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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 115/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Carraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Per le ragioni esposte: In via preliminare: - Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 36720230000592161000, qui opposto;
Nel merito: - accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto Parte_1
ad alcun obbligo contributivo, essendo un socio di capitali che non presta la propria attività all'interno della società; - disporre la cancellazione ex tunc dell'iscrizione
d'ufficio alla Gestione Commercianti - annullare l'avviso di addebito n. CP_1
36720230000592161000; - per gli effetti, annullare l'avviso di addebito n.
36720220001035043000; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) in via preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda di annullamento dell'avviso d'addebito n. 367 2022 00010350 43 000, attesa l'inoppugnabilità ed irretrattabilità del medesimo per il decorso del termine ex art. 24, comma V°, D.Lgs. n.
46/1999; 2) nel merito, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza delle somme, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, di cui all'avviso d'addebito n. 367 2023
00005921 61 000; 3) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.01.2024, il ricorrente chiedeva di cancellare l'iscrizione alla Gestione Commercianti compiuta d'ufficio dall' in quanto CP_1 socio di capitali che non prestava attività all'interno della società e quindi non soggetto ad alcun obbligo contributivo. Chiedeva, pertanto, di annullare due avvisi di addebito emessi nei suoi confronti (il n. 36720230000592161000 e il n.
36720220001035043000).
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere socio di una società di capitali (la
Tre Regioni s.r.l.), avente ad oggetto attività di ristorazione. In merito a tale compagine societaria aveva conferito il 20% del capitale sociale, ma non aveva mai svolto alcuna attività all'interno della stessa. Dopo l'inaugurazione del ristorante “Radici” da parte della suddetta società (al termine del periodo di emergenza sanitaria, ovvero in data 14.05.2021), il veniva assunto dalla Pt_1
Tre Regioni s.r.l. come lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato. Detto contratto veniva risolto in data 19.04.2022, quando il ricorrente veniva assunto dall' con contratto a tempo pieno. In Controparte_2
Pag. 2 di 6 riferimento a tale rapporto di lavoro la società datrice di lavoro assolveva regolarmente al versamento dei relativi contributi previdenziali. In data
15.12.2023 l' notificava al l'avviso di addebito n. CP_1 Pt_1
36720230000592161000, con il quale, a fronte di una iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti, veniva intimato il pagamento per complessivi 4.654,64 euro per contributi IVS non pagati con relativi interessi e sanzioni, riguardanti il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2022. Veniva altresì impugnato l'ulteriore avviso di addebito n. 36720220001035043000 notificatogli in data 24.01.2023.
3. In definitiva, il ricorrente sosteneva l'illegittimità dei suddetti avvisi di addebito, in quanto come socio non aveva mai partecipato al lavoro aziendale e come lavoratore dipendente erano stati regolarmente versati i relativi contributi previdenziali.
4. In data 29.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente in primis eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento in riferimento all'avviso di addebito n. 36720220001035043000, essendo intervenuta la decadenza dalla facoltà di proporre opposizione avverso il medesimo. Detto avviso aveva ad oggetto il credito per contribuzione IVS CP_1
fissa e somme aggiuntive, dovuti dal nella Gestione Commercianti per Pt_1 periodi contributivi compresi tra dicembre 2020 e dicembre 2021. L'avviso in questione è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 24.01.2023, ma non
è stato impugnato entro il termine perentorio di legge, ovvero entro 40 giorni dalla notifica, così come dispone l'art. 24, 5° comma, del D. L.vo 46/1999. Pertanto, detto avviso è diventato definitivo e inoppugnabile.
6. Nel merito del contenzioso la parte resistente precisava di avere iscritto d'ufficio il ricorrente (nonché l'altro socio in quanto, a differenza di altri Persona_1
due soci, non risultava essere garantito da alcuna copertura previdenziale nel periodo di interesse e la società non risultava avere dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, risultando la società attiva dal 17.12.2020, in assenza di dipendenti,
Pag. 3 di 6 doveva necessariamente desumersi che il ricorrente partecipasse al lavoro aziendale.
7. Con decreto del 06.02.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto.
10. In merito all'avviso di addebito n. 36720230000592161000 risultano fondate le ragioni di parte ricorrente.
11. Il ha riferito che l'attività del ristorante è rimasta “congelata” nel periodo Pt_1
di crisi pandemica dovuta al virus COVID-19. L'attività di ristorazione è stata avviata solamente in data 14.05.2021 (giorno di inaugurazione del ristorante) e dopo due mesi e mezzo, ovvero il 01.08.2021, il ricorrente è stato assunto dalla società come lavoratore dipendente. Pertanto, l'ipotesi di attività lavorativa svolta per conto della società Tre Regioni s.r.l. dovrebbe essere limitata dall'ente previdenziale solamente al suddetto periodo di due mesi e mezzo.
12. Tuttavia, in riferimento a tale periodo l'ente resistente non ha fornito alcun tipo di prova a sostegno dell'iscrizione alla Gestione Commercianti compiuta d'ufficio.
L' si è basata esclusivamente su un ragionamento per esclusione: siccome CP_1
due soci sono iscritti in altra gestione previdenziale, siccome la società non ha dichiarato di avere dipendenti, allora gli altri due soci svolgono attività lavorativa per conto della società in questione. In realtà l'iscrizione compiuta dall' CP_1
doveva essere sorretta da ulteriori elementi di prova (positiva) in merito al fatto che il socio svolgeva per la società attività in modo continuo e prevalente. La circostanza che sono stati iscritti alla Gestione Commercianti i due soci non iscritti ad altro ruolo previdenziale può legittimamente portare all'ipotesi che uno solo di essi, e non per forza entrambi, si occupasse dell'attività di ristorazione.
Pag. 4 di 6 13. L'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, ha previsto l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti per i soci di una società di capitali a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, risultando insufficiente la mera qualifica di socio. Numerose sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito che escludono l'obbligo di iscrizione per il socio che non partecipa personalmente al lavoro aziendale (su tutte, C. Cass., n. 23790/2019), in quanto, se non svolge attività lavorativa o amministrativa presso la società, i redditi che derivano dalla mera partecipazione societaria non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Anche la circolare dell' n. 84/2021 ha condiviso l'orientamento della CP_1
Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali nelle quali i soci non svolgono attività lavorativa.
14. Pertanto, l'avviso di addebito n. 36720230000592161000 deve essere annullato, dichiarando che il ricorrente non era soggetto ad alcun obbligo contributivo, in quanto socio di capitali.
15. È invece da rigettare l'istanza di annullamento dell'avviso di addebito n.
36720220001035043000. Fondata, infatti, è l'eccezione di decadenza avanzata dalla parte resistente. Come ammette lo stesso ricorrente, in riferimento a tale avviso di addebito la domanda è inammissibile in quanto è maturata la decadenza per proporre opposizione. Il predetto avviso d'addebito è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 24.01.2023, ma non è stato tempestivamente impugnato nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, di cui all'art. 24, 5° comma, del D.L.vo n. 46/1999. Per pacifica interpretazione giurisprudenziale (su tutte Cass. SS.UU., n. 23397/2016), detto termine è perentorio e la mancata tempestiva impugnazione rende l'avviso in oggetto definitivo ed inoppugnabile.
16. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) accerta e dichiara che in quanto mero socio della Tre Regioni Parte_1
s.r.l., non era soggetto ad alcun obbligo contributivo nel periodo antecedente al
31.07.2021;
2) dispone la cancellazione ex tunc dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti dell' CP_1
3) annulla l'avviso di addebito n. 36720230000592161000 emesso dall' nei CP_1
confronti del ricorrente, in quanto emesso illegittimamente;
4) dichiara inammissibile la domanda in merito all'annullamento dell'avviso di addebito n. 36720220001035043000, in quanto il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.L.vo n. 46/1999;
5) compensa le spese di lite.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 115/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Carraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Per le ragioni esposte: In via preliminare: - Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 36720230000592161000, qui opposto;
Nel merito: - accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto Parte_1
ad alcun obbligo contributivo, essendo un socio di capitali che non presta la propria attività all'interno della società; - disporre la cancellazione ex tunc dell'iscrizione
d'ufficio alla Gestione Commercianti - annullare l'avviso di addebito n. CP_1
36720230000592161000; - per gli effetti, annullare l'avviso di addebito n.
