.c. e 432 c.p.c., il ricorrente, anche in ragione delle mansioni espletate e dell'orario di lavoro osservato, deve percepire la somma di € 26.666,15 quale risultante dalla specifica dei conteggi uniti al presente atto, che devono ritenersi parte integrante del presente ricorso, redatti sulla base del livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi.
6. IN VIA SUBORDINATA: LA RESPONSABILITÀ
SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE EX ART. 29 D.LGS N. 276/2003 E ART. 1676
COD. CIV.. Sulla obbligazione solidale della Parte_2 per il periodo dal 18.10.2017 al
31.7.2019. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere accertata la dedotta interposizione illecita di manodopera, la domanda relativa alle differenze retributive viene svolta nei confronti della Parte_2 anche per il periodo dal 18.10.2017 al 31.7.2019 in virtù dell'appalto di servizi intercorso tra Controparte_1 . Del questa e la Controparte_1 e la credito del ricorrente ne rispondono, quindi, in via solidale sia la Controparte_1
[...] che la Parte_2 in qualità di committente in quanto nell'ambito dei contratti di appalto il Legislatore tutela la posizione creditoria del lavoratore affiancando al datore di lavoro un soggetto estraneo al rapporto attraverso lo strumento dell'obbligazione solidale. Si tratta di disposizioni riconducibili agli articoli 29 del D.Lgs. 276/2003 e 1676 del codice civile e, che regolano fattispecie diverse di responsabilità solidale fra gli attori del contratto. Ai sensi dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 4 co. 31, lett. a) e b) della L. 28.06.2012 n. 92 (legge Fornero), “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Sulla scorta di tale norma, la responsabilità solidale per i trattamenti retributivi, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei trattamenti previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, riguarda tutti i soggetti coinvolti nella catena dell'appalto ovvero committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.
Altra norma di garanzia per il lavoratore nell'appalto è l'art. 1676 c.c. che stabilisce che
"coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Ne consegue che, quando gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto a essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'articolo 1676 del cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Pertanto, in virtù delle citate disposizioni sussiste in capo ad entrambe le convenute l'obbligo solidale alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti",
Nelle conclusioni chiedeva, tra l'altro, di "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 5° del c.c.n.l. Pubblici Esercizi, applicato alla fattispecie di lavoro dedotta in giudizio sin dalla data del 18.10.2017,cui corrispondono le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, con conseguente diritto alla perequazione della sua retribuzione;
6) in ogni caso condannare in via solidale le resistenti o, in via gradata, quella o quelle a cui verrà accertato l'obbligo, in favore del ricorrente, della somma di € 26.666,15, come da specifica ai conteggi allegati al presente ricorso, ovvero della somma maggiore o minore che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, a titolo di differenze retributive",
Nei conteggi di primo grado allegati al ricorso si fa riferimento esclusivamente al 5° livello CCNL pubblici Esercizi e con riferimento al rapporto con la T_ .
Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure secondo cui le differenze retributive erano richieste esclusivamente a titolo di livello superiore e non a titolo di somme non corrisposte durante il rapporto di lavoro per lo svolgimento delle mansioni di appartenenza.
Né il petitum può essere determinato in ragione delle contestazioni o meno della controparte. Peraltro, nelle dichiarazioni dei testi escussi non emerge lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di appartenenza né di lavoro straordinario né di mancato godimento di ferie. Infatti, Testimone_1 ha dichiarato: “Adr:indifferente; adr: lavoro presso un bar sito in zona Tuscolano ed il ricorrente a volte consegnava merce quali pasticcini e altro provenienti da T_ ; adr: ciò avveniva una volta a settimana 4\5 anni fa circa;
adr: ad agosto il bar chiudeva per ferie;
adr: preciso che le consegne erano effettuate quasi sempre dal ricorrente;
adr: tali consegne sono state effettuate dal ricorrente per una paio di anni se ben ricordo"
'Parte_3 dal canto suo, ha detto: "Adr:sono la figlia del ricorrente;
adr:sono a conoscenza dei fatti di causa perché mio padre quando rientrava dal lavoro alle ore 16,00 passava da casa mia a prendere il caffè; adr: abitavo in via Acqua lagna 75 e sotto la mia abitazione vi era il magazzino di T_ ; adr:mio padre lavorava dal martedì al sabato e 2-3 volte al mese anche il lunedì e a volte anche la domenica come mi riferiva mio padre stesso che mi diceva di dover attendere un cliente per una consegna;
adr: ho visto lavorare mio padre dal 2017 alla fine del 2019, preciso che sono andata ad abitare presso l'indirizzo che ho detto nel 2017 però mio già lavorava presso T_ ; adr: non so se il magazzino
T_ chiudeva per ferie;
adr:mio padre mi riferiva che i permessi da lui richiesti non gli venivano accordati"
Dichiarazioni, peraltro, rese de relato, in ragione di quanto riferitole dallo stesso padre ed, in quanto tali, del tutto inattendibili.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese: dà atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.12.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste