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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17448/2024 avente ad OGGETTO: mansioni superiori, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Schiano Lomoriello Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gennaro Calvanese RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, nel livello 6^ ai sensi del CCNL FISE CONFINDUSTRIA SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI per il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2020 o in subordine in quella che lo Ill.mo sig.
Giudice del lavoro vorrà determinare e per l'effetto, condannare la convenuta nella quale si
è fusa per incorporazione al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate nel predetto periodo e pari alla complessiva somma di € 16.313,23, ovvero alla maggiore o minor somma che dovesse essere accertata anche a mezzo di nomina da C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo. Con espressa riserva di richiedere il pagamento delle differenze retributive che dovessero ulteriormente maturare per il periodo successivo e la rideterminazione del trattamento di fine rapporto e la ricostruzione contributiva;
- con vittoria si spese e compensi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
In punto di fatto il deduceva di essere stato assunto, a far data dal 31.12.2014, dalla Pt_1 [...] con la qualifica di impiegato ed inquadrato al V livello del Ccnl Fise Controparte_2
Confindustria Servizi Integrati Multiservizi. Rilevava, inoltre, che, a seguito di delibera della Giunta Regionale Campana (n. 31 del 22.01.2020), la si fondeva, per incorporazione, nella e, Controparte_2 Controparte_1 dunque, che tutto il personale da essa dipendente passava, a far data dal 11.09.2020, a quest'ultima.
Deduceva, altresì, di aver abitualmente e prevalentemente svolto, dal 01.02.2015 al 31.08.2020, mansioni ben più complesse, tant'è che chiedeva l'adeguamento di livello professionale al livello VI del CCNL applicato, in diritto, richiamava l'art. 19 del CCNL citato, atteso il superamento del limite temporale previsto, e l'art. 2103 c.c. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, così, concludeva: “… che il Tribunale adito, dichiarata in ogni caso ed ove occorra la prescrizione estintiva quinquennale degli asseriti crediti retributivi essendo stato il relativo termine interrotto soltanto dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, Voglia rigettare le domande avversarie, perché inammissibili ed infondate in ogni loro parte, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Necessitando la causa di attività istruttoria, espletata la stessa, nonché, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente che deve essere rigettata attesa l'allegazione da parte del ricorrente della messa in mora (cfr. all.5 prodotto da parte ricorrente) datata 15.03.2023 e antecedente, quindi, sebbene non vi sia prova dell'avvenuta notifica, alla costituzione della parte resistente in data 08.11.2024.
Nel merito la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Ciò premesso, occorre rilevare che nel caso di specie è, sicuramente, pacifico che tra le parti intercorra un rapporto lavorativo, ciò che, invece, è in contestazione è il livello di inquadramento atteso che, il
, deduce di aver svolto mansioni riconducibili ad una qualifica superiore che, in quanto tali, Pt_1 risultano ascrivibili, per il periodo in premessa indicato, al livello VI del CCNL di categoria.
Alla luce di ciò, il ricorrente ha richiesto il corretto inquadramento attese le mansioni svolte, nonché, il pagamento delle relative differenze retributive. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Orbene, occorre, adesso, accertare quelle che sono le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e, quindi, verificarne la riconducibilità alle mansioni superiori proprie del livello rivendicato dal lavoratore rispetto a quelle riconosciute dal datore di lavoro. Il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, è distinto in tre fasi:
1) individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche. In relazione al primo aspetto occorre, quindi, considerare l'inquadramento riconosciuto e quello rivendicato. Come detto, il è inquadrato nel V livello la cui declaratoria viene di seguito riportata: Pt_1
“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica. Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi. Quanto ai profili semplificati riportati si legge: “Profilo:
1. lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.
Esempi: Tecnico responsabile di conduzione di impianti;
Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;
Manutentore polivalente;
Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia. Profilo:
2. impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa.
Esempi: Contabile e contabile cliente, preventivista;
Supervisore; Programmatore.
