Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1064/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2021 promossa da:
nato a [...], il [...], Parte 1 con l'avv.to CALÒ ALESSANDRO
-RICORRENTE-
nei confronti di nata a [...], il [...], con l'avv.to Controparte_1
COSTANTINI ANTONIO
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in CARPIGNANO
SALENTINO (LE) il 24/09/2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE), al n. 16, P.
II, Serie A, anno 2009).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, Per 1 , il 15.07.2005, e Per 2
il 13.08.2013.
Con decreto depositato in data 22.01.2018, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale tra i coniugi.
-disporsi l'affido esclusivo dei minori al padre, con loro collocamento prevalente presso lo stesso padre, ed esercizio del diritto di visita della madre, secondo un calendario ivi indicato;
-disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
-porsi, a carico della resistente, il versamento, in suo favore, dell'importo mensile di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi le detrazioni fiscali e la corresponsione degli ANF, in suo favore, nella misura del 100%, il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Narrava che, a far data dalla separazione, i coniugi non avevano ripristinato alcuna comunione di vita materiale e spirituale.
Si costituiva la resistente, la quale, a sua volta, chiedeva: -disporsi l'affido condiviso dei minori, con loro collocamento prevalente presso il padre, ed esercizio del diritto di visita della madre, secondo un calendario indicato nella stessa comparsa costitutiva;
-porsi, a suo carico, il versamento, in favore del ricorrente, dell'importo mensile di euro 100,00, a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli;
-porsi, a carico del marito ricorrente, il versamento, in favore di essa resistente, dell'importo mensile di euro 200,00,
a titolo di assegno divorzile, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: che il rapporto di coniugio era cessato, a causa dei continui litigi tra la coppia;
che il ricorrente, unitamente alla sua compagna, abitava nel piano seminterrato dell'abitazione dei suoi genitori;
che il ricorrente aveva avuto un altro figlio;
che ella era priva di reddito ed era affetta da diverse patologie;
che ella era stata “completamente estromessa da ogni decisione riguardante la vita dei figli con notevoli limitazioni anche delle visite e dei rapporti madre-figli"; che ella aveva instaurato una relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un altro figlio;
che ella voleva approfondire il rapporto con i figli, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali.
In data 09.09.2021, si teneva l'udienza presidenziale.
Con provvedimento reso in pari data, il Presidente delegato, in via provvisoria e urgente, adottava le seguenti statuizioni interinali: -disponeva l'affido condiviso dei minori, con loro collocamento presso il padre ed esercizio del diritto di visita della madre, secondo il calendario ivi indicato;
-poneva, a
' 'carico di Controparte_1 il versamento, in favore di Parte 1 di euro
50,00, a titolo di contributo mensile per il mantenimento di ciascun minore;
-disponeva l'innalzamento del medesimo contributo de quo, ad euro 100,00 per ciascun minore, a partire dal momento in cui la stessa madre fosse uscita dalla struttura protetta;
-poneva le spese straordinarie, per tali richiamando quelle di cui al vigente protocollo, a carico delle parti, in pari misura;
differiva ogni determinazione in ordine alla richiesta di assegno divorzile, all'esito del termine della permanenza della resistente in struttura protetta;
- disponeva la riattivazione, ad opera dei SS di Carpignano salentino e del competente CF di Martano, di un percorso di sostegno alla genitorialità, funzionale alla ripresa di una serena relazione tra i genitori e la madre ed i minori, in particolar modo Per 1, con contestuale monitoraggio delle modalità di svolgimento del diritto di visita di esso con la madre, con relazione bimestrale in ordine all'andamento di quanto disposto.
Il giudizio proseguiva.
La causa non veniva istruita per difetto di richieste di prova.
Nel corso del giudizio, venivano acquisite le relazioni periodiche di aggiornamento, rese dai SS di Carpignano salentino e del competente CF di
Martano.
Con provvedimento depositato in data 27.01.2023 il Tribunale, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori in essere, disponeva l'affido esclusivo dei minori al padre ricorrente, in ragione delle "criticità e gli stili comportamentali della signora CP_1 mediante i quali, ripetutamente, ella destabilizza lo stato emotivo ed affettivo di Persona 3 ' (vedasi relazione "
dei SS di Carpignano Salentino, datata 18.11.2022) e dello “stato di disorganizzazione, di confusione e disorientamento, nel quale vive la sig.
CP 1 attualmente".
Nel contesto dell'udienza del 3.10.2024, i procuratori delle parti, comparendo unitamente alle parti medesime, rappresentavano la circostanza dell'imminente perfezionamento di una convenzione sulle condizioni del divorzio, sicché chiedevano che venisse fissata udienza, da tenersi possibilmente in assenza, in vista di una conversione del rito, da disporsi all'esito della medesima udienza cartolare, sul presupposto dell'intervenuto deposito di una convenzione transattiva, recante le sottoscrizioni delle parti e dei rispettivi difensori fiduciari.
Il sottoscritto Giudice relatore, recentemente subentrato nel ruolo della
Dott.ssa Gabriella Perrone, rinviava, pertanto, per la auspicabile trasformazione del rito, subordinatamente al deposito, nelle more, di una convenzione divorzile, all'udienza cartolare del 14.11.2024, disponendo che i difensori fiduciari delle parti, entro l'11 novembre 2024, depositassero le dichiarazioni rese dai rispettivi assistiti, con le quali ciascun assistito avrebbe dovuto confermare il fatto di non volersi riconciliare e di voler divorziare dall'altro coniuge alle condizioni, come nelle more concordate e riportate in convenzione;
il tutto, nel contesto della medesima dichiarazione, con firma autenticata dal rispettivo difensore fiduciario. La parte avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare di voler rinunciare alla comparizione personale. Veniva, inoltre, disposto che i difensori fiduciari, per il tramite di note, congiunte o disgiunte, di trattazione scritta, avrebbero dovuto richiedere, espressamente, la trasformazione del rito, e, quindi, l'integrale recepimento, nella sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, del contenuto della convenzione medio tempore depositata, da versare in atti, in allegato alle già menzionate note.