36720220001035043000; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) in via preliminare, dichiararsi inammissibile la domanda di annullamento dell'avviso d'addebito n. 367 2022 00010350 43 000, attesa l'inoppugnabilità ed irretrattabilità del medesimo per il decorso del termine ex art. 24, comma V°, D.Lgs. n.
46/1999; 2) nel merito, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza delle somme, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, di cui all'avviso d'addebito n. 367 2023
00005921 61 000; 3) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 18.01.2024, il ricorrente chiedeva di cancellare l'iscrizione alla Gestione Commercianti compiuta d'ufficio dall' in quanto CP_1 socio di capitali che non prestava attività all'interno della società e quindi non soggetto ad alcun obbligo contributivo. Chiedeva, pertanto, di annullare due avvisi di addebito emessi nei suoi confronti (il n. 36720230000592161000 e il n.
36720220001035043000).
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere socio di una società di capitali (la
Tre Regioni s.r.l.), avente ad oggetto attività di ristorazione. In merito a tale compagine societaria aveva conferito il 20% del capitale sociale, ma non aveva mai svolto alcuna attività all'interno della stessa. Dopo l'inaugurazione del ristorante “Radici” da parte della suddetta società (al termine del periodo di emergenza sanitaria, ovvero in data 14.05.2021), il veniva assunto dalla Pt_1
Tre Regioni s.r.l. come lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato. Detto contratto veniva risolto in data 19.04.2022, quando il ricorrente veniva assunto dall' con contratto a tempo pieno. In Controparte_2
Pag. 2 di 6 riferimento a tale rapporto di lavoro la società datrice di lavoro assolveva regolarmente al versamento dei relativi contributi previdenziali. In data
15.12.2023 l' notificava al l'avviso di addebito n. CP_1 Pt_1
36720230000592161000, con il quale, a fronte di una iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti, veniva intimato il pagamento per complessivi 4.654,64 euro per contributi IVS non pagati con relativi interessi e sanzioni, riguardanti il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2022. Veniva altresì impugnato l'ulteriore avviso di addebito n. 36720220001035043000 notificatogli in data 24.01.2023.
3. In definitiva, il ricorrente sosteneva l'illegittimità dei suddetti avvisi di addebito, in quanto come socio non aveva mai partecipato al lavoro aziendale e come lavoratore dipendente erano stati regolarmente versati i relativi contributi previdenziali.
4. In data 29.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente in primis eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento in riferimento all'avviso di addebito n. 36720220001035043000, essendo intervenuta la decadenza dalla facoltà di proporre opposizione avverso il medesimo. Detto avviso aveva ad oggetto il credito per contribuzione IVS CP_1
fissa e somme aggiuntive, dovuti dal nella Gestione Commercianti per Pt_1 periodi contributivi compresi tra dicembre 2020 e dicembre 2021. L'avviso in questione è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 24.01.2023, ma non
è stato impugnato entro il termine perentorio di legge, ovvero entro 40 giorni dalla notifica, così come dispone l'art. 24, 5° comma, del D. L.vo 46/1999. Pertanto, detto avviso è diventato definitivo e inoppugnabile.
6. Nel merito del contenzioso la parte resistente precisava di avere iscritto d'ufficio il ricorrente (nonché l'altro socio in quanto, a differenza di altri Persona_1
due soci, non risultava essere garantito da alcuna copertura previdenziale nel periodo di interesse e la società non risultava avere dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, risultando la società attiva dal 17.12.2020, in assenza di dipendenti,
Pag. 3 di 6 doveva necessariamente desumersi che il ricorrente partecipasse al lavoro aziendale.
