Articolo 70 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 69Articolo 71
Versione
11 maggio 1963
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1948-49 (articolo 66)...... L. 2.345.631 - Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 68).......... " 2.142.677,55
----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1949... L. 4.488.308,55
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963