All'udienza del 14.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi il divorzio, alle condizioni di cui alla scrittura titolata "Accordo di trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio congiunto", che veniva allegata alle note di udienza, con espressa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. Il giudice riservava la causa in decisione collegiale. In data 21.11.2024 perveniva il parere del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni relazione di natura propriamente matrimoniale, a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 898/1970. I coniugi risultano, infatti, ininterrottamente separati, da oltre cinque anni;
né, peraltro, sono emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi coniugi. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che debba senz'altro trovare accoglimento la richiesta formulata dalle parti di divorziare alle condizioni concordate: si ponga mente, da un lato, al dato della conformità delle condizioni de quibus al superiore e inderogabile interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che nulla è stato osservato dal PM.
La previsione negoziale, di cui all'art. 8 della convenzione di divorzio, con cui si afferma che i coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente indipendenti e di voler, quindi, rinunciare al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, va più correttamente intesa, nei termini di una reciproca rinuncia all'assegno post matrimoniale.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio: sussiste, peraltro, accordo in tal senso tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta il 5 febbraio 2021, da [...]
Parte 1 nato a [...], il [...], contro
'Controparte_1 nata a [...], il [...], così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in CARPIGNANO SALENTINO (LE), il
24/09/2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE), al n. 16, P. II, Serie A anno 2009), alle condizioni concordate nella scrittura denominata
"Accordo di trasformazione del divorzio giudiziale in divorzio congiunto" (scrittura che si allega alla presente sentenza).
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
ACCORDO di TRASFORMAZIONE del
DIVORZIO GIUDIZIALE in DIVORZIO CONGIUNTO
Proc. N. 1064/2021 R.G. Giudice, Dr. Carra Alessandro
Udienza del 14.11.2024
PER la Sig.ra CI CR, [...]nata a [...] il
09.10.1988 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Costantini del Foro di Lecce
PER il Sig. LM OR, nato a Wattwill in [...] il [...], residente in [...], CF
[...]rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Calò del Foro
di Lecce
***
Dato per noto il contenuto del Ricorso per la Cessazione degli effetti Civili del
Matrimonio depositato, ad istanza del sig. AL RE, dall'Avv. Alessandro
Calò nonché la comparsa di costituzione depositata, ad istanza della sig.ra
CO IN, dall'Avv. Antonio Costantini che qui entrambe si intendono per integralmente ripetuti e trascritti unitamente alle rispettive documentazioni ivi prodotte, le costituite parti dopo ampia e cordiale discussione sulle rispettive pretese hanno raggiunto l'intesa per la trasformazione del divorzio da giudiziale in congiunto. Tutto ciò premesso, la Sig.ra CO IN ed il Sig. AL RE, come in epigrafe rappresentati, domiciliati e difesi, congiuntamente
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma, dato atto che sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n.
898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 3 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
CO IN e dal Sig. AL RE in data 24.09.2009 in Carpignano
Salentino (LE) trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Carpignano
Salentino (LE) al n. 16 P.2 A Anno 2009, in ossequio al regime della comunione legale, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. La minore RA sarà affidata in via esclusiva al padre AL
RE, con collocazione prevalente presso di lui;
3. Il padre RE AL avrà diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia RA per le questioni di ordinaria amministrazione nonché assumere mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute tenuto conto di quelle che sono le sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni.
4. La madre CO potrà vedere e tenere con sé la figlia RA in spazio neutro, per almeno due giorni a settimana, secondo un calendario rimesso ai SS
competenti salvo il diverso accordo tra le parti;
5. A titolo di concorso spese per il mantenimento della figlia RA, la sig.ra CO si impegna a corrispondere al sig. AL, mediante modalità tracciabile di pagamento, entro il giorno quindici di ogni mese la somma globale di € 100,00 (EURO CENTO/00), con rivalutazione, di anno in anno, a far data dal giorno in cui la stessa inizierà l'attività lavorativa e secondo la variazione degli indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie sanitarie (dentista, oculista, farmaci, ecc.), scolastiche
(materiali di consumo ed abbigliamento scolastico), parascolastiche (doposcuola, campi scuola estivi, corsi di lingue, ecc.) e sportive (attività agonistica e non), facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce, sono a carico del sig. AL RE al 70% e per la sig.ra CO IN al 30% e saranno rimborsate a chi dei due coniugi le ha sopportate, previo accordo ed esibizione di ricevuta o altra documentazione attestante la spesa,
7. L'assegno unico universale verrà percepito interamente, e quindi nella misura del 100%, dal sig. AL Salyatore;
8. Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
Pag. 2 dl 3 9. Con la sottoscrizione del presente atto, i Sig.ri CO IN e AL
RE dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro tutti i propri rapporti economici e patrimoniali, nessuno escluso o eccettuato é, pertanto, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo, ragione e causa, anche se diversi dal rapporto di coniugio. 10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
11. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Letto, confermato e sottoscritto in Maglie il 8/11/2024
Pulma Eltae Sig. AL RE Sig.ra CO IN
OM
Firmato digitalmente
Ayv. Antonio Costantini Avv. Alessandro Calo
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