7. Con decreto del 06.02.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto.
10. In merito all'avviso di addebito n. 36720230000592161000 risultano fondate le ragioni di parte ricorrente.
11. Il ha riferito che l'attività del ristorante è rimasta “congelata” nel periodo Pt_1
di crisi pandemica dovuta al virus COVID-19. L'attività di ristorazione è stata avviata solamente in data 14.05.2021 (giorno di inaugurazione del ristorante) e dopo due mesi e mezzo, ovvero il 01.08.2021, il ricorrente è stato assunto dalla società come lavoratore dipendente. Pertanto, l'ipotesi di attività lavorativa svolta per conto della società Tre Regioni s.r.l. dovrebbe essere limitata dall'ente previdenziale solamente al suddetto periodo di due mesi e mezzo.
12. Tuttavia, in riferimento a tale periodo l'ente resistente non ha fornito alcun tipo di prova a sostegno dell'iscrizione alla Gestione Commercianti compiuta d'ufficio.
L' si è basata esclusivamente su un ragionamento per esclusione: siccome CP_1
due soci sono iscritti in altra gestione previdenziale, siccome la società non ha dichiarato di avere dipendenti, allora gli altri due soci svolgono attività lavorativa per conto della società in questione. In realtà l'iscrizione compiuta dall' CP_1
doveva essere sorretta da ulteriori elementi di prova (positiva) in merito al fatto che il socio svolgeva per la società attività in modo continuo e prevalente. La circostanza che sono stati iscritti alla Gestione Commercianti i due soci non iscritti ad altro ruolo previdenziale può legittimamente portare all'ipotesi che uno solo di essi, e non per forza entrambi, si occupasse dell'attività di ristorazione.
Pag. 4 di 6 13. L'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, ha previsto l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti per i soci di una società di capitali a condizione che
“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, risultando insufficiente la mera qualifica di socio. Numerose sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito che escludono l'obbligo di iscrizione per il socio che non partecipa personalmente al lavoro aziendale (su tutte, C. Cass., n. 23790/2019), in quanto, se non svolge attività lavorativa o amministrativa presso la società, i redditi che derivano dalla mera partecipazione societaria non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi CP_1
Anche la circolare dell' n. 84/2021 ha condiviso l'orientamento della CP_1
Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali nelle quali i soci non svolgono attività lavorativa.
14. Pertanto, l'avviso di addebito n. 36720230000592161000 deve essere annullato, dichiarando che il ricorrente non era soggetto ad alcun obbligo contributivo, in quanto socio di capitali.
15. È invece da rigettare l'istanza di annullamento dell'avviso di addebito n.
36720220001035043000. Fondata, infatti, è l'eccezione di decadenza avanzata dalla parte resistente. Come ammette lo stesso ricorrente, in riferimento a tale avviso di addebito la domanda è inammissibile in quanto è maturata la decadenza per proporre opposizione. Il predetto avviso d'addebito è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 24.01.2023, ma non è stato tempestivamente impugnato nel termine di legge di 40 giorni dalla notifica, di cui all'art. 24, 5° comma, del D.L.vo n. 46/1999. Per pacifica interpretazione giurisprudenziale (su tutte Cass. SS.UU., n. 23397/2016), detto termine è perentorio e la mancata tempestiva impugnazione rende l'avviso in oggetto definitivo ed inoppugnabile.
16. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) accerta e dichiara che in quanto mero socio della Tre Regioni Parte_1
s.r.l., non era soggetto ad alcun obbligo contributivo nel periodo antecedente al
31.07.2021;
2) dispone la cancellazione ex tunc dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti dell' CP_1
3) annulla l'avviso di addebito n. 36720230000592161000 emesso dall' nei CP_1
confronti del ricorrente, in quanto emesso illegittimamente;
4) dichiara inammissibile la domanda in merito all'annullamento dell'avviso di addebito n. 36720220001035043000, in quanto il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.L.vo n. 46/1999;
5) compensa le spese di lite.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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