TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 52
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività, poiché la ricorrente ha conosciuto il permesso di costruire contenente la richiesta di monetizzazione standard in data 3 luglio 2024, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 28 ottobre 2024.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la revoca della decisione di ammettere la rateizzazione costituisce espressione del potere di autotutela e richiede una motivazione rafforzata, tenendo conto dell'affidamento della ricorrente.

  • Rigettato
    Eccessiva genericità del motivo

    Il Collegio ha ritenuto il motivo eccessivamente generico, poiché la ricorrente si è limitata a sostenere l'erroneità dell'importo senza chiarire la natura dell'errore o perché le decisioni del Comune di Rho fossero errate rispetto a quelle di altri comuni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 52
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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