Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2024, proposto da
SEMPIONE REAL ESTATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Bianca AR, n. 11;
contro
COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sabbioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Rho, Area 5 Pianificazione del Territorio Servizio SUE senza data, notificato via pec il 25 settembre 2024 prot. Classificazione: 6-0-3; Fascicolo: 225/2024 prat.: 151/2024 del provvedimento del Comune di Rho, Area 5 Pianificazione del Territorio
Servizio con il quale si avverte che ove il pagamento dell’intero importo della monetizzazione delle dotazioni di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non venga effettuato entro i 7 giorni successivi verrà disposto l’annullamento del Permesso di costruire emesso in data 02/07/2024 e registrato al numero 151/24 del 01/03/2024 prot. 14904 e, nel contempo, si revoca l’autorizzazione alla rateizzazione degli importi a titolo di monetizzazione quantificati in sede di rilascio del permesso di costruire;
dell’art. 32 delle NTA del PGT attualmente vigente del Comune di Rho;
della Determinazione del Dirigente SUE n. 1471 del 7/12/2023 avente ad oggetto: adeguamento del costo di costruzione per l’anno 2024.
di ogni altro atto ad essi presupposto conseguente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rho;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. ST CE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 3 luglio 2024 il Comune di Rho ha comunicato alla ricorrente il rilascio di un permesso di costruire per la nuova edificazione di 27 unità immobiliari suddivise in tre corpi di fabbrica da realizzare su un terreno sito nel territorio del predetto Comune, catastalmente identificato al Foglio 34, mappali 233, 259, 260, 262, 271, 273, 274 e 864.
Con tale atto l’Amministrazione ha richiesto il versamento di una somma complessiva pari ad euro 444.844,81, di cui euro 189.565,53 a titolo di monetizzazione standard ed euro 73.690,18 a titolo di costo di costruzione, specificando che il pagamento si sarebbe potuto anche eseguire in forma rateizzata previo versamento in anticipo del 25 per cento dell’importo complessivo nonché previa presentazione di idonea garanzia finanziaria.
Senonché, con provvedimento notificato alla ricorrente in data 25 settembre 2024, il Comune di Rho ha imposto l’immediato pagamento (nel termine di 7 giorni) delle somme dovute a titolo di monetizzazione standard, avvertendo che, in caso di mancato versamento del termine, si sarebbe provveduto all’annullamento del permesso di costruire.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame. In via principale, parte ricorrente contesta in radice la richiesta di versamento delle somme pretese a titolo di monetizzazione standard (a tal fine viene anche impugnato l’art. 32 delle norme di attuazione del PGT del Comune di Rho); in secondo luogo, e in via subordinata, contesta la decisione di non consentire il pagamento rateizzato di tali somme. Infine viene contestata la richiesta relativa al costo di costruzione il cui importo è ritenuto dalla parte troppo elevato.
Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento del ricorso, il Comune di Rho.
La Sezione, con ordinanza n. 1350 del 19 novembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 4 novembre 2025.
Con riferimento alla parte del ricorso con cui viene in radice contestata la debenza delle somme richieste a titolo di monetizzazione standard, risulta fondata l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente.
A questo proposito va osservato che, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui si è conformata la Sezione, mentre le richieste di versamento del contributo di costruzione hanno carattere paritetico, quelle che hanno ad oggetto la cessione di aree (o il versamento sostitutivo di somme di denaro) funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate a nuove edificazioni hanno natura autoritativa. Questa conclusione viene raggiunta rilevando che la previsione dell’obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio; ne consegue che tale previsione fa parte integrante del titolo stesso del quale condivide la natura autoritativa, e ciò di differenza di quanto avviene per il contributo di costruzione, il quale non costituisce requisito di validità del titolo edilizio ma opera sul piano del rapporto paritetico che si instaura fra amministrazione e contribuente a seguito del suo rilascio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1436; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 7 luglio 2025, n. 2562; id. 4 aprile 2023, n. 844).
Una volta stabilito che le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell’amministrazione, diviene agevole rilevare come la contestazione di tali richieste debba necessariamente avvenire mediante la tempestiva impugnazione del titolo edilizio (ovviamente nella parte in cui dispone in tal senso).
Ciò chiarito va ora rilevato che non è contestato che il permesso di costruire che ha assentito l’intervento di cui è causa, e con il quale è stato chiesto il versamento della monetizzazione standard, è stato conosciuto dalla ricorrente in data 3 luglio 2024. Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui contesta tale richiesta, deve considerarsi tardivo in quanto notificato solo in data 28 ottobre 2024.
Va dunque ribadita la fondatezza dell’eccezione in esame.
Si deve a questo punto passare all’esame della parte del ricorso con la quale si contesta la decisione di non concedere la rateizzazione.
In questa parte il ricorso è fondato essedo meritevole di accoglimento la censura contenuta nel quinto motivo, con il quale parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, per aver l’Amministrazione esercitato il potere di autotutela in assenza della motivazione rafforzata prevista da tale norma.
A questo proposito si osserva che, se si ritiene che le previsioni riguardanti la cessione delle aree standard (o le monetizzazioni sostitutive) contenute nei titoli edilizi abbiano natura autoritativa, si deve altresì coerentemente ritenere che ogni successiva determinazione che incida su quella in precedenza presa in tale ambito costituisca espressione del potere di autotutela, regolato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Ne consegue che il Comune di Rho non poteva revocare la decisione in precedenza assunta, di ammettere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione standard, invocando semplicemente la necessità di adeguarsi al vigente quadro normativo (che a suo dire non ammetterebbe tale possibilità), ma avrebbe dovuto addurre una motivazione rafforzata che tenesse conto dell’affidamento della ricorrente la quale, confidando nella suddetta precedente decisione, aveva a sua volta deciso di optare per il pagamento rateizzato procurandosi la necessaria garanzia finanziaria.
Si deve pertanto ribadire che, in questa parte, il ricorso è fondato.
Rimane ora da esaminare l’ultimo motivo con il quale viene contestata la richiesta di versamento delle somme dovute a titolo di costo di costruzione, il cui importo è ritenuto dalla parte eccessivo.
A questo proposito il Collegio non può far altro che rilevare l’eccessiva genericità del motivo, posto che, con esso, parte ricorrente si limita sostenere che l’importo determinato dal Comune di Rho sarebbe errato in quanto non in linea con quanto stabilito da altri comuni, senza però chiarire quale sarebbe la natura dell’errore ed in particolare senza chiarire perché debbano ritenersi errate le decisioni assunte dallo stesso Comune di Rho e non quelle assunte dalle altre amministrazioni.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile, mentre va accolto nella parte in cui si contesta la decisione di revoca della rateizzazione, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento in data 25 settembre 2024.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
ST CE ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CE ZZ | AR AD RU |
IL SEGRETARIO