Ordinanza cautelare 11 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24080 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03975/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3975 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ventriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento,
previa sospensiva, del Decreto Ministeriale n.50 del 03.03.2021, del Ministero della Pubblica Istruzione , la quale nel regolamentare l''aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2023, disciplina anche la valutazione del servizio militare , del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, nella parte in cui si dice che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la dichiarazione del 29 settembre 2025, depositata in giudizio , con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la istanza di rinuncia;
constatata la sussistenza dei presupposti di legge;
ritenuto di poter compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia con estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.