TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8522
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza fosse plurimotivata e che, anche considerando le motivazioni relative ai requisiti di altezza e aeroilluminazione e quelle relative al regolamento comunale, le censure del ricorrente non fossero fondate. In particolare, ha ritenuto che l'ordinanza fosse sufficientemente motivata e basata su un'istruttoria adeguata, dato il sopralluogo dell'UTC che aveva accertato la non conformità dei locali seminterrati ai requisiti di altezza e aeroilluminazione del D.M. Sanità 5 luglio 1975 e del regolamento comunale. Ha inoltre affermato che, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, la mancata partecipazione procedimentale non ne inficiava la legittimità. Ha infine escluso la violazione dell'art. 38 l. 47/85, poiché l'ordinanza era giustificata da rischi di insalubrità e pericolo effettivo e immediato per la salute pubblica.

  • Rigettato
    Vizi di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la relazione di sopralluogo dell'UTC, richiamata nell'ordinanza sindacale, desse conto del fatto che l'intero immobile era stato interessato da interventi edilizi e che, rispetto a quanto già accertato in precedenti istruttorie, lo stato dei luoghi non aveva subito modificazioni, con conseguente accertamento della non conformità dei locali seminterrati ai requisiti igienico-sanitari.

  • Rigettato
    Contrasto con D.M. Sanità

    Il Tribunale ha affermato che il Regolamento edilizio comunale può legittimamente introdurre limiti più restrittivi rispetto al D.M. Sanità 5 luglio 1975, il quale fissa solo le altezze minime ai fini igienico-sanitari. Ha ritenuto che la previsione dell'art. 64, limitata ai locali seminterrati adibiti ad abitazioni o uffici, non sia irragionevole né sproporzionata, in quanto posta a tutela della salute pubblica in ambienti con intrinseca compromissione di illuminazione e aereazione. Ha inoltre evidenziato che l'altezza interna dei locali del ricorrente (tra 2,65 e 2,74 m) è inferiore ai 3,00 m previsti dall'art. 64 del regolamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8522
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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