Profilo:
3. impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche. Esempi: Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia”. Viceversa, al VI livello, rivendicato dal , appartengono: “i lavoratori che svolgono funzioni Pt_1 di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Esempi: Impiegato di concetto tecnico/amministrativo; Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
Analista programmatore, tecnico programmatore;
Approvvigionatore; Assistente di Direzione;
Contabile; Coordinatore di servizi;
Ispettore; Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica”. La comparazione tra suddette declaratorie porta ad affermare che l'inquadramento riconosciuto prevede lo svolgimento in autonomia di attività operative, nonché, il possesso di capacità professionali, gestionali di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica necessarie alla realizzazione delle stesse.
Diversamente, il livello rivendicato, presuppone, certamente, un'autonomia operativa, nei limiti delle direttive impartite, che viene, poi, accompagnata tanto da determinati margini di discrezionalità, quanto da specifiche specializzazioni, da un elevato livello di qualificazione e da requisiti professionali, nonché, abilitativi per lo svolgimento di attività complesse.
Operata tale premessa, occorre esaminare gi esiti della istruttoria svolta.
Per una maggiore comprensione dei fatti di causa, sono di seguito riportate le dichiarazioni rese dai testi escussi.
ha dichiarato: “ADR, indifferente, sono dipendente della resistente, dal 2019, con Parte_2 mansione di operaio specializzato. Precedentemente lavoravo per Recam e Astir, CP_2
Sono in causa con la società e di recente ho stipulato un accordo transattivo.
[...]
Conosco il ricorrente in quanto dal 2003 siamo colleghi.
Ho lavorato con il nel 2015/2016 ed egli era nostro punto di riferimento nel senso che ad Pt_1
Acerra, a Somma, a Giugliano, formava le squadre, dal momento che non vi era uno specifico centro di servizio.
Prendeva, poi, le presenze, forniva materiale e tutto ciò che doveva essere rapportato dal Dott. Per_1 lo effettuava lui.
[...]
Se avessimo dovuto chiedere permessi o ferie le davamo a lui e provvedeva così ad inoltrarlo al per l'autorizzazione. Per_1 Dopo il 2018 egli ha avuto altri incarichi e in aggiunta a dette mansioni ha assunto l'incarico della difesa del suolo. Noi procedevamo alle pulizie degli alvi e lui come referente ci indicava il luogo dove svolgere l'attività e formava, così, la squadra. Mentre in precedenza svolgevamo attività solo per lo spazzamento, successivamente, come detto, gli è stata affidata l'attività di pulizia degli alvi. Ricordo che il aveva rapporti con i Comuni nel senso che era lui che andava a parlare con Pt_1 gli assessori per decidere le località che dovevano essere pulite e come doveva essere organizzato il lavoro”. Contr Altresì, ha dichiarato: “ADR indifferente, sono dipendente della con mansione di Persona_1 quadro e responsabile di area.
Ho lavorato con il dal 2020/2021 e fino ad agosto 2023. Pt_1
Prima del 2020 non ho lavorato con lui.
Io ero il responsabile della difesa suolo mentre lui era nella base di Giugliano insieme ad un altro collega e gestiva i gruppi di operai e i mezzi meccanici. Non vi era un centro di controllo ma un container per il deposito delle attrezzature necessarie per poter operare su tutto il territorio campano.
Nel periodo in questione abbiamo lavorato soprattutto sul territorio di Avellino e Caserta. Le squadre erano formate di volta in vota a seconda delle esigenze dal e dall'altro collega Pt_1 così come le eventuali mancanze di materiale. Poteva accadere che avesse sporadicamente rapporti con i Comuni ma io effettuavo questa attività così come ero io che davo permessi o ferie”. Contr Anche ha riferito: “ADR, indifferente, dipendente della come operaio Testimone_1 qualificato e non sono in causa con la stessa.
Nel 2003 ho conosciuto il quando lavoravamo con la società Recam e ad oggi lavoriamo Pt_1 insieme con la resistente.
Dal 2015 ad Acerra, a Somma ed altri cantieri abbiamo lavorato insieme.
Avevamo le basi logistiche.
Io ed il ricorrente dal 2015 fino al 2018 eravamo addetti alla pulizia rifiuti, successivamente il barbato è passato nella difesa suolo io sono rimasto in APQ, cioè, addetto alla spazzatura. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, il componeva le squadre dando direttive in Pt_1 ordine al da farsi, dopodichè, aveva rapporti con i Comuni e gli assessori ed il responsabile era
. Persona_1
Dal 2018 il responsabile era il dott. . Pt_3 Per le ferie noi facevamo la richiesta tramite il che le consegnava al ”. Pt_1 Per_1 Ed infine, ha dichiarato: “ADR lavoro dal 2020 per la sma. Testimone_2
Precedentemente ho lavorato per la che è stata assorbita dalla sma e Controparte_2 ancora prima per la recam e per l'astir. Conosco il da quando sono entrato in Recam dal 2007 e dal 2018, fino ad oggi, abbiamo un Pt_1 rapporto lavorativo diretto. Io sono quadro responsabile di alcune commesse.
Dal 2018 è stato assegnato alla difesa suolo rispetto alla quale il era responsabile delle Per_1 attività esecutive ed io, invece, responsabile per la progettazione.
In questo periodo il seguiva dei cantieri e quanto sono iniziate attività di rilevamento sul Pt_1 territorio, ex DGRC n.833/2017, ha lavorato sia con le squadre sia sulla base di via don bosco, a Napoli, da dove partivano le squadre.
Prima del 2018 il responsabile era per i progetti APQ. Per_1
Lui faceva parte delle squadre di tre persone che si recavamo sul territorio per i rilievi e, facendo riferimento a me, dalla base di don bosco gestiva e faceva partire le squadre.
Lui componeva le squadre e io stabilivo dove si dovevano recare. Quanto al materiale, a seconda delle richieste delle squadre le stesse si rifacevano a lui che a sua volta riportava a me. Quanto all'attività con i comuni lui svolgeva solo attività di carattere pratico mentre quelle formali circa l'impegno dell'azienda ovviamente era necessario l'intervento del responsabile”. Quanto emerso dall'istruttoria espletata consente di ritenere che dal 2018 il è stato addetto Pt_1 alla difesa del suolo deputata, dunque, alla pulizia degli alvi e per la quale il ricorrente, insieme, ad altro collega provvedeva tanto alla formazione delle squadre per lo svolgimento di suddetta attività quanto alla gestione del materiale necessario anche in caso di mancanza dello stesso.
Appaiono esaustive, ai fini della precisa individuazione delle mansioni espletate dal , le Pt_1 dichiarazioni rese dai testi di parte indicati, nonché, quelle dei suoi diretti responsabili della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare. Ed invero, è incontestato che il ricorrente provvedesse alla formazione delle squadre, alle comunicazioni relative al materiale, come detto, anche in caso di mancanza dello stesso, così come è incontestato che il provvedesse, altresì, a relazionarsi con i Comuni in cui dovevano essere Pt_1 eseguite le attività di pulizia.
Ciò rileva e conferma, quindi, la sua autonomia operativa. Tuttavia, come si evince dalle testimonianze rese, il era responsabile solo dell'esecuzione Pt_1 materiale, al più organizzativa, delle attività preposte essendo sempre necessario, tanto per ciò che attiene i permessi e le ferie, di cui si faceva meramente portavoce, quanto per il materiale e per il rapporto con i Comuni, il necessario intervento del diretto responsabile.
Deve rilevarsi, infatti che il profilo di responsabile di gruppi operativi è previsto sia nel livello di appartenenza che in quello rivendicato, il che comporta che ciò che distingue le due figure è la maggiore competenza oltre alla complessità delle attività e alla autonomia che, nella specie, non sono state riscontrate.
Orbene, ritiene il Giudicante che le mansioni svolte dal ricorrente siano adeguate all'inquadramento riconosciuto. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio per la controvertibilità della decisione vanno integralmente compensate.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese del giudizio
Si comunichi.
Napoli, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi