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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 14.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3221/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di
Siracusa, promossa:
[...]
[...]
nato a [...] il [...] (CF: ), nata a Controparte_1 C.F._1 Parte_1
PA il 6/3/1961 (CF: ), nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
(CF: ), elettivamente domiciliati in OT via S. Spaventa n. 2, presso lo C.F._3 studio dell'avv. Amalia Lo Giudice che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- attori-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 Parte_3
nata a [...] il [...] (C.F.: ), , nata a
[...] C.F._5 Parte_4
PA (SR) il 20.05.1966 (C.F.: ), , nata a [...] il C.F._6 Parte_5
10/11/1967 (C.F.: ) e nato a [...] il [...] C.F._7 Parte_6
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in PA (SR), Via Francesco Garrano n. C.F._8
1, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore Lucchesi,
e IV ME, giusta procura in calce -alla comparsa di costituzione
- convenuti -
pagina 1 di 3
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_2
, , e , chiedendo dichiararsi in loro Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 favore l'intervenuta usucapione del terreno sito a PA in contrada Principessa, censito al Catasto
Terreni del Comune di PA al foglio 9 particelle 167 e 343.
Esponevano che il detto immobile era stato posseduto in via esclusiva ininterrottamente e pacificamente, animo domini, da a partire dal 1975 ed, alla sua morte (16/08/2004), dai CP_3 figli , e dal marito di quest'ultima Controparte_1 Parte_1 Parte_2
I convenuti si costituivano con comparsa depositata il 22.9.2023 contestando quanto dedotto da parte attrice;
chiedevano il rigetto della domanda, ritenendo insussistenti i presupposti dell'invocata usucapione.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'audizione di testi.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione.
Precisate le conclusioni ed esaurita la discussione la causa è posta in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda azionata dagli attori è fondata posto che hanno dato prova, per il tramite delle deposizioni testimoniali, escussi all'udienza del 17.12.2024 (cfr deposizione e Testimone_1
) nonché della documentazione versata in atti, di avere esercitato sin dal 1978 il Testimone_2 possesso del terreno in questione, delimitato da picchetti in acciaio e nastro, provvedendo ad effettuare la manutenzione del cespite, a coltivarlo e ad utilizzare il fabbricato rurale ivi insistente per allevamento di maiali, galline, conigli e un cavallino (vedi consulenza di parte).
Di contro il teste di parte convenuta, , non ha confermato la tesi dei convenuti, Testimone_3 dichiarando di non sapere nulla.
D'altra parte, sono irrilevanti i documenti prodotti dai convenuti sia in quanto le dichiarazioni di successione in atti, trattandosi di documenti di mera rilevanza fiscale, sono privi di valore sul piano civilistico sia in quanto il verbale di mediazione prodotto avente ad oggetto il riconoscimento della servitù di passaggio riguarda particelle diverse rispetto a quelle per cui è causa e nulla prova in merito alla proprietà ed alla particella 167 del fg. 9 oggetto di giudizio esprimendosi con il termine
“intestato”.
È provato dunque che gli attori hanno posseduto per il tempo necessario ad usucapire ex art. 1158 c.c. il bene in questione uti dominus, utilizzandolo pubblicamente, ininterrottamente e senza alcun contrasto, non avendo controparte fornito la prova contraria sulla stessa incombente. pagina 2 di 3 Sul punto si rileva che la Suprema Corte con ordinanza del 25.2.2019 n. 5404 ha precisato che gli atti idonei al possesso per usucapione vanno valutati in relazione alla natura ed alla destinazione del bene, purché siano tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Conseguentemente la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 3221/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara che e hanno acquistato, per usucapione, la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 proprietà piena ed esclusiva dell'immobile sito nel comune di PA contrada Principessa in catasto al Foglio 9 part. 167 e 343;
- Condanna i convenuti a pagare agli attori le spese di lite che liquida, secondo i parametri del D.M,
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, in complessive € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e Iva, come per legge;
- Ordina al Conservatore del Registro di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio del Territorio di Siracusa di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del 14.10.2025 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Siracusa, 14/10/2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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