Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08522/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Di Martino, Danilo D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Di Martino in AP, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Sant'Agnello, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Sindaco Comune di Sant'Agnello quale Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, del Sindaco del Comune di Sant'Agnello, adottata ai sensi dell'art. 54 D.L.vo 267/00, recante divieto di utilizzo dei locali seminterrati dell'immobile sito alla via -OMISSIS->,
b) della Relazione U.T.C. prot. -OMISSIS-,
c) di ogni altro atto a questi preordinato, consequenziale o comunque connesso, tra cui 1) gli esiti dell'accertamento tecnico dell'-OMISSIS- richiamati nei provvedimenti impugnati, 2) la relazione prot. -OMISSIS-,
nonché per l'annullamento e/o per la disapplicazione
d) del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e del suo art. 64 rubricato “Piani Seminterrati”, se applicato dall'amministrazione nel caso di specie,
e) di ogni altro atto a questi preordinato, consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Sant'Agnello, quale Ufficiale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa AT AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, mediante l’instaurazione del presente giudizio, ha avversato l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, del Sindaco del Comune di Sant’Agnello, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/00, recante divieto di utilizzo dei locali seminterrati dell’immobile sito alla via -OMISSIS->, nonché la Relazione U.T.C. prot. -OMISSIS-.
1.1. Ha premesso di essere proprietario di un fabbricato sito alla via -OMISSIS- del Comune di Sant’Agnello, immobile che si sviluppa su tre livelli (seminterrato, piano terra/rialzato e primo piano), la cui edificazione è antecedente al 1942. Il fabbricato è stato ampliato dalle danti causa del ricorrente e, con riferimento a tale intervento, con istanza del -OMISSIS- hanno presentato due domande di condono ai sensi della l. 47/85, contraddistinte dai nn. -OMISSIS-, asseritamente ancora pendenti. In seguito ad una segnalazione, l’UTC ha eseguito due sopralluoghi che sono sfociati nelle relazioni di sopralluogo del-OMISSIS-; il ricorrente riferisce che in tali relazioni non sarebbe riportata alcuna misurazione dell’altezza delle porzioni di edificio seminterrato di sua proprietà, né alcuna considerazione in ordine ai requisiti di aeroilluminazione; il tecnico avrebbe così esteso ai beni di -OMISSIS- le considerazioni espresse su quelli di proprietà di -OMISSIS-, senza supportarle da autonoma valutazione. In base a tali relazioni il Sindaco ha emesso l’ordinanza impugnata, ordinando immediatamente di non adibire i locali seminterrati ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 54 TUEL.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha proposto il ricorso in oggetto, affidando l’impugnazione ai seguenti motivi:
“ Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione; artt. 50 e 54 d.l.vo 267/00; d.m. 5 luglio 1975; artt. 218 e ss. R.d. 1265/34; art. 10, comma 2 e 2-bis, d.l. 76/20; artt. 31, 35, 38 e 40 l. 47/85; artt. 3, 7 e ss., l. 241/90; d.p.r. 380/01). Violazione del principio di tipicità, legalità e nominatività dell’azione amministrativa. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Assenza di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dal fine. Irragionevolezza e illogicità. Manifesta ingiustizia. Abnormità e sproporzione della misura inibitoria ” in cui viene dedotto che il provvedimento impugnato non indica le ragioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica o per la sicurezza urbana poste a suo fondamento e che l’amministrazione avrebbe dovuto servirsi degli ordinari strumenti previsti dagli artt. 24, 25 e 26 d.P.R. 380/01, verificando in contraddittorio con l’interessato le altezze dei locali e la sufficiente aeroilluminazione, in ossequio al D.M. Sanità 5 luglio 1975, il tutto con gravi carenze istruttorie e motivazionali e senza garantire la partecipazione al procedimento. Ha aggiunto che, con riferimento all’edificio, ancora pendono dei procedimenti per la concessione in sanatoria, non definiti dal Comune; il Sindaco, quindi, si sarebbe indebitamente sostituito agli uffici comunali, sanzionando il ricorrente, in violazione dell’art. 38, l. n. 47/85; in ogni caso, non vi sarebbe alcun pericolo per la salute degli occupanti, come verificato dalla relazione redatta dal consulente di parte, geom. -OMISSIS- e in cui viene chiarito che “ l’altezza utile interna delle camere è superiore a 2,70 mt., mentre quella relativa agli ambienti accessori è superiore a 2,40 mt. ”. Infine ha denunciato l’illegittimità dell’art. 64 del regolamento comunale che disciplina i locali seminterrati, per contrasto con il D.M. sanità 5 luglio 1975.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, si è costituito genericamente.
1.4. Il ricorrente ha depositato la prima memoria ex art. 73 c.p.a. e, all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di motivazioni, potendosi quindi ricondurre alla categoria dei c.d. atti plurimotivati.
Il Sindaco, infatti, ha da un lato ha ritenuto che gli ambienti posti al piano seminterrato “non posseggono i requisiti di altezza interna ed aeroilluminanti dettati dal D.M. sanità del 05/07/1975 ”, dall’altro ha aggiunto che “ il regolamento comunale (…) vieta l’utilizzo ad uso abitativo dei piani seminterrati con caratteristiche similari al caso di specie ”.
In tali casi, come da giurisprudenza costante del giudice amministrativo, la domanda di annullamento può trovare accoglimento solo in seguito all'accertata illegittimità di tutti i profili su cui le motivazioni sono incentrate; pertanto, laddove il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (si veda, tra le tante, di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 04 luglio 2025, n. 5820).
4. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, occorre premettere che l'art. 54 d.l.gs. n. 267/2000 prevede che, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, il Sindaco possa adottare ordinanze nella qualità di rappresentante della comunità. I caratteri distintivi di tali ordinanze sono l'urgenza e la contingibilità: l'urgenza, da verificarsi nel caso concreto, consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento e, invece, la contingibilità, rappresentata dall'imprevedibilità dell'evento dannoso, è da intendersi in senso relativo avendo la giurisprudenza ritenuto che il potere di ordinanza può essere legittimamente esercitato anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo e per le quali non si era intervenuto in precedenza essendo, a tal fine, sufficiente la permanenza dello stato di pericolo al momento dell'emanazione del provvedimento.
In proposito è stato chiarito:
- che l'art. 54, co. 4, TUEL è una norma che attribuisce al Sindaco poteri extra ordinem per l'impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, nonché in presenza di un'assoluta necessità di porre in essere un intervento non dilazionabile (Tar Lombardia Milano, sez. III, 5 giugno 2017 n. 1238; sez. IV, 3 giugno 2020 n. 985, Tar Brescia, sez. I, 10 dicembre 2018 n. 1194);
- che la giurisprudenza ammette il ricorso allo strumento dell'ordinanza extra ordinem per fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo attuale e imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza - per la quale il provvedimento sia idoneo a porre rimedio - indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza sia risalente nel tempo o che siano disponibili altri rimedi ordinari che, tuttavia, non consentano di intervenire con l’urgenza richiesta (Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020 n. 5780; Tar Bari, sez. III, 21 marzo 2018 n. 409, Tar Piemonte, sez. I, con sentenza 23 aprile 2019 n. 457).
5. Avuto riguardo alle soprariportate coordinate applicative il provvedimento è sufficientemente motivato ed è stato adottato sulla base di un’istruttoria adeguata.
È documentato, infatti, che l’ordinanza sia stata emessa in seguito ad un sopralluogo eseguito dall’UTC nell’immobile sito in -OMISSIS-, cui viene fatto espresso richiamo.
Il verbale di sopralluogo, depositato in atti dalla stessa parte resistente, dà conto del fatto che l’intero immobile – in parte di proprietà di -OMISSIS-, in parte di -OMISSIS- – sia stato interessato da interventi edilizi in relazione ai quali erano già state emesse ingiunzioni di demolizione, non eseguite. Risulta, poi, che l’ufficio abbia verificato che, rispetto a quanto già accertato con l’istruttoria posta alla base di tali ordinanze di demolizione, “ relativamente al piano seminterrato lo stato dei luoghi non ha subito modificazioni ” e che “ gli ambienti non rispettano i requisiti per altezze interna e aeroilluminanti dettati dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e pertanto non possono essere adibiti ad uso abitativo ”.
6. In assenza dei prescritti requisiti, quindi, legittimamente il Sindaco, a tutela della salute degli eventuali occupanti, ne ha vietato l’utilizzo ad uso abitativo, tenuto anche conto di quanto previsto dal Regolamento edilizio che, all’art. 64 dispone “ Si definiscono «seminterrati» i piani la cui superficie laterale si presenta contro terra per una percentuale inferiore a 2/3 della superficie laterale totale. Tali piani possono essere adibiti ad abitazione, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore di due metri rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne e l'altezza utile interna é almeno di 3.00 metri, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso .”.
È infatti affermato dalla stessa parte ricorrente e dal consulente tecnico di parte che il seminterrato in questione ha effettivamente un’altezza inferiore ai 3 metri (cfr. relazione tecnico sanitaria depositata il -OMISSIS- in cui si legge che “ Le altezze interne dei locali sono comprese fra m. 2,65 e m. 2,74 ”).
Al riguardo non può dubitarsi del fatto che il Regolamento edilizio comunale possa legittimamente introdurre dei limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal suddetto D.M. che si limita a fissare le altezze minime ai fini igienico sanitari, che, tuttavia, possono essere diversamente fissate, in eccesso, dai regolamenti locali.
Non è condivisibile, quindi, la tesi, sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui il Regolamento edilizio non potrebbe mai sottrarsi, a pena di illegittimità, neppure in eccesso, dalle previsioni contenute nel D.M. 05/07/1975.
Per altro verso la previsione, limitata ai locali seminterrati adibiti ad abitazioni od uffici, non è irragionevole né sproporzionata, laddove pone limiti più stringenti per ambienti caratterizzati da una indubitabile compromissione di illuminazione ed aereazione, a tutela del valore costituzionalmente garantito della salute pubblica.
Del resto l’altezza di 2,70 metri fissata dal D.M. 05/07/1975 è un’altezza minima, al di sotto della quale si presume che non sia garantita la salubrità degli ambienti, e fissa il c.d. requisito minimo nazionale (2,70 m. per abitazioni, 2,40 m. per servizi), mentre i regolamenti locali, nell'esercizio della loro autonomia normativa e urbanistica, possono prevedere standard di tutela più elevati, soprattutto se giustificati, come nella specie, dalle specifiche caratteristiche degli immobili cui si riferiscono.
7. Inoltre, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente, non possono trovare accoglimento neppure gli ulteriori vizi volti a denunciare la mancata partecipazione procedimentale che, per questa tipologia di provvedimenti, non è garantita dalla legge.
8. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 38, l. n. 47/85, basti osservare come la previsione non si applica nel caso in cui vengano accertati rischi di insalubrità o di pericolo effettivo e immediato per la salute pubblica, circostanza che risulta in re ipsa dalla violazione delle prescrizioni sopra richiamate, poste proprio a presidio di tali valori di rilievo costituzionale, senza che sia necessario addurre ulteriori valutazioni.
9. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese di lite, tenuto conto della costituzione solo formale dell’amministrazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RE Di AP, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AT AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AU | EL RE Di AP |
IL SEGRETARIO