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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.26381 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. LUCCI FEDERICO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA CESARE BECCARIA, 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 6.2.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.8.2023 , Parte_1 premesso di essere titolare di pensione cat INVCIV n. 07259344 esponeva che con nota del 19.3.2023 gli veniva comunicato il ricalcolo della pensione a decorrere dal 1.10.2022; che da tale ricalcolo era derivato un indebito di € 3.681,12 fino al 30.4.2023.
Lamentava che fino all'invio di detta nota non aveva ricevuto alcuna comunicazione.
Tanto esposto, sosteneva l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario quale regola generale.
Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 3.681,12 preteso dall' nei confronti del CP_1
Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.”
L' si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Nele merito rilevava che il ricorrente era stato sottoposto a visita di revisione in data 29.9.2022 con verbale comunicato in data 13.10.2022 e che il ricorrente non poteva invocare la buona fede avendo avuto notizia dell'esito della visita.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per come formulato.
Ritiene, infatti, quesito Giudice che nella materia dell' indebito assistenziale non trovano applicazione la disciplina dell'art.13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, ed il principio generale di ripetizione dell'indebito di cui all'art.2033 c.c. mentre devono applicarsi i principi relativi alle singole fattispecie a seconda che il pagamento non dovuto riguardi la mancanza dei requisiti reddituali, al difetto di quelli sanitari, oppure di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o, infine, a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Nel caso in esame si verte in sopravvenuto difetto del requisito sanitario e secondo l'orientamento della S.C. può richiedere la CP_1 restituzione delle somme erroneamente percepite dal pensionato solo dalla data di comunicazione della revoca e non dalla visita di revisione.
Può, quindi, affermarsi che successivamente alla comunicazione dell'esito della visita di verifica non può ritenersi che vi sia la buona fede dell'assistito e, pertanto, da tale data deve ritenersi che lo stesso sia consapevole della ripetibilità delle somme erogate per una prestazione per la quale non ricorre più il requisito sanitario.
Nella fattispecie in esame devono dichiararsi ripetibili le somme erogate a decorrere dalla comunicazione dell'esito della visita di revisione.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi