Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.1921/2017
Verbale di udienza del 1.04.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 1.04.2025 ex art. 281 sexties cpc nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando l'ordinanza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 3^ Sezione Civile in persona del g.o.p. Avv. Raffaelina
Chioccarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1921 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi presso il cui studio in Caserta – San
Leucio – alla via Giardini Reali 43/45 elettivamente domicilia
ATTRICE
E
, poi Controparte_1
p.i. , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv. Paola
1
Vetere alla via Fratta n. 62
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
p.i. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv.
Giorgio Giudizioso entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Agostino De Maio in Caserta alla via Roma, 26
CONVENUTO/I
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura a CP_4 C.F._2
margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Cristiana Liguoro, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Agostino De Maio in Caserta alla via Roma, 26
TERZO CHIAMATO
in persona del legale rapp.te p.t. , p.i. , Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso giusta mandato speciale alle liti posto a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Madonna presso i cui studio elettivamente domicilia in S.Maria C.V. alla via
Melorio II trav. N. 3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
l'avv. Francesco Pagnotta per delega avv.Francesco Paolo Pirozzi conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e attribuzione e chiede assegnarsi la causa a sentenza;
Per il terzo Controparte_6
per delega dell'avv. Francesco Madonna, l'avv.Anna Battaglia, si riporta a tutte le proprie difese ed eccezioni e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto. Conclude per il rigetto delle istanze di controparte e chiede trattenere la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
Per la di Controparte_7 CP_3
l'avv. Giorgio Giudizioso ribadisce tutte le impugnative e le doglianze verso la relazione depositata dal dott. poiché riferisce su questioni non indicate nei quesiti sottoposti ai consulenti tanto Per_1
è vero che non è conforme a quella depositata dallo specialista nominato, il quale ha escluso qualsiasi responsabilità a carico del medico interventore e della struttura sanitaria.
2 L'avv. Giudizioso, pertanto, conclude per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto, impugna le conclusioni rassegnate da parte attrice e, per quanto di ragione, dalle altre parti in causa e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per il convenuto Controparte_8
l'avv. Walter Monaco il quale prende atto delle risultanze contenute nelle CT a firma del Prof.
e del Dott le quali, sia pure a "firma singola" concordano nell'escludere Per_1 Per_2
qualsivoglia tipo di responsabilità a carico della convenuta . In ragione di Controparte_9
tanto il sottoscritto avvocato così precisa le proprie conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, 1) rigettare la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della convenuta 2) Controparte_10
accogliere la domanda riconvenzionale proposta in atto di costituzione;
3) in ogni caso condannare l'attrice alla refusione delle spese di giudizio con anticipo al sottoscritto procuratore antistatario. Il sottoscritto chiede trattenersi la causa in decisone con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Per il terzo CP_4
L'avv. Giudizioso, presente anche per delega dell'avv. Liguoro, rappresentante del dott. , si CP_4
associa alle doglianze della in merito alle CT depositata dal dott. e conclude CP_3 Per_1
per il rigetto della domanda con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto:
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di S. Maria C.Vetere la e Controparte_1
la , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, premettendo: - di Controparte_11
avere; - di subito in data 31.05.2013 presso la un intervento, con diagnosi Controparte_12 di entrata di “atrofia mammaria”, di mastoplastica additiva avere subito in data 5.5.2014 un ulteriore intervento presso la di per l'asportazione di un nodulo Controparte_3 CP_3
mammario; - di essersi nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico in data 14.09.2015 di resezione duttale;
- che sia prima dell'intervento iniziale che dei successivi interventi ella presentava un quadro clinico che avrebbe dovuto indurre i sanitari a procrastinare il primo intervento dopo la risoluzione dei problemi già all'epoca presenti avendo gli interventi eseguiti con negligenza ed imperizia peggiorato la sua situazione clinica.
Chiedeva quindi la condanna delle società convenute al pagamento della somma pari ad €. 50.000,00
a titolo di risarcimento danni. Vinte le spese con attribuzione.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva fungendo la stessa per gli interventi eseguiti, quale semplice locatore della struttura, avendo eseguito la paziente provveduto agli esami propedeutici fuori dalla struttura ed il medico operante eseguito l'intervento con propri mezzi ed ausiliari, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza ed assenza di qualsivoglia responsabilità, sollevando domanda riconvenzionale per la condanna ex art. 96 1° e 3° co. cpc. nei confronti dell'attrice. Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il medico operante dr. al fine di essere manlevato per CP_4 quanto eventualmente condannato a corrispondere all'attrice.
Si costituiva altresì la convenuta di la quale escludendo qualsiasi sua Controparte_7 CP_3
responsabilità chiedeva il rigetto della domanda attorea con la condanna ex art. 96 dell'attrice.
Si costituiva in giudizio il dr. il quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità CP_4
della domanda in quanto non instaurata la procedura di mediazione nonché la nullità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. 3° co. n.
3-4. Eccepiva la infondatezza della domanda, deducendo la infondatezza dell'atto di citazione non potendosi attribuire alcuna responsabilità per negligenza e/o imperizia ad egli medesimo per gli interventi eseguiti presso entrambe le società convenute ed in particolare assumendo che a seguito della rilevata presenza nel maggio 2014 di un nodulo alla mammella sinistra, la paziente dopo circa due settimane era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la relativa asportazione, cui avevano fatto seguito diversi cicli di chemioterapia oltre che di radioterapia alla mammella sinistra, indispensabili dopo l'asportazione del tumore, causa unica ed esclusiva della secrezione mammaria e del dolore alla spalla ed al braccio.
Chiedeva in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_5
, società coprente i rischio per responsabilità professionale, al fine di essere garantito e manlevato
[...]
in caso di condanna. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea ovvero, in via subordinata delle due società assicuratrici per quanto eventualmente dovuto all'attrice ed, in caso di condanna di essere manlevato dalla società assicuratrice chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_5 eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto erano esclusi dalle condizioni di polizza gli interventi di implantologia. Chiedeva quindi dichiararsi l'inoperatività della polizza sottoscritta dal e la CP_4
condanna del chiamante in causa al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio ed avviata la procedura di mediazione, disposta dall'allora istruttore, poi conclusasi negativamente, veniva disposta una CT medica, con incarico ad un collegio peritale, la causa subiva numerosi rinvii determinati dalla non accettazione di uno dei due periti nominati, per poi
4 essere affidato l'incarico ai CCTTUU, dr. e dr. , in data Persona_3 Persona_4
17.03.2021, sui seguenti quesiti:
1) descriva le condizioni della di al momento dell'intervento del 31.5.2013 presso la Parte_1
accertando le condizioni di salute generali e specificando, in particolare, se dalla Controparte_1
documentazione presente in atti fosse evincibile la presenza di una infiammazione o di una patologia
nodulare;
2) dica inoltre se i postumi lamentati dall'attrice, consistenti in “secrezione mammaria …con dolenzia
alla detta regione mammaria sinistra ed irradiazione del dolore alla zona della spalla e del braccio, fino alla mano sinistra”, siano etiologicamente riconducibili all'intervento di mastoplastica additiva eseguito dal dott. ovvero al carcinoma della mammella. controindicazioni all'intervento di CP_4
mastoplastica additiva eseguito dal dott. CP_4
3) nel caso in cui i postumi suddetti siano riconducibili all'intervento di mastoplastica additiva, ove siano riscontrate lesioni, dica se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti, quantificandone
l'entità in termini percentuali ed eventualmente differenziali, indicando i criteri di valutazione del danno
biologico e facendo riferimento ai baréme editi dalla;
Pt_2
4) indichi la durata della inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella ordinariamente
prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività della vita
quotidiana siano state precluse o limitate;
5) dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro,
etc., i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere
nella valutazione di cui al punto 3;
6) ove il periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
7) dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
8) valuti se le spese di cura sostenute dal periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue;
”
Venivano depositate n.2 relazioni a firma singola dei CT non essendo coincidenti le valutazioni relative all'intervento subito dall'attrice in data 14.09.2015 di resezione duttale.
Indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 25.01.2023 al
19.04.2024 laddove precisate le conclusioni , veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexties cpc per
5 l'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali e quello per il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale.
*******
Nel merito va premesso che, com'è noto, il rapporto che si crea tra paziente e la struttura sanitaria pubblica o privata, dove questi si ricoveri per subire interventi di diagnosi e cura, nonché tra lo stesso ed i sanitari che operano per l'ospedale o la casa di cura, ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, che si conclude in via di fatto in virtù dell'accettazione e del contatto sociale con il paziente ( Cass.11.5.09 n. 10741; id 8.10.08 n. 24791) ed ha per oggetto una prestazione complessa che comprende sia la prestazione delle cure mediche o chirurgiche, sia la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, delle attrezzature e dei medicinali, sia ancora prestazioni lato sensu alberghiere ( Cass. 26.1.06 n. 1698; id.
1.7.02 n. 9556).
Da ciò discende che, in caso di insuccesso dell'intervento, ci si trova a discutere di una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, mentre è onere del paziente, che deduca di aver subito danni, facendo valere l'inesatto adempimento dell'obbligazione gravante sulla struttura sanitaria e sui medici per essa operanti, dimostrare il contatto che ha portato alla formazione del contratto di spedalità,
l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra questo e la condotta dei sanitari, grava su questi ultimi e sulla struttura dimostrare che l'assenza di colpa e quindi che l'intervento è stato eseguito in modo corretto e diligente ( Cass. 16.1.09 n. 975; Cass. ss.uu. 30.10.01 n. 13533), dovendosi aver riguardo alla diligenza del buon professionista, quale è quella normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione.
La S.C. – dopo aver sottolineato come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere della prova del nesso di causalità – riafferma il reale atteggiarsi dei carichi probatori nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. «È onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza
n. 26824 del 14/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 26825 del 14/11/2017, non massimate)».
6 Ciò premesso, va osservato che non è controverso che l'attrice abbia subito in data Parte_1
31.05.2013 presso la un intervento, con diagnosi di entrata di “atrofia Controparte_12 mammaria”, di mastoplastica additiva e di avere subito in data 5.5.2014 un ulteriore intervento presso la di per l'asportazione di un nodulo mammario, nonché di Controparte_3 CP_3
essersi nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico in data 14.09.2015 di resezione duttale.
Interventi tutti eseguiti dal dr. . CP_4
E' preliminare soffermarsi sulla valenza in ambito civile della C.T.U espletata nel corso del giudizio.
Risulta versata in atti ampia documentazione (cartella clinica, consenso informato e successivi, spese sanitarie) confermata da entrambi i CCTTU.
Infatti nella relazione di C.T.U. depositata dal dr. espletata nel corso del Persona_3
procedimento si legge:
“Alla data del ricovero presso la di Caserta (31.5.2013) le condizioni generali Controparte_1
della erano buone, ed anche a carico delle mammelle, pur con una storia clinica pregressa Parte_1
di mastite a destra, alla quale corrispondeva strumentalmente una modesta ectasia duttale omolaterale, non vi era nessuna evidenza clinica e soprattutto ecografica di fatti infiammatori e/o di patologia nodulare Regolare morfologia del profilo cutaneo e dello spazio adiposo perimammario. A ds modesta ectasia duttale retroareolare. Non visibilità di elementi morfologici di sospetto….
Le doglianze espresse dal CT della L'intervento di mastoplastica additiva quindi è stato Parte_1
effettuato su una situazione di infiammazione cronica e con scelta di accesso della via peri aureolare…le condizioni cliniche della paziente avrebbero consentito tutt'al più una via sottomammellare ….sono malamente espresse e non hanno motivo di essere, laddove risulta certo che la ricorrente al momento dell'intervento non presentava nessuna patologia infiammatoria acuta e/o cronica a carico delle mammelle, ed oltretutto l'intervento fu effettuato con la tecnica da lui stesso suggerita….. L'insorgenza della neoplasia, e come correttamente riconosciuto anche dal CT della
non fu minimamente condizionata dal pregresso intervento di mastoplastica additiva, e Parte_1
va ancora aggiunto che nessuna di queste due condizioni fu responsabile della successiva comparsa dell'ascesso cronico alla mammella sinistra diagnosticato alla ricorrente nel settembre 2015, ma è da questo momento che si innescano le valutazioni cliniche di particolare interesse medico-legale relative alla vicenda in discussione…..Al momento del ricovero del 7.9.2015 presso la casa di cura
Nostra SInora di quindi, il quadro clinico presentato dalla era quello di una CP_3 Parte_1
mastite sinistra da ectasia duttale, complicata da una condizione ascessuale, e che fu ritenuta suscettibile di trattamento chirurgico.
7 L'ectasia duttale, conosciuta anche come ectasia essenziale dei galattofori o comedomastite, è una patologia dei dotti che interessa donne di età compresa tra i 30 e gli 80 anni ma che si osserva soprattutto in pre-menopausa….In definitiva, quindi, l'intervento chirurgico effettuato sulla ricorrente nel settembre 2015 presso la casa di cura Nostra SInora di di Massa di Somma CP_3
non era indicato, ed inoltre non fu risolutivo come dimostrato dalla successiva evoluzione della situazione clinica locale, e rappresentò un comportamento imprudente, tenuto conto che è imprudente il sanitario che non mostra di tener nella giusta considerazione i rischi ai quali un dato atteggiamento diagnostico o terapeutico può potenzialmente esporre un paziente, minimizzandoli o addirittura non prevedendoli, omettendo dunque contromisure adeguate alla prevenzione delle conseguenze…..si è ampiamente chiarito che l'attuale situazione clinica di interesse medico-legale presentata dalla alla mammella sinistra assolutamente non è conseguita all'intervento di mastoplastica Parte_1
additiva, ed è invece esito di un successivo intervento chirurgico per una ectasia duttale complicata da mastite periduttale, trattata imprudentemente per via chirurgica…..Comunque sia, allo stato la presenta solo un modesto pregiudizio estetico, costituito dal riscontro di un complesso Parte_1
areola-capezzolo di sinistra (CAC) che risulta distorto nel suo profilo con deficit sub totale della sua metà inferiore, esito dell'inadeguato trattamento della ectasia duttale omolaterale, e che dovrà essere adeguatamente considerato…..VALUTAZIONI CONCLUSIVE così articolate:
Per l'intervento di mastoplastica additiva le attività chirurgiche furono corrette, in assenza di complicanze e con risultati estetici decisamente buoni.
Vi sono invece elementi a sostegno di una inadeguata attività nel corso del ricovero del settembre
2015 presso la casa di cura di di Massa di Somma, compendiabile in un CP_3 CP_3
non indicato trattamento chirurgico di una ectasia duttale con mastite alla mammella sinistra, condizione quest'ultima che non rientra chiaramente nei motivi di doglianza contenuti nell'atto di citazione, e solo in modo generico ed indiretto richiamata nello stesso.
Questo aspetto, quindi, è stato richiamato nel dubbio e nella esigenza di una valutazione completa della vicenda clinica, ma - come riportato nelle considerazioni - la sua risarcibilità o meno viene affidata alla prudente valutazione del Giudice.
Non temporanea totale, mentre la durata dall'invalidità temporanea parziale fu di 20 giorni al 20%.
La componente esitale, rappresentata da un pregiudizio estetico di grado lieve, è da valutare con il
3% di danno biologico.
Nella relazione del CT dr. si legge:” Come è possibile risalire dalla lettura della Persona_4
cartella clinica n. 198/2013 della Genesis DaySurgery del 31.05.2013 la pz si rivolgeva al Dr. CP_4
per atrofia mammaria in esiti di precedente gravidanza….L'esame ecografico delle mammelle effettuato presso l' di Caserta in data 19.12.2013 infatti evidenziò: “Endoprotesi mammarie CP_13
8 normoposizionate. Non visibilità di elementi morfologici di sospetto. Si consiglia controllo semestrale”.La perizianda riferisce che, già nel dicembre 2013, le fu posta diagnosi di carcinoma duttale infiltrante alla mammella sinistra. Diversamente, da quanto è possibile rilevare dalla documentazione medica esaminata, di tale diagnosi non si ha traccia documentale se non nel mese di maggio 2014. Infatti il 5.5.2014 la SI.ra si ricoverò presso la di e in data 8.5.2014 fu sottoposta Parte_1 Controparte_7 CP_3
ad intervento di asportazione di nodulo di mammella sx che a seguito di esame istologico si rilevò essere un “carcinoma duttale infiltrante di grado basso/intermedio mammella sx, la lesione è presente su un margine di escissione stadio patologico pT1 (G1-G2)”.
Si precisa che non vi è alcun dato documentale da cui possa riscontrarsi prima di allora la lamentata condizione di secrezione areolare mammaria sx e dolore alla mammella sx con irradiazione al plesso brachiale. Non sussistono, invero, elementi circostanziali tali da far desumere che
l'intervento cui fu sottoposta la SI.ra presso la Genesis DaySurgery fosse stato Parte_1
programmato e/o eseguito in maniera inadeguata, ne rilevano anomalie di condotta ascrivibili ai trattamenti posti in essere in occasione dei ricoveri presso la di Lourdes……In realtà CP_14 la diagnosi di “carcinoma duttale mammario a sx” è conseguita ai controlli post-operatori, effettuati dalla pz su indicazione dei medici che la ebbero in cura, attraverso i quali a distanza di un anno dall'intervento di mastoplastica additiva, fu individuato un nodulo di soli 6 mm, poi asportato in data
08.05.2014 e risultato essere un “carcinoma duttale infiltrante mammella sx”. Seguì a distanza di circa un mese l'intervento di quadrantectomia supero esterna (QSE) mammaria sx con asportazione del linfonodo sentinella, risultato negativo. A completamento del protocollo chirurgico stabilito, la paziente eseguì cicli di chemioterapia, oltre che di radioterapia a carico della mammella sinistra…..Infatti, nel certificato del 16.06.2014 a firma del Dr. Persona_5 dell' di Caserta si legge che la pz veniva inviata al Centro di Controparte_15
Radioterapia Morrone per al fine di sottoporsi a RT complementare, con precisazione Persona_6
che la lesione interessava i margini di escissione e che la stessa era portatrice di protesi.
Tale condotta terapeutica è da ritenersi conforme alle buone pratiche in ambito oncologico finalizzate al trattamento del carcinoma duttale. Il carcinoma della mammella il più delle volte coinvolge le cellule delle ghiandole mammarie dei dotti o dei lobuli. La maggior parte delle pazienti si presenta con una massa asintomatica che viene scoperta durante l'esame o la mammografia di screening. La diagnosi viene confermata mediante biopsia. La terapia comprende la resezione chirurgica, spesso con radioterapia, associata o meno a chemioterapia adiuvante, terapia ormonale
o entrambe.
9 Per quanto innanzi, ne deriva che le manifestazioni clinico-sintomatologiche verificatesi sono da ascriversi agli esiti della radioterapia cui la sig.ra si è sottoposta a partire dal giugno Parte_1
2014, a seguito della diagnosi di carcinoma mammario a sx. Non vi è alcuna correlazione tra
l'intervento di Mastoplastica additiva, l'insorgenza del tumore e la sintomatologia lamentata dalla paziente, ne è possibile affermare che all'epoca dell'intervento di mastoplastica era già presente uno stato infiammatorio o precanceroso a carico della mammella sinistra. Di contro, la diagnosi è stata posta solo dopo un anno e gli esami preoperatori escludevano anomalie ad eccezione di una condizione di modesta ectasia duttale retroareolare a carico della mammella controlaterale.
Infine, l'attuale morfologia del seno e soprattutto del Complesso rappresentano Persona_7
il quadro esitale dell'ultimo intervento chirurgico, effettuato, come riferito in anamnesi, presso
l'Ospedale Cardarelli di Napoli, resosi necessario in ragione delle presumibili complicanze del trattamento radioterapico…..RISPOSTA AI QUESITI-
1 -Come è possibile risalire dalla lettura della cartella clinica n. 198/2013 della Genesis
DaySurgery del 31.05.2013 la pz si rivolgeva al Dr. per atrofia mammaria in esiti di CP_4
precedente gravidanza. La pz esibiva al professionista l'esame ecografico delle mammelle effettuato presso l' che non evidenziava alcuna condizione Controparte_16
infiammatoria a carico della mammella sinistra e nessuna controindicazione all'intervento.
2 La sintomatologia lamentata dalla paziente non può essere ricondotta all'intervento di mastoplastica additiva, ne al successivo intervento di asportazione della neoformazione a carico della mammella sinistra. Tale sintomatologia, come riportato in letteratura, è ascrivibile a complicanza del trattamento radioterapico.
3 - Non sussistono postumi causalmente riconducibili alla mastoplastica additiva e/o ai successivi trattamenti medico/chirurgici posti in essere presso la clinica Nostra SInora di CP_3
4 -Il decorso della malattia documentato è conforme a quello ordinariamente prevedibile in esito ai trattamenti posti in essere, conformi alla lege artis.
5 -6-7-8 - La risposta al quesito è da ritenersi assorbita dalle considerazioni espresse in replica ai precedenti quesiti, stante l'insussistenza di postumi ascrivibili a malpractice.
Dalla valutazione della documentazione acclusa agli atti, dalla raccolta anamnestica e dall'esame obiettivo il CT non ha ravvisato alcun comportamento censurabile da parte dei sanitari che hanno assistito la paziente. Gli esiti lamentati vanno considerati come normali conseguenze del trattamento della patologia neoplastica (radioterapia) soprattutto se associati ad una pregressa condizione di “ectasia duttale”.
Tale valutazione Medico-Legale è a firma disgiunta su sollecitazione dello stesso prof. Per_1 vista la difformità di opinioni tra i CT e l'impossibilità ad addivenire a conclusioni condivise.”
10
Gli esiti delle consulenze appaiono coincidenti fatta eccezione per la non condivisa opportunità del trattamento chirurgico effettuato nel 2015 e ritenuto fonte di danno estetico per l'attrice da parte del
CT nella misura del 3% e non da parte dell'altro CT . Per_1 Per_2
Entrambi i ctu hanno ritenuto che alcun danno sia ravvisabile ed ascrivibile all'operato dei convenuti in conseguenza del primo intervento di mastoplatica adduttiva del 31.05.2013.
Il CT , alle cui conclusioni si ritiene di aderire, correttamente ha risposto ai quesiti postigli Per_2
dichiarando in modo chiaro che l'ultimo intervento del 2015 era da ricondursi alle cure radioterapiche cui l'attrice si era dovuta necessariamente sottoporre dopo l'asportazione del carcinoma.
Ritiene questo giudicante di non poter accogliere le conclusioni rese dal CT in merito Per_1 all'opportunità o meno al ricorso dell'intervento chirurgico del 2015 poiché lo stesso non rientra chiaramente nei motivi di doglianza contenuti nell'atto di citazione, e viene richiamata nel dubbio e nella esigenza di una valutazione completa della vicenda clinica che però potrebbe condurre ad una decisione ultrapetitum.
Alla luce di ciò, la domanda attorea deve essere respinta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Le spese del giudizio stante la particolarità del giudizio vengono compensate nei rapporti tra l'attrice ed i due convenuti ed il chiamato in causa mentre viene accolta la richiesta di CP_4
condanna alle spese formulata dalla società assicuratrice e che vengono Controparte_17
poste a carico del convenuto (ben conscio dell'inoperatività della polizza CP_4
assicurativa per espressa esclusione della copertura assicurativa per gli interventi di implantologia che possono avere ad oggetto non solo protesi dentare ma anche rotei mammarie) come documentalmente provato e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda formulata da nei confronti della Parte_1 [...]
e della , Controparte_1 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t , nonché dei terzi ed CP_4 Controparte_5
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda proposta dall'attrice Parte_1
11 2. compensa le spese del giudizio tra l'attrice ed i convenuti nonché il terzo chiamato in causa CP_4
[...]
3. condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_4
chiamata in garanzia che liquida tenuto conto dei valori minimi in Controparte_5 complessivi euro €. 3.688,00( scaglione 26.000 e 52.000,00) per fase di giudizio ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e Cpa se dovute.
3. compensa le spese di lite relativo ad ogni altro tipo di rapporto tra le parti;
4. pone le spese di c.t.u espletata nel corso del giudizio, come liquidate, definitivamente a carico dell'attrice, fermo restando il vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con i consulenti d'ufficio;
Santa Maria Capua Vetere, 01.04.2025
IL GOP
Dr. Raffaelina Chioccarelli
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